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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9511 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 29665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 29665/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Vincenzo Brunacci 10, presso lo studio dell'avv. CASTIGLIONE
ISABELLA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso gli avv.ti MORELLI MASSIMILIANO e GIORDANO
CRISTIANA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' per ottenerne CP_1
la condanna al pagamento in suo favore della pensione di vecchiaia definitiva e della pensione privilegiata riconosciuta dal Controparte_2
, non avendo a tanto ancora provveduto l .
[...] CP_3
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva che la prestazione era in corso di liquidazione e chiedendo rinvio in attesa del pagamento.
Alla odierna udienza i difensori delle parti, confermato l'avvenuto pagamento, avanzavano richiesta di cessazione della materia del contendere, entrambe senza richiedere la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Rileva il giudicante che, in considerazione dell'avvenuto pagamento dell'emolumento richiesto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo evidentemente venuto meno ogni interesse delle parti ad una pronuncia in merito.
Le spese, atteso che il pagamento è avvenuto senza contestazioni in ordine all'importo ed in difetto di richiesta di condanna, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
2 eccezione disattesa, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 29 settembre 2025
3
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 29665/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Vincenzo Brunacci 10, presso lo studio dell'avv. CASTIGLIONE
ISABELLA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso gli avv.ti MORELLI MASSIMILIANO e GIORDANO
CRISTIANA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' per ottenerne CP_1
la condanna al pagamento in suo favore della pensione di vecchiaia definitiva e della pensione privilegiata riconosciuta dal Controparte_2
, non avendo a tanto ancora provveduto l .
[...] CP_3
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva che la prestazione era in corso di liquidazione e chiedendo rinvio in attesa del pagamento.
Alla odierna udienza i difensori delle parti, confermato l'avvenuto pagamento, avanzavano richiesta di cessazione della materia del contendere, entrambe senza richiedere la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Rileva il giudicante che, in considerazione dell'avvenuto pagamento dell'emolumento richiesto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo evidentemente venuto meno ogni interesse delle parti ad una pronuncia in merito.
Le spese, atteso che il pagamento è avvenuto senza contestazioni in ordine all'importo ed in difetto di richiesta di condanna, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
2 eccezione disattesa, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 29 settembre 2025
3
Il Giudice
Giuseppina Vetritto