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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 590/2024, estensore dott. Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 28/11/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODA' Parte_1 C.F._1 DOMENICO ANTONIO e dell'avv. BORELLO MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA LENTASIO, 8 MILANO presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 APPELLATO- CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito
In accoglimento dell'unico motivo di appello, riformare integralmente la sentenza n° 590 del 2024 e per l'effetto condannare il a corrispondere a la carta Controparte_1 Parte_1 docente per gli anni scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023 2024 indi accertare e dichiarare il diritto dell' attuale esponente ad ottenere l' equiparazione del proprio trattamento economico a quello degli altri dipendenti comparabili con contratto a tempo indeterminato.
Accertare e dichiarare che, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, l' attuale esponente ha maturato il diritto al conseguimento del cosiddetto bonus docente dell' importo annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così come documentato in corso di causa e, per l' effetto, condannare, in via diretta tramite corresponsione della carta docente o a titolo di risarcimento del danno, la amministrazione datrice a corrispondere € 2.000,00, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale.
Riformare, inoltre la condanna del Signor alla corresponsione delle spese di lite e Parte_1 condannare di conseguenza l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese e compensi dei due gradi di giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori e rimborso forfettario.
Con vittoria di spese per il primo e secondo grado di giudizio.”
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 590/2024, ha rigettato il ricorso proposto da docente Pt_1 precario, con il quale rivendicava il diritto all'attribuzione del bonus carta docente per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che il docente avesse svolto solo supplenze brevi e saltuarie, che non facevano sorgere il diritto al beneficio richiesto, secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 29961/2023; infatti, nell'a.s. 2023/2024 aveva lavorato solo fino all'8/6, nell'a.s. 2022/2023 aveva un incarico per sole tre ore settimanali, negli a.s. 2020/2021 e
2021/2022 aveva svolto numerose supplenze brevi con numerosi intervalli in cui non aveva lavorato (nel 2020/2021 non aveva lavorato per 28 giorni, e nel 2021/2022 per 42 giorni).
A proposto appello con un unico articolato motivo, evidenziando, in relazione a ciascun anno Pt_1 scolastico oggetto di causa, gli errori del primo giudice circa il numero di giorni effettivamente lavorati e le prestazioni rese. I periodi lavorati in ciascun anno hanno certamente fatto sorgere il diritto al bonus, alla luce della normativa di riferimento e della pronuncia di legittimità n. 29961/2023. Nella contumacia del appellato, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del CP_1
28/11/2024, come da dispositivo che si trascrive in calce.
* * * L'appello è fondato e merita accoglimento. In relazione al riconoscimento del bonus carta docente in favore degli insegnanti precari, si richiama il recente intervento interpretativo della Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n. 29961 del
27.10.2023) ove, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., sono stati pronunciati i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto 2 all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati.
In primo luogo, deve darsi atto che il docente ha comprovato la permanenza nel sistema scolastico, producendo il contratto relativo all'a.s. 2024/2025 (doc. 2 fasc. appellante)
Dall'esame dello stato matricolare prodotto (doc. 3 fasc. appellante) risulta, in relazione a ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, che il docente ha prestato attività nei periodi:
a.s. 2020/2021: dal 2/11/2020 al 10/11/2020, 11/11/2020-27/2/2021, 27/11/2020-8/6/2021, oltre che durante gli scrutini finali (7 gg complessivi), per un totale di 225 giorni;
a.s. 2021/2022: dal 20/9/21 al 25/9/21, 27/9/21-2/10/21, dal 3 al 9/10/21 (il 26 settembre era domenica); dall'11/10/21 al 20/10 e dal 21/10 al 30/10 e poi dal 2 al 7/11 (il 10 ottobre era domenica, e l'1/11 festivo); dal 2/11 al 17/11, dal 18/11 al 20/11, dal 22/11 al 4/12 (il 7/11 era domenica); dal 9/12 al 15/12 e dal 16/12 al 22/12; dal 7/1/22 all'11/1, dal 12 al 21/1 e dal 22/1 all'8/6, a cui debbono aggiungersi gli scrutini dal 9 al 15 giugno e dal 4 al 13 giugno, per un totale di 252 giorni.
a.s. 2022/2023: dal 12 settembre 2022 al 30/6/2023 in ragione di un incarico di supplenza per 18 ore settimanali, al quale si è aggiunto l'ulteriore incarico per tre ore valorizzato dal Tribunale.
a.s. 2023/2024: dal 18/9 al 20/10/23 e dal 3/11 all'8/6/24, oltre agli scrutini dall'8 al 12 luglio 2024, per un totale di 253 giorni.
Per l'anno scolastico 2022/2023 l'appellante era titolare di un incarico annuale sino al 30 giugno, rientrando pienamente nel novero dei docenti che, secondo la pronuncia sopra richiamata, hanno diritto al bonus.
Per quanto concerne i restanti anni scolastici ritiene la Corte che debba valorizzarsi il principio della continuità didattica posto in rilievo dalla Corte di Cassazione, al fine di assicurare che il docente che abbia prestato la propria attività per un periodo pressochè pari all'intero anno scolastico, anche se non in virtù di un unico incarico annuale, e per un monte ore del tutto paragonabile a quello di un insegnante di ruolo, usufruisca della medesima possibilità formativa garantita a quest'ultimo, pena una discriminazione che deve, invece, essere evitata.
Sostiene una tale conclusione la decisione della Suprema Corte del 19 marzo 2024 n. 7254/2024 che, sebbene dichiari inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, fornisce – unitamente ai precedenti giurisprudenziali ivi citati – una regola generale a cui doversi attenere in materia di carta docenti: nell'inevitabile molteplicità dei profili fattuali, si deve assegnare precipua rilevanza all'elemento della continuità didattica e, in particolare, all'inserimento stabile nel sistema scolastico del supplente, essendo inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione tale durata contrattuale per regolare alcuni specifici fenomeni. Infatti, alla base del riconoscimento del diritto alla carta docenti anche ai precari vi è l'esigenza di eliminare la discriminazione sussistente tra docenti a tempo indeterminato e docenti precari. Ne consegue, quindi, che nel giudizio di comparazione, assume rilevanza la “dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa”. In applicazione di tali principi, anche per gli anni in questione, al docente va riconosciuto il bonus, dovendosi dare evidenza alla durata pressochè annuale degli incarichi (interrotti in corrispondenza
3 delle vacanze scolastiche o per brevissimi periodi) e tenuto conto del totale delle ore di docenza complessivamente svolte, del tutto similiari alle ore svolte da un docente di ruolo.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente riformata, con condanna dell'Amministrazione ad attribuire la Carta docente per tutti gli anni richiesti.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. CP_1
147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 590/2024 del Tribunale di Monza, condanna l'Amministrazione appellata ad attribuire a la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente di cui all'art. 1 L. 107/2015 (o altro equipollente), del valore di € 500 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi della L. n. 794/1994, art. 22 co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il a rifondere le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.030 oltre a CP_1 spese generali e accessori di legge.
Condanna il a rifondere le spese del presente grado, che liquida in € 1.000, oltre a spese CP_1 generali e accessori di legge.
Milano, 28/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 590/2024, estensore dott. Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 28/11/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODA' Parte_1 C.F._1 DOMENICO ANTONIO e dell'avv. BORELLO MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA LENTASIO, 8 MILANO presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 APPELLATO- CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito
In accoglimento dell'unico motivo di appello, riformare integralmente la sentenza n° 590 del 2024 e per l'effetto condannare il a corrispondere a la carta Controparte_1 Parte_1 docente per gli anni scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023 2024 indi accertare e dichiarare il diritto dell' attuale esponente ad ottenere l' equiparazione del proprio trattamento economico a quello degli altri dipendenti comparabili con contratto a tempo indeterminato.
Accertare e dichiarare che, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, l' attuale esponente ha maturato il diritto al conseguimento del cosiddetto bonus docente dell' importo annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così come documentato in corso di causa e, per l' effetto, condannare, in via diretta tramite corresponsione della carta docente o a titolo di risarcimento del danno, la amministrazione datrice a corrispondere € 2.000,00, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale.
Riformare, inoltre la condanna del Signor alla corresponsione delle spese di lite e Parte_1 condannare di conseguenza l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese e compensi dei due gradi di giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori e rimborso forfettario.
Con vittoria di spese per il primo e secondo grado di giudizio.”
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 590/2024, ha rigettato il ricorso proposto da docente Pt_1 precario, con il quale rivendicava il diritto all'attribuzione del bonus carta docente per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che il docente avesse svolto solo supplenze brevi e saltuarie, che non facevano sorgere il diritto al beneficio richiesto, secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 29961/2023; infatti, nell'a.s. 2023/2024 aveva lavorato solo fino all'8/6, nell'a.s. 2022/2023 aveva un incarico per sole tre ore settimanali, negli a.s. 2020/2021 e
2021/2022 aveva svolto numerose supplenze brevi con numerosi intervalli in cui non aveva lavorato (nel 2020/2021 non aveva lavorato per 28 giorni, e nel 2021/2022 per 42 giorni).
A proposto appello con un unico articolato motivo, evidenziando, in relazione a ciascun anno Pt_1 scolastico oggetto di causa, gli errori del primo giudice circa il numero di giorni effettivamente lavorati e le prestazioni rese. I periodi lavorati in ciascun anno hanno certamente fatto sorgere il diritto al bonus, alla luce della normativa di riferimento e della pronuncia di legittimità n. 29961/2023. Nella contumacia del appellato, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del CP_1
28/11/2024, come da dispositivo che si trascrive in calce.
* * * L'appello è fondato e merita accoglimento. In relazione al riconoscimento del bonus carta docente in favore degli insegnanti precari, si richiama il recente intervento interpretativo della Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n. 29961 del
27.10.2023) ove, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., sono stati pronunciati i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto 2 all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati.
In primo luogo, deve darsi atto che il docente ha comprovato la permanenza nel sistema scolastico, producendo il contratto relativo all'a.s. 2024/2025 (doc. 2 fasc. appellante)
Dall'esame dello stato matricolare prodotto (doc. 3 fasc. appellante) risulta, in relazione a ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, che il docente ha prestato attività nei periodi:
a.s. 2020/2021: dal 2/11/2020 al 10/11/2020, 11/11/2020-27/2/2021, 27/11/2020-8/6/2021, oltre che durante gli scrutini finali (7 gg complessivi), per un totale di 225 giorni;
a.s. 2021/2022: dal 20/9/21 al 25/9/21, 27/9/21-2/10/21, dal 3 al 9/10/21 (il 26 settembre era domenica); dall'11/10/21 al 20/10 e dal 21/10 al 30/10 e poi dal 2 al 7/11 (il 10 ottobre era domenica, e l'1/11 festivo); dal 2/11 al 17/11, dal 18/11 al 20/11, dal 22/11 al 4/12 (il 7/11 era domenica); dal 9/12 al 15/12 e dal 16/12 al 22/12; dal 7/1/22 all'11/1, dal 12 al 21/1 e dal 22/1 all'8/6, a cui debbono aggiungersi gli scrutini dal 9 al 15 giugno e dal 4 al 13 giugno, per un totale di 252 giorni.
a.s. 2022/2023: dal 12 settembre 2022 al 30/6/2023 in ragione di un incarico di supplenza per 18 ore settimanali, al quale si è aggiunto l'ulteriore incarico per tre ore valorizzato dal Tribunale.
a.s. 2023/2024: dal 18/9 al 20/10/23 e dal 3/11 all'8/6/24, oltre agli scrutini dall'8 al 12 luglio 2024, per un totale di 253 giorni.
Per l'anno scolastico 2022/2023 l'appellante era titolare di un incarico annuale sino al 30 giugno, rientrando pienamente nel novero dei docenti che, secondo la pronuncia sopra richiamata, hanno diritto al bonus.
Per quanto concerne i restanti anni scolastici ritiene la Corte che debba valorizzarsi il principio della continuità didattica posto in rilievo dalla Corte di Cassazione, al fine di assicurare che il docente che abbia prestato la propria attività per un periodo pressochè pari all'intero anno scolastico, anche se non in virtù di un unico incarico annuale, e per un monte ore del tutto paragonabile a quello di un insegnante di ruolo, usufruisca della medesima possibilità formativa garantita a quest'ultimo, pena una discriminazione che deve, invece, essere evitata.
Sostiene una tale conclusione la decisione della Suprema Corte del 19 marzo 2024 n. 7254/2024 che, sebbene dichiari inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, fornisce – unitamente ai precedenti giurisprudenziali ivi citati – una regola generale a cui doversi attenere in materia di carta docenti: nell'inevitabile molteplicità dei profili fattuali, si deve assegnare precipua rilevanza all'elemento della continuità didattica e, in particolare, all'inserimento stabile nel sistema scolastico del supplente, essendo inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione tale durata contrattuale per regolare alcuni specifici fenomeni. Infatti, alla base del riconoscimento del diritto alla carta docenti anche ai precari vi è l'esigenza di eliminare la discriminazione sussistente tra docenti a tempo indeterminato e docenti precari. Ne consegue, quindi, che nel giudizio di comparazione, assume rilevanza la “dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa”. In applicazione di tali principi, anche per gli anni in questione, al docente va riconosciuto il bonus, dovendosi dare evidenza alla durata pressochè annuale degli incarichi (interrotti in corrispondenza
3 delle vacanze scolastiche o per brevissimi periodi) e tenuto conto del totale delle ore di docenza complessivamente svolte, del tutto similiari alle ore svolte da un docente di ruolo.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente riformata, con condanna dell'Amministrazione ad attribuire la Carta docente per tutti gli anni richiesti.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. CP_1
147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 590/2024 del Tribunale di Monza, condanna l'Amministrazione appellata ad attribuire a la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente di cui all'art. 1 L. 107/2015 (o altro equipollente), del valore di € 500 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi della L. n. 794/1994, art. 22 co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il a rifondere le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.030 oltre a CP_1 spese generali e accessori di legge.
Condanna il a rifondere le spese del presente grado, che liquida in € 1.000, oltre a spese CP_1 generali e accessori di legge.
Milano, 28/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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