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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/12/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PASQUARELLA Parte_1 C.F._1
VINCENZO elettivamente domiciliato a Caserta, via Cattaneo 12, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dal dott. , funzionario per l'area amministrativa, CP_5
giuridica, legale e contabile, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliati a , via CP_4
Valentini 7 presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'integrale ricostruzione della carriera Parte_1
mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero periodo di servizio pre ruolo prestato, pari a 5 anni, 1 mese e 26 giorni, con condanna delle resistenti al collocamento
1 nella corretta posizione stipendiale, nonché al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate.
A sostegno della pretesa ha narrato e documentato:
- di aver sottoscritto con il Controparte_6
, tramite l , sei contratti di lavoro a tempo
[...] Controparte_3
determinato (per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013) per lo svolgimento di attività di insegnante di scuola primaria;
- che ogni contratto ha avuto durata di dieci mesi, tranne quello per l'anno scolastico
2010/2011 (undici mesi e ventisei giorni) e di aver svolto regolarmente l'attività di insegnamento;
- di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato il 1° settembre 2013 con attribuzione della prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, ovvero
Tabella A del CCNL del 04.08.2011 (fascia stipendiale 0-8);
- che al momento della conferma in ruolo (1° settembre 2014) gli era stata riconosciuta un'anzianità complessiva pre ruolo, ai fini giuridici ed economici, di quattro anni, dieci mesi e venti giorni, e un'anzianità di ruolo di un anno, sette mesi e ventiquattro giorni, per un totale di sei anni, sei mesi e quattordici giorni (comprensivi del servizio militare svolto, pari a undici mesi e ventiquattro giorni).
Adesso, chiede la ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che ai fini economici, Pt_1
tenendo conto di tutti i servizi di insegnamento pre ruolo prestati presso scuole ed istituti statali d'istruzione con rapporti di lavoro a tempo determinato, senza alcuna limitazione e il riconoscimento della posizione stipendiale 3-8 prevista dal CCNL del 23.01.2009 e successive modifiche del Comparto Scuola, per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, il riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 del CCNL, per gli anni scolastici dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2021 e il riconoscimento della fascia stipendiale 15-20
a far data dal 1°settembre 2021.
Si è costituito il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la normativa e la CP_1
giurisprudenza nazionale e comunitaria a sé favorevole sulla particolare categoria del personale docente a tempo determinato.
2 La causa è stata istruita dal precedente titolare del procedimento mediante i documenti prodotti, nonché mediante CTU contabile: tuttavia, i numerosi consulenti nominati (anche dalla scrivente, che ha ritenuto, in un primo momento, di dare continuità all'ordinanza pronunciata dal primo giudice assegnatario) non hanno accettato l'incarico.
Da ultimo, anche sulla scorta dell'espressa richiesta in tal senso formulata dalla difesa di parte ricorrente, la causa è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 ottobre 2023, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta, il giudice ha invitato il ricorrente a precisare la domanda sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al momento in cui, secondo la sua prospettazione, si sarebbero verificate le condizioni per l'attribuzione della fascia 3-8, oggi abolita ed, eventualmente, la successiva.
Nella stessa ordinanza si premetteva, che, per ragioni organizzative dell'ufficio, il ruolo della scrivente, nell'ultimo anno, è stato interessato da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza dell'8 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La questione oggetto del presente giudizio, vale a dire, il ruolo da attribuire all'anzianità di servizio del docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, tale categoria di lavoratori ha diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato con disapplicazione, dunque, dell'art. 485 D. Lgs. 297/ 1994 “tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito
3 in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude
l'applicazione di detto principio” (così, tra le più recenti, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8672 del
27/03/2023, Rv. 667183 - 01).
L'applicazione di tale principio impone dunque di effettuare una comparazione tra l'anzianità in concreto riconosciuta al docente assunto a tempo determinato e quella che gli sarebbe spettata se fosse stato sin dall'inizio assunto a tempo determinato.
Invero, la disciplina in materia di ricostruzione della carriera per gli insegnanti a tempo determinato è solo in parte più sfavorevole, dal momento che l'abbattimento dell'anzianità per il periodo successivo ai quattro anni di servizio (prevista dall'art. 485 D. Lgs. 279 cit.) è contemperata dalla previsione di cui all'art. 489 del medesimo decreto legislativo, come integrato dall'art. 11, co. 14, L. 124/1999, che equipara lo svolgimento del servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o, continuativamente, dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, a quello svolto per l'intero anno scolastico (sul punto, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
31149 del 28/11/2019, Rv. 655985 - 01).
Pertanto, al fine di evitare discriminazioni “alla rovescia”, non è possibile procedere in via automatica alla ricostruzione della carriera prescindendo dal richiamato abbattimento, dal momento che, così facendo, si rischierebbe di attribuire al lavoratore a tempo determinato, che beneficia del criterio dettato dall'art. 489 D.Lgs. 297 cit., un'anzianità pari a quella del docente a tempo indeterminato, anche quando abbia reso il servizio per un tempo inferiore.
In altre parole, la disapplicazione dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 impone, come anticipato, una valutazione caso per caso, che presuppone l'individuazione dell'anzianità effettiva di servizio
(non quella virtuale) del docente a tempo determinato e la sua comparazione con quella del docente chiamato a svolgere la medesima funzione, ma assunto con contratto a tempo indeterminato.
Qualora la prima risulti inferiore alla seconda il trattamento dovrà ritenersi discriminatorio, a meno che la diversità di trattamento non trovi ragione in una ragione obiettiva.
4 Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attività svolta da per il servizio pre ruolo Pt_1
effettivamente prestato dal 1° settembre 2007 al 1° settembre 2013, pari a 5 anni, 1 mese e 26 giorni, sia superiore a quella determinata dal ex art. 485 cit., senza che possano CP_1
apprezzarsi significative divergenze con l'attività svolta da un docente ab origine assunto a tempo indeterminato: del resto, le resistenti, nella memoria di costituzione si sono limitate a richiamare del tutto genericamente e acriticamente le disposizioni che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, senza nulla precisare in ordine all'attività svolta da , senza offrire elementi utili ai Pt_1
fini di una ricostruzione diversa da quella prospettata dal ricorrente e omettendo di depositare le note sostitutive dell'udienza da ultimo calendarizzata (e, quindi, di prendere posizione sulle questioni specificamente indicate dal giudice con ordinanza del 24 settembre 2024).
Il ricorso deve altresì essere accolto laddove invoca l'applicazione dell'art. 2 CCNL 4 agosto 2011,
ai sensi del quale "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente
fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Trattasi di questione anch'essa affrontata dalla Suprema Corte alla luce del medesimo principio di non discriminazione già richiamato e decisa nel senso che "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva
fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione" (così, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 (Rv.
656921 – 02 e successiva conformi tra le quali Cass. Sez. L, Sentenza n.21609 del 20/07/2023).
5 Da ultimo, il riconoscimento deve includere, ai fini giuridici, l'anno 2013, dal momento che l'interpretazione letterale della disposizione di cui all'art. 9 D.L. 78/2010 (imposta, stante la sua natura eccezionale, ex art. 14 disp. prel. c.c.) suggerisce che “il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e
sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”
(così, Cass. Sez. L, n.16133 dell'11/06/2024).
In conclusione, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che ai fini economici, di tutti i servizi di insegnamento pre ruolo prestati con i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al ricorso, con conseguente condanna del a collocare il ricorrente nella corretta posizione CP_1
stipendiale derivante da tale riconoscimento e al pagamento delle relative differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (di valore indeterminabile), della complessità della stessa e della sua natura documentale. Le spese devono essere corrisposte in favore del procuratore, che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a essere collocato nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile per i docenti a tempo indeterminato, e per l'effetto,
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze tra il trattamento retributivo in fatto corrisposto a parte ricorrente e quello che sarebbe stato dovuto per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
6 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 9.048, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Prato, 7 dicembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PASQUARELLA Parte_1 C.F._1
VINCENZO elettivamente domiciliato a Caserta, via Cattaneo 12, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dal dott. , funzionario per l'area amministrativa, CP_5
giuridica, legale e contabile, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliati a , via CP_4
Valentini 7 presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'integrale ricostruzione della carriera Parte_1
mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero periodo di servizio pre ruolo prestato, pari a 5 anni, 1 mese e 26 giorni, con condanna delle resistenti al collocamento
1 nella corretta posizione stipendiale, nonché al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate.
A sostegno della pretesa ha narrato e documentato:
- di aver sottoscritto con il Controparte_6
, tramite l , sei contratti di lavoro a tempo
[...] Controparte_3
determinato (per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013) per lo svolgimento di attività di insegnante di scuola primaria;
- che ogni contratto ha avuto durata di dieci mesi, tranne quello per l'anno scolastico
2010/2011 (undici mesi e ventisei giorni) e di aver svolto regolarmente l'attività di insegnamento;
- di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato il 1° settembre 2013 con attribuzione della prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, ovvero
Tabella A del CCNL del 04.08.2011 (fascia stipendiale 0-8);
- che al momento della conferma in ruolo (1° settembre 2014) gli era stata riconosciuta un'anzianità complessiva pre ruolo, ai fini giuridici ed economici, di quattro anni, dieci mesi e venti giorni, e un'anzianità di ruolo di un anno, sette mesi e ventiquattro giorni, per un totale di sei anni, sei mesi e quattordici giorni (comprensivi del servizio militare svolto, pari a undici mesi e ventiquattro giorni).
Adesso, chiede la ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che ai fini economici, Pt_1
tenendo conto di tutti i servizi di insegnamento pre ruolo prestati presso scuole ed istituti statali d'istruzione con rapporti di lavoro a tempo determinato, senza alcuna limitazione e il riconoscimento della posizione stipendiale 3-8 prevista dal CCNL del 23.01.2009 e successive modifiche del Comparto Scuola, per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, il riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 del CCNL, per gli anni scolastici dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2021 e il riconoscimento della fascia stipendiale 15-20
a far data dal 1°settembre 2021.
Si è costituito il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la normativa e la CP_1
giurisprudenza nazionale e comunitaria a sé favorevole sulla particolare categoria del personale docente a tempo determinato.
2 La causa è stata istruita dal precedente titolare del procedimento mediante i documenti prodotti, nonché mediante CTU contabile: tuttavia, i numerosi consulenti nominati (anche dalla scrivente, che ha ritenuto, in un primo momento, di dare continuità all'ordinanza pronunciata dal primo giudice assegnatario) non hanno accettato l'incarico.
Da ultimo, anche sulla scorta dell'espressa richiesta in tal senso formulata dalla difesa di parte ricorrente, la causa è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 ottobre 2023, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta, il giudice ha invitato il ricorrente a precisare la domanda sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al momento in cui, secondo la sua prospettazione, si sarebbero verificate le condizioni per l'attribuzione della fascia 3-8, oggi abolita ed, eventualmente, la successiva.
Nella stessa ordinanza si premetteva, che, per ragioni organizzative dell'ufficio, il ruolo della scrivente, nell'ultimo anno, è stato interessato da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza dell'8 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La questione oggetto del presente giudizio, vale a dire, il ruolo da attribuire all'anzianità di servizio del docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, tale categoria di lavoratori ha diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato con disapplicazione, dunque, dell'art. 485 D. Lgs. 297/ 1994 “tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito
3 in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude
l'applicazione di detto principio” (così, tra le più recenti, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8672 del
27/03/2023, Rv. 667183 - 01).
L'applicazione di tale principio impone dunque di effettuare una comparazione tra l'anzianità in concreto riconosciuta al docente assunto a tempo determinato e quella che gli sarebbe spettata se fosse stato sin dall'inizio assunto a tempo determinato.
Invero, la disciplina in materia di ricostruzione della carriera per gli insegnanti a tempo determinato è solo in parte più sfavorevole, dal momento che l'abbattimento dell'anzianità per il periodo successivo ai quattro anni di servizio (prevista dall'art. 485 D. Lgs. 279 cit.) è contemperata dalla previsione di cui all'art. 489 del medesimo decreto legislativo, come integrato dall'art. 11, co. 14, L. 124/1999, che equipara lo svolgimento del servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o, continuativamente, dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, a quello svolto per l'intero anno scolastico (sul punto, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
31149 del 28/11/2019, Rv. 655985 - 01).
Pertanto, al fine di evitare discriminazioni “alla rovescia”, non è possibile procedere in via automatica alla ricostruzione della carriera prescindendo dal richiamato abbattimento, dal momento che, così facendo, si rischierebbe di attribuire al lavoratore a tempo determinato, che beneficia del criterio dettato dall'art. 489 D.Lgs. 297 cit., un'anzianità pari a quella del docente a tempo indeterminato, anche quando abbia reso il servizio per un tempo inferiore.
In altre parole, la disapplicazione dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 impone, come anticipato, una valutazione caso per caso, che presuppone l'individuazione dell'anzianità effettiva di servizio
(non quella virtuale) del docente a tempo determinato e la sua comparazione con quella del docente chiamato a svolgere la medesima funzione, ma assunto con contratto a tempo indeterminato.
Qualora la prima risulti inferiore alla seconda il trattamento dovrà ritenersi discriminatorio, a meno che la diversità di trattamento non trovi ragione in una ragione obiettiva.
4 Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attività svolta da per il servizio pre ruolo Pt_1
effettivamente prestato dal 1° settembre 2007 al 1° settembre 2013, pari a 5 anni, 1 mese e 26 giorni, sia superiore a quella determinata dal ex art. 485 cit., senza che possano CP_1
apprezzarsi significative divergenze con l'attività svolta da un docente ab origine assunto a tempo indeterminato: del resto, le resistenti, nella memoria di costituzione si sono limitate a richiamare del tutto genericamente e acriticamente le disposizioni che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, senza nulla precisare in ordine all'attività svolta da , senza offrire elementi utili ai Pt_1
fini di una ricostruzione diversa da quella prospettata dal ricorrente e omettendo di depositare le note sostitutive dell'udienza da ultimo calendarizzata (e, quindi, di prendere posizione sulle questioni specificamente indicate dal giudice con ordinanza del 24 settembre 2024).
Il ricorso deve altresì essere accolto laddove invoca l'applicazione dell'art. 2 CCNL 4 agosto 2011,
ai sensi del quale "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente
fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Trattasi di questione anch'essa affrontata dalla Suprema Corte alla luce del medesimo principio di non discriminazione già richiamato e decisa nel senso che "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva
fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione" (così, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 (Rv.
656921 – 02 e successiva conformi tra le quali Cass. Sez. L, Sentenza n.21609 del 20/07/2023).
5 Da ultimo, il riconoscimento deve includere, ai fini giuridici, l'anno 2013, dal momento che l'interpretazione letterale della disposizione di cui all'art. 9 D.L. 78/2010 (imposta, stante la sua natura eccezionale, ex art. 14 disp. prel. c.c.) suggerisce che “il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e
sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”
(così, Cass. Sez. L, n.16133 dell'11/06/2024).
In conclusione, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che ai fini economici, di tutti i servizi di insegnamento pre ruolo prestati con i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al ricorso, con conseguente condanna del a collocare il ricorrente nella corretta posizione CP_1
stipendiale derivante da tale riconoscimento e al pagamento delle relative differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (di valore indeterminabile), della complessità della stessa e della sua natura documentale. Le spese devono essere corrisposte in favore del procuratore, che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a essere collocato nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile per i docenti a tempo indeterminato, e per l'effetto,
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze tra il trattamento retributivo in fatto corrisposto a parte ricorrente e quello che sarebbe stato dovuto per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
6 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 9.048, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Prato, 7 dicembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
7