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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3049/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Giacomo Calderonio che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a CP_1 P.IVA_1
Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro - Covid.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di essere risultata positiva al test SARS COV-2 in data 31 dicembre 2020 durante lo svolgimento dell'attività di ausiliaria specializzata presso l'Ospedale Papardo di Messina, con isolamento fino al 5 febbraio 2021, deduceva che l' le aveva liquidato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea CP_1
assoluta senza riscontrare alcuna menomazione dell'integrità psico fisica;
che, continuando a lamentare vari disturbi, aveva aperto in data 1 ottobre 2021 una nuova pratica di infortunio, a seguito della quale l'Istituto aveva riconosciuto i sintomi conseguenti alla malattia, denominati long covid, ma solo fino al 17 gennaio
2022, sicchè ella aveva inviato altra denuncia assentandosi ininterrottamente dal lavoro sino al 15 maggio
2022. Aggiungeva che a seguito della visita della Collegiale medica del 6 aprile 2022 le aveva infine riconosciuto un danno biologico del 6%, ritenendo regolare la ricaduta del 1 ottobre 2021, e la conseguente indennità per ITA solo dal 1 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021. Chiedeva pertanto di accertare che ella ha contratto l'infezione SARS Covid sul posto di lavoro e a causa dell'attività lavorativa svolta, che l'ha portata a stretto contatto con malati di Covid;
che si è assentata dal lavoro sia dal 31 dicembre 2020 al 5 febbraio
2021 e dal 1 ottobre 2021 al 15 maggio 2022 a causa di infortunio sul lavoro e non di malattia comune, e di condannare quindi l' al riconoscimento del trattamento conseguente, ovvero alla liquidazione CP_1 dell'indennità per inabilità temporanea assoluta anche dal 1 novembre 2021 al 15 maggio 2022, o per il periodo che ritenuto giusto anche alla luce delle risultanze istruttorie..
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 15 maggio 2025 dal deposito telematico di note CP_2 scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 18/2020 “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, CP_1
la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da coronavirus in CP_1
occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”.
Parte ricorrente ha dedotto che la stessa Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, al fine di chiarire CP_1
l'ambito di tutela della suindicata disposizione, ha affermato che “Nell'attuale situazione pandemica,
l'ambito di tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.”
L' ha precisato di avere riconosciuto per l'infortunio COVID in oggetto le seguenti prestazioni: - CP_1
i.t.a. dal 31 dicembre 2020 al 5 febbraio 2021; - danno biologico 6%; - ricaduta i.t.a. dal 1 al 31 ottobre 2021.
Ciò posto, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dr. ha accertato che “… possa imputarsi Per_1 all'infortunio sul lavoro del 31/12/2020 soltanto il periodo compreso tra il 01/11/2021 ed il 16/01/2022.
Infatti, come si evince dalla certificazione di malattia rilasciata a seguito di visita presso l' del CP_1
14/01/2022, il Dott. (medico fiduciario ) pone diagnosi di “Long Covid” e giudica la Persona_2 CP_1
in grado di riprendere lavoro in data 17/01/2022. E, ancora, la certificazione specialistica rilasciata Pt_1 dall'U.O. di Malattie Infettive dell' di Messina giudica la “in buone condizioni CP_3 Pt_1
generali, non controindicazioni ad eseguire vaccinazione anti SARS CoV2. Si rinvia al medico competente la valutazione di idoneità all'impiego.”. Si ritiene, pertanto, che ogni successivo periodo di inabilità temporanea debba imputarsi ad un quadro clinico non correlabile con il “long covid” ed il fatto che il medico certificatore abbia inviato le successive certificazioni all'INPS e non all' non si ritiene imputabile ad errore, ma avalla questa tesi. CP_1
Tra l'altro, come si evince dalla narrazione anamnestica e da quanto rilevabile nella predetta certificazione infettivologica, la ha anche sofferto di problematiche ginecologiche alle quali è Pt_1 imputabile il successivo periodo di malessere.”.
Ha quindi ritenuto “… Il successivo periodo dal 17/01/2022 al 15/05/2022 richiesto in domanda … imputabile a malattia comune.”.
Tale accertamento, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non risulta specificamente contestato.
2.1.- Si da atto che come evidenziato dall' con le ultime note e non contestato, ai sensi dell'art. CP_1
70 del T.U. 1124/65 il datore di lavoro della ricorrente - che è tenuto ad anticipare anche l'indennità per l'ITA che poi verrà restituita dall' -, le ha già versato per tutto il periodo oggetto del presente giudizio CP_2
(1 novembre 2021 – 15 maggio 2022) il trattamento di malattia INPS, mediante il pagamento integrale dello stipendio base. Ha quindi eccepito di non poter essere condannato all'erogazione in favore dell'istante della indennità per l'ITA dal 1 novembre 2021 al 16 gennaio 2022 avendola ella già ricevuta dall'Azienda
Papardo, fermo restando che spetterà all' e all'INPS regolare poi l'onere economico al loro interno. CP_1
Pertanto, ha chiesto di dichiarare solo la competenza a proprio carico della malattia per infortunio dal 1 al 31 ottobre 2021, restando a carico dell'INPS il periodo successivo.
La ricorrente nessun rilievo ha sollevato a tal proposito.
3.- L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per 2/3 delle spese del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicando i minimi per la semplicità, in 1.545,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese di ctu, liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che si è assentata dal lavoro per il periodo 1 novembre 2021 – 16 gennaio Parte_1
2022 a causa dei postumi dell'infezione SARS Covid contratta sul posto di lavoro, qualificabile come infortunio sul lavoro;
e che pertanto ha diritto alla relativa indennità per l'ITA solo fino a tale ultima data;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente 1/3 delle altre spese del CP_1
giudizio, liquidato in 1.545,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato. Messina, 16.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro