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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa VA ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11252/2019 avente ad oggetto “Appello avverso sentenza Giudice di Pace”
TRA
già rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 Parte_2
ND M. TA e BE d'AG;
– APPELLANTE –
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Pozzuoli (NA), alla I Traversa Pisciarelli 2/C, presso lo studio dell'Avv.
OS MU (C.F: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in calce agli atti;
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Eboli, Giudice Dott. Carlo Pascale, n. 493/2019, depositata in cancelleria in data 16 aprile 2019, con la quale la , veniva condannata alla restituzione pro Parte_2
quota, in favore dell'odierno appellato, di alcuni costi del credito ulteriori agli interessi, non maturati in ragione della anticipata estinzione del contratto di mutuo n. 441643 del 25 agosto 2011, assistito da cessione di quote della retribuzione/pensione. Parte appellante chiedeva la riforma della sentenza per le seguenti motivazioni: 1) omessa pronuncia e/o motivazione sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla la;
2) Parte_2
qualificazione della domanda alla fattispecie astratta della ripetizione di quanto attribuito a titolo di indebito oggettivo, che trova la sua disciplina generale nell'art. 2033 c.c. 3)
accoglimento da parte del Giudice di prime cure della legittimità al rimborso della polizza assicurativa da parte della società Inoltre, dava atto che in corso di causa, Parte_2
precisamente nel dicembre 2022, interveniva la pronuncia della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto -legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), norma che prevedeva che il criterio di riduzione di tutti i costi del credito (di cui alla nota sentenza della Corte di Giustizia CE Lexitor), indipendentemente dalla natura dei medesimi, in caso di estinzione anticipata, si applicasse solo ai contratti per i quali l'estinzione anticipata fosse avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 125 sexies TUB (luglio
2021). Ribadiva come, alla luce dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione transitoria dell'art. 125 bis TUB, parte attrice avrebbe eventualmente diritto alla riduzione dei costi del credito, ma il calcolo di tale riduzione andrà operato secondo il criterio del costo ammortizzato, seguendo la curva degli interessi. Stante quanto sopra ribadiva di aver agito correttamente, aderendo al disposto di Parte_1
una norma di Legge, valida e vigente fino alla pronuncia di incostituzionalità. In data
05.03.2022 si costituiva la Sig.ra la quale chiedeva al Tribunale di: “in via Controparte_1
pregiudiziale e/o preliminare: Dichiarare l'appello proposto inammissibile e/o improponibile anche ai
sensi dell'art. 339 c.p.c. Nel merito: - rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in
diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e
compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello
scrivente procuratore costituito.” Instaurato il contraddittorio, acquisito, dopo diversi rinvii, il fascicolo di primo grado e ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, con provvedimento del 31.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Deve essere superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello alla luce della lettura combinata degli artt. 113 comma 2 e 339 cpc. Invero l'art. 113 comma 2 cpc esclude che il giudice decida secondo equità quando si tratta di contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Poiché nel nostro caso il contratto di finanziamento estinto anticipatamente è stato stipulato mediante moduli o formulari non si applica la previsione dell'art. 339 comma 2 cpc.
L'appello proposto è infondato per le ragioni e nella misura che ci si appresta a chiarire.
Parte appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui il GDP
ha accolto la domanda, avanzata dalla con la quale chiedeva di vedersi riconosciuto CP_1
il rimborso delle quote non maturate a titolo di commissioni, spese e oneri a fronte della estinzione anticipata del contratto intercorso tra le parti.
Con il primo e secondo motivo di appello la parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il diritto alla ripetizione delle somme delle commissioni accessorie e del premio assicurativo.
I motivi di appello sono infondati.
Preliminarmente deve rilevarsi che nella fattispecie in esame risulta applicabile “ratione
temporis” il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs n. 385/1993)
nella formulazione risultante dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104 del 2010,
che ha, appunto, introdotto, per i contratti di credito al consumo, l'articolo 125-sexies; è
pacifico, infatti, che le parti hanno concluso in data 20-6-2012 un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione di quote del quinto dello stipendio/salario, risultato anticipatamente estinto dal cliente in data 1-10-2015 (come da conto estintivo allegato).
Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellante di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento, ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125
TUB – nell'intento di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del
contratto”; per mezzo della novella del 2010, dunque, si è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma, per quanto qui di interesse, così prevedeva: “Il consumatore
può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del
contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. “recurring”, “periodici”, che cioè
il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso
(es. costi assicurativi) per i quali, dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd.
“up front”, vale a dire sostenuti “una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque, indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, è intervenuta la nota sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/9/2019, c.d. “Lexitor” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha sancito il principio per cui, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario)
comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front”
oppure “recurring” degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” e che “Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di “garantire un'elevata protezione del consumatore” in chiave di effettività, e ciò
sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità
rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: “recurring”), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui “Alla luce
dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale
dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso
che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato
del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso
“ ha superato la precedente distinzione, nell'ambito dell'estinzione anticipata dei CP_2
prestiti al consumo, tra costi “recurring” (suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front”
(non rimborsabili), ritenendo che, in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo, spetta al consumatore il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto.
Ebbene, a seguito della sentenza la prevalente giurisprudenza di merito (“ex multis” CP_2
Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma, n. 12470/2020, Trib. Milano, ordinanza del
03/11/2020, Trib. Torino, n. 4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021) ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125-sexies, comma 1, T.U.B., a sua volta attuativo dell'articolo 16 della
Direttiva n. 2008/48/CE.
Tanto sulla scorta del principio di primazia del diritto unionale, che vincola il giudice nazionale anche ai dicta della Corte di Giustizia, ai quali soli è attribuito il compito (e il potere) di fornire la corretta ed uniforme interpretazione della normativa sovranazionale derivata. Laddove, poi, come nel caso che ci occupa, il pronunciamento della Corte
lussemburghese rivesta i tratti di una pronuncia interpretativa, la stessa non può che avere efficacia immediatamente vincolante e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, nel quale giunge a produrre effetti con riferimento a tutti i rapporti sorti – come qui accaduto –
nella vigenza della norma unionale interpretata.
A smentire tale assunto non può nemmeno utilmente invocarsi il carattere asseritamente non self executing della direttiva del 2008, e ciò perché, quand'anche si convenisse in tal senso
(e non è mancata una corrente interpretativa volta a riconoscere efficacia diretta orizzontale alla citata Direttiva, in quanto ritenuta sufficientemente dettagliata), non può che rilevarsi come il dettato normativo europeo sia stato recepito dal legislatore nostrano sin dal 2010,
sicché il diritto quesito trova fondamento ed effetti nella normativa interna, divenendo in tal modo pienamente spendibile nei rapporti orizzontali;
il diritto nazionale, poi, non può
che essere interpretato in senso conforme ai principi di diritto europeo, come ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per
l'attuazione della direttiva … il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (CGCE 10.4.1984, causa
14/83, e e molte altre conformi). Per_1 Per_2
Peraltro, conviene rammentare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni europee (art. 4 par. 3 Trattato
UE). Destinatari di quest'obbligo sono tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi,
nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (Trib. Torino, 21.3.2020).
Nel caso di specie, allora, l'operazione ermeneutica che il giudice italiano è tenuto a compiere è assai lineare, dal momento che l'art. 125 sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1 (Trib. Savona,
22-11-2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente
(Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Milano, 9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo,
29.12.2020).
Infine, sul punto si rivela inconferente il richiamo, operato dall'appellante per paralizzare la pretesa e togliere efficacia alla sentenza impugnata, all'intervento normativo nazionale sopravvenuto alla pronuncia Lexitor e volto, per l'appunto, all'adeguamento interno al
dictum della CGUE.
In particolare, con l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore italiano ha uniformato la normativa interna al principio di diritto espresso dalla sentenza Lexitor, modificando – tra l'altro – il comma 1
dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario che, per l'effetto, attualmente recita: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo
dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua
del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Con il comma 2 dell'art. 11-octies già citato, poi, si è disposto che "L'articolo 125- sexies del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei
contratti".
La norma nazionale – anche nella sua formulazione ante Lexitor – non può che essere applicata conformemente all'interpretazione offerta dai giudici europei alla Direttiva da cui trae origine la tutela del consumatore, di cui la prima costituisce, del resto, una testuale riedizione in chiave interna: non può, allora, negarsi o revocarsi in dubbio che “entrambe le
versioni dell'art. 125 sexies TUB riconoscano il diritto del consumatore, in caso di anticipata
estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno
successivamente” (Tribunale di Savona, sentenza n. 680/2021).
Nel corso del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22
dicembre 2022 ha sottoposto al vaglio di costituzionalità l'art. 11 octies, comma 2, del D.L.
n. 73/21 per asserita violazione degli artt. 11 e 117, I comma, della Costituzione. La Consulta,
in un esaustivo excursus dell'evoluzione della disciplina caratterizzante la materia in oggetto, ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma esaminata nella parte in cui, con il richiamo alle "norme secondarie", limita ai soli costi cd. recurring il diritto del consumatore alla ripetizione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
E' stato ribadito il principio, affermato dalla stessa Corte di Giustizia e, come detto, dalla costante giurisprudenza espressasi fino ad oggi, secondo il quale compete unicamente alla
CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce non potendo nemmeno intervenire a posteriori per limitarne l'efficacia temporale, la Corte Costituzionale
rileva l'assenza di tali limiti nella sentenza cd. "Le.". Da tale assunto ne deriva che, a maggior ragione, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della stessa sentenza "Le." da parte dei singoli Stati membri.
Pertanto, essendo tale compito sottratto al legislatore nazionale, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 11 octies, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies t.u. bancario e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della "Le." ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della norma in esame, il 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data,
con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano "agli obblighi "derivanti dall'ordinamento comunitario"".
Di conseguenza, rilevato che il "comma 2 dell'art. 11 octies, con il suo peculiare riferimento alle norme secondarie, circoscrive il contenuto del precedente art. 125 - sexies, comma 1, t.u.
bancario a un significato incompatibile con la sentenza Le." ed in particolare viola l'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE oggetto di interpretazione da parte di tale pronuncia,
e che "prima dell'intervento legislativo del 2021 l'interpretazione conforme alla sentenza Le.,
Contr sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia" i giudici costituzionali concludono per l'illegittimità della norma, nei termini suddetti, "limitatamente alle parole
"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia" sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies,
comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
Le.", e l'obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione
Europea.
Alla luce di quanto detto, vanno rimborsati sia i costi up front che quelli recurring senza distinzione alcuna relativamente al periodo di sottoscrizione del finanziamento.
Venendo, poi, al metodo di calcolo delle spese da restituire, si ritiene corretta l'impostazione,
confermata dalla surriferita decisione della Corte Costituzionale, che prevede l'applicazione del metodo "proporzionale" in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, visto che non è per le stesse ritenuto corrispondente alla struttura del contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento) con conferma, quindi delle somme richieste dall'attore in primo grado ed accertate giudizialmente.
Meritano, pertanto, di essere rigettati il primo e il secondo motivo di appello con valore assorbente .
Invero, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di costi dallo stesso sostenuti in fase di stipula del contratto e di costi che hanno inciso nella determinazione del costo complessivo del credito.
Ne consegue che la sentenza deve essere confermata.
In ordine alle spese processuali, quelle del presente grado meritano di essere compensate in considerazione del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e dell'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione,
anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il
Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato
: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 493/2019
2) Spese integralmente compensate per il presente grado di giudizio.
3) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Salerno, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa VA ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa VA ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11252/2019 avente ad oggetto “Appello avverso sentenza Giudice di Pace”
TRA
già rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 Parte_2
ND M. TA e BE d'AG;
– APPELLANTE –
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Pozzuoli (NA), alla I Traversa Pisciarelli 2/C, presso lo studio dell'Avv.
OS MU (C.F: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in calce agli atti;
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Eboli, Giudice Dott. Carlo Pascale, n. 493/2019, depositata in cancelleria in data 16 aprile 2019, con la quale la , veniva condannata alla restituzione pro Parte_2
quota, in favore dell'odierno appellato, di alcuni costi del credito ulteriori agli interessi, non maturati in ragione della anticipata estinzione del contratto di mutuo n. 441643 del 25 agosto 2011, assistito da cessione di quote della retribuzione/pensione. Parte appellante chiedeva la riforma della sentenza per le seguenti motivazioni: 1) omessa pronuncia e/o motivazione sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla la;
2) Parte_2
qualificazione della domanda alla fattispecie astratta della ripetizione di quanto attribuito a titolo di indebito oggettivo, che trova la sua disciplina generale nell'art. 2033 c.c. 3)
accoglimento da parte del Giudice di prime cure della legittimità al rimborso della polizza assicurativa da parte della società Inoltre, dava atto che in corso di causa, Parte_2
precisamente nel dicembre 2022, interveniva la pronuncia della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto -legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), norma che prevedeva che il criterio di riduzione di tutti i costi del credito (di cui alla nota sentenza della Corte di Giustizia CE Lexitor), indipendentemente dalla natura dei medesimi, in caso di estinzione anticipata, si applicasse solo ai contratti per i quali l'estinzione anticipata fosse avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 125 sexies TUB (luglio
2021). Ribadiva come, alla luce dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione transitoria dell'art. 125 bis TUB, parte attrice avrebbe eventualmente diritto alla riduzione dei costi del credito, ma il calcolo di tale riduzione andrà operato secondo il criterio del costo ammortizzato, seguendo la curva degli interessi. Stante quanto sopra ribadiva di aver agito correttamente, aderendo al disposto di Parte_1
una norma di Legge, valida e vigente fino alla pronuncia di incostituzionalità. In data
05.03.2022 si costituiva la Sig.ra la quale chiedeva al Tribunale di: “in via Controparte_1
pregiudiziale e/o preliminare: Dichiarare l'appello proposto inammissibile e/o improponibile anche ai
sensi dell'art. 339 c.p.c. Nel merito: - rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in
diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e
compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello
scrivente procuratore costituito.” Instaurato il contraddittorio, acquisito, dopo diversi rinvii, il fascicolo di primo grado e ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, con provvedimento del 31.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Deve essere superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello alla luce della lettura combinata degli artt. 113 comma 2 e 339 cpc. Invero l'art. 113 comma 2 cpc esclude che il giudice decida secondo equità quando si tratta di contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Poiché nel nostro caso il contratto di finanziamento estinto anticipatamente è stato stipulato mediante moduli o formulari non si applica la previsione dell'art. 339 comma 2 cpc.
L'appello proposto è infondato per le ragioni e nella misura che ci si appresta a chiarire.
Parte appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui il GDP
ha accolto la domanda, avanzata dalla con la quale chiedeva di vedersi riconosciuto CP_1
il rimborso delle quote non maturate a titolo di commissioni, spese e oneri a fronte della estinzione anticipata del contratto intercorso tra le parti.
Con il primo e secondo motivo di appello la parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il diritto alla ripetizione delle somme delle commissioni accessorie e del premio assicurativo.
I motivi di appello sono infondati.
Preliminarmente deve rilevarsi che nella fattispecie in esame risulta applicabile “ratione
temporis” il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs n. 385/1993)
nella formulazione risultante dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104 del 2010,
che ha, appunto, introdotto, per i contratti di credito al consumo, l'articolo 125-sexies; è
pacifico, infatti, che le parti hanno concluso in data 20-6-2012 un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione di quote del quinto dello stipendio/salario, risultato anticipatamente estinto dal cliente in data 1-10-2015 (come da conto estintivo allegato).
Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellante di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento, ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125
TUB – nell'intento di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del
contratto”; per mezzo della novella del 2010, dunque, si è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma, per quanto qui di interesse, così prevedeva: “Il consumatore
può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del
contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. “recurring”, “periodici”, che cioè
il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso
(es. costi assicurativi) per i quali, dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd.
“up front”, vale a dire sostenuti “una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque, indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, è intervenuta la nota sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/9/2019, c.d. “Lexitor” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha sancito il principio per cui, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario)
comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front”
oppure “recurring” degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” e che “Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di “garantire un'elevata protezione del consumatore” in chiave di effettività, e ciò
sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità
rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: “recurring”), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui “Alla luce
dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale
dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso
che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato
del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso
“ ha superato la precedente distinzione, nell'ambito dell'estinzione anticipata dei CP_2
prestiti al consumo, tra costi “recurring” (suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front”
(non rimborsabili), ritenendo che, in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo, spetta al consumatore il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto.
Ebbene, a seguito della sentenza la prevalente giurisprudenza di merito (“ex multis” CP_2
Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma, n. 12470/2020, Trib. Milano, ordinanza del
03/11/2020, Trib. Torino, n. 4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021) ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125-sexies, comma 1, T.U.B., a sua volta attuativo dell'articolo 16 della
Direttiva n. 2008/48/CE.
Tanto sulla scorta del principio di primazia del diritto unionale, che vincola il giudice nazionale anche ai dicta della Corte di Giustizia, ai quali soli è attribuito il compito (e il potere) di fornire la corretta ed uniforme interpretazione della normativa sovranazionale derivata. Laddove, poi, come nel caso che ci occupa, il pronunciamento della Corte
lussemburghese rivesta i tratti di una pronuncia interpretativa, la stessa non può che avere efficacia immediatamente vincolante e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, nel quale giunge a produrre effetti con riferimento a tutti i rapporti sorti – come qui accaduto –
nella vigenza della norma unionale interpretata.
A smentire tale assunto non può nemmeno utilmente invocarsi il carattere asseritamente non self executing della direttiva del 2008, e ciò perché, quand'anche si convenisse in tal senso
(e non è mancata una corrente interpretativa volta a riconoscere efficacia diretta orizzontale alla citata Direttiva, in quanto ritenuta sufficientemente dettagliata), non può che rilevarsi come il dettato normativo europeo sia stato recepito dal legislatore nostrano sin dal 2010,
sicché il diritto quesito trova fondamento ed effetti nella normativa interna, divenendo in tal modo pienamente spendibile nei rapporti orizzontali;
il diritto nazionale, poi, non può
che essere interpretato in senso conforme ai principi di diritto europeo, come ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per
l'attuazione della direttiva … il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (CGCE 10.4.1984, causa
14/83, e e molte altre conformi). Per_1 Per_2
Peraltro, conviene rammentare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni europee (art. 4 par. 3 Trattato
UE). Destinatari di quest'obbligo sono tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi,
nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (Trib. Torino, 21.3.2020).
Nel caso di specie, allora, l'operazione ermeneutica che il giudice italiano è tenuto a compiere è assai lineare, dal momento che l'art. 125 sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1 (Trib. Savona,
22-11-2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente
(Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Milano, 9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo,
29.12.2020).
Infine, sul punto si rivela inconferente il richiamo, operato dall'appellante per paralizzare la pretesa e togliere efficacia alla sentenza impugnata, all'intervento normativo nazionale sopravvenuto alla pronuncia Lexitor e volto, per l'appunto, all'adeguamento interno al
dictum della CGUE.
In particolare, con l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore italiano ha uniformato la normativa interna al principio di diritto espresso dalla sentenza Lexitor, modificando – tra l'altro – il comma 1
dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario che, per l'effetto, attualmente recita: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo
dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua
del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Con il comma 2 dell'art. 11-octies già citato, poi, si è disposto che "L'articolo 125- sexies del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei
contratti".
La norma nazionale – anche nella sua formulazione ante Lexitor – non può che essere applicata conformemente all'interpretazione offerta dai giudici europei alla Direttiva da cui trae origine la tutela del consumatore, di cui la prima costituisce, del resto, una testuale riedizione in chiave interna: non può, allora, negarsi o revocarsi in dubbio che “entrambe le
versioni dell'art. 125 sexies TUB riconoscano il diritto del consumatore, in caso di anticipata
estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno
successivamente” (Tribunale di Savona, sentenza n. 680/2021).
Nel corso del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22
dicembre 2022 ha sottoposto al vaglio di costituzionalità l'art. 11 octies, comma 2, del D.L.
n. 73/21 per asserita violazione degli artt. 11 e 117, I comma, della Costituzione. La Consulta,
in un esaustivo excursus dell'evoluzione della disciplina caratterizzante la materia in oggetto, ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma esaminata nella parte in cui, con il richiamo alle "norme secondarie", limita ai soli costi cd. recurring il diritto del consumatore alla ripetizione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
E' stato ribadito il principio, affermato dalla stessa Corte di Giustizia e, come detto, dalla costante giurisprudenza espressasi fino ad oggi, secondo il quale compete unicamente alla
CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce non potendo nemmeno intervenire a posteriori per limitarne l'efficacia temporale, la Corte Costituzionale
rileva l'assenza di tali limiti nella sentenza cd. "Le.". Da tale assunto ne deriva che, a maggior ragione, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della stessa sentenza "Le." da parte dei singoli Stati membri.
Pertanto, essendo tale compito sottratto al legislatore nazionale, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 11 octies, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies t.u. bancario e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della "Le." ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della norma in esame, il 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data,
con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano "agli obblighi "derivanti dall'ordinamento comunitario"".
Di conseguenza, rilevato che il "comma 2 dell'art. 11 octies, con il suo peculiare riferimento alle norme secondarie, circoscrive il contenuto del precedente art. 125 - sexies, comma 1, t.u.
bancario a un significato incompatibile con la sentenza Le." ed in particolare viola l'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE oggetto di interpretazione da parte di tale pronuncia,
e che "prima dell'intervento legislativo del 2021 l'interpretazione conforme alla sentenza Le.,
Contr sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia" i giudici costituzionali concludono per l'illegittimità della norma, nei termini suddetti, "limitatamente alle parole
"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia" sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies,
comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
Le.", e l'obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione
Europea.
Alla luce di quanto detto, vanno rimborsati sia i costi up front che quelli recurring senza distinzione alcuna relativamente al periodo di sottoscrizione del finanziamento.
Venendo, poi, al metodo di calcolo delle spese da restituire, si ritiene corretta l'impostazione,
confermata dalla surriferita decisione della Corte Costituzionale, che prevede l'applicazione del metodo "proporzionale" in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, visto che non è per le stesse ritenuto corrispondente alla struttura del contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento) con conferma, quindi delle somme richieste dall'attore in primo grado ed accertate giudizialmente.
Meritano, pertanto, di essere rigettati il primo e il secondo motivo di appello con valore assorbente .
Invero, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di costi dallo stesso sostenuti in fase di stipula del contratto e di costi che hanno inciso nella determinazione del costo complessivo del credito.
Ne consegue che la sentenza deve essere confermata.
In ordine alle spese processuali, quelle del presente grado meritano di essere compensate in considerazione del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e dell'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione,
anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il
Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato
: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 493/2019
2) Spese integralmente compensate per il presente grado di giudizio.
3) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Salerno, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa VA ER