CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TT IO, TO
PALUMBO MASSIMO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2169/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240059888992000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5800/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Nocera Inferiore alla Indirizzo_1
, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella esattoriale N. 100
2024 00598889 92 000.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale produceva il provvedimento di sgravio totale emesso in autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, l'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, produceva il provvedimento di sgravio totale emesso in autotutela.
In ragione di ciò, non può non ritenersi cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lvo
546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite. Così deciso in Salerno il 27 novembre 2025 Il TO Il Presidente Dr Sergio Marotta Dr F.Mario
Fiore
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TT IO, TO
PALUMBO MASSIMO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2169/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240059888992000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5800/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Nocera Inferiore alla Indirizzo_1
, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella esattoriale N. 100
2024 00598889 92 000.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale produceva il provvedimento di sgravio totale emesso in autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, l'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, produceva il provvedimento di sgravio totale emesso in autotutela.
In ragione di ciò, non può non ritenersi cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lvo
546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite. Così deciso in Salerno il 27 novembre 2025 Il TO Il Presidente Dr Sergio Marotta Dr F.Mario
Fiore