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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 528/2022 depositato il 23/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modugno - Piazza Del Popolo, 16 70026 Modugno BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1167/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 20/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1201-PROT.10926 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 528/2022 RGA la società “Ricorrente_1 - Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 1167/11/2021 della CTP di Bari, depositata il 20/07/2021, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 3.800,00, oltre accessori, proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1201 del 24/02/2020 emesso dal Comune di
Modugno per IMU relativa all'anno d'imposta 2015, dell'importo di € 57.935,00 oltre sanzioni e interessi per un totale complessivo di € 76.246,00.
Nel merito, la società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 22/01/2025 si è costituito il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 05/11/2025, sentito il Relatore, uditi per la società contribuente, il Dott. Difensore_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e, per il Comune di Modugno, gli Avv.ti Nominativo_1 e Nominativo_2 che hanno insistito per il rigetto dell'appello della società contribuente, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La difesa del contribuente critica la sentenza di prime cure per aver dichiarato la decadenza della società contribuente che non aveva tempestivamente presentato la dichiarazione che costituisce il presupposto di diritto ai fini dell'esenzione IMU relativamente agli immobili appartenenti alle imprese costruttrici.
Su punto, è essenziale ricordare che l'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 102/2013, stabilisce: <ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo il soggetto passivo presenta, a pena decadenza, entro termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando modello ministeriale predisposto suddette dichiarazioni, con quale attesta possesso requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali beneficio si applica>>.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, in base a tale norma, con giurisprudenza ormai costante, ha statuito che l'esonero dall'IMU poer i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza.
Ed infatti, con la recente Ordinanza n. 33760, pubblicata il 21/12/2024, il Supremo Collegio ha precisato che
<...la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta>>.
In particolare, la Corte di Cassazione con tale pronuncia ha escluso che possa ritenersi superflua la presentazione di detta dichiarazione, nel termine di decadenza, anche qualora il Comune, essendo competente al rilascio del permesso di costruire, fosse stato a conoscenza fin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati de quibus.
Orbene, appare evidente che la tesi della difesa del contribuente, pur pregevole, secondo cui la rettifica della dichiarazione di segno opposto possa sostituire la mancata presentazione della dichiarazione di variazione nel termine di decadenza, non è da ritenersi condivisibile. E ciò in quanto la stressa giurisprudenza della Cassazione afferma che <...le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva...>>(Così, da ultimo, Cass. Sez. Trib. Ord. n. 33760/2024, cit.).
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello della società contribuente “Ricorrente_1
S.r.l.” va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi confermare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
3) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in piena conferma della sentenza di prime cure, conferma, altresì, l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 5 novembre 2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 528/2022 depositato il 23/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modugno - Piazza Del Popolo, 16 70026 Modugno BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1167/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 20/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1201-PROT.10926 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 528/2022 RGA la società “Ricorrente_1 - Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 1167/11/2021 della CTP di Bari, depositata il 20/07/2021, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 3.800,00, oltre accessori, proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1201 del 24/02/2020 emesso dal Comune di
Modugno per IMU relativa all'anno d'imposta 2015, dell'importo di € 57.935,00 oltre sanzioni e interessi per un totale complessivo di € 76.246,00.
Nel merito, la società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 22/01/2025 si è costituito il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 05/11/2025, sentito il Relatore, uditi per la società contribuente, il Dott. Difensore_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e, per il Comune di Modugno, gli Avv.ti Nominativo_1 e Nominativo_2 che hanno insistito per il rigetto dell'appello della società contribuente, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La difesa del contribuente critica la sentenza di prime cure per aver dichiarato la decadenza della società contribuente che non aveva tempestivamente presentato la dichiarazione che costituisce il presupposto di diritto ai fini dell'esenzione IMU relativamente agli immobili appartenenti alle imprese costruttrici.
Su punto, è essenziale ricordare che l'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 102/2013, stabilisce: <ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo il soggetto passivo presenta, a pena decadenza, entro termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando modello ministeriale predisposto suddette dichiarazioni, con quale attesta possesso requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali beneficio si applica>>.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, in base a tale norma, con giurisprudenza ormai costante, ha statuito che l'esonero dall'IMU poer i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza.
Ed infatti, con la recente Ordinanza n. 33760, pubblicata il 21/12/2024, il Supremo Collegio ha precisato che
<...la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta>>.
In particolare, la Corte di Cassazione con tale pronuncia ha escluso che possa ritenersi superflua la presentazione di detta dichiarazione, nel termine di decadenza, anche qualora il Comune, essendo competente al rilascio del permesso di costruire, fosse stato a conoscenza fin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati de quibus.
Orbene, appare evidente che la tesi della difesa del contribuente, pur pregevole, secondo cui la rettifica della dichiarazione di segno opposto possa sostituire la mancata presentazione della dichiarazione di variazione nel termine di decadenza, non è da ritenersi condivisibile. E ciò in quanto la stressa giurisprudenza della Cassazione afferma che <...le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva...>>(Così, da ultimo, Cass. Sez. Trib. Ord. n. 33760/2024, cit.).
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello della società contribuente “Ricorrente_1
S.r.l.” va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi confermare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
3) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in piena conferma della sentenza di prime cure, conferma, altresì, l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 5 novembre 2025