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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 13/01/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RD IU, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15929/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001879623000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22016/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato EL HI Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 11.6.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2019, per un importo complessivo di € 252,12.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale, nonché l'esenzione del veicolo ai sensi della l. 104/92.
Si è costituita ADER, che ha prodotto estratto di ruolo e ha chiesto il difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. È assorbente rilevare che la Regione Campania non si è costituita, sicché non risulta alcuna controdeduzione in merito all'intervenuta notifica dell'atto presupposto.
Ne consegue altresì il decorso del termine di prescrizione triennale, trattandosi di debito del 2019, per il quale non è stata provata la notifica del 25.10.2022 richiamata nella cartella impugnata.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, non essendo controverso l'an della pretesa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RD IU, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15929/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001879623000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22016/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato EL HI Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 11.6.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2019, per un importo complessivo di € 252,12.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale, nonché l'esenzione del veicolo ai sensi della l. 104/92.
Si è costituita ADER, che ha prodotto estratto di ruolo e ha chiesto il difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. È assorbente rilevare che la Regione Campania non si è costituita, sicché non risulta alcuna controdeduzione in merito all'intervenuta notifica dell'atto presupposto.
Ne consegue altresì il decorso del termine di prescrizione triennale, trattandosi di debito del 2019, per il quale non è stata provata la notifica del 25.10.2022 richiamata nella cartella impugnata.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, non essendo controverso l'an della pretesa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.