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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 6020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6020 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4345/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4345/2019
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a VIA UMBERTO, I, 137, CATANIA, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato GRANIERI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
, nata il [...] a [...], Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata a PIAZZA DEI PINI, 13, PATERNO', presso C.F._2 lo studio dell'avvocato PALERMO ACHILLE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/03/2019, – Parte_1
1 premettendo di essersi separato dalla moglie con decreto di omologazione n.761/16 del 03.10.2016 emesso nel procedimento n. RG 3689/2016- ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 16.04.1998 a Paternò, Controparte_1 unione dalla quale sono nati i figli il 18.03.2000 e , il 14/07/2008. Persona_1 Persona_2
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso del figlio ad Persona_3 entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri con il padre come determinato in ricorso e ha chiesto di porre a proprio carico, per il mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita in giudizio, aderendo sia alla richiesta di Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che al regime di affidamento e collocamento formulato da parte ricorrente, ma si è opposta alla richiesta di € 400,00 per il mantenimento per i figli formulata dal ricorrente, stante il contributo di mantenimento dei figli a suo tempo concordato con il coniuge in sede di separazione consensuale e determinato nella misura di €
550,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte convenuta, alla luce dell'aumento delle esigenze dei figli, ha chiesto di statuire per il mantenimento degli stessi un assegno a carico di parte ricorrente, nella misura di € 800,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e di confermare il contributo a carico di al pagamento del 50% delle spese condominiali della casa Parte_1 coniugale.
All'udienza presidenziale del 24.03.2021 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e la causa
è proseguita innanzi al giudice istruttore, con assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 18.03.2024 è stato sentito il minore , che è apparso sereno e Persona_2 soddisfatto dell'assetto familiare che gli consente in ogni caso di coltivare adeguatamente la relazione con la madre e il padre.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni è stata successivamente posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi a richiesta delle parti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di
2 omologazione n.761/16 del 03.10.2016 emessa nel procedimento n. RG 3689/2016) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le parti nel corso del procedimento hanno concordato sull'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta , in quanto convivente con i figli non autonomi economicamente, e CP_1 sulla regolamentazione degli incontri padre-figlio. Diversamente, si è mantenuto il contrasto sulle statuizioni di ordine economico.
Tanto premesso, alla luce della richiesta concorde delle parti, con riguardo al figlio minore deve essere disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, come già statuito in sede di separazione.
Infatti, al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per il minore tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre, può essere confermata nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo di e quindi il padre potrà tenere con Parte_1 sé il minore almeno due pomeriggi la settimana (preferibilmente il Persona_4 martedì e giovedì) dalle ore 18,00 alle ore 22,00; a settimane alterne dalle ore 18,00 del venerdì alle ore
22,00 della domenica;
per le feste natalizie per sette giorni consecutivi coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il Capodanno;
per il periodo pasquale per tre giorni consecutivi, coincidenti ad anni alterni, un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il
3 lunedì dell'Angelo; per il periodo estivo per venti giorni anche non consecutivi. La regolamentazione che precede dovrà comunque sempre essere attuata con il gradimento del minore, ormai prossimo alla maggiore età.
Quanto al mantenimento previsto per entrambi i figli, si osserva che il ricorrente si è mostrato disponibile al pagamento di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie lamentando un peggioramento della propria condizione economica rispetto all'epoca della separazione, mentre ha chiesto un assegno mensile di mantenimento di euro Controparte_1
800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico della controparte in virtù dell'aumento delle esigenze dei figli.
L'assegno di mantenimento per i figli in condizione di separazione personale dei coniugi ha la funzione precipua di garantire alla prole minore o maggiorenne non autosufficiente economicamente deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze dei figli e dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.c., secondo il principio di proporzionalità e, più nello specifico, secondo costante indirizzo della Suprema Corte: “La determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.”
(Cass. civ. sez. I, n.6933/2023).
Premesso che, parte ricorrente non ha contestato la non autosufficienza economica della figlia Per_1
il Collegio ritiene che non risultino intervenute, rispetto al momento dell'omologa della
[...] separazione, circostanze modificative delle condizioni delle parti tali da determinare una variazione dell'assegno di mantenimento per i figli.
Infatti, il ricorrente ha motivato la richiesta di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, rispetto all'epoca dell'omologa della separazione, in primo luogo, deducendo di sostenere un canone di locazione di € 400,00, atteso che al momento della separazione avrebbe goduto di una abitazione in comodato d'uso. Invero, la necessità di procedere a rinvenire una nuova soluzione abitativa per effetto della crisi coniugale era nota alla parte al momento della separazione e l'onere risulta comunque compatibile con il tenore di vita desumibile dalle dichiarazioni dei redditi.
Quanto alla riduzione del reddito derivante dalla mancata percezione degli assegni di famiglia dal momento della separazione, si rileva che nel caso in cui venga predisposto l'affidamento condiviso dei
4 figli, la percezione dell'assegno unico spetta nella misura del 50% a ciascun genitore, salvi diversi accordi tra le parti.
Infine, quanto al percorso di psicoterapia dichiarato dal ricorrente che ne avrebbe aggravato la condizione economica determinando ulteriori spese, si osserva che sulla scorta della documentazione in atti trattasi di spese occasionali, limitate ad un periodo determinato e comunque non correlate ad alcuna patologia certificata. Inoltre, l'ascolto del minore non ha evidenziato alcun deterioramento della relazione con il figlio minore, che a dire del ricorrente sarebbe stata la causa del percorso psicoterapico avviato.
In linea generale, non vi è prova di un peggioramento complessivo delle condizioni reddituali del ricorrente (per l'anno d'imposta 2022 espone redditi lordi per euro 35.862,00).
D'altra parte, con riguardo alle richieste di parte convenuta aventi ad oggetto il contributo del 50% delle spese condominiali (come da accordi assunti in sede di separazione consensuale), tale statuizione non può essere confermata per mancanza di accordo tra le parti, atteso che in separazione era inserita come previsione accessoria all'accordo ed esula dall'oggetto proprio di questo giudizio.
Per quanto attiene all'aumento dell'assegno, così come quantificato in seno alla separazione consensuale, deve quindi essere confermato l'importo originariamente statuito come rivalutato nel tempo, con un leggero aumento in ragione delle dedotte aumentate esigenze della prole, rideterminandosi in euro 700,00 dalla data di deliberazione della decisione.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno compensate integralmente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4345/2019 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1 Parte_1
e in data 16.04.1998 trascritto nei registri degli
[...] Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Paternò al n. 20, parte 2, serie A, anno 1998;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre alla quale assegna la casa Controparte_1 coniugale;
DISCIPLINA i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
a titolo di mantenimento per entrambi i figli Controparte_1 Persona_1
5 e la somma di euro 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Persona_2 di svalutazione della moneta, oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla decisione;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 27/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
dott. Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4345/2019
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a VIA UMBERTO, I, 137, CATANIA, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato GRANIERI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
, nata il [...] a [...], Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata a PIAZZA DEI PINI, 13, PATERNO', presso C.F._2 lo studio dell'avvocato PALERMO ACHILLE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/03/2019, – Parte_1
1 premettendo di essersi separato dalla moglie con decreto di omologazione n.761/16 del 03.10.2016 emesso nel procedimento n. RG 3689/2016- ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 16.04.1998 a Paternò, Controparte_1 unione dalla quale sono nati i figli il 18.03.2000 e , il 14/07/2008. Persona_1 Persona_2
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso del figlio ad Persona_3 entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri con il padre come determinato in ricorso e ha chiesto di porre a proprio carico, per il mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita in giudizio, aderendo sia alla richiesta di Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che al regime di affidamento e collocamento formulato da parte ricorrente, ma si è opposta alla richiesta di € 400,00 per il mantenimento per i figli formulata dal ricorrente, stante il contributo di mantenimento dei figli a suo tempo concordato con il coniuge in sede di separazione consensuale e determinato nella misura di €
550,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte convenuta, alla luce dell'aumento delle esigenze dei figli, ha chiesto di statuire per il mantenimento degli stessi un assegno a carico di parte ricorrente, nella misura di € 800,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e di confermare il contributo a carico di al pagamento del 50% delle spese condominiali della casa Parte_1 coniugale.
All'udienza presidenziale del 24.03.2021 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e la causa
è proseguita innanzi al giudice istruttore, con assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 18.03.2024 è stato sentito il minore , che è apparso sereno e Persona_2 soddisfatto dell'assetto familiare che gli consente in ogni caso di coltivare adeguatamente la relazione con la madre e il padre.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni è stata successivamente posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi a richiesta delle parti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di
2 omologazione n.761/16 del 03.10.2016 emessa nel procedimento n. RG 3689/2016) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le parti nel corso del procedimento hanno concordato sull'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta , in quanto convivente con i figli non autonomi economicamente, e CP_1 sulla regolamentazione degli incontri padre-figlio. Diversamente, si è mantenuto il contrasto sulle statuizioni di ordine economico.
Tanto premesso, alla luce della richiesta concorde delle parti, con riguardo al figlio minore deve essere disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, come già statuito in sede di separazione.
Infatti, al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per il minore tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre, può essere confermata nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo di e quindi il padre potrà tenere con Parte_1 sé il minore almeno due pomeriggi la settimana (preferibilmente il Persona_4 martedì e giovedì) dalle ore 18,00 alle ore 22,00; a settimane alterne dalle ore 18,00 del venerdì alle ore
22,00 della domenica;
per le feste natalizie per sette giorni consecutivi coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il Capodanno;
per il periodo pasquale per tre giorni consecutivi, coincidenti ad anni alterni, un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il
3 lunedì dell'Angelo; per il periodo estivo per venti giorni anche non consecutivi. La regolamentazione che precede dovrà comunque sempre essere attuata con il gradimento del minore, ormai prossimo alla maggiore età.
Quanto al mantenimento previsto per entrambi i figli, si osserva che il ricorrente si è mostrato disponibile al pagamento di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie lamentando un peggioramento della propria condizione economica rispetto all'epoca della separazione, mentre ha chiesto un assegno mensile di mantenimento di euro Controparte_1
800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico della controparte in virtù dell'aumento delle esigenze dei figli.
L'assegno di mantenimento per i figli in condizione di separazione personale dei coniugi ha la funzione precipua di garantire alla prole minore o maggiorenne non autosufficiente economicamente deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze dei figli e dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.c., secondo il principio di proporzionalità e, più nello specifico, secondo costante indirizzo della Suprema Corte: “La determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.”
(Cass. civ. sez. I, n.6933/2023).
Premesso che, parte ricorrente non ha contestato la non autosufficienza economica della figlia Per_1
il Collegio ritiene che non risultino intervenute, rispetto al momento dell'omologa della
[...] separazione, circostanze modificative delle condizioni delle parti tali da determinare una variazione dell'assegno di mantenimento per i figli.
Infatti, il ricorrente ha motivato la richiesta di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, rispetto all'epoca dell'omologa della separazione, in primo luogo, deducendo di sostenere un canone di locazione di € 400,00, atteso che al momento della separazione avrebbe goduto di una abitazione in comodato d'uso. Invero, la necessità di procedere a rinvenire una nuova soluzione abitativa per effetto della crisi coniugale era nota alla parte al momento della separazione e l'onere risulta comunque compatibile con il tenore di vita desumibile dalle dichiarazioni dei redditi.
Quanto alla riduzione del reddito derivante dalla mancata percezione degli assegni di famiglia dal momento della separazione, si rileva che nel caso in cui venga predisposto l'affidamento condiviso dei
4 figli, la percezione dell'assegno unico spetta nella misura del 50% a ciascun genitore, salvi diversi accordi tra le parti.
Infine, quanto al percorso di psicoterapia dichiarato dal ricorrente che ne avrebbe aggravato la condizione economica determinando ulteriori spese, si osserva che sulla scorta della documentazione in atti trattasi di spese occasionali, limitate ad un periodo determinato e comunque non correlate ad alcuna patologia certificata. Inoltre, l'ascolto del minore non ha evidenziato alcun deterioramento della relazione con il figlio minore, che a dire del ricorrente sarebbe stata la causa del percorso psicoterapico avviato.
In linea generale, non vi è prova di un peggioramento complessivo delle condizioni reddituali del ricorrente (per l'anno d'imposta 2022 espone redditi lordi per euro 35.862,00).
D'altra parte, con riguardo alle richieste di parte convenuta aventi ad oggetto il contributo del 50% delle spese condominiali (come da accordi assunti in sede di separazione consensuale), tale statuizione non può essere confermata per mancanza di accordo tra le parti, atteso che in separazione era inserita come previsione accessoria all'accordo ed esula dall'oggetto proprio di questo giudizio.
Per quanto attiene all'aumento dell'assegno, così come quantificato in seno alla separazione consensuale, deve quindi essere confermato l'importo originariamente statuito come rivalutato nel tempo, con un leggero aumento in ragione delle dedotte aumentate esigenze della prole, rideterminandosi in euro 700,00 dalla data di deliberazione della decisione.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno compensate integralmente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4345/2019 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1 Parte_1
e in data 16.04.1998 trascritto nei registri degli
[...] Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Paternò al n. 20, parte 2, serie A, anno 1998;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre alla quale assegna la casa Controparte_1 coniugale;
DISCIPLINA i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
a titolo di mantenimento per entrambi i figli Controparte_1 Persona_1
5 e la somma di euro 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Persona_2 di svalutazione della moneta, oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla decisione;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 27/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
dott. Lidia Greco
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