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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Sara Monteleone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4076 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti nella qualità di eredi Parte_4 C.F._4 legittimi di (originario attore, deceduto il 5.1.2023), elettivamente Persona_1 domiciliati in Aragona nella via Nino Bixio n. 4, presso lo studio professionale dell'Avv.
Raimondo Cipolla che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
e
(c.f. in proprio e n.q. di erede di Controparte_1 C.F._5
(c.f. , deceduto il 19.6.2022), Persona_2 C.F._6 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_5 C.F._7 Parte_6
, (c.f. C.F._8 Parte_7
, tutti nella qualità di eredi di elettivamente C.F._9 Persona_2 domiciliati in Agrigento, Via Mazzini n. 44-bis, presso lo studio dell'avv. Aldo Virone che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta
e Controparte_2
in persona del legale rappresentante, domiciliata ex legge in Palermo presso
[...]
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
parte convenuta contumace
e
in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore; parte convenuta contumace
e
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e CP_4 C.F._10 residente in [...]piazza Cappuccini,chiamato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale: “1) Persona_1
Preliminarmente dire e ritenere che l'esatto confine tra i fondi anzi richiamati sono esattamente descritti nel foglio planimetrico dell'accatastamento del 2016 e pedissequo all'atto di donazione misto a vendita del 18.09.2013 e, comunque sia volere accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi intercorrenti tra le parti in lite, dettagliatamente indicati in narrativa e ciò, anche, tenendo conto del rilievo di TP in atti prodotto.
Esattamente descritti al N.C.E.U. al foglio 73, particelle 196, 197,223, 3 e 94 del Comune di Aragona;
e, sempre, al foglio 73, part.lle 190, 228,163, 214, 226, 221, 222, 219, 190 del medesimo Comune di Aragona. 2) Dire e ritenere, conseguente pure che il rilievo eseguito dal TP (architetto ) ha tenuto conto dello stato di fatto e di diritto Persona_3 dell'area di confine e ciò anche in sede di determinazione delle spese e competenze”.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto:
- di essere proprietario in forza di titoli anche di affrancazione (atto dell'1.3.2016 ai rogiti del Notaio rep. 5308 - racc. 3889) dei fondi rustici situati in Aragona, contrada Per_4
Fontes Episcopi, e catastalmente identificati al NCEU del medesimo Comune al foglio di mappa n. 73, particelle nn. 196, 197, 223 e 3 (includendo inizialmente anche la particella n. 94 salvo successivamente rettificare trattarsi di errore, essendo quest'ultima di proprietà del convenuto ); Persona_2
- che i convenuti sono proprietari dei terreni limitrofi e precisamente delle particelle nn.
190, 228,163, 214, 226, 221, 222 e 219, di cui al foglio di mappa n. 73;
- di avere, invano, richiesto più volte agli odierni convenuti di verificare i corretti confini tra i terreni di rispettiva proprietà e apporvi i relativi termini, per il tramite di un tecnico di fiducia, tenendo conto del frazionamento allegato ad un atto di donazione e vendita del 18.9.2013 (racc. 36.234 - rep. 133.063 notaro dott. sottoscritto tra Per_5 [...]
e ; Per_1 Persona_2
- che il perdurante rifiuto delle controparti di dare corso a detta richiesta ha ingenerato conflitti tra i confinanti ed un uso promiscuo di parte dei terreni di cui oggi è causa.
Alla luce delle allegate circostanze e a fronte del vano tentativo di mediazione (la cui procedura si è conclusa con esito negativo), ha instaurato il presente Persona_1 giudizio al fine di determinare con precisione i limiti delle proprietà delle parti in causa.
Con comparsa del 31.12.2020 si è costituto il quale preliminarmente ha Persona_2 eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010 per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di tutte le parti del presente giudizio e per la divergenza del contenuto delle domande ivi spiegate
(involgenti i confini solo di alcuni dei terreni oggetto di causa), nonché l'incompetenza per materia e per territorio dell'intestato Tribunale e il difetto di legittimazione passiva in capo al per non essere esso più Controparte_2 proprietario di alcuno dei terreni oggetto di causa anche in ragione dell'atto di affrancazione datato 25.9.2019 ai rogiti del Notaio (rep. 113031 – racc. 21716). Per_6
Nel merito il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di Persona_2 [...]
essendo già a suo dire esistenti e certi i confini tra i terreni oggetto di causa quali Per_1
i picchetti di ferro, la recinzione metallica oltre ed i muri di due costruzioni ricadenti nelle rispettive proprietà.
Nessuno si è costituito per il Controparte_2 CP_2 nè per la
[...] Controparte_3
Con provvedimento del 19.1.2021, il Tribunale (nella persona del Giudice precedentemente titolare del fascicolo) ha ritenuto che - sebbene non ricorresse nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario (limitato, dal lato passivo, al caso in cui l'azione di regolamento dei confini sia accompagnata dalla domanda di rilascio o di ripristino della zona che si ritiene usurpata, nel caso di specie non presente) - fosse comunque opportuno chiamare in giudizio anche il comproprietario di parte dei terreni coinvolti, , il quale, CP_4 tuttavia, è rimasto contumace.
A seguito del decesso sia dell'attore (il 5.1.2023) che del convenuto Persona_1 Per_2
(il 19.6.2022), il processo è stato riassunto dai rispettivi eredi e, precisamente, per
[...] il primo la moglie , , (classe '75), Parte_1 CP_3 Parte_5 [...]
, con comparsa del 27.9.2023, e, per il secondo, la moglie (questa Parte_7 Controparte_1 anche in proprio), (classe '72), e Parte_5 Parte_6 Parte_7
, con comparsa dell'1.3.2024.
[...]
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. per la quale
(in ragione dell'ubicazione dei terreni de quibus) è stato nominato l'arch. iscritto al Per_7
Tribunale di Agrigento.
Con decreto del 10.9.2024 emesso a seguito di udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.
*****
Giova preliminarmente fare qualche considerazione in ordine alla corretta qualificazione della domanda.
Costituisce orientamento consolidato in tema di rapporto tra l'azione di rivendica della proprietà (art. 948 c.c.) e quella di regolamento di confini (art. 950 c.c.), che la prima
“presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto il quale oppone a suo favore un titolo -anche non negoziale- diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza”, mentre nella seconda “il conflitto è tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, senza che rilevi l'effetto recuperatorio di detta domanda, che consegue all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confine” (Corte di Cassazione
13.10.2020 n. 22095; nei medesimi termini e per l'orientamento consolidato in sede di legittimità: Cass. 25.09.2018, n.22645; Cass. 30.01.2017, n.2297; Cass.
6.11.2016 n. 23241;
e più risalenti Cass. 07.07.2009 n.15954; Cass. 16.02.2005 n. 3101; Cass. 20.04.2001 n.
5899; Cass.
6.12.2000 n. 15507).
In altri termini può dirsi che il criterio distintivo dell'azione di rivendica rispetto all'azione di regolamento dei confini risiede nel contrasto fra i titoli di proprietà che caratterizza la prima, a fronte di un contrasto tra fondi che caratterizza la seconda, con la precisazione che il “conflitto fra titoli” ricorre allorché un medesimo bene, o una medesima sua porzione, abbia due distinte e contraddittorie provenienze, di talché l'una non possa essere valida quanto l'altra. E non si configura, pertanto, allorché sia in contestazione non la giusta provenienza del medesimo bene o di una sua porzione, ma la rispettiva estensione di beni diversi e tra loro contigui, nel qual caso si verte nella diversa ipotesi dell'azione di regolamento di confini.
Ancora diverso è il rapporto tra la citata azione di cui all'art. 950 c.c. e quella di apposizione dei termini (descritta all'art. 951 c.c. e indicata dalla parte convenuta a giustificazione della spiegata – ma infondata – eccezione di incompetenza per materia). Quest'ultima, infatti, presuppone che il confine sia certo ed incontestato e che si voglia solo apporvi i segni di delimitazione al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni (ex multis Cass. n. 2461/1990).
L'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi limitrofi, invece, costituisce la ragione dell'azione ex art. 950 c.c., la quale è “diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa” di accertamento che non è necessariamente accompagnata da una “richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini” (si veda Cass. n.
27041/2013).
Nel presente procedimento la contestazione verte proprio sull'estensione delle rispettive proprietà oltre che sull'esatta delimitazione delle stesse, come del resto anche confermato dall'esito delle risultanze peritali del C.T.U. dalle quali è appunto emersa (a conferma dell'incertezza dei confini e dell'uso promiscuo lamentato dall'attore) l'esistenza di punti di sconfinamento tra le varie proprietà.
Ciò premesso, è infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte convenuta in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dalla quest'ultima – l'
[...]
è stata correttamente coinvolta nel presente giudizio in qualità di Controparte_5 intestataria di alcuni dei fondi limitrofi a quelli dell'attore, in tal modo radicandosi pertanto la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
In particolare, gli atti di affrancazione intervenuti nel corso degli anni (e prodotti agli atti) non hanno riguardato le particelle nn. 214 e 216 che risultano tuttora di proprietà pubblica con diritto di enfiteusi pro quota spettante alle odierne parti in causa.
È del pari infondata l'eccezione di improcedibilità per omesso e/o non corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 che è stato, invece, correttamente espletato da parte dell'attore nei confronti di tutti i convenuti nonché, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, anche nei confronti del chiamato . CP_4
Deve invero ritenersi valida a tutti gli effetti – contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti – la partecipazione dell'istante per il tramite del proprio Persona_1 difensore, munito di idonea procura espressamente rilasciata al fine di “sottoscrivere e depositare la domanda, ricevere le comunicazione e per transigere, conciliare, disporre totalmente nella procedura di mediazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento per il servizio di conciliazione e più nello specifico dal d.lgs. n. 28/2010”. La più recente giurisprudenza ha ormai confermato che la parte che non intende personalmente presenziare alla seduta conciliativa può delegare un terzo conferendogli tale potere mediante una procura nella quale dovrà essere espressamente indicato e regolamentato il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, come avvenuto nel caso di specie (ex multis si veda Cass. n. 8473/2019 e
20643/2023: “In materia di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione “personale” delle parti, assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio “rappresentante sostanziale”, eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di “apposita procura sostanziale”).
Venendo al merito, giova premettere che il metodo seguito dal consulente tecnico nominato d'ufficio appare legittimo alla luce dell'art 950 c.c., a mente del quale “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Costituisce del resto consolidata opinione in giurisprudenza che “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine” (Cass. ord. n.
14020/2017).
Nel caso di specie, il consulente ha specificato di aver effettuato dei sopralluoghi munito di apposita documentazione catastale e di avere eseguito rilievi celerimetrici al termine dei quali “si è rilevato dei punti che possono essere utili per la ricostruzione dei confini catastali quali spigoli di fabbricati antichi, confini materializzati con recinzioni, picchetti posto nei confini e tutti quanto poteva servire al fine di restituire successivamente sull'estratto di mappa i confini catastali” e che, nella successiva fase di sovrapposizione dei rilievi sull'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia elle Entrate Ufficio del Territorio di
Agrigento al foglio 73, ha potuto constatare “che di fatto non vi è certezza e pertanto una corrispondenza grafica con il rilievo celerimetrico”.
Pertanto, il consulente ha ritenuto necessario sia “richiedere i tipi mappali e i frazionamenti che hanno interessato le particelle oggetto di contenzioso negli anni passati”, sia rilevare successivamente “i punti fiduciali utilizzati dai tecnici che hanno presentato i tipi di frazionamenti e mappali, in modo da verificare la corrispondenza delle coordinate rilevate con le coordinate rilevate dai precedenti tecnici che hanno operato sull'estratto di mappa dando vita all'inserimento dei frazionamenti e dei mappali” (e cioè: a) tipo mappale protocollo 161206 approvato in data 27/05/2011, redatto dall'ingegnere ; b) tipo mappale protocollo 286722 approvato in data Persona_8
04/11/2011, redatto dal geom. c) tipo mappale protocollo 218331 Controparte_6 approvato in data 24/08/2012, redatto dal geom. d) tipo Controparte_6 frazionamento protocollo 14507 approvato in data 28/01/2013, redatto dal geom. CP_6
.
[...]
Alla luce dei criteri giurisprudenziali sopra illustrati, corretto appare il metodo seguito dal consulente per la determinazione dei confini e, di conseguenza, attendibili e condivisibili le conclusioni raggiunte.
All'esito dei sopralluoghi effettuati (ove sono stati rilevati gli stessi punti fiduciali di cui ai tipi di aggiornamento catastale sopra citati) e una volta scaricati i rilievi con appositi programmi catastali e con l'ausilio del software Cad Pillar 9, il CTU ha constatato la coincidenza tra le coordinate indicate dai tecnici che hanno operato i suddetti frazionamenti e quelle dallo stesso rilevate sui luoghi.
Il Consulente – allegando “l'estratto di mappa in cui sono indicati gli attuali confini catastali ed i confini effettivi che sono stati individuati con la presente relazione di CTU”
(si veda pag. 14 dell'elaborato depositato in data 27.2.2023 a cui ci si riporta) – ha così concluso: “si è verificato che la linea catastale, che sull'estratto di mappa delimita
l'attuale strada presente sui luoghi (particelle nn. 219, 221, 223, 214, 226, 225 e 200), catastalmente è ben ubicata, pertanto le coordinate catastali corrispondono con le coordinate rilevate dallo scrivente, e quindi agganciandomi agli stessi punti fiduciali, si è accertato l'effettivo confine rispetto a quello esistente in loco alla data odierna.
Successivamente si è richiesto il foglio di mappa n.73 all'impianto, all' Agenzia delle
Entrate ufficio territorio di Agrigento, rilasciato il 07/12/2022. Pertanto sovrapponendo
l'estratto di mappa attuale con l'estratto di mappa originario all'impianto si è accertato che un confine de quo non è stato modificato, in particolare è quello esistente fra le particelle nn. 196 e 163; rispettivamente all'impianto le particelle originarie risultavano invece essere nn. 14 e 8. Si precisa altresì che nei tipi di frazionamenti e mappali sopra citati (redatti da altri tecnici) si è accertato che un punto di confine posto sulla linea di separazione fra le particelle 196 e 163 è posto fra il fabbricato censito con la particella 197
e la particella adiacente n. 163, e tali punti sono stati rilevati sin dal 2011, pertanto le coordinate individuate sin dal 2011 sono coincidenti con quelle oggi rilevate nella presente CTU”. Altresì coincidenti si sono dimostrati i dati catastali e quelli rilevati dal CTU con riferimento ai confini “tra la particella 228 e la particella 116 (strada la cui proprietà è in capo all'attore , ed ai convenuti e )”, e Persona_1 Persona_2 CP_4
“tra la particella n. 3 di proprietà dell'attore e la particella n. 190 di Persona_1 proprietà del convenuto ”. Persona_2
Alla luce dei condotti accertamenti peritali e dell'esatta individuazione dei confini fra le particelle di terreni oggetto di causa, il CTU – allegando l'estratto di mappa con rappresentazione grafica delle aree oggetto di sconfinamento di cui a pag. 16 della perizia)
– ha altresì “accertato che alla data odierna esiste uno sconfinamento a favore della parte convenuta;
in particolare tale sconfinamento è presente nell'attuale strada presente sui luoghi (particelle nn. 219, 221, 223, 214, 226, 225 e 200), una porzione di area della superficie di 124 mq in possesso della parte convenuta , che deve essere Persona_2 restituita ai rispettivi proprietari tra cui la parte attrice . Inoltre da un Persona_1 attento esame del rilievo e da una verifica dello stato dei luoghi, si è accertato che in effetti vi è uno sconfinamento della particella 228 a discapito della particella 116 (strada) ma anche della particella 219 e della particella 221, per cui si evidenzia uno sconfinamento di superficie pari a mq 123 da restituire agli attuali proprietari delle particelle citate ( , e )”. Persona_1 Persona_2 CP_4
Per quanto riguarda, invece, il confine tra le particelle nn. 196 e 163, a fronte della sovrapposizione tra l'estratto di mappa attuale con l'estratto di mappa originario all'impianto, “si è accertato che il confine catastale tra le particelle nn. 196 e 163, non è stato modificato pertanto non è stato accertato alcuno sconfinamento e quindi l'attuale confine coincide con il confine all'impianto, ne discende che non ci sono aree da restituire ai rispettivi proprietari.
Infine con gli stessi criteri sopra descritti è stato rilevato il confine esistente tra la particella n. 3 di proprietà dell'attore e la particella n. 190 di proprietà Persona_1 del convenuto;
è stato accertato che non c'è sconfinamento tra particella Persona_2
n. 3 dell'attore rispetto alla particella n.190 di proprietà del convenuto Persona_1
, pertanto l'attuale confine catastale coincide con il confine rilevato”. Persona_2
Quanto agli “sconfinamenti” cui il tecnico ha fatto riferimento nelle conclusioni della propria relazione, deve ribadirsi che la restituzione o il rilascio delle porzioni di terreno impropriamente occupate non forma oggetto del presente giudizio (in assenza di alcuna specifica domanda); pertanto, i dati relativi al travalicamento dei confini – così come poco sopra riportati – fungono esclusivamente da elemento utile alla migliore comprensione dell'esatta ubicazione dei confini così come accertati in corso di causa. Alla luce di quanto detto, si accertano e si dichiarano i confini tra le proprietà oggetto della domanda giudiziale come graficamente individuati nella relazione peritale dell'Arch. Per_7
(depositata agli atti di causa in data 27.2.2023) ed in particolare alla pagina 14 con la linea di colore rosso indicata come “linea di confine CTU” e come altresì confermato e rappresentato dalla grafica di cui alla pagina 16 ove, con i colori verde ed azzurro, sono indicate le zone di sconfinamento secondo la linea di confine accertata dal CTU.
Alla luce delle risultanze peritali che, da un lato, hanno confermato la conformità dei confini effettivi a quelli riportati nelle mappe catastali e, dall'altro, hanno rilevato la sussistenza di aree di sconfinamento tra le particelle di proprietà delle parti in causa, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate.
Analogamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di tutte le parti costituite in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- accerta e dichiara che il confine tra i fondi contigui di proprietà delle parti in causa, siti in Aragona (AG) contrada Fontes Episcopi, individuati al Catasto del medesimo Comune al foglio di mappa n. 73, particelle nn. 196, 197,223, 3, 94, 190, 228,163, 214, 226, 221,
222, 219 e 116 sono rappresentati dalla linea retta di colore rosso indicata come “linea di confine CTU” nella rappresentazione grafica di cui alla pagina n. 14 della relazione peritale dell'Arch. (depositata agli atti di causa in data 27.2.2023); Per_7
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti costituite le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 24 marzo 2025
Il Giudice
Sara Monteleone