TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'11/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11930/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
ER Arena;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
PI GI EL, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, esponeva: che, a Parte_2 partire dal mese di giugno 2019 la ricorrente, in cerca di occupazione, a seguito di domanda amministrativa presentata nel maggio 2019, percepiva, per sé e per la propria famiglia la pensione di cittadinanza;
che, con provvedimento datato 16.02.2022
l'istituto resistente comunicava la revoca del beneficio, nonché l'immediata restituzione
1 delle somme regolarmente erogate dall'istituto previdenziale nel periodo che andava dal giugno 2019 a novembre 2020, per un importo totale pari ad euro 10.714,32; che, ad avviso dell'ente erogatore la causa della decadenza del beneficio andava rinvenuta nella
“omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE” ; che nessuna omissione può essere imputata all'odierna ricorrente, in quanto al momento della presentazione della domanda amministrativa tutti i componenti del nucleo familiare venivano correttamente valorizzati in ISEE;
che non vi è dubbio che la signora oggi viene violata di un Pt_1 diritto fondamentale, in quanto, nonostante si trovi nelle condizioni socio economiche richieste dal decreto legge, l'istituto ha proceduto a revocare l'unica fonte di sostentamento dell'odierna ricorrente, la quale si trova, oggi, in condizioni tali per cui non riesce ad adempiere ai suoi bisogni primari in quanto disoccupata.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Ordinare all' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore per la carica nella sede dell'Istituto in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, P.I. di revocare con effetto immediato la comunicazione P.IVA_1 di decadenza della pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari ad euro 10.714,32.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'11.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti
2 necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del
CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di
CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la
CP_1 protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla
CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1 conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-
3 legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Rileva il decidente che la prestazione risulta revocata per “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”.
Osserva il decidente che dagli atti di causa si evince che con domanda del 09/05/2019 contrassegnata da prot. n. INPS-RDC-2019- 1450417 (all. 1 di parte resistente), la
Sig.ra chiedeva il riconoscimento del reddito di cittadinanza, istituito con Parte_1
D. L. 4/2019. La domanda veniva accolta con decorrenza dal mese di giugno 2019. A fondamento dell'istanza la ricorrente dichiarava che la propria famiglia anagrafica fosse costituita da 4 componenti, tra cui due figlie minori ed il proprio coniuge,
[...]
(c.f. ). Quest'ultimo, da verifiche sugli Persona_1 C.F._1 archivi dell' , già alla data della domanda amministrativa di rdc prestava attività CP_2 alle dipendenze della CT SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con contratto a tempo indeterminato iniziato in data 11/09/2018 (v. all. 2 di parte reisstente - comunicazione
). I proventi derivanti dallo svolgimento di tale attività non erano ricompresi Pt_3 nella dichiarazione resa a fini isee in data 13/02/2019 e posta a fondamento dell'istanza di rdc, dal momento che in DSU andava dichiarata la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo relativa al secondo anno antecedente la presentazione della stessa DSU. Ciò è espressamente previsto dal D. P. C. M. 159/2013. All'art 4 comma 1 si legge, infatti, che “I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU”. La 4 normativa dettata in tema di reddito di cittadinanza prevedeva la compatibilità tra il beneficio in parola e lo svolgimento di attività lavorativa a patto che di quest'attività si tenesse conto in sede di verifica del diritto alla prestazione e nella determinazione dell'importo mensile spettante. A tal fine il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019
(convertito con legge n. 26/2019), imponeva ai cittadini l'obbligo di effettuare una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza per le attività lavorative subordinate, autonome e d'impresa già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell'ISEE per l'intera annualità (anche se svolte all'estero).
Siffatta comunicazione andava resa tramite il modello RDC-COM/ridotto (cfr. art 3 comma 10 D. L. 4/2019). La Circolare n. 43 del 2019 in argomento stabilisce che “Il
Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All'atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE, compilando in tal caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” . Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha effettuato la dovuta comunicazione nel quadro “E” della domanda (v. all. 3 di parte resistente, schermata rdc ove manca il segno di spunta sulla dichiarazione che, infatti, non compare nella domanda della Sig.ra e non vi Pt_1
è traccia del modello sopra citato. Conseguentemente, la procedura non ha potuto vagliare l'effettivo reddito goduto dal nucleo familiare richiedente.
Rileva il decidente che l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della Suprema Corte sentenza n. 18046/2010). Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza. La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). 5 Nel caso della ricorrente vi è la difformità di quanto dichiarato circa la condizione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare come si desume dall'Unilav verato in atti dalla resistente . CP_1
Osserva il decidente che l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, prevede : “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”. Il comma 6 del medesimo art. 7 recita : “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio in toto allorché l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.
Osserva, ancora, il decidente che non sono applicabili, nella materia per cui è processo, i generali principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merita di irripetibilità delle prestazioni di carattere assistenziale, perché, nel caso di specie, il Legislatore ha espressamente previsto l'obbligo di restituire la prestazione indebitamente percepita a seguito di revoca.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
6 Per quanto riguarda le spese di lite, osserva il decidente che il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio per cui ricorrono i presupposti previsti dalla normativa per dichiararne l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Catania, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'11/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11930/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
ER Arena;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
PI GI EL, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, esponeva: che, a Parte_2 partire dal mese di giugno 2019 la ricorrente, in cerca di occupazione, a seguito di domanda amministrativa presentata nel maggio 2019, percepiva, per sé e per la propria famiglia la pensione di cittadinanza;
che, con provvedimento datato 16.02.2022
l'istituto resistente comunicava la revoca del beneficio, nonché l'immediata restituzione
1 delle somme regolarmente erogate dall'istituto previdenziale nel periodo che andava dal giugno 2019 a novembre 2020, per un importo totale pari ad euro 10.714,32; che, ad avviso dell'ente erogatore la causa della decadenza del beneficio andava rinvenuta nella
“omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE” ; che nessuna omissione può essere imputata all'odierna ricorrente, in quanto al momento della presentazione della domanda amministrativa tutti i componenti del nucleo familiare venivano correttamente valorizzati in ISEE;
che non vi è dubbio che la signora oggi viene violata di un Pt_1 diritto fondamentale, in quanto, nonostante si trovi nelle condizioni socio economiche richieste dal decreto legge, l'istituto ha proceduto a revocare l'unica fonte di sostentamento dell'odierna ricorrente, la quale si trova, oggi, in condizioni tali per cui non riesce ad adempiere ai suoi bisogni primari in quanto disoccupata.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Ordinare all' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore per la carica nella sede dell'Istituto in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, P.I. di revocare con effetto immediato la comunicazione P.IVA_1 di decadenza della pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari ad euro 10.714,32.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'11.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti
2 necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del
CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di
CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la
CP_1 protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla
CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1 conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-
3 legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Rileva il decidente che la prestazione risulta revocata per “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”.
Osserva il decidente che dagli atti di causa si evince che con domanda del 09/05/2019 contrassegnata da prot. n. INPS-RDC-2019- 1450417 (all. 1 di parte resistente), la
Sig.ra chiedeva il riconoscimento del reddito di cittadinanza, istituito con Parte_1
D. L. 4/2019. La domanda veniva accolta con decorrenza dal mese di giugno 2019. A fondamento dell'istanza la ricorrente dichiarava che la propria famiglia anagrafica fosse costituita da 4 componenti, tra cui due figlie minori ed il proprio coniuge,
[...]
(c.f. ). Quest'ultimo, da verifiche sugli Persona_1 C.F._1 archivi dell' , già alla data della domanda amministrativa di rdc prestava attività CP_2 alle dipendenze della CT SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con contratto a tempo indeterminato iniziato in data 11/09/2018 (v. all. 2 di parte reisstente - comunicazione
). I proventi derivanti dallo svolgimento di tale attività non erano ricompresi Pt_3 nella dichiarazione resa a fini isee in data 13/02/2019 e posta a fondamento dell'istanza di rdc, dal momento che in DSU andava dichiarata la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo relativa al secondo anno antecedente la presentazione della stessa DSU. Ciò è espressamente previsto dal D. P. C. M. 159/2013. All'art 4 comma 1 si legge, infatti, che “I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU”. La 4 normativa dettata in tema di reddito di cittadinanza prevedeva la compatibilità tra il beneficio in parola e lo svolgimento di attività lavorativa a patto che di quest'attività si tenesse conto in sede di verifica del diritto alla prestazione e nella determinazione dell'importo mensile spettante. A tal fine il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019
(convertito con legge n. 26/2019), imponeva ai cittadini l'obbligo di effettuare una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza per le attività lavorative subordinate, autonome e d'impresa già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell'ISEE per l'intera annualità (anche se svolte all'estero).
Siffatta comunicazione andava resa tramite il modello RDC-COM/ridotto (cfr. art 3 comma 10 D. L. 4/2019). La Circolare n. 43 del 2019 in argomento stabilisce che “Il
Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All'atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE, compilando in tal caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” . Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha effettuato la dovuta comunicazione nel quadro “E” della domanda (v. all. 3 di parte resistente, schermata rdc ove manca il segno di spunta sulla dichiarazione che, infatti, non compare nella domanda della Sig.ra e non vi Pt_1
è traccia del modello sopra citato. Conseguentemente, la procedura non ha potuto vagliare l'effettivo reddito goduto dal nucleo familiare richiedente.
Rileva il decidente che l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della Suprema Corte sentenza n. 18046/2010). Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza. La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). 5 Nel caso della ricorrente vi è la difformità di quanto dichiarato circa la condizione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare come si desume dall'Unilav verato in atti dalla resistente . CP_1
Osserva il decidente che l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, prevede : “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”. Il comma 6 del medesimo art. 7 recita : “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio in toto allorché l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.
Osserva, ancora, il decidente che non sono applicabili, nella materia per cui è processo, i generali principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merita di irripetibilità delle prestazioni di carattere assistenziale, perché, nel caso di specie, il Legislatore ha espressamente previsto l'obbligo di restituire la prestazione indebitamente percepita a seguito di revoca.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
6 Per quanto riguarda le spese di lite, osserva il decidente che il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio per cui ricorrono i presupposti previsti dalla normativa per dichiararne l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Catania, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
7