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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 25758/2024 avente ad OGGETTO: indennizzo/rendita per infortunio TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Merolla Parte_1 RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Rossella Del Sarto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26.11.2024 la ricorrente in epigrafe agiva nei confrotni delll' CP_1 chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che la ricorrente in data 20.07.2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 2 e 3 del presente ricorso diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta e dunque riconoscere un danno pari o comunque non inferiore al 16% e dunque riconoscere la malattia professionale/inabilità permanente o, in subordine, una percentuale comunque superiore al 9%, riconosciuto nel provvedimento datato 07.06.2023, e compresa CP_1 tra il 7% ed il 15%, il tutto a causa del predetto infortunio, sin dalla data dello stesso, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 corresponsione della rendita da malattia professionale/inabilità permanente ex DPR 38/2010 e successive modificazioni, a far data dall'evento o da quella data che riterrà più opportuno considerare e fino al riconoscimento, della rendita o dei ratei, interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria compresivo della percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta e detratto quanto già percepito;
- condannare in ogni caso l' in pers. del CP_1 l.r. p.t., per quanto di competenza e/o chi vi è tenuto per legge, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari. In punto di fatto, rilevava che, in data 20.07.2022, mentre si recava al lavoro presso la Sisley di Via Toledo, 215, in Napoli, subiva un infortunio in itenere, così come pacificamente riconosciuto dall'odierna resistente, all'esito del quale le diagnosticavano: “Frattura collo chirurgico e trochite omerale sn. E contusione ginocchio sinistro con distorsione, contusioni escoriate multiple”. Ai fini, quindi, di valutare l'incidenza degli esiti del sinistro, nonché, il quadro patologico complessivo, la ricorrente agiva in giudizio insistendo per la nomina di CTU. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 La domanda è fondata per quanto di ragione e va , pertanto, accolta nei limiti di seguito spiegati. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
• per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25 .7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965) ;
• per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero;
b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. L.vo n 38/2000 in quanto trattasi di infortunio occorso successivamente al 2000. Nel merito, dalla consulenza disposta e dall'analisi della documentazione clinica, è emersa la sussistenza del nesso causale tra gli eventi e le dette lesioni secondo i criteri cronologico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa. Ed invero, stante il Decreto del 12 luglio 2000, il danno biologico riportato dalla perizianda è stato valutato dal CTU nominato nella misura complessiva pari al 10% applicando, per la spalla, i codici 229 e 224 ed, altresì, per il ginocchio i codici 283 e 279 per la lesione anatomica e per il gradi di deficit funzionale rilevato. Tali conclusioni vanno integralmente recepite per la loro correttezza scientifica e metodologica. Ed invero, la valutazione del tecnico appare corretta e le critiche operate dalla parte non sono accoglibili atteso che la determinazione dell'entità del danno va fatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 38/2000 e non sulla base di diversi criteri, peraltro, non indicati.
Infatti, in ambito , non si ha facoltà di scegliere discrezionalmente il bareme di riferimento CP_1 "più calzante", ma bisogna far riferimento obbligatoriamente alle tabelle di legge così come ribadito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione di cui si riporta un estratto: "... e sia perché, in ogni caso, la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti") di cui al D.M. 12.7.2000, e successivi aggiornamenti. Deve rilevarsi inoltre in relazione alle deduzioni formulate dalla parte ricorrente circa la valutazione funzionale delle lesioni riportate a seguito del sinistro che quanto affermato dal CTU, medico specialista in ortopedia si fonda sui necessari per verificare la mobilità delle ginocchia, diversamente da quelle formulate dalla parte che sono prive di riscontro tecnico. Quanto,infine, alla lassità articolare del ginocchio per rottura di uno dei legamenti crociati il dott. ha evidenziato che “al successivo controllo appare tuttavia guarita” in quanto “l'assenza di Per_1 lassità, dato confermato peraltro dalla RM del 14/02/23 che mostra “non apprezzabilità di alterazioni intrinseche in atto a carico dei legg. crociati, con LCP appena angolato, e collaterali”)”. Per quanto innanzi il ricorso va parzialmente accolto dovendosi riconoscere il danno biologico nella misura del 10%. Le spese del giudizio vanno liquidazione in ragione del valore costituito dalla differenza tra quanto riconosciuto e quanto liquidato dall' CP_1
P.Q.M.
Così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente in ragione dell'infortunio ha riportato un danno biologico del 10% con condanna dell' al CP_1 pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto a titolo di indennizzo
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1300,00 oltre CU, CP_1 IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione - pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' così come liquidate da separato CP_1 decreto . Napoli, 02 luglio 2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi