Decreto cautelare 18 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04982/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4833 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis, Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) dell’avviso datato 17.02.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente, recante l’esito della prova preselettiva espletata nell’ambito del “Concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024” nella parte in cui esclude agli odierni ricorrenti l’accesso alla successiva prova scritta di concorso (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:
2) l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente nel gennaio 2025 con cui è stata reso noto il diario e le modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso per cui è causa, nella parte in cui prevede che la predetta prova venga svolta mediante due diverse sessioni (doc. 2);
3) il provvedimento - di estremi e contenuto sconosciuto – recante la decisione dell’amministrazione resistente di svolgere la prova preselettiva del concorso per cui è causa mediante due diverse sessioni;
4) il Bando relativo al “Concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024” nella parte in cui, all’art. 6, prevede che l’accesso alla successiva prova scritta sia riservato ad “un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso”, nonché nella parte in cui stabilisce che la predetta prova possa tenersi in date o sessioni diverse (doc. 3).
e, per l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso (nello specifico, alla successiva prova scritta).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa MA GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17/4/2025 i ricorrenti hanno agito per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, articolando i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione degli art. 35 e 35 quater del Dlgs 165/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. recante il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio del favor partecipationis ;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. recante il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza ;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. recante il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza .
2. L’Amministrazione intimata si è costituita il 30/4/2025, chiedendo di respingere ogni pretesa, come da memorie difensive in atti.
3. All’esito della camera di consiglio del 21/5/2025 è stata respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 2822/2025, confermata in appello (Cons. Stato, Sez. VII, 31/07/2025, -OMISSIS-).
4. Alla udienza pubblica del 25/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, si dà atto che la ricorrente -OMISSIS- ha rinunciato al ricorso, come da dichiarazione depositata il 24/02/2026. Non essendo stata notificata nelle forme di cui all’art. 84 c.p.a., la stessa deve essere comunque intesa come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
6. Il ricorso è manifestamente infondato.
7. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio attiene alla legittimità della prova preselettiva prevista dal Bando relativo al Concorso per il reclutamento di 146 magistrati tributari (v. riferimenti in epigrafe). In particolare, i ricorrenti, non ammessi a partecipare alla successiva priva all’esito della prova preselettiva (v. all. 1 ricorrente - elenco ammessi), contestano tale esito nonché il predetto bando nella parte in cui, agli artt. 6 e 7, si prevede che l’accesso alla successiva prova scritta sia riservato ad un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e che la predetta prova possa tenersi in sedi decentrate e in date o sessioni diverse (v. all. 3 ricorrente - bando).
8. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’illegittimità della prova preselettiva, che non sarebbe in grado di consentire di verificare la piena idoneità dei candidati.
8.1 In disparte l’eccezione di tardività della censura eccepita dalla resistente, per cui i ricorrenti avrebbe dovuto impugnare fin dal principio il bando contenente la previsione testé esposta (v. memoria di parte resistente depositata il 16.5.2025 in cui ricorda che “ pur ritenendo il bando viziato ab origine, i ricorrenti hanno atteso l’esito del proprio elaborato per promuovere un giudizio finalizzato alla censura e disapplicazione di criteri del bando, dei quali erano già a conoscenza al momento della partecipazione alla preselezione ”), le doglianze non sono in ogni caso condivisibili nel merito.
8.2. La questione è stata già oggetto di disamina da parte di questa Sezione con riferimento al medesimo concorso in esame. Si rinvia, pertanto, ai predetti precedenti, richiamati anche in sede cautelare (v. le sentenze di questa Sezione del 17/04/2025 n.7699 e del 16/05/2025 n.9400). Il Collegio ricorda, sinteticamente, quanto ivi già statuito:
- per costante giurisprudenza di questa Sezione e del Consiglio di Stato, lo svolgimento di prova preselettiva è considerato come non irragionevole, ma, anzi, necessario per assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, attesa, tra le altre cose, la necessità di gestire un numero elevato di aspiranti e la necessità di verificare immediatamente nei docenti il possesso delle capacità minime necessarie per svolgere il successivo percorso; è altresì esclusa l’illegittimità delle soglie di sbarramento, in quanto la relativa previsione appare coerente con l’esigenza di garantire la funzionalità del concorso e la sua gestibilità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 9/01/2023, n. 219 e i precedenti ivi richiamati);
- il concorso in esame è destinato alla selezione di 146 magistrati tributari sicché la tesi per cui non sarebbe possibile escludere tutti coloro che hanno un livello minimo e sufficiente di preparazione, come avviene in caso di prova preselettiva con una soglia di sbarramento numerica, si scontra con un dato fattuale di fondo per cui il concorso in esame è a numero chiuso sicché i vincitori saranno, da ultimo, non coloro che hanno un livello adeguato di capacità e competenza ma solo i migliori 146 candidati tra di essi (v. questa Sezione 7699/2025 cit.).
8.3 Non solo, il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare nel presente giudizio, ha ritenuto di “ non ravvisare profili di irragionevolezza nella fissazione di una soglia di ammissione alla prova scritta di concorso, volta a una più efficiente gestione della procedura concorsuale ed in linea con procedure analoghe largamente adottate dalla generalità delle pubbliche amministrazioni nei casi di concorsi caratterizzati da un ingente flusso di candidati partecipanti ” (v. Cons. Stato, Sez. VII, 31/07/2025, -OMISSIS-).
9. Con il secondo motivo di ricorso gli istanti lamentano l’illegittimità della decisione della Amministrazione resistente di far svolgere la prova preselettiva in due diverse sessioni nella stessa giornata, una mattutina e l’altra pomeridiana (v. all. 2 ricorrente - diario delle prove).
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 Come ricordato in sede cautelare, nel ricorso non è rappresentato alcun elemento concreto di pregiudizio per i ricorrenti derivante dallo svolgimento della prova in due sessioni ma se ne lamenta genericamente l’illegittimità.
9.3 Peraltro, non è neppure noto quale degli interessati abbia partecipato all’una, piuttosto che all’altra, e quindi una eventuale disparità tra le sessioni (e nel ricorso mai si chiarisce quale sarebbe stata la sessione svantaggiata) determinerebbe profili di dubbia omogeneità degli interessi azionati tramite il presente ricorso collettivo.
10. Infine, con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la selezione dei quesiti e, segnatamente, la rettifica della banca dati prima dello svolgimento della prova.
10.1 Anche tale motivo è infondato.
10.1 In primo luogo, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella selezione dei quesiti, così come nell’individuare le soglie di sbarramento per il passaggio alla successiva prova concorsuale, nei limiti di legge e in cui non risultano superati i paradigmi della ragionevolezza e proporzionalità e degli altri vizi indicativi dell’eccesso di potere, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
10.2 In secondo luogo, quanto alla rettifica, si rinvia a quanto già statuito dalla Sezione sulla stessa vicenda (v. sentenza di questa Sezione n. 7699/2025 cit.):
- la rettifica del 14.2.2025 ha ridotto, e non aumentato, i quesiti oggetto della prova preselettiva; non vi è stato, pertanto, un aggravamento della preparazione dei concorsisti ma, di contro, una agevolazione del loro studio, essendo quest’ultimo limitato ai quesiti residui a seguito della predetta espunzione;
- la rettifica ha riguardato tutti i concorsisti per cui non si ravvisano i dedotti vizi di violazione dei principi di parità di trattamento o imparzialità; sia la banca dati che la sua parziale modifica sono state, infatti, oggetto di pubblicazione a beneficio della totalità dei candidati, con conseguente esclusione della prospettata violazione della par condicio tra i partecipanti;
- il bando non ha imposto il rispetto di alcun termine per la pubblicazione dei quesiti sicché, anche dal punto di vista temporale, la predetta rettifica non è in contrasto con alcuna previsione della gara e in ogni caso, la sua tempistica non risulta neppure irragionevole, considerato che la pubblicazione della banca dati, poi ridotta, è avvenuta in data 10 gennaio 2025 e dunque i concorrenti hanno avuto a disposizione un adeguato termine per lo studio dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva del 14 febbraio 2025.
11. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto.
12. Le spese di lite con la ricorrente -OMISSIS- sono compensate stante il suo sopravvenuto difetto di interesse; nei confronti di tutti gli altri ricorrenti seguono la soccombenza del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse di -OMISSIS-;
- respinge il ricorso nei confronti degli altri ricorrenti;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente -OMISSIS- e parte resistente;
- condanna gli altri ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AB, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
MA GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GL | RO AB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.