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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 517/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Sassari - Piazza Giovanni Falcone N. 5/c 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240017968648000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro la cartella di pagamento a lui notificata in data 29.7.2025 e relativa al mancato pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo di una procedura presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari.
Sosteneva il ricorrente di avere provveduto al pagamento del contributo unificato portato dalla cartella di pagamento e ciò per ben quattro procedimenti instaurati presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari per i quali produceva le relative ricevute di pagamento, concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze esponendo che il contributo unificato richiesto con la cartella di pagamento era relativo alla procedura n.103/2024 e che la prova dei pagamenti prodotta dal ricorrente era relativa procedimenti con RGR289/24;RGR 472/24; RGR 278/24 e RGR 277/24.
Pertanto la richiesta portata dalla cartella di pagamento appariva dovuto ma ravvisando un vizio procedurale
( mancata recezione dell'avviso bonario) l'ufficio revocava il provvedimento posto a base della cartella di pagamento e concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando la legittimazione a contraddire nel presente giudizio non avendo il ricorrente avanzato doglianze rispetto alla legittimità dell'attività posta in essere dalla resistente e concludeva per il rigetto del ricorso nei suoi confronti.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere attesa l'annullamento di ufficio effettuato riguardo alla pretesa portata dalla cartella di pagamento.
Sussistono validi motivi fondati sul fatto che l'annullamento dell'atto impugnato è stato effettuato dall'Ufficio per motivi di legittimità non allegati dal ricorrente.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Sassari 17.2.2026
Il Giudice Monocratico
G.NA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 517/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Sassari - Piazza Giovanni Falcone N. 5/c 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240017968648000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro la cartella di pagamento a lui notificata in data 29.7.2025 e relativa al mancato pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo di una procedura presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari.
Sosteneva il ricorrente di avere provveduto al pagamento del contributo unificato portato dalla cartella di pagamento e ciò per ben quattro procedimenti instaurati presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari per i quali produceva le relative ricevute di pagamento, concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze esponendo che il contributo unificato richiesto con la cartella di pagamento era relativo alla procedura n.103/2024 e che la prova dei pagamenti prodotta dal ricorrente era relativa procedimenti con RGR289/24;RGR 472/24; RGR 278/24 e RGR 277/24.
Pertanto la richiesta portata dalla cartella di pagamento appariva dovuto ma ravvisando un vizio procedurale
( mancata recezione dell'avviso bonario) l'ufficio revocava il provvedimento posto a base della cartella di pagamento e concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando la legittimazione a contraddire nel presente giudizio non avendo il ricorrente avanzato doglianze rispetto alla legittimità dell'attività posta in essere dalla resistente e concludeva per il rigetto del ricorso nei suoi confronti.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere attesa l'annullamento di ufficio effettuato riguardo alla pretesa portata dalla cartella di pagamento.
Sussistono validi motivi fondati sul fatto che l'annullamento dell'atto impugnato è stato effettuato dall'Ufficio per motivi di legittimità non allegati dal ricorrente.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Sassari 17.2.2026
Il Giudice Monocratico
G.NA