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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG 846/2022+847/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Loi e Sonia Marras, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Piazza Ruju n. 6;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Carla Puddu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Tempio Pausania, Via Valentino n. 26;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto CP_3 P.IVA_4
Di Tucci, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Piazza
Marconi n. 8;
CONVENUTO
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2022, iscritto al n. R.G. 846/2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l CP_1 Controparte_2
, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
10220229001691454000.
2. Per quanto di interesse al presente giudizio, la ricorrente ha eccepito la mancata notifica e comunque la prescrizione dei crediti contributivi afferenti ai due avvisi di addebito indicati nella predetta intimazione, n. 40220130001370362000 e n.
402201300027661700000, per un valore complessivo di € 107.581,00.
3. Ciò in quanto, a tesi della ricorrente, i suddetti titoli esecutivi non erano stati notificati al presunto debitore, e comunque era decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi.
4. La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata ed agli atti esecutivi in relazione agli avvisi di addebito di seguito indicati su ruoli emessi dall CP_1
1. avviso di addebito 40220130001370362000
2. avviso di addebito 40220130002766170000
e per l'effetto
- dichiarare la nullità dell'atto di intimazione emesso da n. Controparte_4
102 20229001691454/000, notificato via pec il 4 maggio 2022, per la parte riguardante i ruoli emessi dall e di cui ai seguenti avvisi di addebito: CP_1
1. avviso di addebito 40220130001370362000
2. avviso di addebito 40220130002766170000
IN SUBORDINE
- accertare l'inesistenza dell'obbligazione di Euro 107.581,00 o della somma che sarà determinata in corso di causa, per contributi sanzioni, interessi e compensi di CP_1 riscossione a favore di e di cui all'atto di intimazione n. Controparte_2
10220229001691454/000, relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 riportati negli avvisi di addebito di cui sopra;
- in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
2 5. Si sono ritualmente costituiti in giudizio sia l sia l CP_1 Controparte_5
, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario, siccome gli avvisi di
[...] addebito erano stati ritualmente notificati al debitore, e poi il termine prescrizionale interrotto plurime volte da parte dell'Agente della riscossione.
6. Con successivo ricorso depositato in pari data, rubricato al n. R.G. 847/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione alla medesima intimazione di pagamento, evocando in giudizio l e l , e articolando le CP_3 Controparte_5 stesse censure avverso le cartelle di pagamento n. 10220130020785337000 e n.
10220140011653427000, afferenti a premi assicurativi per un valore complessivo di €
4.619,34, inclusi oneri aggiuntivi.
7. Parte ricorrente ha quindi eccepito la mancata notifica dei due titoli esecutivi, nonché la maturazione della prescrizione quinquennale dei crediti indicati.
8. La ricorrente ha rassegnato le presenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata ed agli atti esecutivi in relazione alle cartelle di pagamento di seguito indicate su ruoli emessi dall : CP_3
1 cartella 10220130020785337000
2 cartella 10220140011653427000
e per l'effetto
- dichiarare la nullità dell'atto di intimazione emesso da n. Controparte_4
102 20229001691454/000, notificato via pec il 4 maggio 2022, per la parte riguardante i ruoli emessi dall e di cui alle seguenti cartelle: CP_3
1 cartella 10220130020785337000
2 cartella 10220140011653427000
IN SUBORDINE
- accertare l'inesistenza dell'obbligazione di Euro 4.619,34 o della somma che sarà determinata in corso di causa, per premi , sanzioni, interessi e compensi di CP_3 riscossione a favore di e di cui all'atto di intimazione n. 102 Controparte_2
20229001691454/000 e di cui alle cartelle n. 10220130020785337000 e n.
10220140011653427000.
3 - in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
9. Si sono costituiti in tale giudizio e CP_3 Controparte_5
, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome le cartelle di
[...] pagamento sarebbero state correttamente notificate e la prescrizione successivamente interrotta, come da documentazione prodotta in atti.
10. Disposta la riunione dei giudizi e istruita la causa documentalmente, la decisione viene assunta all'udienza del 25 novembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
12. È assorbente rilevare la presenza in atti dell'istanza di rateazione proposta da parte ricorrente in data 5.4.2018, di cui al n. protocollo 146757 (doc. 2 fasc. , avente ad CP_6 oggetto, tra gli altri, la rateazione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn.
40220130001370362000 e 402201300027661700000, nonché alle cartelle di pagamento nn. 10220130020785337000 e 10220140011653427000, oggetto del presente giudizio.
13. Sul punto si osserva che la presentazione dell'istanza di cui sopra è da ritenersi incompatibile con l'eccezione di omessa o irregolare notifica della cartella o avviso di addebito, per cui deve ritenersi che la notifica sia regolare e che abbia comunque raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. civ., n. 16098 del 2018).
14. Peraltro, la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass. civ., n. 9221 del 2024).
15. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez.
4 L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020,
n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta
(a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art.
2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
che, non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549, pure richiamate dalla difesa del contribuente (ed ulteriormente approfondite nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.): 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del
2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto - salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio “(evitare di subire
5 un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito”.
Così la richiamata Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735] o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass.
24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisando che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione” (cfr. p. 5 della motivazione, sub 7);
… poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è “l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute”. Cfr. art. 10, comma
1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del
1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5,
16.2.2022, n. 5160); da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da
Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che
“non siano scaduti i termini di impugnazione” delle cartelle di pagamento” (Cass. civ., n.
19401 del 2022).
16. Pertanto, sulla base della giurisprudenza richiamata, cui l'odierno giudicante presta adesione, si deve anzitutto ritenere accertata l'avvenuta corretta notifica dei quattro titoli esecutivi oggetto degli odierni giudizi, puntualmente richiamati nell'istanza di rateazione sopra indicata.
17. Ciò comporta quindi il rigetto dell'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, in quanto incompatibile con la conoscenza degli stessi dimostrata dall'istanza di rateazione, e comunque l'inammissibilità della censura afferente ai pretesi vizi della notifica, in quanto proposta tardivamente oltre il termine di venti
6 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalle date di notifica dei titoli (avviso di addebito n. 40220130001370362000 notificato il 22.7.2013 e avviso di addebito n.
40220130002766170000 notificato il 14.1.2014, cfr. docs. fasc. R.G. n. 846/2022; CP_1 cartella n. 10220130020785337000 notificata il 3.5.2014 e cartella n.
10220140011653427000 notificata il 24.12.2014, cfr. docs. fasc. ADER R.G. n.
847/2022).
18. A seguito della mancata tempestiva opposizione degli avvisi di addebito e delle cartelle validamente notificate, resta dunque da scrutinare l'eccezione di prescrizione proposta dal debitore ed eventualmente maturata dopo la notifica dei titoli (posta, comunque,
l'irretrattabilità del debito contributivo derivante dalla mancata opposizione ai sensi dell'art. 24, comma quinto, del d.lgs. n. 46/1999).
19. Ebbene, nel caso di specie alcun termine di prescrizione del credito vantato dai due Istituti convenuti risulta elasso, in ragione del sopra ricordato effetto interruttivo connesso all'istanza di rateazione presentata dalla società ricorrente in data 5.4.2018, rispetto ai titoli notificati a partire dal 22.7.2013, e considerato che l'intimazione di pagamento che ha dato origine al giudizio è stata notificata il 4.5.2022.
20. Conclusivamente, i ricorsi vanno integralmente respinti.
21. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014. La liquidazione va operata separatamente per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, in quanto precedenti al provvedimento di riunione, sul parametro del valore della causa, rispettivamente, compreso nello scaglione tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 (R.G. n. 846/2022) e tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (R.G. n.
847/2022); quanto alle fasi successive di trattazione e decisione, uniche, va liquidato un compenso unitario rispetto al valore totale della controversia.
22. Pertanto, per le fasi di studio e introduzione del giudizio R.G. n. 846/2022 si liquida l'importo di € 2.250,00 a beneficio di ciascuna parte ( e CP_1 [...]
). Controparte_2
23. Quanto alle fasi di studio e introduzione del giudizio R.G. n. 847/2022 si liquida l'importo di € 500,00 a beneficio di ciascuna parte ( e CP_3 Controparte_2
).
[...]
7 24. In ordine alla fase della decisione, successiva alla riunione, si liquida invece la somma unitaria di € 2.100,00 a beneficio di ciascuna delle tre parti resistenti.
25. Le spese sono dunque liquidate in € 4.350,00 a beneficio dell' , € 2.600,00 a CP_1 beneficio dell' ed € 4.850,00 a beneficio dell CP_3 Controparte_7
, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
[...]
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta i ricorsi;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell' , CP_1 dell' e dell' liquidate, CP_3 Controparte_2 rispettivamente, in complessivi € 4.350,00, € 2.600,00 € 4.850,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 25/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Loi e Sonia Marras, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Piazza Ruju n. 6;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Carla Puddu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Tempio Pausania, Via Valentino n. 26;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto CP_3 P.IVA_4
Di Tucci, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Piazza
Marconi n. 8;
CONVENUTO
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2022, iscritto al n. R.G. 846/2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l CP_1 Controparte_2
, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
10220229001691454000.
2. Per quanto di interesse al presente giudizio, la ricorrente ha eccepito la mancata notifica e comunque la prescrizione dei crediti contributivi afferenti ai due avvisi di addebito indicati nella predetta intimazione, n. 40220130001370362000 e n.
402201300027661700000, per un valore complessivo di € 107.581,00.
3. Ciò in quanto, a tesi della ricorrente, i suddetti titoli esecutivi non erano stati notificati al presunto debitore, e comunque era decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi.
4. La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata ed agli atti esecutivi in relazione agli avvisi di addebito di seguito indicati su ruoli emessi dall CP_1
1. avviso di addebito 40220130001370362000
2. avviso di addebito 40220130002766170000
e per l'effetto
- dichiarare la nullità dell'atto di intimazione emesso da n. Controparte_4
102 20229001691454/000, notificato via pec il 4 maggio 2022, per la parte riguardante i ruoli emessi dall e di cui ai seguenti avvisi di addebito: CP_1
1. avviso di addebito 40220130001370362000
2. avviso di addebito 40220130002766170000
IN SUBORDINE
- accertare l'inesistenza dell'obbligazione di Euro 107.581,00 o della somma che sarà determinata in corso di causa, per contributi sanzioni, interessi e compensi di CP_1 riscossione a favore di e di cui all'atto di intimazione n. Controparte_2
10220229001691454/000, relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 riportati negli avvisi di addebito di cui sopra;
- in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
2 5. Si sono ritualmente costituiti in giudizio sia l sia l CP_1 Controparte_5
, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario, siccome gli avvisi di
[...] addebito erano stati ritualmente notificati al debitore, e poi il termine prescrizionale interrotto plurime volte da parte dell'Agente della riscossione.
6. Con successivo ricorso depositato in pari data, rubricato al n. R.G. 847/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione alla medesima intimazione di pagamento, evocando in giudizio l e l , e articolando le CP_3 Controparte_5 stesse censure avverso le cartelle di pagamento n. 10220130020785337000 e n.
10220140011653427000, afferenti a premi assicurativi per un valore complessivo di €
4.619,34, inclusi oneri aggiuntivi.
7. Parte ricorrente ha quindi eccepito la mancata notifica dei due titoli esecutivi, nonché la maturazione della prescrizione quinquennale dei crediti indicati.
8. La ricorrente ha rassegnato le presenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata ed agli atti esecutivi in relazione alle cartelle di pagamento di seguito indicate su ruoli emessi dall : CP_3
1 cartella 10220130020785337000
2 cartella 10220140011653427000
e per l'effetto
- dichiarare la nullità dell'atto di intimazione emesso da n. Controparte_4
102 20229001691454/000, notificato via pec il 4 maggio 2022, per la parte riguardante i ruoli emessi dall e di cui alle seguenti cartelle: CP_3
1 cartella 10220130020785337000
2 cartella 10220140011653427000
IN SUBORDINE
- accertare l'inesistenza dell'obbligazione di Euro 4.619,34 o della somma che sarà determinata in corso di causa, per premi , sanzioni, interessi e compensi di CP_3 riscossione a favore di e di cui all'atto di intimazione n. 102 Controparte_2
20229001691454/000 e di cui alle cartelle n. 10220130020785337000 e n.
10220140011653427000.
3 - in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
9. Si sono costituiti in tale giudizio e CP_3 Controparte_5
, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome le cartelle di
[...] pagamento sarebbero state correttamente notificate e la prescrizione successivamente interrotta, come da documentazione prodotta in atti.
10. Disposta la riunione dei giudizi e istruita la causa documentalmente, la decisione viene assunta all'udienza del 25 novembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
12. È assorbente rilevare la presenza in atti dell'istanza di rateazione proposta da parte ricorrente in data 5.4.2018, di cui al n. protocollo 146757 (doc. 2 fasc. , avente ad CP_6 oggetto, tra gli altri, la rateazione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn.
40220130001370362000 e 402201300027661700000, nonché alle cartelle di pagamento nn. 10220130020785337000 e 10220140011653427000, oggetto del presente giudizio.
13. Sul punto si osserva che la presentazione dell'istanza di cui sopra è da ritenersi incompatibile con l'eccezione di omessa o irregolare notifica della cartella o avviso di addebito, per cui deve ritenersi che la notifica sia regolare e che abbia comunque raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. civ., n. 16098 del 2018).
14. Peraltro, la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass. civ., n. 9221 del 2024).
15. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez.
4 L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020,
n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta
(a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art.
2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
che, non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549, pure richiamate dalla difesa del contribuente (ed ulteriormente approfondite nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.): 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del
2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto - salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio “(evitare di subire
5 un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito”.
Così la richiamata Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735] o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass.
24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisando che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione” (cfr. p. 5 della motivazione, sub 7);
… poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è “l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute”. Cfr. art. 10, comma
1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del
1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5,
16.2.2022, n. 5160); da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da
Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che
“non siano scaduti i termini di impugnazione” delle cartelle di pagamento” (Cass. civ., n.
19401 del 2022).
16. Pertanto, sulla base della giurisprudenza richiamata, cui l'odierno giudicante presta adesione, si deve anzitutto ritenere accertata l'avvenuta corretta notifica dei quattro titoli esecutivi oggetto degli odierni giudizi, puntualmente richiamati nell'istanza di rateazione sopra indicata.
17. Ciò comporta quindi il rigetto dell'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, in quanto incompatibile con la conoscenza degli stessi dimostrata dall'istanza di rateazione, e comunque l'inammissibilità della censura afferente ai pretesi vizi della notifica, in quanto proposta tardivamente oltre il termine di venti
6 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalle date di notifica dei titoli (avviso di addebito n. 40220130001370362000 notificato il 22.7.2013 e avviso di addebito n.
40220130002766170000 notificato il 14.1.2014, cfr. docs. fasc. R.G. n. 846/2022; CP_1 cartella n. 10220130020785337000 notificata il 3.5.2014 e cartella n.
10220140011653427000 notificata il 24.12.2014, cfr. docs. fasc. ADER R.G. n.
847/2022).
18. A seguito della mancata tempestiva opposizione degli avvisi di addebito e delle cartelle validamente notificate, resta dunque da scrutinare l'eccezione di prescrizione proposta dal debitore ed eventualmente maturata dopo la notifica dei titoli (posta, comunque,
l'irretrattabilità del debito contributivo derivante dalla mancata opposizione ai sensi dell'art. 24, comma quinto, del d.lgs. n. 46/1999).
19. Ebbene, nel caso di specie alcun termine di prescrizione del credito vantato dai due Istituti convenuti risulta elasso, in ragione del sopra ricordato effetto interruttivo connesso all'istanza di rateazione presentata dalla società ricorrente in data 5.4.2018, rispetto ai titoli notificati a partire dal 22.7.2013, e considerato che l'intimazione di pagamento che ha dato origine al giudizio è stata notificata il 4.5.2022.
20. Conclusivamente, i ricorsi vanno integralmente respinti.
21. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014. La liquidazione va operata separatamente per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, in quanto precedenti al provvedimento di riunione, sul parametro del valore della causa, rispettivamente, compreso nello scaglione tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 (R.G. n. 846/2022) e tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (R.G. n.
847/2022); quanto alle fasi successive di trattazione e decisione, uniche, va liquidato un compenso unitario rispetto al valore totale della controversia.
22. Pertanto, per le fasi di studio e introduzione del giudizio R.G. n. 846/2022 si liquida l'importo di € 2.250,00 a beneficio di ciascuna parte ( e CP_1 [...]
). Controparte_2
23. Quanto alle fasi di studio e introduzione del giudizio R.G. n. 847/2022 si liquida l'importo di € 500,00 a beneficio di ciascuna parte ( e CP_3 Controparte_2
).
[...]
7 24. In ordine alla fase della decisione, successiva alla riunione, si liquida invece la somma unitaria di € 2.100,00 a beneficio di ciascuna delle tre parti resistenti.
25. Le spese sono dunque liquidate in € 4.350,00 a beneficio dell' , € 2.600,00 a CP_1 beneficio dell' ed € 4.850,00 a beneficio dell CP_3 Controparte_7
, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
[...]
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta i ricorsi;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell' , CP_1 dell' e dell' liquidate, CP_3 Controparte_2 rispettivamente, in complessivi € 4.350,00, € 2.600,00 € 4.850,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 25/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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