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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8418/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di FA - L.go B. Placidi 1 00060 FA RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 234 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 848 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12806/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Nominativo_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 234 e n. 848 del 04.11.2024, rispettivamente di euro 2.535,00 e di euro 2.518,00, notificati in data 03.02.2025, con cui il Comune di
FA richiedeva il pagamento dell'IMU per gli anni 2020 e 2021 in relazione a un compendio immobiliare sito in FA, Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa impositiva, assumendo che l'immobile oggetto di accertamento costituisse abitazione principale (acquistato con i benefici prima casa), avendo la stessa in esso la residenza anagrafica, con conseguente esenzione dall'IMU. Ha contestato, altresì, la debenza delle sanzioni e degli interessi, invocando la propria buona fede.
Si è costituito in giudizio il Comune di FA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la ricorrente non ha fornito adeguata prova della dimora abituale nell'immobile, considerando che il marito
Nominativo_2 risulta residente nel comune di Castelnuovo di Porto ove la ricorrente risiedeva sino alla data dell'1.02.2017; e che, comunque, l'esenzione IMU non poteva estendersi a tutte le unità immobiliari oggetto di accertamento, trattandosi di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale.
La ricorrente ha poi depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Parte resistente non fornisce alcuna prova di quanto sostenuto, specie in ordine alla diversa residenza del marito, ed anzi la sua affermazione sul fatto che la ricorrente ha risieduto sino all'01.02.2017 nel Comune di Castelnuovo di Porto non corrisponde a verità.
Infatti, la ricorrente ha depositato un certificato storico di residenza, da cui risulta che, in realtà, da FA si è spostata nel Comune di Castelnuovo di Porto dall'01.02.2017, per poi ritornare a FA in data
26.04.2019.
Deve rilevarsi, quindi, che l'immobile principale censito in categoria A/7 risulta effettivamente adibito ad abitazione della ricorrente, sicché per tale unità ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione
IMU.
Diversamente, con riferimento alle unità pertinenziali, deve applicarsi il limite previsto dall'art. 1, comma
741, lett. b), della L. n. 160/2019, secondo cui l'agevolazione può estendersi ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ne consegue che l'esenzione può essere riconosciuta per una sola delle unità classificate in categoria C/2, restando legittima la pretesa impositiva per la pertinenza eccedente.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti sopra indicati, con annullamento parziale degli avvisi impugnati.
In considerazione della parziale fondatezza delle doglianze, le sanzioni e gli interessi devono essere rideterminati in coerenza con il nuovo assetto della pretesa tributaria, restando dovuti esclusivamente sulle somme effettivamente dovute.
Sussistono i motivi, in ragione della parziale reciproca soccombenza, per disporre la compensazione delle spese di giudizio nella misura di un terzo, ponendo la residua parte a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Condanna il Comune di FA al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 650,00 oltre accessori di legge da distrarsi all'Avv. Difensore_1 antistatario.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE LE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8418/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di FA - L.go B. Placidi 1 00060 FA RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 234 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 848 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12806/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Nominativo_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 234 e n. 848 del 04.11.2024, rispettivamente di euro 2.535,00 e di euro 2.518,00, notificati in data 03.02.2025, con cui il Comune di
FA richiedeva il pagamento dell'IMU per gli anni 2020 e 2021 in relazione a un compendio immobiliare sito in FA, Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa impositiva, assumendo che l'immobile oggetto di accertamento costituisse abitazione principale (acquistato con i benefici prima casa), avendo la stessa in esso la residenza anagrafica, con conseguente esenzione dall'IMU. Ha contestato, altresì, la debenza delle sanzioni e degli interessi, invocando la propria buona fede.
Si è costituito in giudizio il Comune di FA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la ricorrente non ha fornito adeguata prova della dimora abituale nell'immobile, considerando che il marito
Nominativo_2 risulta residente nel comune di Castelnuovo di Porto ove la ricorrente risiedeva sino alla data dell'1.02.2017; e che, comunque, l'esenzione IMU non poteva estendersi a tutte le unità immobiliari oggetto di accertamento, trattandosi di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale.
La ricorrente ha poi depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Parte resistente non fornisce alcuna prova di quanto sostenuto, specie in ordine alla diversa residenza del marito, ed anzi la sua affermazione sul fatto che la ricorrente ha risieduto sino all'01.02.2017 nel Comune di Castelnuovo di Porto non corrisponde a verità.
Infatti, la ricorrente ha depositato un certificato storico di residenza, da cui risulta che, in realtà, da FA si è spostata nel Comune di Castelnuovo di Porto dall'01.02.2017, per poi ritornare a FA in data
26.04.2019.
Deve rilevarsi, quindi, che l'immobile principale censito in categoria A/7 risulta effettivamente adibito ad abitazione della ricorrente, sicché per tale unità ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione
IMU.
Diversamente, con riferimento alle unità pertinenziali, deve applicarsi il limite previsto dall'art. 1, comma
741, lett. b), della L. n. 160/2019, secondo cui l'agevolazione può estendersi ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ne consegue che l'esenzione può essere riconosciuta per una sola delle unità classificate in categoria C/2, restando legittima la pretesa impositiva per la pertinenza eccedente.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti sopra indicati, con annullamento parziale degli avvisi impugnati.
In considerazione della parziale fondatezza delle doglianze, le sanzioni e gli interessi devono essere rideterminati in coerenza con il nuovo assetto della pretesa tributaria, restando dovuti esclusivamente sulle somme effettivamente dovute.
Sussistono i motivi, in ragione della parziale reciproca soccombenza, per disporre la compensazione delle spese di giudizio nella misura di un terzo, ponendo la residua parte a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Condanna il Comune di FA al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 650,00 oltre accessori di legge da distrarsi all'Avv. Difensore_1 antistatario.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE LE