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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1984/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato Dott.ssa Martina Badano
nella causa promossa da:
, in persona del sindaco pro tempore in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Claudio Barletta (C.F. ; fax 0256561512; PEC C.F._1
, con studio legale in Milano (MI), via Manara, n. 11, Email_1 presso il quale è elettivamente domiciliato;
Ricorrente/Appellante
contro
, nato a [...]-Licharre (Francia) il 01.09.1973 e res.te a Breil sur Roya CP_1
(Francia), ruelle Sainte Catherine, 6 (C.F.: ); C.F._2
Resistente/Appellato avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo n. 168/2024 in materia di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione del D.lgs. n. 285/1992 (CDS).
ha pronunciato la seguente SENTENZA precisate le seguenti conclusioni: come da rispettive richieste in atti. Per il “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, così Parte_1 giudicare: nel merito, in accoglimento del gravame proposto e in riforma della sentenza n. 168/2024 del Giudice di Pace di Sanremo, in persona della Dott.ssa Cristina Zeppa, resa nel giudizio R.G. n. 249/2024 e pubblicata in data 20/05/2024 accertare la validità dell'accertamento di cui al verbale di contestazione emesso dal Servizio di Polizia Locale della a carico Parte_1 dell'odierno appellato, per le causali di cui in narrativa e, per gli effetti, convalidare in ogni sua parte il verbale opposto e annullato nel primo grado di giudizio, con ogni conseguente statuizione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
1 Per UE AL: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, In via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto dal , dando atto che la sentenza impugnata Parte_1
è passata in giudicato. Nel merito Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, in accoglimento dei suesposti motivi. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
***** MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La domanda di appello del va dichiarata inammissibile per gli argomenti di Parte_1 seguito esposti. E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è peraltro stato codificato nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, come quello che ci occupa - introdotto con ricorso in appello ex art. 434 c.p.c. il 23.12.2024 - a mente del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari. Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione. Giova alla più nitida comprensione della decisione una succinta ricostruzione processuale della vicenda sottesa all'appello. Considerato in questo senso che con ricorso depositato ex art. 434 c.p.c. in data 23.12.2024 il
[...]
chiedeva la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo n. 168/2024 Parte_1
(G.O.P. Dott.ssa Cristina Zeppa), emessa il 20.5.2025, con la quale, in totale accoglimento del ricorso, erano stati annullati gli otto verbali di accertamento di infrazioni presunte al D.Lgs. n. 285/1992 (meglio noto come “Codice della Strada” o abbreviato in CDS) elevate dal già menzionato Pt_1 all'appellato , sanzioni meglio identificate in atti (doc. 17), mentre lo stesso percorreva CP_1 la Strada Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja in direzione Trucco, a bordo del veicolo targato EA501PC, come rilevato dall'apparecchio non omologato n.VES EVO MVD 1507 matr. AM1369H- 0x00038B64. Premesso che nel giudizio di appello il conducente si costituiva con comparsa di CP_1 risposta, eccependo all'udienza del 24.2.2025 l'inammissibilità dell'appello per tardività ed in ogni caso il suo rigetto per l'infondatezza degli argomenti proposti, con la vittoria delle spese di lite.
Considerato che
il Giudice, a fronte dell'eccezione di tardività, in data 27.3.2025 concedeva alle Parti termine per note, anche ai sensi dell'art. 101, comma II c.p.c., in ordine all'assorbente profilo della violazione del termine di proposizione dell'appello ex art. 434 c.p.c. (inammissibilità dell'appello), a cui seguiva lo scambio di scritti difensivi (le memorie del 2.5.2025). Considerato, infine, che, nell'ottica di promuovere la conciliazione fra le Parti, il Giudice formulava alle Parti una proposta ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (rinuncia agli atti a spese compensate), che all'udienza del 17.11.2025 non era accettata né dall'appellante né dall'appellato, sicché il Tribunale, successivamente al rinvio al 24.11.2025, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
*********** La domanda va dichiarata inammissibile per gli argomenti di seguito svolti.
2 Risulta infatti palese dall'evidenza documentale prodotta in atti da parte appellata (v. doc. ), CP_2 nonché dalle stesse ammissioni dell'Ente appellante contenute nella memoria del 2.5.2025, che la sentenza del Giudice di Pace di Sanremo n. 168/2024 oggetto di appello, pubblicata il 20.1.2025, sia stata notificata a mezzo PEC dalla difesa al in data 21.5.2025, come CP_1 Parte_1 da ricevuta di avvenuta consegna prodotta, dal che consegue che trova applicazione alla fattispecie in esame il termine breve per l'impugnazione di giorni trenta dalla notifica ex art. 434 c.p.c., e non già il termine lungo semestrale, su cui presumibilmente ha confidato il Parte_1 nell'accingersi a proporre l'appello odierno. Orbene, calando le premesse normative al caso di spece, va dichiarata l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto, poiché il ricorso è stato pacificamente (art. 115 c.p.c.) depositato il 23.12.2024, ossia oltre il termine breve ex art. 434 c.p.c. di trenta giorni dal 21.5.2024, termine che infatti scadeva il 19.6.2024. Le considerazioni che precedono, per il carattere assorbente della questione processuale sul termine di introduzione dell'appello risolta, inducono il Tribunale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ed esonerano l'Ufficio dall'approfondire il merito dei motivi di impugnazione con le statuizioni sulle spese di cui al dispositivo.
§§§§§§§§§§§ Il regolamento delle spese di lite va in proposito improntato al principio cardine della soccombenza delineato dall'art. 91 c.p.c., senza tuttavia procedere all'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per c.d. lite temeraria, atteso che, per condivisa impostazione della giurisprudenza di legittimità cui aderisce anche il Tribunale, “la tardività dell'appello non configura temerarietà della lite” (v. Trib. Imperia n. 494/2025; Cass. 2021, n. 26545). Le spese dell'appello, pur se arrotondate per difetto, si conformano agli indici medi del D.M. n. 55/2014 (novellato dal DM n. 147/2022) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia (Euro 737,44), per le fasi effettivamente svolte (fase di studio;
fase introduttiva;
fase di trattazione/istruttoria; fase decisoria), con una riduzione dei compensi della fase di trattazione/istruttoria perché essenzialmente caratterizzata dalla disamina di documenti. L'inammissibilità dell'appello impone peraltro la condanna dell'appellante ex art. 13, comma 1- quater del DPR n. 115/2002 (TUSG) al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza n. 168/2024 emessa dal Giudice di Pace di Sanremo: Dichiara inammissibile la domanda del Parte_1
Condanna per l'effetto parte appellante alla refusione in favore della Parte_1 parte appellata delle spese di lite, che si liquidano in Euro 500,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per onerare parte appellante del versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato. Si comunichi alle Parti costituite. Imperia, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato Dott.ssa Martina Badano
nella causa promossa da:
, in persona del sindaco pro tempore in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Claudio Barletta (C.F. ; fax 0256561512; PEC C.F._1
, con studio legale in Milano (MI), via Manara, n. 11, Email_1 presso il quale è elettivamente domiciliato;
Ricorrente/Appellante
contro
, nato a [...]-Licharre (Francia) il 01.09.1973 e res.te a Breil sur Roya CP_1
(Francia), ruelle Sainte Catherine, 6 (C.F.: ); C.F._2
Resistente/Appellato avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo n. 168/2024 in materia di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione del D.lgs. n. 285/1992 (CDS).
ha pronunciato la seguente SENTENZA precisate le seguenti conclusioni: come da rispettive richieste in atti. Per il “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, così Parte_1 giudicare: nel merito, in accoglimento del gravame proposto e in riforma della sentenza n. 168/2024 del Giudice di Pace di Sanremo, in persona della Dott.ssa Cristina Zeppa, resa nel giudizio R.G. n. 249/2024 e pubblicata in data 20/05/2024 accertare la validità dell'accertamento di cui al verbale di contestazione emesso dal Servizio di Polizia Locale della a carico Parte_1 dell'odierno appellato, per le causali di cui in narrativa e, per gli effetti, convalidare in ogni sua parte il verbale opposto e annullato nel primo grado di giudizio, con ogni conseguente statuizione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
1 Per UE AL: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, In via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto dal , dando atto che la sentenza impugnata Parte_1
è passata in giudicato. Nel merito Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, in accoglimento dei suesposti motivi. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
***** MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La domanda di appello del va dichiarata inammissibile per gli argomenti di Parte_1 seguito esposti. E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è peraltro stato codificato nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, come quello che ci occupa - introdotto con ricorso in appello ex art. 434 c.p.c. il 23.12.2024 - a mente del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari. Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione. Giova alla più nitida comprensione della decisione una succinta ricostruzione processuale della vicenda sottesa all'appello. Considerato in questo senso che con ricorso depositato ex art. 434 c.p.c. in data 23.12.2024 il
[...]
chiedeva la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo n. 168/2024 Parte_1
(G.O.P. Dott.ssa Cristina Zeppa), emessa il 20.5.2025, con la quale, in totale accoglimento del ricorso, erano stati annullati gli otto verbali di accertamento di infrazioni presunte al D.Lgs. n. 285/1992 (meglio noto come “Codice della Strada” o abbreviato in CDS) elevate dal già menzionato Pt_1 all'appellato , sanzioni meglio identificate in atti (doc. 17), mentre lo stesso percorreva CP_1 la Strada Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja in direzione Trucco, a bordo del veicolo targato EA501PC, come rilevato dall'apparecchio non omologato n.VES EVO MVD 1507 matr. AM1369H- 0x00038B64. Premesso che nel giudizio di appello il conducente si costituiva con comparsa di CP_1 risposta, eccependo all'udienza del 24.2.2025 l'inammissibilità dell'appello per tardività ed in ogni caso il suo rigetto per l'infondatezza degli argomenti proposti, con la vittoria delle spese di lite.
Considerato che
il Giudice, a fronte dell'eccezione di tardività, in data 27.3.2025 concedeva alle Parti termine per note, anche ai sensi dell'art. 101, comma II c.p.c., in ordine all'assorbente profilo della violazione del termine di proposizione dell'appello ex art. 434 c.p.c. (inammissibilità dell'appello), a cui seguiva lo scambio di scritti difensivi (le memorie del 2.5.2025). Considerato, infine, che, nell'ottica di promuovere la conciliazione fra le Parti, il Giudice formulava alle Parti una proposta ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (rinuncia agli atti a spese compensate), che all'udienza del 17.11.2025 non era accettata né dall'appellante né dall'appellato, sicché il Tribunale, successivamente al rinvio al 24.11.2025, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
*********** La domanda va dichiarata inammissibile per gli argomenti di seguito svolti.
2 Risulta infatti palese dall'evidenza documentale prodotta in atti da parte appellata (v. doc. ), CP_2 nonché dalle stesse ammissioni dell'Ente appellante contenute nella memoria del 2.5.2025, che la sentenza del Giudice di Pace di Sanremo n. 168/2024 oggetto di appello, pubblicata il 20.1.2025, sia stata notificata a mezzo PEC dalla difesa al in data 21.5.2025, come CP_1 Parte_1 da ricevuta di avvenuta consegna prodotta, dal che consegue che trova applicazione alla fattispecie in esame il termine breve per l'impugnazione di giorni trenta dalla notifica ex art. 434 c.p.c., e non già il termine lungo semestrale, su cui presumibilmente ha confidato il Parte_1 nell'accingersi a proporre l'appello odierno. Orbene, calando le premesse normative al caso di spece, va dichiarata l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto, poiché il ricorso è stato pacificamente (art. 115 c.p.c.) depositato il 23.12.2024, ossia oltre il termine breve ex art. 434 c.p.c. di trenta giorni dal 21.5.2024, termine che infatti scadeva il 19.6.2024. Le considerazioni che precedono, per il carattere assorbente della questione processuale sul termine di introduzione dell'appello risolta, inducono il Tribunale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ed esonerano l'Ufficio dall'approfondire il merito dei motivi di impugnazione con le statuizioni sulle spese di cui al dispositivo.
§§§§§§§§§§§ Il regolamento delle spese di lite va in proposito improntato al principio cardine della soccombenza delineato dall'art. 91 c.p.c., senza tuttavia procedere all'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per c.d. lite temeraria, atteso che, per condivisa impostazione della giurisprudenza di legittimità cui aderisce anche il Tribunale, “la tardività dell'appello non configura temerarietà della lite” (v. Trib. Imperia n. 494/2025; Cass. 2021, n. 26545). Le spese dell'appello, pur se arrotondate per difetto, si conformano agli indici medi del D.M. n. 55/2014 (novellato dal DM n. 147/2022) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia (Euro 737,44), per le fasi effettivamente svolte (fase di studio;
fase introduttiva;
fase di trattazione/istruttoria; fase decisoria), con una riduzione dei compensi della fase di trattazione/istruttoria perché essenzialmente caratterizzata dalla disamina di documenti. L'inammissibilità dell'appello impone peraltro la condanna dell'appellante ex art. 13, comma 1- quater del DPR n. 115/2002 (TUSG) al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza n. 168/2024 emessa dal Giudice di Pace di Sanremo: Dichiara inammissibile la domanda del Parte_1
Condanna per l'effetto parte appellante alla refusione in favore della Parte_1 parte appellata delle spese di lite, che si liquidano in Euro 500,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per onerare parte appellante del versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato. Si comunichi alle Parti costituite. Imperia, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
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