TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4982
TAR
Decreto cautelare 18 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità prova preselettiva per non idoneità a verificare piena idoneità dei candidati

    La prova preselettiva è considerata necessaria per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, soprattutto in presenza di un elevato numero di aspiranti. Le soglie di sbarramento sono legittime in quanto coerenti con l'esigenza di garantire la funzionalità e gestibilità del concorso. Il concorso è a numero chiuso e mira a selezionare i migliori candidati.

  • Rigettato
    Illegittimità della soglia di ammissione alla prova scritta

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto non irragionevole la fissazione di tale soglia, volta a una più efficiente gestione della procedura concorsuale e in linea con procedure analoghe.

  • Rigettato
    Illegittimità svolgimento prova preselettiva in due diverse sessioni

    Non è stato rappresentato alcun elemento concreto di pregiudizio per i ricorrenti. Inoltre, non è noto quale sessione sia stata seguita dai ricorrenti, rendendo dubbia l'omogeneità degli interessi azionati in un ricorso collettivo.

  • Rigettato
    Illegittimità svolgimento prova preselettiva in due diverse sessioni

    Non è stato rappresentato alcun elemento concreto di pregiudizio per i ricorrenti. Inoltre, non è noto quale sessione sia stata seguita dai ricorrenti, rendendo dubbia l'omogeneità degli interessi azionati in un ricorso collettivo.

  • Rigettato
    Illegittimità ammissione prova scritta riservata a un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto non irragionevole la fissazione di tale soglia, volta a una più efficiente gestione della procedura concorsuale e in linea con procedure analoghe.

  • Rigettato
    Illegittimità svolgimento prova scritta in date o sessioni diverse

    Non è stato rappresentato alcun elemento concreto di pregiudizio per i ricorrenti. Inoltre, non è noto quale sessione sia stata seguita dai ricorrenti, rendendo dubbia l'omogeneità degli interessi azionati in un ricorso collettivo.

  • Rigettato
    Diritto alla partecipazione alle successive prove di concorso

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto non sussistono i presupposti per il risarcimento in forma specifica.

  • Rigettato
    Illegittimità selezione quesiti

    L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella selezione dei quesiti, nei limiti di legge e purché non si superino i paradigmi della ragionevolezza e proporzionalità.

  • Rigettato
    Illegittimità rettifica banca dati prima dello svolgimento della prova

    La rettifica ha ridotto i quesiti, agevolando lo studio dei concorsisti. La modifica ha riguardato tutti i concorsisti, escludendo vizi di disparità di trattamento o violazione della par condicio. La tempistica della rettifica non è irragionevole, avendo i concorrenti avuto un adeguato termine per lo studio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4982
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4982
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo