TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15873/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15873/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. FEDRIGA PIERA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia in Via Creta n° 15
e
(c.f. ), con l'avv. FEDRIGA PIERA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia in Via Creta n° 15
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 29.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
« Pronunciare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Parte_2 vivere vita separata con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
Disporre l'affidamento condiviso, collocamento paritetico e mantenimento diretto dei figli:
I figli minori , e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di carattere straordinario ed in via disgiunta per quelle di carattere ordinario, che riguardano la vita e la crescita degli stessi. I figli minori saranno collocati in modo paritario presso ciascun genitore, pur mantenendo la residenza anagrafica con la madre, con le seguenti modalità, da intendersi condivise tra i genitori, salvo diverso e miglior accordo:
Settimana A
-Lunedì sera e Martedì sera con TO: I figli staranno con la mamma
-Mercoledì sera con TO , Giovedì sera con TO e Venerdì fino alle 20:I figli staranno con il papà
- Weekend (venerdì dalle ore 20 – fino al lunedi mattina): I figli staranno con con la mamma
Settimana B:
- Lunedì sera e Martedì sera con TO : I figli staranno con il papà
- Mercoledì e Giovedì sera con TO e Venerdì fino alle 20: I figli staranno con la mamma
- Weekend (venerdì dalle ore 20 – fino al lunedi mattina ): I figli staranno con papà
Gli scambi preferibilmente avverranno all'uscita da scuola (ore 16) o presso le varie strutture sportive frequentate dai minori;
in alternativa presso domicilio concordato.
I genitori garantiscono che, indipendentemente dai giorni di TO dei figli presso ciascun genitore, continueranno a collaborare nelle funzioni di accudimento degli stessi, suddividendosi i compiti e le funzioni (care giving) secondo il piano genitoriale allegato al ricorso e concordato tra gli stessi.
Dare atto che i genitori si impegnano a garantire la frequentazione dei figli con tutti i parenti sia del ramo materno che paterno in modo che i figli possano mantenere relazioni significative con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Dare atto che i genitori concordano nell'impegno di garantire a tutti i figli la possibilità di frequentare attività extra scolastiche e/o sportive, tenendo in considerazione le aspirazioni e le attitudini degli stessi, impegnandosi a suddividersi le incombenze anche in termini di traporto, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Disporre che durante le vacanze di Natale AL migliori e diversi accordi i figli minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie (il cui periodo è da intendersi quello ricompreso tra la mattina del 23 Dicembre e la sera del 06 Gennaio dell'anno seguente): di anno in anno ciascun genitore potrà tenere i figli dall'inizio delle vacanze alla vigilia di Natale inclusa, mentre l'atro genitore potrà tenere i figli dal 25 fino al 30 dicembre incluso, alternando poi nuovamente con all'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio fino alla ripresa scolastica, e così via ad anni alterni. Disporre che durante le vacanze di Pasqua: AL migliori e diversi accordi i figli minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali (da intendersi il periodo intercorrente tra il giovedì mattina precedente la Pasqua ed il martedì sera successivo, di ogni anno) un anno comprensive del giovedì, venerdì, sabato e domenica di Pasqua (pranzo incluso) e l'anno successivo dalla sera di Pasqua al mercoledì mattina con il rientro a scuola, e così ad anni alterni.
Disporre che per i compleanni dei genitori a prescindere dalla settimana di spettanza, ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli.
Disporre che il compleanno dei figli sarà trascorso se possibile insieme. Tuttavia, in caso di impossibilità, il genitore che, in ragione del calendario concordato, non trascorrerà con i figli minori il loro compleanno avrà la possibilità di organizzare un proprio momento di festeggiamento, alla vigilia o nel giorno successivo ovvero comunque nel primo giorno utile prossimo all'evento.
Ulteriori ricorrenze: 01 novembre / 08 dicembre / 25 aprile / 01 maggio / 02 giugno si seguirà il criterio dell'alternanza per ciascuna data ad anni alterni.
Durante le vacanze estive i genitori si organizzeranno in modo che i figli possano trascorrere dei periodi di vacanza di 15 giorni anche consecutivi in via esclusiva con ciascuno di loro.
I predetti periodi di vacanza che i genitori trascorreranno in via esclusiva con i figli verranno concordati tra i coniugi con congruo anticipo entro il 30 aprile di ciascun anno e compatibilmente con le loro esigenze lavorative.
Al di fuori dei periodi dedicati alle ferie, nel corso delle vacanze scolastiche estive i genitori concorderanno e collaboreranno all'organizzazione ed alla gestione delle attività ricreative e di intrattenimento dei figli;
in ogni caso, ed auspicabilmente, con previsione che in caso di impedimento occasionale e/o imprevisto dell'uno possa essere richiesta la disponibilità dell'altro genitore.
Attività estive quali vacanze studio ed eventuali vacanze dei minori con altri familiari (nonni, zii, etc) dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori e non dovranno coincidere con i periodi che ciascun genitore trascorrerà rispettivamente in via esclusiva con loro secondo il calendario concordato.
I genitori si impegnano a fornirsi reciproca comunicazione, al momento della predisposizione del calendario delle ferie, dei viaggi all'estero che volessero intraprendere con i minori.
Disporre il mantenimento dei figli in forma diretta:
I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei tre figli durante i rispettivi tempi di permanenza presso di sé.
Le spese straordinarie per e saranno divise secondo protocollo in uso Controparte_1 Per_3 alla sezione famiglia del Tribunale di Brescia allegato al ricorso, sottoscritto dalle parti a dimostrazione della conoscenza del suo contenuto, della consapevolezza delle voci di spesa ivi elencate, delle modalità del rimborso, con la precisazione che si intendono spese straordinarie anche quelle sostenute e da sostenersi per servizi mensa, pre e post scuola, attività estive (a titolo esemplificativo: grest, sport camp, centri estivi etc).
I genitori concordano nel tenere attivo l'attuale conto cointestato sul quale verranno fatti versamenti periodici in egual misura, affinchè possano confluire su di esso le spese straordinarie relative ai figli
( per quelle ordinarie ogni genitore vi provvederà in forma autonoma)
Disporre che l'assegno unico erogato dall'INPS sarà suddiviso al 50 % tra i genitori con accredito diretto della somma sul conto corrente cointestato.
Eventuali detrazioni per figli a carico e per spese mediche dei figli al 50% tra i genitori (con fatture intestate ai figli con indicazione dello specifico codice fiscale).
Eventuali bonus quali ad esempio dote scuola, assegni di enti e/o borse di studio e/o ulteriori somme di carattere assistenziale erogate in favore dei figli minori saranno da considerarsi un vantaggio ed un risparmio di spesa per entrambi i genitori.
Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della SI ra , sita in Brescia Via Parte_2
AL 7 A , e gravata da mutuo ipotecario acceso in data 07 07 2010 con Controparte_2
[...
NE CA (atto a rogito Notaio Dr. 07 07 2010 rep 67173/2010 racc Persona_4
21401/2010) sarà assegnata alla sig ra e comunque seguirà il titolo di proprietà. La sig ra Pt_2
continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minorenni che manterranno la residenza Pt_2 anagrafica con la madre, e continuerà a pagare il mutuo, così come sino ad oggi.
Il padre acquisterà un altro immobile per sé e per ospitare i figli nei periodi in cui gli stessi sono affidati al padre.
L'assegnazione della casa coniugale comprenderà anche gli arredi e i suppellettili ivi contenuti.
Dare atto che come conseguenza derivante dal diritto di assegnazione (art. 1022 c.c.) entro la data della emananda sentenza di separazione, con possibilità per le parti, di concordare una proroga qualora la nuova abitazione del sig non fosse ancora disponibile: Pt_1
(i) il sig si obbliga a lasciare la casa coniugale nella piena disponibilità dell'assegnataria, Pt_1 trasferendo altrove la sua residenza anagrafica,
(iii) tutte le spese sia di carattere ordinario che straordinario che si rendesse necessario sostenere per l'immobile adibito a casa coniugale saranno a carico della sig.ra , proprietaria Parte_2 esclusiva dell'immobile.
(iv) i mobili e le suppellettili contenuti nella casa coniugale rimarranno nella piena disponibilità della moglie
(v) il marito provvederà ad asportare dalla casa coniugale oltre ai suoi effetti personali, anche gli oggetti che gli appartengono. Nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
I SI.ri e sono entrambi finanziariamente indipendenti, allo stato vantano Parte_1 Pt_2 capacità di reddito e consistenze patrimoniali tali da rinunciare reciprocamente alla domanda di contributo al mantenimento per il coniuge.
Dare atto che per i conti correnti intestati ai minori Parte_3
cc Per_1 CodiceFiscale_3
cc Per_3 CodiceFiscale_4
cc Per_2 CodiceFiscale_5
i coniugi concordano che dette sono state risparmiate per i figli e che rimangano a ciò destinate e che pertanto eventuali prelievi da detti conti saranno vincolati all'accordo dei genitori e dovranno essere giustificati solamente da necessità dei minori. Libere invece le operazioni di deposito;
i coniugi concordano che le somme depositate sul CC n 00479-000035924889 presso BANCA
CARIPARMA intestato a sono somme accantonate per la figlia ( in particolare trattasi di Per_2 importi derivanti da un indennizzo a seguito di sinistro occorso alla minore ) . I signori Parte_4 concordano che dette somme rimangano destinate alla minore e che pertanto eventuali prelievi da detti conti saranno vincolati all'accordo dei genitori
Dare atto che per i beni mobili cointestati
L'autovettura GR EE intestata alla sig ra targata EX 468 NZ rimarrà Parte_2 in uso al sig che continuerà a sopportarne integralmente i costi. Pt_1
Il motociclo DJ 56859 rimarrà cointestato ma in uso del sig , che continuerà a Parte_1 sopportarne integralmente i costi.
Dare atto che per il conto corrente cointestato c/o rimarrà attivo e verrà alimentato Controparte_2 in egual misura dai coniugi per provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori.
Dare atto che, con riferimento ai rapporti dare avere tra le parti concordano che l'importo pari ad
€ 60.000,00 erogato dalla sig ra al sig nell'anno 2016 non dovrà essere oggetto di Pt_2 Pt_1 restituzione da parte dello stesso e verrà utilizzato dal sig per l'acquisto di una nuova Pt_1 abitazione in cui trasferirsi a seguito della intervenuta crisi coniugale. La sig ra dichiara di Pt_2 rinunciare come effettivamente rinuncia a qualsivoglia richiesta di restituzione.
Dare atto che le parti concordemente dichiarano di aver risolto ogni questione relativa al loro rapporto di coniugio e salvo le obbligazioni derivanti dagli accordi separativi dichiarano di nulla avere più reciprocamente a che pretendere con riferimento al rapporto matrimoniale. I signori e dichiarano inoltre di ritenere l'ascolto dei figli Parte_1 Parte_2 minori e nella presente sede, manifestamente superfluo ai sensi dell'art. Controparte_1 Per_3
473 comma 3 bis 4 cpc, considerato che le condizioni di natura personale ed economica concordate tra i genitori, tengono conto del superiore interesse dei minori.
Le spese legali del presente atto interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art 68 Legge Forense.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 29/07/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Brescia (BS) in data 14.9.2013, dalla cui unione erano nati i figli il 31.1.2015, e il 25.6.2017, esponevano che la Per_1 Per_2 Per_3 convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2013, parte II, serie A, n. 170;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
OS TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15873/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. FEDRIGA PIERA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia in Via Creta n° 15
e
(c.f. ), con l'avv. FEDRIGA PIERA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia in Via Creta n° 15
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 29.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
« Pronunciare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Parte_2 vivere vita separata con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
Disporre l'affidamento condiviso, collocamento paritetico e mantenimento diretto dei figli:
I figli minori , e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di carattere straordinario ed in via disgiunta per quelle di carattere ordinario, che riguardano la vita e la crescita degli stessi. I figli minori saranno collocati in modo paritario presso ciascun genitore, pur mantenendo la residenza anagrafica con la madre, con le seguenti modalità, da intendersi condivise tra i genitori, salvo diverso e miglior accordo:
Settimana A
-Lunedì sera e Martedì sera con TO: I figli staranno con la mamma
-Mercoledì sera con TO , Giovedì sera con TO e Venerdì fino alle 20:I figli staranno con il papà
- Weekend (venerdì dalle ore 20 – fino al lunedi mattina): I figli staranno con con la mamma
Settimana B:
- Lunedì sera e Martedì sera con TO : I figli staranno con il papà
- Mercoledì e Giovedì sera con TO e Venerdì fino alle 20: I figli staranno con la mamma
- Weekend (venerdì dalle ore 20 – fino al lunedi mattina ): I figli staranno con papà
Gli scambi preferibilmente avverranno all'uscita da scuola (ore 16) o presso le varie strutture sportive frequentate dai minori;
in alternativa presso domicilio concordato.
I genitori garantiscono che, indipendentemente dai giorni di TO dei figli presso ciascun genitore, continueranno a collaborare nelle funzioni di accudimento degli stessi, suddividendosi i compiti e le funzioni (care giving) secondo il piano genitoriale allegato al ricorso e concordato tra gli stessi.
Dare atto che i genitori si impegnano a garantire la frequentazione dei figli con tutti i parenti sia del ramo materno che paterno in modo che i figli possano mantenere relazioni significative con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Dare atto che i genitori concordano nell'impegno di garantire a tutti i figli la possibilità di frequentare attività extra scolastiche e/o sportive, tenendo in considerazione le aspirazioni e le attitudini degli stessi, impegnandosi a suddividersi le incombenze anche in termini di traporto, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Disporre che durante le vacanze di Natale AL migliori e diversi accordi i figli minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie (il cui periodo è da intendersi quello ricompreso tra la mattina del 23 Dicembre e la sera del 06 Gennaio dell'anno seguente): di anno in anno ciascun genitore potrà tenere i figli dall'inizio delle vacanze alla vigilia di Natale inclusa, mentre l'atro genitore potrà tenere i figli dal 25 fino al 30 dicembre incluso, alternando poi nuovamente con all'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio fino alla ripresa scolastica, e così via ad anni alterni. Disporre che durante le vacanze di Pasqua: AL migliori e diversi accordi i figli minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali (da intendersi il periodo intercorrente tra il giovedì mattina precedente la Pasqua ed il martedì sera successivo, di ogni anno) un anno comprensive del giovedì, venerdì, sabato e domenica di Pasqua (pranzo incluso) e l'anno successivo dalla sera di Pasqua al mercoledì mattina con il rientro a scuola, e così ad anni alterni.
Disporre che per i compleanni dei genitori a prescindere dalla settimana di spettanza, ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli.
Disporre che il compleanno dei figli sarà trascorso se possibile insieme. Tuttavia, in caso di impossibilità, il genitore che, in ragione del calendario concordato, non trascorrerà con i figli minori il loro compleanno avrà la possibilità di organizzare un proprio momento di festeggiamento, alla vigilia o nel giorno successivo ovvero comunque nel primo giorno utile prossimo all'evento.
Ulteriori ricorrenze: 01 novembre / 08 dicembre / 25 aprile / 01 maggio / 02 giugno si seguirà il criterio dell'alternanza per ciascuna data ad anni alterni.
Durante le vacanze estive i genitori si organizzeranno in modo che i figli possano trascorrere dei periodi di vacanza di 15 giorni anche consecutivi in via esclusiva con ciascuno di loro.
I predetti periodi di vacanza che i genitori trascorreranno in via esclusiva con i figli verranno concordati tra i coniugi con congruo anticipo entro il 30 aprile di ciascun anno e compatibilmente con le loro esigenze lavorative.
Al di fuori dei periodi dedicati alle ferie, nel corso delle vacanze scolastiche estive i genitori concorderanno e collaboreranno all'organizzazione ed alla gestione delle attività ricreative e di intrattenimento dei figli;
in ogni caso, ed auspicabilmente, con previsione che in caso di impedimento occasionale e/o imprevisto dell'uno possa essere richiesta la disponibilità dell'altro genitore.
Attività estive quali vacanze studio ed eventuali vacanze dei minori con altri familiari (nonni, zii, etc) dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori e non dovranno coincidere con i periodi che ciascun genitore trascorrerà rispettivamente in via esclusiva con loro secondo il calendario concordato.
I genitori si impegnano a fornirsi reciproca comunicazione, al momento della predisposizione del calendario delle ferie, dei viaggi all'estero che volessero intraprendere con i minori.
Disporre il mantenimento dei figli in forma diretta:
I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei tre figli durante i rispettivi tempi di permanenza presso di sé.
Le spese straordinarie per e saranno divise secondo protocollo in uso Controparte_1 Per_3 alla sezione famiglia del Tribunale di Brescia allegato al ricorso, sottoscritto dalle parti a dimostrazione della conoscenza del suo contenuto, della consapevolezza delle voci di spesa ivi elencate, delle modalità del rimborso, con la precisazione che si intendono spese straordinarie anche quelle sostenute e da sostenersi per servizi mensa, pre e post scuola, attività estive (a titolo esemplificativo: grest, sport camp, centri estivi etc).
I genitori concordano nel tenere attivo l'attuale conto cointestato sul quale verranno fatti versamenti periodici in egual misura, affinchè possano confluire su di esso le spese straordinarie relative ai figli
( per quelle ordinarie ogni genitore vi provvederà in forma autonoma)
Disporre che l'assegno unico erogato dall'INPS sarà suddiviso al 50 % tra i genitori con accredito diretto della somma sul conto corrente cointestato.
Eventuali detrazioni per figli a carico e per spese mediche dei figli al 50% tra i genitori (con fatture intestate ai figli con indicazione dello specifico codice fiscale).
Eventuali bonus quali ad esempio dote scuola, assegni di enti e/o borse di studio e/o ulteriori somme di carattere assistenziale erogate in favore dei figli minori saranno da considerarsi un vantaggio ed un risparmio di spesa per entrambi i genitori.
Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della SI ra , sita in Brescia Via Parte_2
AL 7 A , e gravata da mutuo ipotecario acceso in data 07 07 2010 con Controparte_2
[...
NE CA (atto a rogito Notaio Dr. 07 07 2010 rep 67173/2010 racc Persona_4
21401/2010) sarà assegnata alla sig ra e comunque seguirà il titolo di proprietà. La sig ra Pt_2
continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minorenni che manterranno la residenza Pt_2 anagrafica con la madre, e continuerà a pagare il mutuo, così come sino ad oggi.
Il padre acquisterà un altro immobile per sé e per ospitare i figli nei periodi in cui gli stessi sono affidati al padre.
L'assegnazione della casa coniugale comprenderà anche gli arredi e i suppellettili ivi contenuti.
Dare atto che come conseguenza derivante dal diritto di assegnazione (art. 1022 c.c.) entro la data della emananda sentenza di separazione, con possibilità per le parti, di concordare una proroga qualora la nuova abitazione del sig non fosse ancora disponibile: Pt_1
(i) il sig si obbliga a lasciare la casa coniugale nella piena disponibilità dell'assegnataria, Pt_1 trasferendo altrove la sua residenza anagrafica,
(iii) tutte le spese sia di carattere ordinario che straordinario che si rendesse necessario sostenere per l'immobile adibito a casa coniugale saranno a carico della sig.ra , proprietaria Parte_2 esclusiva dell'immobile.
(iv) i mobili e le suppellettili contenuti nella casa coniugale rimarranno nella piena disponibilità della moglie
(v) il marito provvederà ad asportare dalla casa coniugale oltre ai suoi effetti personali, anche gli oggetti che gli appartengono. Nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
I SI.ri e sono entrambi finanziariamente indipendenti, allo stato vantano Parte_1 Pt_2 capacità di reddito e consistenze patrimoniali tali da rinunciare reciprocamente alla domanda di contributo al mantenimento per il coniuge.
Dare atto che per i conti correnti intestati ai minori Parte_3
cc Per_1 CodiceFiscale_3
cc Per_3 CodiceFiscale_4
cc Per_2 CodiceFiscale_5
i coniugi concordano che dette sono state risparmiate per i figli e che rimangano a ciò destinate e che pertanto eventuali prelievi da detti conti saranno vincolati all'accordo dei genitori e dovranno essere giustificati solamente da necessità dei minori. Libere invece le operazioni di deposito;
i coniugi concordano che le somme depositate sul CC n 00479-000035924889 presso BANCA
CARIPARMA intestato a sono somme accantonate per la figlia ( in particolare trattasi di Per_2 importi derivanti da un indennizzo a seguito di sinistro occorso alla minore ) . I signori Parte_4 concordano che dette somme rimangano destinate alla minore e che pertanto eventuali prelievi da detti conti saranno vincolati all'accordo dei genitori
Dare atto che per i beni mobili cointestati
L'autovettura GR EE intestata alla sig ra targata EX 468 NZ rimarrà Parte_2 in uso al sig che continuerà a sopportarne integralmente i costi. Pt_1
Il motociclo DJ 56859 rimarrà cointestato ma in uso del sig , che continuerà a Parte_1 sopportarne integralmente i costi.
Dare atto che per il conto corrente cointestato c/o rimarrà attivo e verrà alimentato Controparte_2 in egual misura dai coniugi per provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori.
Dare atto che, con riferimento ai rapporti dare avere tra le parti concordano che l'importo pari ad
€ 60.000,00 erogato dalla sig ra al sig nell'anno 2016 non dovrà essere oggetto di Pt_2 Pt_1 restituzione da parte dello stesso e verrà utilizzato dal sig per l'acquisto di una nuova Pt_1 abitazione in cui trasferirsi a seguito della intervenuta crisi coniugale. La sig ra dichiara di Pt_2 rinunciare come effettivamente rinuncia a qualsivoglia richiesta di restituzione.
Dare atto che le parti concordemente dichiarano di aver risolto ogni questione relativa al loro rapporto di coniugio e salvo le obbligazioni derivanti dagli accordi separativi dichiarano di nulla avere più reciprocamente a che pretendere con riferimento al rapporto matrimoniale. I signori e dichiarano inoltre di ritenere l'ascolto dei figli Parte_1 Parte_2 minori e nella presente sede, manifestamente superfluo ai sensi dell'art. Controparte_1 Per_3
473 comma 3 bis 4 cpc, considerato che le condizioni di natura personale ed economica concordate tra i genitori, tengono conto del superiore interesse dei minori.
Le spese legali del presente atto interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art 68 Legge Forense.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 29/07/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Brescia (BS) in data 14.9.2013, dalla cui unione erano nati i figli il 31.1.2015, e il 25.6.2017, esponevano che la Per_1 Per_2 Per_3 convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2013, parte II, serie A, n. 170;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
OS TI