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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4703/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito del- la comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 2.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 2.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4703/2023, avente ad oggetto: appello - le- sione personale, vertente tra
(C. F. , , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercente la potestà CodiceFiscale_2 genitoriale del minore ( ), Persona_1 CodiceFiscale_3
, (C.F. ), tutti elett.te Parte_3 CodiceFiscale_4 domiciliati in Santa Maria a Vico (CE) alla via Appia n. 452, presso lo studio dell'Avv. Marcantonio Ferrara, (C.F. ), dal quale so- CodiceFiscale_5 no rappresentati e difesi in virtù di procura in atti;
- Appellanti –
e
(P. I. ), elett.te dom.ta in Caserta, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Antonio da Padova n. 84, presso lo studio dell'avv. Gennaro Cicala, (C.F.
) e dell'avv. stab. (C.F. C.F._6 Controparte_2
) che la rapp.tano e difendono, in virtù di procura in atti;
C.F._7
- Appellata–
e
Controparte_3
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare;
Per l'appellante come da comparsa di costituzione e risposta non- Parte_4 ché note relative all'udienza del 2.10.25trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 2
132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli appellanti, nel primo grado del giudizio, hanno convenuto in giudizio la si- gnora e la compagnia assicurativa per ottenere Controparte_3 CP_1
l'accertamento della responsabilità del sinistro e la conseguente condanna al ri- sarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso il 24 aprile 2019 alle ore 19:00 circa, in Santa Maria a Vico (CE).
Gli appellanti hanno dedotto che, in detta circostanza di tempo e di luogo,, si trovavano a bordo dell'autovettura Fiat Punto targato CV982YR, di proprietà di e condotta da con a bordo Parte_3 Parte_1 in qualità di terzi trasportati oltre alla Parte_3 CP_4
e alla Via Nazionale Appia, altezza intersezione
[...] Persona_1 con via Ten. precisando che, arrivati in prossimità dell'incrocio al fine Tes_1 di rispettare il semaforo di luce rossa, hanno rallentato. Gli appellanti hanno aggiunto che, in quel momento, il veicolo è stato tamponato dalla Fiat Panda, di proprietà della signora , che sopraggiungeva a velocità so- Controparte_3 stenuta. Gli appellanti hanno sostenuto che il sinistro si è verificato per esclusi- va responsabilità del conducente della Fiat Panda, il quale, non si è accertato della presenza del veicolo che lo precedeva, provocando così il violento impat- to. In conseguenza dell'impatto, gli appellanti hanno dedotto ci aver riportato le- sioni personali. In sede istruttoria è stato escusso un testimone indicato dagli stessi attori, il quale ha confermato la dinamica dei fatti così come descritta da- gli appellanti. Dopo l'escussione del testimone, gli appellanti hanno chiesto che in caso di incertezza sull'entità dei danni e delle lesioni, fosse disposta una con- sulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice non ha ammesso la CTU medico-legale e ha rinviato la causa per le precisazioni delle conclusioni.
Gli odierni appellanti, hanno impugnato la sentenza, ritenendo errata la mancata nomina del CTU medico legale che il giudice avrebbe potuto e dovuto disporre per la corretta quantificazione delle lesioni.
Ha concluso chiedendo : “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 47/23 emessa dal
Giudice di Pace di Arienzo dott. A. Ievolella, nell'ambito del giudizio
R.G.207/2021 (al quale sono riuniti i procedimenti RG n. 208/2021 – 209/2021
–210/2021), depositata in cancelleria in data 16/02/2023, mai notificata;
2) condannare la e con il vincolo della Controparte_5 Controparte_3
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solidarietà tra di loro, al risarcimento in favore dell'attore Parte_1 nella ulteriore misura di € 1068,51; per , nella qualità di eser- Parte_2 cente la potestà genitoriale del minore nella ulteriore misu- Persona_1 ra di € 780,05; per nella ulteriore misura di € Parte_3
2803,02; per nella ulteriore misura di € 1943,33; o delle diver- Parte_2 se somme che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
3) Condannare la e , con il vincolo Controparte_5 Controparte_3 della solidarietà tra di loro, al pagamento delle spese di giustizia del primo grado di giudizio che vanno commisurate alle somme richieste negli atti di cita- zione;
4) Condannare la e , con il Controparte_5 Controparte_3 vincolo della solidarietà tra di loro, al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio oltre rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, in via il prelimi- nare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei presupposti giuri- dico-processuali necessari alla sua procedibilità ed ammissibilità.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione rilevando come gli appellanti abbiano articolato un unico motivo di doglianza, formulato in termini generici e volti a censurare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale, a loro dire, non avrebbe liquidato ade- guatamente e integralmente il danno
La compagnia di assicurazioni ha eccepito l'infondatezza dell'appello, ritenen- do che il giudice di pace abbia motivato adeguatamente la decisione impugnata, applicando con puntualità e criteri di cui alla legge 57\2001. La compagnia, inoltre, ha ritenuto che gli appellanti, siano decaduti dalla facoltà di reiterare la richiesta di disporre consulenza tecnica, non essendo la stessa stata richiesta nel momento delle precisazioni delle conclusioni. Ha così concluso :“In via preli- minare a) Rigettare l'appello per improponibilità, inammissibilità ed improce- dibilità della domanda , stante l'evidente violazione delle norme del codice di procedura civile con particolare riferimento all'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito
b) Rigettare l'appello stante la decadenza degli appellanti a riformulare in ap- pello la richiesta di CTU non formulata e pertanto rinunciata all'udienza di precisazione e di conclusione nel giudizio di I grado;
c) Condannare gli appel- lanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In subordine, liquidare un unico compenso all'avvocato difensore e non come
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avvenuto nel giudizio di I grado tanti compensi per tante parti rappresentate dal medesimo avvocato. d) In linea del tutto gradata, rigettare l'appello e con- fermare la sentenza di I grado”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pro- nuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali sia- no le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia erra- to nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corret- ta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vi- gore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivol- ta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostru- zione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suf- ficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Il motivo di appello si fonda sull'errore in cui sarebbe incorso il giudice di pri- mo grado per aver omesso di disporre consulenza tecnica d'ufficio idonea alla corretta quantificazione del danno lamentato.
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio proces- suale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di as- sicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiu- diziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piut- tosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 5
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia pro- cessuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia neces- sario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014
n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertan- to deve essere rigettato.
L'unico motivo di appello, dedotto dagli appellanti riguarda la richiesta di ri- forma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice di prime cure ha quantificato il risarcimento del danno.
Gli appellanti hanno dedotto infatti l'inadeguatezza dell'importo liquidato in rapporto all'entità delle lesioni subite.
Orbene, a parere di questo giudice, il giudice di primo grado ha svolto un'attenta e puntuale valutazione del materiale istruttorio acquisito, pervenendo a decisio- ne conforme ai principi dettati in materia risarcitoria.
Sul punto giova rammentare che, alla luce del principio sancito dall'articolo 116
c.p.c., il giudice di merito procede alla libera valutazione delle prove ad ecce- zione di quelle aventi natura di prova legale.
Spetta dunque al giudice apprezzare, secondo prudente discrezionalità gli ele- menti istruttori acquisiti nel processo, valutazione, l'attendibilità e la rilevanza ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda.
Ai fini della legittimità della decisione, il giudice non è tenuto a dare conto in ogni motivazione dell'esame di ogni singola risultanza processuale, è invece sufficiente che egli abbia dato atto di aver considerato l'insieme del materiale istruttorio e indichi con chiarezza gli elementi ritenuti rilevanti, illustrando l'iter logico- giuridico seguito per fondare il proprio convincimento.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha fornito una motivazione puntua- le e analitica in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto equo l'importo liquidato in favore del danneggiato, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e dei cri- teri normativi e tabellari applicabili. L'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice risulta conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa al prudente
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apprezzamento del giudice di merito il quale, una volta esplicitate le fonti del proprio convincimento e i parametri seguiti nella quantificazione, adempie all'obbligo di motivazione chiesto dall'articolo 132 n. 4 c.p.c (Cass. Civ. Sez III
23.06.2022 n.20436)”. È principio consolidato, altresì, che il giudice non sia tenuto a richiamare tutte le risultanze probatorie nè a confutare ogni argomen- tazione di parte essendo sufficiente che indichi con coerenza logica e giuridica gli elementi ritenuti rilevanti e su cui fonda la propria decisione (Cfr. Cass.
Civ. Sez.I, 14.12.1999, n.898).
Pertanto, deve ritenersi pienamente legittimo l'operato del giudice di primo gra- do, che ha correttamente applicato i criteri normativi in materia di liquidazione pervenendo ad un importo congruo e motivatamente giustificato. In particolare va evidenziato che nella sentenza di primo grado è stato riportato il maniera analitica il criterio seguito ed i calcoli effettuati (a cui questo giudice aderisce) per pervenire alla quantificazione dei danni.
In ordine poi, alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli attori, va osservato che nella memoria conclusionale depositata in data 10 ottobre
2022 il difensore non ha rinnovato tale istanza.
In ogni caso, si aggiunge che il giudice non è vincolato alla nomina di c.t.u., an- che se richiesta.
Infatti, in virtù del principio iudex peritus peritorum egli può decidere basando- si sulle proprie cognizioni tecniche e sulla valutazione complessiva del materia- le istruttorio, motivando le ragioni per cui tiene superflua o non necessaria la c.t.u (Cass. Civ. Sez. IV, 13 dicembre 2010.)
In conclusione, può ritenersi da un lato che il giudice di prime cure non sia in- corso in errore nella quantificazione del danno, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso, va evidenziato che la quantificazione del danno formulata nel pri- mo grado di giudizio risulta congrua rispetto alle lesioni subite, in base a quanto emerge dalla certificazione medica prodotta in atti.
Tra l'altro occorre considerare che la tenuità delle lesioni subite a causa del si- nistro induce a ritenere superflua la nomina di un CTU.
Con specifico riferimento al secondo motivo d'appello riguardante la mancata nomina del consulente tecnico d'ufficio, deve osservarsi tra l'altro che il giudice non è vincolato in modo assoluto alla nomina di un ausiliario tecnico potendo procedere anche in sua assenza ad una liquidazione delle spese sulla base degli
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elementi acquisiti dagli atti.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese
Sussistono giusti motivi per compensare le spese relative al presente grado di giudizio, in virtù delle ragioni sottese all'appello (mancata nomina di CTU), pur ritenendo congrue le valutazioni del giudice di primo grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_3
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
• compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale te- nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito del- la comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 2.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 2.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4703/2023, avente ad oggetto: appello - le- sione personale, vertente tra
(C. F. , , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercente la potestà CodiceFiscale_2 genitoriale del minore ( ), Persona_1 CodiceFiscale_3
, (C.F. ), tutti elett.te Parte_3 CodiceFiscale_4 domiciliati in Santa Maria a Vico (CE) alla via Appia n. 452, presso lo studio dell'Avv. Marcantonio Ferrara, (C.F. ), dal quale so- CodiceFiscale_5 no rappresentati e difesi in virtù di procura in atti;
- Appellanti –
e
(P. I. ), elett.te dom.ta in Caserta, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Antonio da Padova n. 84, presso lo studio dell'avv. Gennaro Cicala, (C.F.
) e dell'avv. stab. (C.F. C.F._6 Controparte_2
) che la rapp.tano e difendono, in virtù di procura in atti;
C.F._7
- Appellata–
e
Controparte_3
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare;
Per l'appellante come da comparsa di costituzione e risposta non- Parte_4 ché note relative all'udienza del 2.10.25trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 2
132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli appellanti, nel primo grado del giudizio, hanno convenuto in giudizio la si- gnora e la compagnia assicurativa per ottenere Controparte_3 CP_1
l'accertamento della responsabilità del sinistro e la conseguente condanna al ri- sarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso il 24 aprile 2019 alle ore 19:00 circa, in Santa Maria a Vico (CE).
Gli appellanti hanno dedotto che, in detta circostanza di tempo e di luogo,, si trovavano a bordo dell'autovettura Fiat Punto targato CV982YR, di proprietà di e condotta da con a bordo Parte_3 Parte_1 in qualità di terzi trasportati oltre alla Parte_3 CP_4
e alla Via Nazionale Appia, altezza intersezione
[...] Persona_1 con via Ten. precisando che, arrivati in prossimità dell'incrocio al fine Tes_1 di rispettare il semaforo di luce rossa, hanno rallentato. Gli appellanti hanno aggiunto che, in quel momento, il veicolo è stato tamponato dalla Fiat Panda, di proprietà della signora , che sopraggiungeva a velocità so- Controparte_3 stenuta. Gli appellanti hanno sostenuto che il sinistro si è verificato per esclusi- va responsabilità del conducente della Fiat Panda, il quale, non si è accertato della presenza del veicolo che lo precedeva, provocando così il violento impat- to. In conseguenza dell'impatto, gli appellanti hanno dedotto ci aver riportato le- sioni personali. In sede istruttoria è stato escusso un testimone indicato dagli stessi attori, il quale ha confermato la dinamica dei fatti così come descritta da- gli appellanti. Dopo l'escussione del testimone, gli appellanti hanno chiesto che in caso di incertezza sull'entità dei danni e delle lesioni, fosse disposta una con- sulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice non ha ammesso la CTU medico-legale e ha rinviato la causa per le precisazioni delle conclusioni.
Gli odierni appellanti, hanno impugnato la sentenza, ritenendo errata la mancata nomina del CTU medico legale che il giudice avrebbe potuto e dovuto disporre per la corretta quantificazione delle lesioni.
Ha concluso chiedendo : “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 47/23 emessa dal
Giudice di Pace di Arienzo dott. A. Ievolella, nell'ambito del giudizio
R.G.207/2021 (al quale sono riuniti i procedimenti RG n. 208/2021 – 209/2021
–210/2021), depositata in cancelleria in data 16/02/2023, mai notificata;
2) condannare la e con il vincolo della Controparte_5 Controparte_3
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solidarietà tra di loro, al risarcimento in favore dell'attore Parte_1 nella ulteriore misura di € 1068,51; per , nella qualità di eser- Parte_2 cente la potestà genitoriale del minore nella ulteriore misu- Persona_1 ra di € 780,05; per nella ulteriore misura di € Parte_3
2803,02; per nella ulteriore misura di € 1943,33; o delle diver- Parte_2 se somme che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
3) Condannare la e , con il vincolo Controparte_5 Controparte_3 della solidarietà tra di loro, al pagamento delle spese di giustizia del primo grado di giudizio che vanno commisurate alle somme richieste negli atti di cita- zione;
4) Condannare la e , con il Controparte_5 Controparte_3 vincolo della solidarietà tra di loro, al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio oltre rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, in via il prelimi- nare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei presupposti giuri- dico-processuali necessari alla sua procedibilità ed ammissibilità.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione rilevando come gli appellanti abbiano articolato un unico motivo di doglianza, formulato in termini generici e volti a censurare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale, a loro dire, non avrebbe liquidato ade- guatamente e integralmente il danno
La compagnia di assicurazioni ha eccepito l'infondatezza dell'appello, ritenen- do che il giudice di pace abbia motivato adeguatamente la decisione impugnata, applicando con puntualità e criteri di cui alla legge 57\2001. La compagnia, inoltre, ha ritenuto che gli appellanti, siano decaduti dalla facoltà di reiterare la richiesta di disporre consulenza tecnica, non essendo la stessa stata richiesta nel momento delle precisazioni delle conclusioni. Ha così concluso :“In via preli- minare a) Rigettare l'appello per improponibilità, inammissibilità ed improce- dibilità della domanda , stante l'evidente violazione delle norme del codice di procedura civile con particolare riferimento all'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito
b) Rigettare l'appello stante la decadenza degli appellanti a riformulare in ap- pello la richiesta di CTU non formulata e pertanto rinunciata all'udienza di precisazione e di conclusione nel giudizio di I grado;
c) Condannare gli appel- lanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In subordine, liquidare un unico compenso all'avvocato difensore e non come
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avvenuto nel giudizio di I grado tanti compensi per tante parti rappresentate dal medesimo avvocato. d) In linea del tutto gradata, rigettare l'appello e con- fermare la sentenza di I grado”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pro- nuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali sia- no le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia erra- to nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corret- ta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vi- gore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivol- ta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostru- zione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suf- ficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Il motivo di appello si fonda sull'errore in cui sarebbe incorso il giudice di pri- mo grado per aver omesso di disporre consulenza tecnica d'ufficio idonea alla corretta quantificazione del danno lamentato.
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio proces- suale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di as- sicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiu- diziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piut- tosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 5
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia pro- cessuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia neces- sario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014
n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertan- to deve essere rigettato.
L'unico motivo di appello, dedotto dagli appellanti riguarda la richiesta di ri- forma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice di prime cure ha quantificato il risarcimento del danno.
Gli appellanti hanno dedotto infatti l'inadeguatezza dell'importo liquidato in rapporto all'entità delle lesioni subite.
Orbene, a parere di questo giudice, il giudice di primo grado ha svolto un'attenta e puntuale valutazione del materiale istruttorio acquisito, pervenendo a decisio- ne conforme ai principi dettati in materia risarcitoria.
Sul punto giova rammentare che, alla luce del principio sancito dall'articolo 116
c.p.c., il giudice di merito procede alla libera valutazione delle prove ad ecce- zione di quelle aventi natura di prova legale.
Spetta dunque al giudice apprezzare, secondo prudente discrezionalità gli ele- menti istruttori acquisiti nel processo, valutazione, l'attendibilità e la rilevanza ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda.
Ai fini della legittimità della decisione, il giudice non è tenuto a dare conto in ogni motivazione dell'esame di ogni singola risultanza processuale, è invece sufficiente che egli abbia dato atto di aver considerato l'insieme del materiale istruttorio e indichi con chiarezza gli elementi ritenuti rilevanti, illustrando l'iter logico- giuridico seguito per fondare il proprio convincimento.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha fornito una motivazione puntua- le e analitica in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto equo l'importo liquidato in favore del danneggiato, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e dei cri- teri normativi e tabellari applicabili. L'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice risulta conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa al prudente
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apprezzamento del giudice di merito il quale, una volta esplicitate le fonti del proprio convincimento e i parametri seguiti nella quantificazione, adempie all'obbligo di motivazione chiesto dall'articolo 132 n. 4 c.p.c (Cass. Civ. Sez III
23.06.2022 n.20436)”. È principio consolidato, altresì, che il giudice non sia tenuto a richiamare tutte le risultanze probatorie nè a confutare ogni argomen- tazione di parte essendo sufficiente che indichi con coerenza logica e giuridica gli elementi ritenuti rilevanti e su cui fonda la propria decisione (Cfr. Cass.
Civ. Sez.I, 14.12.1999, n.898).
Pertanto, deve ritenersi pienamente legittimo l'operato del giudice di primo gra- do, che ha correttamente applicato i criteri normativi in materia di liquidazione pervenendo ad un importo congruo e motivatamente giustificato. In particolare va evidenziato che nella sentenza di primo grado è stato riportato il maniera analitica il criterio seguito ed i calcoli effettuati (a cui questo giudice aderisce) per pervenire alla quantificazione dei danni.
In ordine poi, alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli attori, va osservato che nella memoria conclusionale depositata in data 10 ottobre
2022 il difensore non ha rinnovato tale istanza.
In ogni caso, si aggiunge che il giudice non è vincolato alla nomina di c.t.u., an- che se richiesta.
Infatti, in virtù del principio iudex peritus peritorum egli può decidere basando- si sulle proprie cognizioni tecniche e sulla valutazione complessiva del materia- le istruttorio, motivando le ragioni per cui tiene superflua o non necessaria la c.t.u (Cass. Civ. Sez. IV, 13 dicembre 2010.)
In conclusione, può ritenersi da un lato che il giudice di prime cure non sia in- corso in errore nella quantificazione del danno, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso, va evidenziato che la quantificazione del danno formulata nel pri- mo grado di giudizio risulta congrua rispetto alle lesioni subite, in base a quanto emerge dalla certificazione medica prodotta in atti.
Tra l'altro occorre considerare che la tenuità delle lesioni subite a causa del si- nistro induce a ritenere superflua la nomina di un CTU.
Con specifico riferimento al secondo motivo d'appello riguardante la mancata nomina del consulente tecnico d'ufficio, deve osservarsi tra l'altro che il giudice non è vincolato in modo assoluto alla nomina di un ausiliario tecnico potendo procedere anche in sua assenza ad una liquidazione delle spese sulla base degli
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elementi acquisiti dagli atti.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese
Sussistono giusti motivi per compensare le spese relative al presente grado di giudizio, in virtù delle ragioni sottese all'appello (mancata nomina di CTU), pur ritenendo congrue le valutazioni del giudice di primo grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_3
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
• compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale te- nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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