Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2021, n. 344
CASS
Sentenza 26 novembre 2021

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Massime1

L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto.

Commentari3

  • 1Art. 624 c.p Furto
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Furto in abitazione con inganno: condanna aggravata dalla vulnerabilità della vittima
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  • 3I criteri per il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 nr. 4 c.p.
    Avv. Alessia Cavezzan · https://www.avvocatoandreani.it/ · 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2021, n. 344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 344
Data del deposito : 26 novembre 2021

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