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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1587/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
ON OM, EL
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3926/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Manfredi - Sede 82010 San Nicola Manfredi BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1445/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 25/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 401333230000209969 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A. e del Comune di San Nicola Manfredi, la sentenza n. 1445/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento – Sezione 2, resa nel giudizio R.G.R. n. 387/2024, in causa tra le parti relativa all'avviso di accertamento TARI 2022 n.
401333230000209969.
Con ricorso di primo grado il sig. Ricorrente_1 aveva impugnato il prefato avviso deducendo: 1) la nullità dell'atto per carenza di motivazione e violazione del contraddittorio (artt. 6 e 7 L. 212/2000); 2) l'assoluta incertezza in ordine ai cespiti tassati;
3) la non debenza delle somme per la natura delle aree e per l'esistenza di un contratto di smaltimento di rifiuti speciali.
Si costituivano in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. e il Comune di San Nicola Manfredi, sostenendo la legittimità dell'accertamento e producendo, in prossimità dell'udienza, una scheda di rilevazione delle aree con allegata documentazione fotografica.
Con sentenza n. 1445/2024, depositata il 25 novembre 2024, la Corte di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento del tributo in corso di giudizio e condannava il ricorrente alle spese.
Avverso tale decisione il sig. Ricorrente_1 proponeva appello, deducendo: 1) tardività della produzione documentale in primo grado, essendo essa stata depositata dalla Soget il 18 ottobre 2024, mentre l'udienza di discussione si è tenuta il 22 ottobre 2024; 2) erroneità della cessata materia del contendere, mai richiesta dal ricorrente;
3) utilizzabilità di sentenza per altra annualità passata in giudicato.
Si costituiva in appello la SO.G.E.T. S.p.A., insistendo per il rigetto del gravame e ribadendo la correttezza dell'operato svolto.
Non si costituiva il Comune.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, l'appello è fondato.
La documentazione esibita dall'Ufficio nel processo di primo grado non poteva essere considerata ai fini della decisione della controversia, essendo stata depositata oltre i termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che per la funzione cui assolvono e l'esercizio del contraddittorio cui sono strumentali, devono ritenersi perentori.
La documentazione de qua, peraltro, comprendeva tra l'altro la prova dell'avvenuto pagamento della pretesa nelle more del processo;
tale prova di pagamento, tuttavia, da un lato non poteva essere presa in considerazione per la sua tardività, dall'altro non poteva essere, in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso da parte della ricorrente, quale rinuncia al ricorso e causa di estinzione del giudizio.
Ne discende che la sentenza de qua deve essere annullata e deve procedersi alla valutazione della fondatezza e legittimità dell'originario avviso di accertamento.
In proposito, la maggiore pretesa dell'Ufficio deve essere ricondotta a quella oggetto della sentenza n.
437/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento, passata in giudicato, relativa all'annualità TARI 2023.
Con tale pronuncia, la Corte aveva rideterminato le aree tassabili, escluso dalla tassazione le aree comuni non censibili, mantenuto imponibili solo 225 mq di area destinata a parcheggio ed esposizione veicoli.
È documentalmente provato che il Comune e la SO.G.E.T. si sono adeguati a tale giudicato, emettendo per gli anni successivi avvisi conformi alla nuova perimetrazione.
Sebbene ogni annualità d'imposta sia autonoma, il giudicato formatosi inter partes costituisce un rilevante elemento di valutazione in ordine alla corretta individuazione delle superfici tassabili anche per l'annualità
2022, oggetto del presente giudizio.
L'avviso di accertamento originariamente impugnato dall'odierna appellante deve, dunque, essere parzialmente annullato nella parte in cui assoggetta a tassazione superfici ulteriori rispetto a quelle legittimamente imponibili, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed annulla parzialmente l'atto originariamente impugnato nei limiti di cui in parte motiva;
compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
ON OM, EL
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3926/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Manfredi - Sede 82010 San Nicola Manfredi BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1445/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 25/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 401333230000209969 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A. e del Comune di San Nicola Manfredi, la sentenza n. 1445/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento – Sezione 2, resa nel giudizio R.G.R. n. 387/2024, in causa tra le parti relativa all'avviso di accertamento TARI 2022 n.
401333230000209969.
Con ricorso di primo grado il sig. Ricorrente_1 aveva impugnato il prefato avviso deducendo: 1) la nullità dell'atto per carenza di motivazione e violazione del contraddittorio (artt. 6 e 7 L. 212/2000); 2) l'assoluta incertezza in ordine ai cespiti tassati;
3) la non debenza delle somme per la natura delle aree e per l'esistenza di un contratto di smaltimento di rifiuti speciali.
Si costituivano in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. e il Comune di San Nicola Manfredi, sostenendo la legittimità dell'accertamento e producendo, in prossimità dell'udienza, una scheda di rilevazione delle aree con allegata documentazione fotografica.
Con sentenza n. 1445/2024, depositata il 25 novembre 2024, la Corte di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento del tributo in corso di giudizio e condannava il ricorrente alle spese.
Avverso tale decisione il sig. Ricorrente_1 proponeva appello, deducendo: 1) tardività della produzione documentale in primo grado, essendo essa stata depositata dalla Soget il 18 ottobre 2024, mentre l'udienza di discussione si è tenuta il 22 ottobre 2024; 2) erroneità della cessata materia del contendere, mai richiesta dal ricorrente;
3) utilizzabilità di sentenza per altra annualità passata in giudicato.
Si costituiva in appello la SO.G.E.T. S.p.A., insistendo per il rigetto del gravame e ribadendo la correttezza dell'operato svolto.
Non si costituiva il Comune.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, l'appello è fondato.
La documentazione esibita dall'Ufficio nel processo di primo grado non poteva essere considerata ai fini della decisione della controversia, essendo stata depositata oltre i termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che per la funzione cui assolvono e l'esercizio del contraddittorio cui sono strumentali, devono ritenersi perentori.
La documentazione de qua, peraltro, comprendeva tra l'altro la prova dell'avvenuto pagamento della pretesa nelle more del processo;
tale prova di pagamento, tuttavia, da un lato non poteva essere presa in considerazione per la sua tardività, dall'altro non poteva essere, in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso da parte della ricorrente, quale rinuncia al ricorso e causa di estinzione del giudizio.
Ne discende che la sentenza de qua deve essere annullata e deve procedersi alla valutazione della fondatezza e legittimità dell'originario avviso di accertamento.
In proposito, la maggiore pretesa dell'Ufficio deve essere ricondotta a quella oggetto della sentenza n.
437/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento, passata in giudicato, relativa all'annualità TARI 2023.
Con tale pronuncia, la Corte aveva rideterminato le aree tassabili, escluso dalla tassazione le aree comuni non censibili, mantenuto imponibili solo 225 mq di area destinata a parcheggio ed esposizione veicoli.
È documentalmente provato che il Comune e la SO.G.E.T. si sono adeguati a tale giudicato, emettendo per gli anni successivi avvisi conformi alla nuova perimetrazione.
Sebbene ogni annualità d'imposta sia autonoma, il giudicato formatosi inter partes costituisce un rilevante elemento di valutazione in ordine alla corretta individuazione delle superfici tassabili anche per l'annualità
2022, oggetto del presente giudizio.
L'avviso di accertamento originariamente impugnato dall'odierna appellante deve, dunque, essere parzialmente annullato nella parte in cui assoggetta a tassazione superfici ulteriori rispetto a quelle legittimamente imponibili, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed annulla parzialmente l'atto originariamente impugnato nei limiti di cui in parte motiva;
compensa le spese.