Ordinanza presidenziale 9 marzo 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 14/04/2026, n. 6755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6755 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06755/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11006 del 2023, proposto da
IC Group S.P.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Paolini e Giacomo Cerullo, Andrea Nervi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Fpm – Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella, Andrea Marega, Cristina Maria Celotto e Daniela De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Marega in Roma, via Venti Settembre n. 1;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Scf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella, Andrea Marega, Cristina Maria Celotto, Daniela De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Marega in Roma, via Venti Settembre n. 1;
per l’annullamento
- del Provvedimento Presidenziale n. 4/23, notificato alla ricorrente a mezzo pec l'8.6.2023 (d'ora in avanti anche solo il “Provvedimento” e/o il “Provvedimento impugnato”) reso ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i., con cui il Presidente dell'AGCOM, all'esito del procedimento n. (1919/DDA/AM - DDA/5087 - https://www.webradiobricofer.it/), ha ordinato “alla Società RUba SpA, in qualità di fornitore di servizi di hosting ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito https://www.webradiobricofer.it/, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento”
- nonché di ogni altro atto, connesso e/o consequenziale di cui allo stato si ignora l'esistenza.
NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA II, C.P.A., PER L'ANNULLAMENTO
della nota del 12.7.2023 prot.n. 0186506 nella parte in cui AGCOM ha implicitamente negato alla ricorrente l'accesso a parte della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 16.6.2023;
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
dell'illegittimità del silenzio/rifiuto serbato da AGCOM relativamente alla parte di documentazione non esibita e non comunicata con la nota del 12 luglio 2023 con declaratoria del diritto dell’odierna ricorrente a prendere visione ed acquisire copia di tutta la documentazione relativa ai documenti richiesti e non ancora esibiti con la sopra citata istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma e di Fpm – Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Visto l’atto di intervento ad opponendum spiegato dalla società Scf S.r.l.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. IT RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
IC Group S.p.A., presente su tutto il territorio nazionale con circa 80 punti vendita diretti nel settore commerciale dei prodotti del “ fai da te ”, è (rectius: era) titolare di una piattaforma web radio registrata sul sito internet https:/www.webradiobricofer.it.
Il nome di dominio della suddetta piattaforma radio era stato registrato, per conto dell’odierna ricorrente, da RUba S.p.A (d’ora in avanti anche solo “RUba”), società che svolge - tra gli altri servizi - anche quello di NT ER ID (d’ora in avanti anche solo “ISP”) e di vendita di nomi a dominio (Servizio di Hosting), tra cui, appunto, https:/www.webradiobricofer.it
Con l’impugnato provvedimento AGCOM ha ordinato ad RUba di disabilitare entro tre giorni dalla notifica, ed in modo perpetuo, l’accesso al sito internet e, conseguentemente alla web radio, sulla scorta di un presupposto fattuale ritenuto dalla ricorrente del tutto insussistente e, comunque, infondato.
L’iter procedimentale che ha portato all’adozione del provvedimento per cui è causa è analiticamente esposto in ricorso e, per ragioni di chiarezza espositiva, si riporta in sintesi nei seguenti termini:
a) con istanza del 13 aprile 2023 (prot. DDA001603) la società CF s.r.l., per il tramite di FPM, segnalava che sul sito internet https:/www.webradiobricofer.it/ sarebbero state riprodotte una serie di opere musicali “ appartenenti al repertorio amministrato da CF, mediante l’inserimento degli stessi nel palinsesto della web radio […]” (cfr. all.to 2);
b) con comunicazione del 20 aprile 2023 (prot. DDA/0001668) la Direzione servizi digitali dell’AGCOM avviava il procedimento istruttorio n. 1919/DDA/AM, notiziandone altresì IC (cfr. all.to 3);
c) in data 27 aprile 2023 IC, premettendo di non essere a conoscenza che CF fosse titolare dei diritti di sfruttamento delle opere sonore riprodotte nel palinsesto della web radio, confermava - ai sensi e per gli effetti degli art. 7 commi 2 e 3 del Regolamento - di aver “ provveduto a rimuovere dalla web radio tutti i brani e gli autori della contestazione ”, formulando, al contempo, un’univoca istanza di archiviazione del procedimento in ragione della manifestata volontà di ottemperare all’invito rivoltole;
d) con comunicazione dell’11 maggio 2023 (prot. n. DDA/0002026) AGCOM rappresentava a IC che “a seguito della verifica operata da CF in data 3 maggio sulla programmazione della webradio ” sarebbe risultato che la radiobricofer avesse continuato a “ trasmettere opere sonore appartenenti al repertorio ” di CF. Con la medesima comunicazione AGCOM ricordava che “ l’adeguamento spontaneo di cui all’art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento 680/2013 consiste nella rimozione dal palinsesto della totalità dei repertori di cui CF rappresenta i mandatari ”;
e) in data 12 maggio 2023, con nota prot. DDA/0002028, IC ringraziava AGCOM “ per la segnalazione e soprattutto per la lista del repertorio completo che abbiamo provveduto immediatamente ad eliminare dalla ns programmazione ”, reiterando l’istanza di archiviazione già formulata;
f) in data 23 maggio 2023, AGCOM con nota prot. DDA/0002191, sul presupposto fornito da CF che IC continuasse “ a trasmettere opere sonore appartenenti al repertorio amministrato dalla collecting” , invitava nuovamente l’esponente a rimuovere dal rotocalco la riproduzione delle opere di ingerenza della CF ;
g) IC, a dire di AGCOM, non avrebbe riscontrato la nota del 23 maggio 2023 di cui sopra rendendosi così – e ciò è contestato dalla ricorrente – autrice di “una violazione di carattere massivo”;
Espone la IC che contrariamente a quanto dichiarato da AGCOM, con nota del 30 maggio 2023, aveva riscontrato la nota del precedente 23 maggio 2023, confermando che “ all’esito delle verifiche effettuate, allo stato, nessuna delle opere sonore riportate nel link che ci avete allegato, risulta ricompresa e/o trasmessa nel palinsesto di Radiobricofer ” e reiterava quindi la richiesta di archiviazione già formulata con istanza del 27 aprile 2023 e del 12 maggio 2023.
Sennonché sull’asserito presupposto che in data 5 giugno 2023 CF “ avrebbe eseguito un monitoring ” con cui avrebbe rilevato la “ presenza di cinque opere musicali rientranti nel suo catalogo ”, il Presidente dell’AGCOM, senza preventivamente riscontrare le istanze di archiviazione formulate dalla ricorrente con comunicazioni del 12 aprile 2023 e del 12 maggio 2023 e senza nemmeno contemperare le allegazioni fattuali dedotte da IC con la nota del 30 maggio 2023, ordinava la disabilitazione sine die dell’accesso al sito internet https:/www.webradiobricofer.it, determinando così l’inevitabile chiusura della web radio.
In data 16 giugno 2023 l’esponente inoltrava all’Autorità formale Istanza di accesso di taluni documenti, tra i quali: la “ copia degli elaborati documentali comprovanti le verifiche condotte da CF s.r.l. in data 5 giugno 2023 ” e la “ copia degli elaborati documentali comprovanti le verifiche condotte da AGCOM atte a verificare la fondatezza e la veridicità dei fatti asseriti da CF con e-mail del 5 giugno 2023 ”.
Con pec del 12 luglio 2023 prot.n. 0186506, AGCOM riscontrava parzialmente l’istanza, omettendo di allegare le evidenze documentali “ comprovanti le verifiche condotte da CF s.r.l. in data 5 giugno 2023 ” nonché la “ copia degli elaborati documentali comprovanti le verifiche condotte da AGCOM atte a verificare la fondatezza e la veridicità dei fatti asseriti da CF con e-mail del 5 giugno 2023 ” probanti la veridicità delle contestazioni addebitate.
Per quanto sopra IC ha impugnato i provvedimenti menzionati in epigrafe ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art 1, comma 1, e comma 6, lett. b) n. 4 bis della legge n. 249/1997 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 del regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto di autore sulle reti di comunicazioni elettroniche e procedure attuative ai sensi del d.lgs. n. 70/2003 - Violazione di legge. incompetenza - Violazione e falsa applicazione del principio di legalità: per incompetenza dell’Organo presidenziale che ha adottato il provvedimento censurato in luogo della competente Commissione per i Servizi e Prodotti (d’ora in avanti anche solo la “Commissione”) normativamente definita dall’art. 1 comma 1 della Legge n. 249/1997 e dall’art. 1 comma 6, lett. B, n. 4 bis della medesima disposizione.
II. Illegittimità per la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 21 octies della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per violazione dei diritti partecipativi nel procedimento amministrativo, difetto di istruttoria e della leale collaborazione tra pubblico e privato: per il mancato coinvolgimento procedimentale di IC che, con nota del 27.4.2023 aveva formulato un’univoca istanza di archiviazione del procedimento (reiterandone poi il contenuto con le comunicazioni del 12.5.2023 e del 30.5.2023). il Presidente di AGCOM avrebbe del tutto omesso di comunicare previamente all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda di archiviazione e ciò in violazione manifesta dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del regolamento - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti e omessa istruttoria. contraddittorietà - Sviamento dell’azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 41 e 97 della costituzione: illegittimità del Provvedimento perché viziato dall’omessa e carente istruttoria e dal travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Autorità;
IV. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza - Eccesso di potere. abnormità del provvedimento impugnato - Sviamento dell’azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 della costituzione - Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa: per la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ovvero dei principi, anche comunitari, che regolano lo svolgimento dell’attività della P.A.;
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 - Violazione eccesso di potere - travisamento dei fatti - Contraddittorietà - Omessa istruttoria - Sviamento dell’azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di legalità: in quanto l’AGCOM si sarebbe limitata in punto di motivazione a fare riferimento ai rilievi eseguiti da CF fondati su circostanze che avrebbero meritato un maggiore accertamento istruttorio.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa acquisizione in via istruttoria dei provvedimenti oggetto della richiesta di accesso rimasta inevasa, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
In data 7 settembre 2023 la società CF Srl ha depositato atto di intervento ad opponendum chiedendo la reiezione del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
In data 21 settembre 2023 si è altresì costituita in giudizio la FPM – Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale che ha parimenti chiesto la reiezione del ricorso, con favore delle spese.
Con memoria depositata il 12 ottobre 2023 CF Srl e FPM – Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale hanno articolatamente replicato a tutte le argomentazioni della ricorrente.
In data 25 febbraio 2026 i legali della società ricorrente hanno depositato dichiarazione di rinuncia al mandato.
Il 10 marzo 2026 anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso.
Con ordinanza presidenziale n. 672 del 9 marzo 2026 è stato autorizzato il deposito dell’Allegato 009, già prodotto in formato pdf, anche mediante “idoneo supporto informatico” concernente i relativi files audio e video.
Quanto oggetto dell’anzidetta ordinanza è stato depositato agli atti il successivo 12 marzo 2026.
All’udienza del 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La ricorrente deduce invero, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1 della legge n. 249/1997 e del Regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, sostenendo che il provvedimento di disabilitazione del sito sarebbe stato adottato illegittimamente dal Presidente dell’Autorità, mentre la competenza ad adottare provvedimenti di tal genere spetterebbe esclusivamente alla Commissione per i Servizi e i Prodotti, quale organo collegiale.
Sul punto assume carattere dirimente quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, il quale, all’art. 3, comma 3, in attuazione delle previsioni recate dalla legge istitutiva (legge 31 luglio 1997, n. 249), stabilisce che “ In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all’Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile ”.
Tale disposizione costituisce applicazione del principio generale secondo cui, negli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti, il Presidente può adottare provvedimenti urgenti salva ratifica collegiale, principio che trova fondamento nell’esigenza di garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa anche in situazioni che non consentono la tempestiva convocazione dell’organo collegiale.
La ricorrente assume dunque erroneamente che il provvedimento presidenziale sia affetto da vizio di incompetenza, trattandosi piuttosto dell’esercizio di un potere espressamente attribuito al Presidente dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità nei casi di necessità e urgenza (circostanza invero neppure specificamente contestata dalla società ricorrente, che si è limitata ad evocare genericamente il vizio di incompetenza).
In ogni caso, il provvedimento presidenziale n. 4/23/PRES dell’8 giugno 2023, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è stato ratificato dalla Commissione per i Servizi e i Prodotti dell’Autorità con delibera n. 128/23/CSP del 15 giugno 2023, che costituisce un autonomo atto amministrativo che, a conclusione del complesso iter procedimentale, supera il provvedimento presidenziale.
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2025, n. 8881; Cons. St., sez VII, 1° settembre 2022, n. 7652; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 26 aprile 2024, n. 918; Cons. St., sez. IV, 16.03.2022, n. 1852), in tali casi l’atto di ratifica si sostituisce all’atto
presidenziale originariamente adottato, divenendo il provvedimento espressivo della volontà dell’organo collegiale competente.
Ne consegue che, per conservare l’utilità dell’azione di annullamento, la parte ricorrente è tenuta a impugnare anche la delibera di ratifica, in quanto atto definitivo e conclusivo della catena procedimentale in cui si è cristallizzato l’esercizio del potere amministrativo.
Tuttavia, la ricorrente ha omesso di impugnare la delibera della Commissione n. 128/23/CSP del 15 giugno 2023 con motivi aggiunti o con autonomo ricorso.
L’omessa impugnazione dell’atto sopravvenuto determina pertanto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’eventuale annullamento del solo provvedimento presidenziale impugnato non sarebbe idoneo a rimuovere l’effetto lesivo ormai consolidatosi nella delibera collegiale.
Di qui la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La valutazione complessiva della vicenda in causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
RI RD, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RU |
IL SEGRETARIO