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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6374/2023 depositato il 10/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210053639176000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6374/2023, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 5/4/2023, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2015.
Deduce l'omessa o irrituale notifica dell'avviso di accertamento (perché effettuato a mezzo poste private e, comunque, in assenza delle ulteriori formalità in caso di assenza del destinatario) e la prescrizione triennale.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio confutando il ricorso e chiamando in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio producendo copia dell'avviso di accertamento n. 5379 asseritamente notificato per compiuta giacenza in data 16/7/2018.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, trattandosi di tassa di automobilistica per l'anno 2015 l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2018.
La documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate, comprova che l'avviso n. 5379 è stato spedito a mezzo raccomandata, ma state l'assenza del destinatario, doveva essere provato anche lo svolgimento degli ulteriori adempimenti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 140 c.p.c. e 60 d.p.r. n. 600/1973, del che non vi è prova in atti.
In conclusione il ricorso, in quanto fondato, va accolto.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore.
Spese compensate con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. do giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente, in
Euro 100,00, oltre accessori di legge.
Spese compensate tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6374/2023 depositato il 10/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210053639176000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6374/2023, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 5/4/2023, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2015.
Deduce l'omessa o irrituale notifica dell'avviso di accertamento (perché effettuato a mezzo poste private e, comunque, in assenza delle ulteriori formalità in caso di assenza del destinatario) e la prescrizione triennale.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio confutando il ricorso e chiamando in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio producendo copia dell'avviso di accertamento n. 5379 asseritamente notificato per compiuta giacenza in data 16/7/2018.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, trattandosi di tassa di automobilistica per l'anno 2015 l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2018.
La documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate, comprova che l'avviso n. 5379 è stato spedito a mezzo raccomandata, ma state l'assenza del destinatario, doveva essere provato anche lo svolgimento degli ulteriori adempimenti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 140 c.p.c. e 60 d.p.r. n. 600/1973, del che non vi è prova in atti.
In conclusione il ricorso, in quanto fondato, va accolto.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore.
Spese compensate con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. do giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente, in
Euro 100,00, oltre accessori di legge.
Spese compensate tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini