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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO LO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2339/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Parte_1
Pizzuto
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e EL IL
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pillitu
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 27.12.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l e l' proponendo opposizione CP_1 Controparte_3 avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219005811580000, notificatale in data
21.12.2022 per il mancato pagamento – per quel che qui interessa - di contributi previdenziali IVS recati dai seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420120002691390000 asseritamente notificato il 12.01.2016;
- n. 33420130004584129000 asseritamente notificato il 12.01.2016.
Deduceva l'omessa notifica dei titoli presupposti e, nel merito, la prescrizione quinquennale del credito, successiva alla data di notifica indicata dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (nullità della cartella per omessa motivazione, violazione del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella, notifica
2 della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973, etc., cfr. Cass. 17.07.2015, n. 15116 conf. a Cass. n. 26745 del 2006).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione del credito maturata successivamente alle date di notifica dei titoli indicate dall'esattore risulta fondata con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Gli avvisi di addebito recati dall'intimazione di pagamento oggi opposta risultano, infatti, notificati il 12.01.2016, mentre le parti convenute non hanno dato prova della notifica di atti interruttivi diversi dall'intimazione di pagamento impugnata (notificata il
21.12.2022).
In particolare, per i crediti in esame opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995.
Sul tema della prescrizione dei crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali rileva la pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ribadito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale.
Prescrizione quinquennale che, nel caso de quo, è maturata nonostante due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
In particolare, nel caso de quo, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
3 È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne consegue, quanto ai citati avvisi di addebito, notificati il 12.01.2016, l'intervenuta prescrizione quinquennale, considerato, in particolare, che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 12 gennaio 2021 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione (per come innanzi precisato), sicchè la prescrizione è effettivamente maturata il 19.09.2022, ovvero prima della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta soltanto il 21.12.2022.
Dovendo pertanto dichiararsi prescritto il credito di cui agli avvisi di addebito opposti, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli avvisi di addebito n.
33420120002691390000 e n. 33420130004584129000 e dell'intimazione di pagamento n. 03420219005811580000 nella parte in cui ad essi si riferisce.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra parte ricorrente e Controparte_4
e vengono poste a carico dell' quale parte soccombente e si liquidano
[...] CP_1
come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione € 5.201 –
26.000), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1 Cfr. Cass.19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”. 4 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dagli avvisi di addebito n. 33420120002691390000 e n. 33420130004584129000, e conseguentemente, annulla tali avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento n.
03420219005811580000 nella parte a cui ad essi si riferisce;
2) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
3) Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € CP_1
2.697,00 per onorari, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
Paola, 06.12.2025.
Il Giudice
IO LO
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