Art. 3.
Le case popolari costruite dagli enti e societa' indicate ai numeri 2 , 3 , 6 , 10 , 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico.
Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 .
Le case popolari costruite dagli enti e societa' indicate ai numeri 2 , 3 , 6 , 10 , 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico.
Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 .