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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 11578/2023 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, in data 02/12/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa degli Avv.ti CELENTANO FRANCESCO e DE BIASE
LUCIANO;
ricorrente
E
CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. VILLASMUNTA DANILA;
resistente
OGGETTO: infortunio in itinere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di: aver subito, in data 24.01.2022, infortunio in itinere durante il percorso di ritorno dal luogo di lavoro;
aver ottenuto dall' il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%, CP_1 ritenuta non congrua rispetto all'entità del danno occorso.
Pertanto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via istruttoria, nominare il consulente medico legale di cui all'art. 445 c.p.c., il quale accerti e determini i postumi permanenti invalidanti della ricorrente in conseguenza dell'infortunio di cui in premessa;
in via definitiva, accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'indennizzo del maggior danno biologico, nella misura complessiva di i.p. dell'8% o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' alla relativa corresponsione nella misura con decorrenza e CP_1 rivalutazione ex lege”, con vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro Ufficio della dott.ssa ed istruita documentalmente con espletamento di CTU medico Per_1 legale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Nel merito, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Disposta CTU medico-legale, il dott. previa valutazione della Persona_2 documentazione clinica e dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “In base all'attento esame della documentazione sanitaria in Atti ed alla visita Medico-Legale effettuata, è possibile fornire una risposta motivata al quesito proposto dalla S.V. Ill.ma. Il 24 gennaio 2022 la Dott.ssa incorse in un infortunio sul lavoro e riportò le seguenti lesioni: “Severa Parte_1 distorsione della caviglia sinistra con lesione dei legamenti astragalo-peroneale anteriore, astragalo-peroneale posteriore, tibio-astragalico posteriore e peroneo-calcaneare. Versamento endoarticolare. Erosione cartilaginea del domo astragalico”. Tali lesioni sono tipiche per malapposizione (“storta”) del piede sul bordo esterno e si attengono perciò a quanto riferitoci in anamnesi. E' da ritenersi, infatti, che la distorsione si sia determinata al momento dell'incongruo e difettoso posizionamento del piede in un dislivello del manto stradale ove il soggetto stava deambulando, torsione dell'asse verticale dell'arto con perno sulla caviglia e violenta caduta al suolo. Ricordiamo brevemente in merito che traumi in inversione od eversione possono stirare o lacerare i ligamenti di supporto dell'articolazione e creare una instabilità. Una sollecitazione in inversione è la più comune causa di una lesione traumatica dell'articolazione per due ragioni anatomiche: 1) il malleolo mediale è più corto del laterale e l'astragalo può così essere spinto più facilmente in inversione che in eversione;
2) le formazioni ligamentose sul lato esterno sono separate fra di loro e non sono così robuste come il massiccio ligamento del lato interno. Il ligamento peroneo- astragalico anteriore è il ligamento più spesso, ed in un'alta percentuale di casi, interessato nelle distorsioni della tibio-tarsica perché esso è il primo dei tre legamenti collaterali esterni ad essere sottoposto a stiramento quando la tibio-tarsica è sottoposta a traumi in inversione e flessione plantare (v.: S. , L'esame obbiettivo dell'apparato locomotore, Aulo Gaggi Editore, Per_3
Bologna, 1985). L'infortunata fu trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso degli Ospedali
Riuniti di Foggia ove fu sottoposta a Radiografie del piede sinistro, verosimilmente risultate negative per linee di frattura;
fu poi visitata da un Ortopedico il quale, rilevando edema e tumefazione del collo del piede, nonché limitazione funzionale antalgica, prescrisse l'applicazione di crioterapia e deambulazione con utilizzo di bastoni canadesi;
fu quindi dimessa a domicilio con prognosi di giorni
10 salvo complicazioni. Fu poi seguita e controllata da (Dott. il Controparte_2 CP_3 quale precisò che il trauma distorsivo era di grado medio-grave e prescrisse un lungo periodo di riposo funzionale. Il 17 giugno 2022 fu sottoposta ad Ecografia della caviglia e piede sinistro che evidenziò le lesioni capsulo-legamentose descritte in diagnosi, confermate alla Risonanza Magnetica del 20 giugno 2022. L'evento lesivo del 24 gennaio 2022 fu denunciato all' come infortunio sul CP_1 lavoro in itinere poiché ne possedeva i requisiti peculiari, così come sancito ex art. 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”). L' , previ accertamenti disposti dai sanitari CP_4 propri fiduciari, indennizzò la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 6 %, ridefinita in sede di visita collegiale conclusa in maniera concorde. Per quanto concerne i postumi permanenti, attualmente l'infortunata lamenta dolore, parestesie deficit funzionale ed instabilità della caviglia sinistra con sensazione di cedimento articolare, difficoltà nella corsa e nella marcia sui terreni accidentati. Tale riferita sintomatologia ha trovato pieno riscontro al ns. controllo clinico-obiettivo ove abbiamo evidenziato plus di cm 1 alla perimetria comparativa delle caviglie, lieve instabilità della caviglia sinistra (cassetto anteriore positivo per cm 1), movimenti di flesso-estensione e di lateralità ridotti di 1/3, impossibilità nell'andatura sulle punte e sui talloni, deficit dell'accosciamento, maggior marcatura del passo a destra e tendenza alla fuga a sinistra. Si tratta degli effetti propri di lesioni parziali dei legamenti della caviglia, così come dimostrato dagli accertamenti strumentali effettuati. Orbene, in merito ai postumi dell'infortunio sul lavoro in oggetto, deve ricordarsi che le tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000 prevedono, al codice 293, per l'anchilosi della caviglia in posizione favorevole un coefficiente del 12 %. Nella parte esplicativa del noto testo di G. e P. SS (Danno Biologico – Le Tabelle di Legge, Giuffrè, Milano, 2000), Per_4
a pag. 173 è riportato: “… In realtà le limitazioni dell'escursione articolare non rappresentano, per questa come per altre articolazioni, il solo esito possibile. Tra gli altri merita una particolare menzione l'instabilità articolare … Ne consegue che al valore tabellato ci si potrà riferire per valutare anche gli esiti di lesioni legamentose con residua instabilità articolare associata o meno a deficit funzionale della tibio-tarsica …”.
Il CTU, pertanto, ha così concluso: “Pertanto, in base alle risultanze del ns. controllo clinico- obiettivo, alla luce degli esami strumentali effettuati e della richiamata modesta instabilità della caviglia, possiamo affermare, in via analogica, che gli esiti delle lesioni riportate dalla Dott.ssa in occasione dell'infortunio sul lavoro del 24 gennaio 2022 possono essere Parte_1 equamente valutati con l'attribuzione di un coefficiente di danno biologico permanente pari al 7
(sette) %, con decorrenza dalla data della domanda”.
Le motivazioni e conclusioni – come sopra trascritte - rassegnate dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
Non emergono sufficienti elementi per disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU alla luce di tutto quanto ampiamente sopra riportato e motivato.
Deve pertanto riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dalla ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 7% dalla data della domanda.
Il tutto, aumentato degli interessi legali dalla data di maturazione del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con il beneficio della distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU, liquidate CP_4 come da separato decreto in atti. Non è applicata la maggiorazione per i collegamenenti ipertestuali poiché gli stessi non funzionano.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 11578/2023, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo, nella misura commisurata ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo di cui all'art. 13 CP_4 del D.lvo n.38/2000, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in CP_1 complessivi € 2.697,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1 Foggia, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 11578/2023 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, in data 02/12/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa degli Avv.ti CELENTANO FRANCESCO e DE BIASE
LUCIANO;
ricorrente
E
CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. VILLASMUNTA DANILA;
resistente
OGGETTO: infortunio in itinere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di: aver subito, in data 24.01.2022, infortunio in itinere durante il percorso di ritorno dal luogo di lavoro;
aver ottenuto dall' il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%, CP_1 ritenuta non congrua rispetto all'entità del danno occorso.
Pertanto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via istruttoria, nominare il consulente medico legale di cui all'art. 445 c.p.c., il quale accerti e determini i postumi permanenti invalidanti della ricorrente in conseguenza dell'infortunio di cui in premessa;
in via definitiva, accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'indennizzo del maggior danno biologico, nella misura complessiva di i.p. dell'8% o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' alla relativa corresponsione nella misura con decorrenza e CP_1 rivalutazione ex lege”, con vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro Ufficio della dott.ssa ed istruita documentalmente con espletamento di CTU medico Per_1 legale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Nel merito, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Disposta CTU medico-legale, il dott. previa valutazione della Persona_2 documentazione clinica e dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “In base all'attento esame della documentazione sanitaria in Atti ed alla visita Medico-Legale effettuata, è possibile fornire una risposta motivata al quesito proposto dalla S.V. Ill.ma. Il 24 gennaio 2022 la Dott.ssa incorse in un infortunio sul lavoro e riportò le seguenti lesioni: “Severa Parte_1 distorsione della caviglia sinistra con lesione dei legamenti astragalo-peroneale anteriore, astragalo-peroneale posteriore, tibio-astragalico posteriore e peroneo-calcaneare. Versamento endoarticolare. Erosione cartilaginea del domo astragalico”. Tali lesioni sono tipiche per malapposizione (“storta”) del piede sul bordo esterno e si attengono perciò a quanto riferitoci in anamnesi. E' da ritenersi, infatti, che la distorsione si sia determinata al momento dell'incongruo e difettoso posizionamento del piede in un dislivello del manto stradale ove il soggetto stava deambulando, torsione dell'asse verticale dell'arto con perno sulla caviglia e violenta caduta al suolo. Ricordiamo brevemente in merito che traumi in inversione od eversione possono stirare o lacerare i ligamenti di supporto dell'articolazione e creare una instabilità. Una sollecitazione in inversione è la più comune causa di una lesione traumatica dell'articolazione per due ragioni anatomiche: 1) il malleolo mediale è più corto del laterale e l'astragalo può così essere spinto più facilmente in inversione che in eversione;
2) le formazioni ligamentose sul lato esterno sono separate fra di loro e non sono così robuste come il massiccio ligamento del lato interno. Il ligamento peroneo- astragalico anteriore è il ligamento più spesso, ed in un'alta percentuale di casi, interessato nelle distorsioni della tibio-tarsica perché esso è il primo dei tre legamenti collaterali esterni ad essere sottoposto a stiramento quando la tibio-tarsica è sottoposta a traumi in inversione e flessione plantare (v.: S. , L'esame obbiettivo dell'apparato locomotore, Aulo Gaggi Editore, Per_3
Bologna, 1985). L'infortunata fu trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso degli Ospedali
Riuniti di Foggia ove fu sottoposta a Radiografie del piede sinistro, verosimilmente risultate negative per linee di frattura;
fu poi visitata da un Ortopedico il quale, rilevando edema e tumefazione del collo del piede, nonché limitazione funzionale antalgica, prescrisse l'applicazione di crioterapia e deambulazione con utilizzo di bastoni canadesi;
fu quindi dimessa a domicilio con prognosi di giorni
10 salvo complicazioni. Fu poi seguita e controllata da (Dott. il Controparte_2 CP_3 quale precisò che il trauma distorsivo era di grado medio-grave e prescrisse un lungo periodo di riposo funzionale. Il 17 giugno 2022 fu sottoposta ad Ecografia della caviglia e piede sinistro che evidenziò le lesioni capsulo-legamentose descritte in diagnosi, confermate alla Risonanza Magnetica del 20 giugno 2022. L'evento lesivo del 24 gennaio 2022 fu denunciato all' come infortunio sul CP_1 lavoro in itinere poiché ne possedeva i requisiti peculiari, così come sancito ex art. 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”). L' , previ accertamenti disposti dai sanitari CP_4 propri fiduciari, indennizzò la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 6 %, ridefinita in sede di visita collegiale conclusa in maniera concorde. Per quanto concerne i postumi permanenti, attualmente l'infortunata lamenta dolore, parestesie deficit funzionale ed instabilità della caviglia sinistra con sensazione di cedimento articolare, difficoltà nella corsa e nella marcia sui terreni accidentati. Tale riferita sintomatologia ha trovato pieno riscontro al ns. controllo clinico-obiettivo ove abbiamo evidenziato plus di cm 1 alla perimetria comparativa delle caviglie, lieve instabilità della caviglia sinistra (cassetto anteriore positivo per cm 1), movimenti di flesso-estensione e di lateralità ridotti di 1/3, impossibilità nell'andatura sulle punte e sui talloni, deficit dell'accosciamento, maggior marcatura del passo a destra e tendenza alla fuga a sinistra. Si tratta degli effetti propri di lesioni parziali dei legamenti della caviglia, così come dimostrato dagli accertamenti strumentali effettuati. Orbene, in merito ai postumi dell'infortunio sul lavoro in oggetto, deve ricordarsi che le tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000 prevedono, al codice 293, per l'anchilosi della caviglia in posizione favorevole un coefficiente del 12 %. Nella parte esplicativa del noto testo di G. e P. SS (Danno Biologico – Le Tabelle di Legge, Giuffrè, Milano, 2000), Per_4
a pag. 173 è riportato: “… In realtà le limitazioni dell'escursione articolare non rappresentano, per questa come per altre articolazioni, il solo esito possibile. Tra gli altri merita una particolare menzione l'instabilità articolare … Ne consegue che al valore tabellato ci si potrà riferire per valutare anche gli esiti di lesioni legamentose con residua instabilità articolare associata o meno a deficit funzionale della tibio-tarsica …”.
Il CTU, pertanto, ha così concluso: “Pertanto, in base alle risultanze del ns. controllo clinico- obiettivo, alla luce degli esami strumentali effettuati e della richiamata modesta instabilità della caviglia, possiamo affermare, in via analogica, che gli esiti delle lesioni riportate dalla Dott.ssa in occasione dell'infortunio sul lavoro del 24 gennaio 2022 possono essere Parte_1 equamente valutati con l'attribuzione di un coefficiente di danno biologico permanente pari al 7
(sette) %, con decorrenza dalla data della domanda”.
Le motivazioni e conclusioni – come sopra trascritte - rassegnate dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
Non emergono sufficienti elementi per disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU alla luce di tutto quanto ampiamente sopra riportato e motivato.
Deve pertanto riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dalla ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 7% dalla data della domanda.
Il tutto, aumentato degli interessi legali dalla data di maturazione del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con il beneficio della distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU, liquidate CP_4 come da separato decreto in atti. Non è applicata la maggiorazione per i collegamenenti ipertestuali poiché gli stessi non funzionano.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 11578/2023, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo, nella misura commisurata ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo di cui all'art. 13 CP_4 del D.lvo n.38/2000, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in CP_1 complessivi € 2.697,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1 Foggia, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Beatrice Notarnicola