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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1140/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
NT ST, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
NT ST, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'08.07.2025 a chiesto che il Tribunale Controparte_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio in VI (TR), CP_2 in data 27.01.1980, con che dall'unione è nato il [...] Controparte_2 in VI (TR) il figlio , ad oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. La ricorrente ha esposto che, venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la convivenza, proponeva ricorso per separazione giudiziale, definita con la sentenza n. 926/2022, pubblicata il 13.12.2022 nel procedimento recante RG n. 2648/2019. Inoltre, la ha esposto di non percepire alcuna pensione, provvedendo al di lei CP_1 mantenimento con € 800,00 mensili derivanti dal proprio patrimonio immobiliare costituito da tre appartamenti, mentre il resistente percepirebbe due pensioni, una di circa € 200,00 dalla Fondazione Enasarco ed una di € 1.000,00 dall'INPS, inoltre sarebbe proprietario iure successionis di un'abitazione e di un negozio dal quale ricaverebbe una rendita mensile da locazione di € 500,00. La ha rappresentato che la separazione si è protratta CP_1 ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi e che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con vittoria di spese.
Si è costituito on opponendosi alla richiesta di cessazione Controparte_3 degli effetti civili del matrimonio, aderendo alla domanda di parte ricorrente. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione in ordine agli aspetti economici;
con spese compensate.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, trattata con deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni del divorzio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.: “1. la Sig.ra ed il Sig. vivranno ognuno con le Controparte_1 Controparte_2 proprie sostanze economiche;
2. la Sig.ra dichiara, ed il Sig. ne prende atto, di aver già redatto CP_1 CP_2 testamento olografo depositato presso Notaio di fiducia a favore del figlio , eletto Per_1 erede universale;
3. il Sig. dichiara, e la Sig.ra ne prende atto, di essere, per il profondo CP_2 CP_1 credo religioso che lo anima, fermamente contrario sia alla separazione dei coniugi che al divorzio e di aver deciso di aderire alla richiesta di divorzio presentata dalla Sig.ra CP_1 esclusivamente per venire incontro al desiderio di quest'ultima ed evitare uno spiacevole contenzioso che avrebbe comunque condotto ad un identico risultato;
4. la Sig.ra autorizza il Sig. a mantenere la Controparte_1 Controparte_2 residenza nell'immobile di proprietà della stessa sito in VI (TR), Via Malabranca n. 15, ciò ai soli fini amministrativi e senza che possa mai essere considerato un preteso per il futuro godimento del predetto immobile.”
Il Collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in VI (TR) il 27.01.1980 alle CP_2 Controparte_1 condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di VI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980, atto n. 8, parte II, serie A); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2025
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
NT ST, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
NT ST, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'08.07.2025 a chiesto che il Tribunale Controparte_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio in VI (TR), CP_2 in data 27.01.1980, con che dall'unione è nato il [...] Controparte_2 in VI (TR) il figlio , ad oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. La ricorrente ha esposto che, venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la convivenza, proponeva ricorso per separazione giudiziale, definita con la sentenza n. 926/2022, pubblicata il 13.12.2022 nel procedimento recante RG n. 2648/2019. Inoltre, la ha esposto di non percepire alcuna pensione, provvedendo al di lei CP_1 mantenimento con € 800,00 mensili derivanti dal proprio patrimonio immobiliare costituito da tre appartamenti, mentre il resistente percepirebbe due pensioni, una di circa € 200,00 dalla Fondazione Enasarco ed una di € 1.000,00 dall'INPS, inoltre sarebbe proprietario iure successionis di un'abitazione e di un negozio dal quale ricaverebbe una rendita mensile da locazione di € 500,00. La ha rappresentato che la separazione si è protratta CP_1 ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi e che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con vittoria di spese.
Si è costituito on opponendosi alla richiesta di cessazione Controparte_3 degli effetti civili del matrimonio, aderendo alla domanda di parte ricorrente. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione in ordine agli aspetti economici;
con spese compensate.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, trattata con deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni del divorzio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.: “1. la Sig.ra ed il Sig. vivranno ognuno con le Controparte_1 Controparte_2 proprie sostanze economiche;
2. la Sig.ra dichiara, ed il Sig. ne prende atto, di aver già redatto CP_1 CP_2 testamento olografo depositato presso Notaio di fiducia a favore del figlio , eletto Per_1 erede universale;
3. il Sig. dichiara, e la Sig.ra ne prende atto, di essere, per il profondo CP_2 CP_1 credo religioso che lo anima, fermamente contrario sia alla separazione dei coniugi che al divorzio e di aver deciso di aderire alla richiesta di divorzio presentata dalla Sig.ra CP_1 esclusivamente per venire incontro al desiderio di quest'ultima ed evitare uno spiacevole contenzioso che avrebbe comunque condotto ad un identico risultato;
4. la Sig.ra autorizza il Sig. a mantenere la Controparte_1 Controparte_2 residenza nell'immobile di proprietà della stessa sito in VI (TR), Via Malabranca n. 15, ciò ai soli fini amministrativi e senza che possa mai essere considerato un preteso per il futuro godimento del predetto immobile.”
Il Collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in VI (TR) il 27.01.1980 alle CP_2 Controparte_1 condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di VI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980, atto n. 8, parte II, serie A); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2025
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PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti