Articolo 11 della Legge 21 maggio 1970, n. 282
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 maggio 1970
Art. 11. (Termine di efficacia dei benefici)

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
Entrata in vigore il 22 maggio 1970
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