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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AB SS AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 14483/2023 promossa da in persona del curatore e PAte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Fiorente;
- ATTORE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Giustino Di Cecco e Mary Moramarco;
- CONVENUTA -
Oggetto: revocatoria fallimentare.
Il procuratore di parte attrice, all'udienza del 02/10/2025, concludeva come da prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 02/02/2024, con cui chiedeva:
“Nel merito
Per tutte le ragioni esposte in atti, revocarsi ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti effettuati da allora in bonis, a favore di PAte_1 Controparte_1 nel semestre anteriore alla data di pubblicazione della domanda di concordato in bianco, nelle date
e per gli importi specificatamente indicati in atti, per complessivi € 658.481,15.
Per l'effetto condannarsi la convenuta a restituire al fallimento Controparte_1 [...] la somma di € 658.481,15 o quella maggiore o minore che risulterà PAte_1 dovuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla domanda giudiziale, e al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
In via istruttoria
Si chiede che il G.I., qualora ritenuto necessario, voglia disporre nei confronti di Controparte_2
[... [...]
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto dei propri conti correnti, tra cui
[...] quello acceso presso ES SA s.p.a. IBAN [...], relativamente al periodo compreso tra il 01.02.2017 ed il 31.08.2017.
In ogni caso
Spese e competenze di lite rifuse.”.
Il procuratore di parte convenuta, all'udienza del 02/10/2025, concludeva come da comparsa di costituzione depositata il 29/12/2023, con cui chiedeva:
“IN VIA PRINCIPALE IN RITO :
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione revocatoria esercitata dalla Curatela con l'Atto di Citazione e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o irricevibilità
e/o improcedibilità della azione instaurata dalla Curatela;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 67, comma 2, l. fall., nonché la mancata prova degli stessi e/o comunque accertare e dichiarare la sussistenza dell'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. e, quindi, in ogni caso, rigettare la domanda di revoca ex art. 67, comma 2, l. fall. dei Pagamenti Revocandi;
IN OGNI CASO:
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell'Attrice e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma che verrà equitativamente determinata da codesto illustrissimo Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 11/10/2023, la curatela della società PAte_1 precisava innanzitutto che la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento era intervenuta in data 13/10/2017, a seguito della rinuncia alla domanda di concordato preventivo, cosiddetto in bianco, pubblicata nel Registro delle Imprese l'11/08/2017.
Riferiva di aver rilevato che, nel semestre anteriore alla pubblicazione del ricorso, quindi a far data PA dall'11/02/2017, aveva eseguito vari pagamenti a favore di fornitrice dei servizi CP_1 informatici e di telecomunicazione, essenziali per lo svolgimento dell'attività d'impresa, per un totale di € 658.481,15, e di aver, pertanto, dapprima diffidato la percipiente, ma senza buon esito, a restituire l'indebito e, in seconda battuta, di averla invitata a una procedura di negoziazione assistita, cui aveva aderito, conclusasi, tuttavia, con verbale di mancato accordo.
Deduceva la sussistenza sia del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67, co. 2, l.f., costituito dall'effettuazione di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nel periodo sospetto, il cui
2 termine a ritroso decorre, in caso di consecuzione, dall'apertura della prima procedura concorsuale a carico del soggetto poi fallito, sia di quello soggettivo, consistente nella scientia decoctionis in PA capo al creditore al momento del versamento. La conoscenza dello stato di insolvenza di da parte di emergeva, infatti, dall'accumulo di ritardi nei pagamenti a partire dalla metà del CP_1
2016, dalla progressiva maturazione di un debito apprezzabile per fatture scadute, dalla predisposizione di un piano di rientro nell'aprile del 2017, dalla difficoltà a rispettare le rate di volta in volta concordate oltre che le fatture correnti, dai numerosi solleciti diretti a stimolare l'adempimento o la sottoscrizione del piano predetto.
Rappresentava, poi, che controparte aveva intrattenuto rapporti commerciali anche con un'altra PA società appartenente allo stesso gruppo di , la dichiarata fallita dal PAte_3
Tribunale di Venezia anch'essa il 13/10/2017 e del pari esposta pesantemente nei confronti di
CP_1
PA Inoltre, dichiarava che l'ultimo bilancio depositato da risaliva al 2014 e che la stampa aveva reso noto, in quello stesso anno e nel successivo, il licenziamento per esubero di molti suoi dipendenti.
Esponeva, quindi, come la giurisprudenza ritenesse possibile provare l'elemento soggettivo tramite indizi gravi, precisi e concordanti, quali la definizione di un piano di rientro, l'accettazione dei pagamenti effettuati in ritardo, la riprogrammazione del piano di rateizzazione, lo stato d'insolvenza dell'intero gruppo, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni, la diffusione di notizie relative allo stato di dissesto di una società poi fallita. PA Concludeva chiedendo la revoca dei pagamenti effettuati da a favore della convenuta nel semestre antecedente la pubblicazione della domanda di concordato in bianco, per complessivi €
658.481,15, e per l'effetto la condanna alla restituzione della somma, al fine di ripristinare la par condicio creditorum.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/12/2023, eccepiva, in primo CP_1 luogo, la decadenza della curatela fallimentare dall'azione revocatoria a causa del decorso di tre anni dalla dichiarazione di fallimento, pronunciata il 13/10/2017, o comunque di cinque anni dal compimento degli atti revocandi, il più recente dei quali risaliva al 31/07/2017, mentre la notifica dell'atto di citazione era avvenuta in data 09/10/2023.
Rilevava, poi, la mancanza di prova dell'esecuzione dei pagamenti di cui si discute e, sotto altri aspetti, l'esclusione della loro assoggettabilità ad azione revocatoria in quanto effettuati nei termini PA d'uso, considerato che il rapporto contrattuale con , fin dalla sua origine nel 2015, era stato connotato da un adempimento totalmente irregolare, vedendo alcune fatture pagate entro la scadenza, altre con notevole ritardo, altre ancora a seguito della sottoscrizione di un piano di rientro.
3 Contestava, parimenti, la dimostrazione della sussistenza del presupposto soggettivo, evidenziando che:
- la condotta incostante aveva caratterizzato il rapporto fin dall'inizio;
- i solleciti erano in realtà mere richieste di riscontro a precedenti comunicazioni;
- il versamento del deposito cauzionale era stato imposto solo dopo il deposito della domanda di concordato preventivo;
- il piano di rientro prevedeva tempi lunghi di pagamento rispondendo alla necessità di risolvere una crisi temporanea, come chiarito dalla giurisprudenza;
PA
- l'unico bilancio non depositato da alla data dei pagamenti impugnati era quello relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015, mentre quello successivo avrebbe dovuto essere redatto in prossimità della presentazione della predetta domanda di accesso al concordato;
PA
- le notizie di stampa si riferivano a un periodo in cui non era cliente di o comunque CP_1 lo era appena diventata, effettuando nei primi mesi pagamenti per una somma considerevole;
PAte_
- l'esposizione debitoria di nei confronti della convenuta riguardava poche fatture scadute nel periodo immediatamente antecedente al deposito della propria domanda di concordato, cui aveva provveduto anch'essa in data 11/08/2017; PAte_
- il curatore fallimentare di non aveva avanzato alcuna pretesa revocatoria a danno di
CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto in rito della domanda per intervenuta decadenza della curatela dall'esercizio dell'azione revocatoria o, nel merito, per la mancanza dei presupposti dell'azione o per la sussistenza dell'ipotesi di esenzione, nonché la condanna per responsabilità aggravata in forza della consapevolezza in capo alla controparte relativamente alla predetta decadenza, alla mancata allegazione della prova dei pagamenti revocandi e all'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67, co. 2, l.f.
Con decreto del 24/01/2024, il Giudice confermava la fissazione dell'udienza.
Con prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 02/02/2024, parte attrice contestava la decadenza dal proprio diritto di azione rilevando che il decorso del termine era stato interrotto dall'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, rivolto alla convenuta tramite p.e.c. inviata in data 10/10/2020, e dunque nel rispetto della scadenza prevista all'art. 69-bis l.f., cui era seguita un'altrettanto tempestiva notifica dell'atto di citazione il 09/10/2023.
Replicava agli assunti di controparte affermando di aver adeguatamente documentato i pagamenti PA effettuati da a favore di durante il periodo sospetto, confermati altresì dalla sua CP_1 mancata insinuazione al passivo per le fatture oggetto dei pagamenti da revocare in questa sede, rilevando al contempo che la posizione sprovvista di supporto probatorio era, viceversa, quella
4 avversaria: infatti, non era stata allegata prova dei pagamenti di fatture emesse nel 2015 asseritamente effettuati con ritardi non significativi, i quali non possono in ogni caso dimostrare che i ritardi ben superiori verificatisi a partire dalla fine del 2016 corrispondessero ai termini d'uso, PA senza tralasciare che proprio nello stesso periodo aveva iniziato a inviare a ripetuti CP_1 solleciti a seguito dei primi inadempimenti e, quindi, della perdita di fiducia nella sua solvibilità; ancora, non era stata assolutamente provata l'esistenza di altri piani di rientro formalizzati precedentemente a quello sottoscritto nell'aprile 2017, frutto di lunghe trattative stimolate dalla convenuta a settembre 2016, invocati al fine di far apparire la loro stipulazione una consuetudine del rapporto commerciale e di applicare, così, l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l.f. che, invece, nel caso concreto era esclusa in quanto il piano di rientro rappresenta una modalità anomala di pagamento, che rende evidente la necessità di ripianare la propria esposizione debitoria per chi lo accetta e la consapevolezza della sua insolvenza per chi lo propone.
Rimarcava, inoltre, che la scientia decoctionis in capo alla controparte, al momento della ricezione dei pagamenti revocandi, era evincibile inequivocabilmente da plurimi elementi indiziari unitamente considerati, ossia dal fatto che:
- sebbene avesse chiesto il versamento di un deposito cauzionale solo dopo aver saputo CP_1 della domanda di ammissione al concordato, il suo legale, all'inizio del periodo sospetto, durante le trattative volte alla sottoscrizione del piano di rientro concluso nell'aprile 2017, aveva riconosciuto PA per iscritto le difficoltà di ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- la dilazione dei pagamenti stabilita nell'accordo del 2017, maggiore rispetto a quanto previsto nel prospetto dei pagamenti iniziale, il quale non poteva configurare un piano di rientro data la differenza nella forma e nel contenuto, era stata proposta dalla stessa convenuta, dimostrando con PA l'allungamento dei tempi non la fiducia nella solidità patrimoniale di , come controparte vorrebbe lasciare intendere, bensì la presa di consapevolezza che, in tempi più ristretti, essa non sarebbe stata in grado di adempiere;
PA
- da un lato aveva chiesto un termine di “grazia” in caso di mancato pagamento di una rata, e dall'altro aveva imposto sia un riconoscimento di debito sia la produzione di interessi a CP_1 decorrere dall'inadempimento;
- risulta difficile credere che una società strutturata come la creditrice avesse ritenuto casuale la concomitanza, da una parte, del mancato deposito dei bilanci e, dall'altra, dell'incapacità ad adempiere regolarmente ai pagamenti delle fatture correnti oltre che delle rate del piano di rientro formalizzato;
PA
- sollecitava contestualmente i pagamenti relativi a fatture scadute tanto a quanto a CP_1
PAte_
5 - la convenuta non ha contestato il proprio riconoscimento della mancata affidabilità del cliente e dei rilevanti insoluti accumulati.
Si opponeva, infine, alla richiesta di condanna per lite temeraria, avendo dimostrato la sussistenza dei presupposti idonei all'accoglimento della domanda revocatoria.
Richiamava le conclusioni presentate nell'atto di citazione, integrandole con la richiesta dell'ordine di esibizione degli estratti conto dei conti correnti di laddove necessario, relativamente al CP_1 periodo compreso tra il 01/02 e il 31/08/2017.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 23/02/2024, parte convenuta ribadiva principalmente le contestazioni già sollevate nella comparsa di costituzione.
Per quanto concerne l'eccezione di decadenza, sosteneva il perfezionamento della stessa in forza dell'inidoneità della procedura di negoziazione assistita a impedirla, trattandosi nel caso di specie di ipotesi facoltativa, peraltro attivata in prossimità della scadenza del termine, e, dunque, non costituendo una condizione di procedibilità dell'azione.
Rilevava, poi, che controparte aveva allegato solo documentazione interna, quindi prodotta unilateralmente, oltre che priva di autenticazione e in apparenza manipolata, la quale non poteva, in ogni caso, provare l'effettuazione dei trasferimenti di denaro essendo il curatore estraneo alla redazione delle scritture contabili, e alcune pagine di presunti estratti conto bancari, in cui non era indicato il destinatario dei pagamenti. Pertanto, non avendo dimostrato che i versamenti erano avvenuti nel periodo sospetto, non era valorizzabile la mancata insinuazione al passivo per quegli importi, né la richiesta dell'ordine di esibizione, volta a colmare le lacune probatorie della curatela, che non aveva argomentato in ordine all'impossibilità sia di provare l'esecuzione dei pagamenti revocandi in altra maniera sia di acquisire la documentazione di propria iniziativa, nonché all'indispensabilità dello strumento istruttorio. PA Proseguiva evidenziando come il fallimento avesse confermato che i pagamenti di venivano adempiuti tardivamente ben prima dell'11/02/2017, da cui decorreva il periodo sospetto, avvalorando così il fatto che i crediti a favore di erano saldati con maggiore o minore CP_1 ritardo fin dall'inizio del rapporto contrattuale e che si trattava di termini d'uso, i quali rendevano applicabile l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l.f.
In merito all'accordo concluso nell'aprile 2016 e onorato fino al settembre dello stesso anno, cui erano seguiti gli asseriti solleciti che, in realtà, rappresentavano meri inviti a nuove trattative, riteneva di qualificarlo piano di rientro al pari di quello del 2017 non essendoci differenze significative tra i due atti;
riguardo al più recente, sottolineava come la presenza di un numero PA maggiore di rate confermasse la fiducia di nella solvibilità di , e come la previsione CP_1 dell'obbligo di pagare anche le fatture correnti rappresentasse una clausola di stile e non, invece,
6 una condizione contrattuale gravosa.
Inoltre, accusava di capziosità la ricostruzione avversa dei fatti, dei documenti e delle difese della convenuta, riferendosi in particolare ai passaggi in cui controparte aveva affermato che le nuove trattative proposte a partire dal settembre 2016, l'adempimento parziale, nelle loro more, di una rata scaduta e il contenuto della bozza di accordo erano stati determinati dalle difficoltà economiche di PA
, laddove si trattava, rispettivamente, di adeguare il piano all'aumento non previamente stimato della fatturazione corrente, di un acconto sulla maggior somma dovuta e di necessità finanziarie rappresentate dal cliente, consistenti in altri pagamenti programmati per i mesi successivi, tali per cui era stata eliminata la richiesta di garanzie e prevista una dilazione più lunga a dispetto del rischio di assoggettamento ad azione revocatoria, confermando in questo modo che, ancora una volta, aveva confidato nella capienza del patrimonio della società debitrice, almeno CP_1 finché non seppe del deposito della domanda di concordato, avvenuto comunque successivamente all'ultimo dei pagamenti revocandi.
Al fine di escludere la scientia decoctionis, deduceva altresì che il riconoscimento di debito inserito nel piano di rientro era prodromico a un eventuale ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione, avendo ritenuto di poter recuperare agilmente il proprio credito in caso di inadempimento. PA Replicava alla contestazione di mancata prova dei consistenti pagamenti effettuati da nel 2015
e nel 2016 osservando che andavano considerati eseguiti in precedenza i versamenti relativi alle fatture, prodotte in giudizio, già emesse al momento della formalizzazione del piano di rientro del
2017 e non inserite in esso.
Insisteva, infine, nella richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. stante l'inammissibilità dell'azione intrapresa a fronte del decorso del termine di decadenza, la mancata prova dei presupposti dell'azione e l'applicazione dell'esenzione da revocatoria.
Concludeva richiamando le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
Con seconda memoria ex art. 171-ter depositata il 23/02/2024, parte attrice, dopo aver riepilogato i PA fatti da cui desumere la conoscenza dello stato di dissesto di in capo a quantomeno CP_1 dal settembre 2016, e dunque al momento della ricezione dei pagamenti revocandi, formulava le proprie istanze istruttorie, consistenti nella prova per testi sui capitoli indicati e nell'ammissione a prova contraria, oltre alla richiesta dell'ordine di esibizione degli estratti conto dei conti correnti della controparte.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 04/03/2024, parte convenuta, richiamandosi a quanto già argomentato nei precedenti scritti e allegando gli estratti del conto corrente a PA dimostrazione dei pagamenti di incassati da nel 2015 e nel 2016, contestava CP_1
7 l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta da controparte, in quanto mancava l'indicazione delle generalità complete e del ruolo all'interno della vicenda delle persone chiamate a deporre, e comunque i capitoli formulati erano generici, valutativi, irrilevanti, documentali o suggestivi.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 04/03/2024, parte attrice, oltre a richiamare quanto già dedotto nei precedenti atti, precisava che la normativa in tema di negoziazione assistita non differenziava, riguardo agli effetti dell'attivazione della procedura, tra azioni di condanna e azioni costitutive, né tra ipotesi obbligatoria o volontaria, mentre equiparava alla domanda giudiziale la comunicazione dell'invito o la sottoscrizione della convenzione, e che la dottrina citata da controparte aveva preceduto la sua entrata in vigore, contrastando dunque l'interpretazione avversa presentata come “costituzionalmente orientata”, laddove, in realtà, la giurisprudenza ravvisava un incentivo al ricorso a procedure deflattive.
Affermava l'idoneità della propria documentazione prodotta a dimostrare i pagamenti revocandi a fronte sia della mancanza di prova del fatto negativo contrario sia della coincidenza dei dati riportati nelle e-mail intercorse tra le due società con quelli presenti negli estratti conto contestati da controparte.
Eccepiva, inoltre, l'erroneità della lettura fornita dalla convenuta sull'inutilizzabilità delle scritture contabili prive di data certa da parte del curatore, in quanto la sua posizione di terzietà, rispetto all'imprenditore fallito, rende inapplicabile nei suoi confronti l'efficacia probatoria tra imprenditori, precludendo in questo modo ai libri contabili di rappresentare una prova contro la procedura.
Ribadiva che controparte non aveva provato i termini d'uso dalla stessa invocati e che, in ogni caso, PA vi era una rilevante discrepanza tra quelli relativi ai pagamenti effettuati da fino al luglio del
2016, che vedevano un ritardo medio di 20 giorni, e i successivi, che vedevano, invece, il decorso di vari mesi dalla scadenza delle fatture.
Si opponeva all'assimilazione tra il prospetto dei pagamenti dell'aprile del 2016 e il piano di rientro sottoscritto nel 2017 sostenuta da rilevando altresì che la stessa, se da una parte aveva CP_1 insistito per la loro equiparazione, dall'altra non aveva motivato l'assenza dal primo di essi del riconoscimento espresso del debito e della produzione di interessi.
Ancora, evidenziava che l'inizio dei solleciti nell'agosto del 2016, non essendone stati documentati altri per il periodo precedente, era stato determinato dalla presa di consapevolezza dell'incapacità della debitrice a fronte della crescente esposizione debitoria, cui era seguita l'apertura delle trattative per formalizzare il piano di rientro, oltre al fatto che l'entità dei pagamenti effettuati prima della dichiarazione di fallimento non aveva alcun valore probatorio data la strumentalità dei servizi forniti dalla convenuta all'esercizio dell'attività d'impresa.
Confutava l'accusa di mala fede, affermando di aver semplicemente desunto la conoscenza, da parte
8 PA di delle difficoltà economiche di anche da alcune circostanze riportate dalla CP_1 controparte.
Pertanto, riteneva di aver provato adeguatamente la propria posizione.
All'udienza del 20/03/2024, l'avvocato di parte attrice si riportava alle memorie depositate e insisteva, qualora il Giudice non avesse ritenuto la causa già matura per la decisione, per l'accoglimento dei mezzi di prova richiesti.
L'avvocato di parte convenuta si riportava alle memorie depositate e si opponeva all'accoglimento delle istanze istruttore avversarie, chiedendo altresì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 27/09/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, fissava udienza per discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Con istanza ex art. 23 l. 87/1953 depositata il 23/09/2025, parte convenuta chiedeva al Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, d.l. 132/2014, in riferimento agli artt. 3 e
111 della Costituzione e agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, nella parte in cui non escludeva la sua applicabilità alle azioni revocatorie disciplinate nella Legge fallimentare, rilevante nel presente giudizio ai fini di determinare la tempestività o meno della domanda di controparte e, per l'effetto, la sua ammissibilità solo laddove l'originario termine di decadenza fosse stato validamente interrotto dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita.
Dichiarava che l'art. 69-bis l.f. era stato introdotto nell'ordinamento nell'ambito di una riforma organica della disciplina concorsuale volta, tra le altre cose, a ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria, in modo da tutelare ragioni di stabilità e certezza degli atti e dei rapporti giuridici.
Riteneva, quindi, che l'applicabilità generalizzata della possibilità di interrompere la decadenza, non limitata alle ipotesi di negoziazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione né esclusa espressamente dalla materia fallimentare quale lex specialis, rimettendo alla discrezionalità di parte attrice la scelta di far decorrere da capo un nuovo termine, fosse in aperto contrasto con i principi dell'equo processo, di ragionevole durata del processo e di uguaglianza, a scapito dei creditori.
All'udienza del 02/10/2025, l'avvocato di parte attrice contestava l'istanza di legittimità costituzionale depositata da controparte e concludeva come da prima memoria ex art. 171-ter.
L'avvocato di parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e seconda memoria ex art. 171-ter.
9 Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, la domanda deve essere accolta.
Preliminarmente, essa va dichiarata ammissibile in virtù della tempestiva notifica dell'invito alla procedura di negoziazione assistita, avvenuta in data 10/10/2020, quindi entro il triennio dalla dichiarazione di fallimento pronunciata il 13/10/2017, che, al pari della presentazione della domanda giudiziale, è idoneo a impedire la decadenza ai sensi dell'art. 8, d.l. 132/2014; a sua volta,
è stato notificato tempestivamente l'atto di citazione in data 09/10/2023, entro tre anni dal predetto invito. Non si ravvisa alcuna lesione di principi costituzionalmente garantiti nella possibilità di interrompere, per una sola volta, il decorso del termine di decadenza, nell'ottica di incentivare il ricorso a procedure deflattive del contenzioso giudiziario, dal momento che l'allungamento dei tempi processuali che ne consegue, anche nell'ipotesi di raddoppiamento del termine come nel caso che ci occupa, appare trascurabile.
Sono, poi, da ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, co. 2, l.f.: quello oggettivo, poiché la documentazione prodotta da parte attrice ha dimostrato l'effettuazione, PA da parte di a favore di dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili impugnati, per un CP_1 totale di € 658.481,15, compiuti entro sei mesi anteriori al deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, intervenuto in data 11/08/2017, in relazione ai quali non c'è stata insinuazione al passivo (v. doc. 7 di parte attrice che indica gli IBAN dei bonifici, essendo quindi onere di controparte dimostrare il mancato ricevimento delle somme); quello soggettivo, allo stesso modo, poiché la curatela ha allegato una serie di elementi (quali l'accumulo di ritardi nei pagamenti a partire dalla seconda metà del 2016, l'accettazione delle prestazioni tardive, i numerosi solleciti, la progressiva emersione di un debito consistente, la predisposizione del piano di rientro nell'aprile del 2017, la previsione di una dilazione maggiore per agevolare l'adempimento, la difficoltà nel rispetto delle scadenze in esso concordate e delle fatture correnti, gli adeguamenti della rateizzazione, i rapporti commerciali con un'altra società dello stesso gruppo che versava in simili difficoltà economiche e veniva sollecitata contestualmente, il mancato deposito dei bilanci più recenti, le notizie inerenti al licenziamento per esubero di molti dipendenti nel periodo iniziale delle relazioni commerciali, l'imposizione di un riconoscimento di debito, la struttura organizzata di che, unitamente considerati, portano a ritenere sussistente in capo alla società creditrice CP_1 la scientia decoctionis al momento della ricezione dei suddetti versamenti nel periodo sospetto.
È, invece, esclusa l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67, co. 3, lett. a), l.f., in quanto, per lo svolgimento anomalo del rapporto contrattuale, caratterizzato da ritardi nell'adempimento continui e progressivamente di maggiore entità, non è stato possibile ricavare dei termini d'uso.
PAte convenuta non ha fornito solide prove contrarie.
10 Alla luce di quanto esposto, i pagamenti in parola vanno considerati revocati e, per l'effetto,
è tenuta a restituire al fallimento la somma di € 658.481,15, al fine di ripristinare la par CP_1 condicio creditorum.
Gli interessi legali decorrono dalla domanda giudiziale e non prima (v. Cass. n. 26244/2021 e Cass.
n. 31652/2024), vista la natura costitutiva dell'azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applica lo scaglione € 520.001,00-€ 1.000.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14483/2023:
- accoglie la domanda di parte attrice;
- revoca, ex art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti oggetto del processo per un totale complessivo di €
658.481,15;
- condanna parte convenuta a restituire al fallimento la predetta somma, oltre interessi nella misura legale dalla data di notifica della domanda giudiziale fino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano complessivamente in € 29.193,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 1.713,00 per esborsi;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, li 23.12.2025.
Il Giudice
AB SS AG
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AB SS AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 14483/2023 promossa da in persona del curatore e PAte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Fiorente;
- ATTORE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Giustino Di Cecco e Mary Moramarco;
- CONVENUTA -
Oggetto: revocatoria fallimentare.
Il procuratore di parte attrice, all'udienza del 02/10/2025, concludeva come da prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 02/02/2024, con cui chiedeva:
“Nel merito
Per tutte le ragioni esposte in atti, revocarsi ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti effettuati da allora in bonis, a favore di PAte_1 Controparte_1 nel semestre anteriore alla data di pubblicazione della domanda di concordato in bianco, nelle date
e per gli importi specificatamente indicati in atti, per complessivi € 658.481,15.
Per l'effetto condannarsi la convenuta a restituire al fallimento Controparte_1 [...] la somma di € 658.481,15 o quella maggiore o minore che risulterà PAte_1 dovuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla domanda giudiziale, e al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
In via istruttoria
Si chiede che il G.I., qualora ritenuto necessario, voglia disporre nei confronti di Controparte_2
[... [...]
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto dei propri conti correnti, tra cui
[...] quello acceso presso ES SA s.p.a. IBAN [...], relativamente al periodo compreso tra il 01.02.2017 ed il 31.08.2017.
In ogni caso
Spese e competenze di lite rifuse.”.
Il procuratore di parte convenuta, all'udienza del 02/10/2025, concludeva come da comparsa di costituzione depositata il 29/12/2023, con cui chiedeva:
“IN VIA PRINCIPALE IN RITO :
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione revocatoria esercitata dalla Curatela con l'Atto di Citazione e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o irricevibilità
e/o improcedibilità della azione instaurata dalla Curatela;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 67, comma 2, l. fall., nonché la mancata prova degli stessi e/o comunque accertare e dichiarare la sussistenza dell'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. e, quindi, in ogni caso, rigettare la domanda di revoca ex art. 67, comma 2, l. fall. dei Pagamenti Revocandi;
IN OGNI CASO:
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell'Attrice e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma che verrà equitativamente determinata da codesto illustrissimo Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 11/10/2023, la curatela della società PAte_1 precisava innanzitutto che la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento era intervenuta in data 13/10/2017, a seguito della rinuncia alla domanda di concordato preventivo, cosiddetto in bianco, pubblicata nel Registro delle Imprese l'11/08/2017.
Riferiva di aver rilevato che, nel semestre anteriore alla pubblicazione del ricorso, quindi a far data PA dall'11/02/2017, aveva eseguito vari pagamenti a favore di fornitrice dei servizi CP_1 informatici e di telecomunicazione, essenziali per lo svolgimento dell'attività d'impresa, per un totale di € 658.481,15, e di aver, pertanto, dapprima diffidato la percipiente, ma senza buon esito, a restituire l'indebito e, in seconda battuta, di averla invitata a una procedura di negoziazione assistita, cui aveva aderito, conclusasi, tuttavia, con verbale di mancato accordo.
Deduceva la sussistenza sia del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67, co. 2, l.f., costituito dall'effettuazione di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nel periodo sospetto, il cui
2 termine a ritroso decorre, in caso di consecuzione, dall'apertura della prima procedura concorsuale a carico del soggetto poi fallito, sia di quello soggettivo, consistente nella scientia decoctionis in PA capo al creditore al momento del versamento. La conoscenza dello stato di insolvenza di da parte di emergeva, infatti, dall'accumulo di ritardi nei pagamenti a partire dalla metà del CP_1
2016, dalla progressiva maturazione di un debito apprezzabile per fatture scadute, dalla predisposizione di un piano di rientro nell'aprile del 2017, dalla difficoltà a rispettare le rate di volta in volta concordate oltre che le fatture correnti, dai numerosi solleciti diretti a stimolare l'adempimento o la sottoscrizione del piano predetto.
Rappresentava, poi, che controparte aveva intrattenuto rapporti commerciali anche con un'altra PA società appartenente allo stesso gruppo di , la dichiarata fallita dal PAte_3
Tribunale di Venezia anch'essa il 13/10/2017 e del pari esposta pesantemente nei confronti di
CP_1
PA Inoltre, dichiarava che l'ultimo bilancio depositato da risaliva al 2014 e che la stampa aveva reso noto, in quello stesso anno e nel successivo, il licenziamento per esubero di molti suoi dipendenti.
Esponeva, quindi, come la giurisprudenza ritenesse possibile provare l'elemento soggettivo tramite indizi gravi, precisi e concordanti, quali la definizione di un piano di rientro, l'accettazione dei pagamenti effettuati in ritardo, la riprogrammazione del piano di rateizzazione, lo stato d'insolvenza dell'intero gruppo, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni, la diffusione di notizie relative allo stato di dissesto di una società poi fallita. PA Concludeva chiedendo la revoca dei pagamenti effettuati da a favore della convenuta nel semestre antecedente la pubblicazione della domanda di concordato in bianco, per complessivi €
658.481,15, e per l'effetto la condanna alla restituzione della somma, al fine di ripristinare la par condicio creditorum.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/12/2023, eccepiva, in primo CP_1 luogo, la decadenza della curatela fallimentare dall'azione revocatoria a causa del decorso di tre anni dalla dichiarazione di fallimento, pronunciata il 13/10/2017, o comunque di cinque anni dal compimento degli atti revocandi, il più recente dei quali risaliva al 31/07/2017, mentre la notifica dell'atto di citazione era avvenuta in data 09/10/2023.
Rilevava, poi, la mancanza di prova dell'esecuzione dei pagamenti di cui si discute e, sotto altri aspetti, l'esclusione della loro assoggettabilità ad azione revocatoria in quanto effettuati nei termini PA d'uso, considerato che il rapporto contrattuale con , fin dalla sua origine nel 2015, era stato connotato da un adempimento totalmente irregolare, vedendo alcune fatture pagate entro la scadenza, altre con notevole ritardo, altre ancora a seguito della sottoscrizione di un piano di rientro.
3 Contestava, parimenti, la dimostrazione della sussistenza del presupposto soggettivo, evidenziando che:
- la condotta incostante aveva caratterizzato il rapporto fin dall'inizio;
- i solleciti erano in realtà mere richieste di riscontro a precedenti comunicazioni;
- il versamento del deposito cauzionale era stato imposto solo dopo il deposito della domanda di concordato preventivo;
- il piano di rientro prevedeva tempi lunghi di pagamento rispondendo alla necessità di risolvere una crisi temporanea, come chiarito dalla giurisprudenza;
PA
- l'unico bilancio non depositato da alla data dei pagamenti impugnati era quello relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015, mentre quello successivo avrebbe dovuto essere redatto in prossimità della presentazione della predetta domanda di accesso al concordato;
PA
- le notizie di stampa si riferivano a un periodo in cui non era cliente di o comunque CP_1 lo era appena diventata, effettuando nei primi mesi pagamenti per una somma considerevole;
PAte_
- l'esposizione debitoria di nei confronti della convenuta riguardava poche fatture scadute nel periodo immediatamente antecedente al deposito della propria domanda di concordato, cui aveva provveduto anch'essa in data 11/08/2017; PAte_
- il curatore fallimentare di non aveva avanzato alcuna pretesa revocatoria a danno di
CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto in rito della domanda per intervenuta decadenza della curatela dall'esercizio dell'azione revocatoria o, nel merito, per la mancanza dei presupposti dell'azione o per la sussistenza dell'ipotesi di esenzione, nonché la condanna per responsabilità aggravata in forza della consapevolezza in capo alla controparte relativamente alla predetta decadenza, alla mancata allegazione della prova dei pagamenti revocandi e all'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67, co. 2, l.f.
Con decreto del 24/01/2024, il Giudice confermava la fissazione dell'udienza.
Con prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 02/02/2024, parte attrice contestava la decadenza dal proprio diritto di azione rilevando che il decorso del termine era stato interrotto dall'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, rivolto alla convenuta tramite p.e.c. inviata in data 10/10/2020, e dunque nel rispetto della scadenza prevista all'art. 69-bis l.f., cui era seguita un'altrettanto tempestiva notifica dell'atto di citazione il 09/10/2023.
Replicava agli assunti di controparte affermando di aver adeguatamente documentato i pagamenti PA effettuati da a favore di durante il periodo sospetto, confermati altresì dalla sua CP_1 mancata insinuazione al passivo per le fatture oggetto dei pagamenti da revocare in questa sede, rilevando al contempo che la posizione sprovvista di supporto probatorio era, viceversa, quella
4 avversaria: infatti, non era stata allegata prova dei pagamenti di fatture emesse nel 2015 asseritamente effettuati con ritardi non significativi, i quali non possono in ogni caso dimostrare che i ritardi ben superiori verificatisi a partire dalla fine del 2016 corrispondessero ai termini d'uso, PA senza tralasciare che proprio nello stesso periodo aveva iniziato a inviare a ripetuti CP_1 solleciti a seguito dei primi inadempimenti e, quindi, della perdita di fiducia nella sua solvibilità; ancora, non era stata assolutamente provata l'esistenza di altri piani di rientro formalizzati precedentemente a quello sottoscritto nell'aprile 2017, frutto di lunghe trattative stimolate dalla convenuta a settembre 2016, invocati al fine di far apparire la loro stipulazione una consuetudine del rapporto commerciale e di applicare, così, l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l.f. che, invece, nel caso concreto era esclusa in quanto il piano di rientro rappresenta una modalità anomala di pagamento, che rende evidente la necessità di ripianare la propria esposizione debitoria per chi lo accetta e la consapevolezza della sua insolvenza per chi lo propone.
Rimarcava, inoltre, che la scientia decoctionis in capo alla controparte, al momento della ricezione dei pagamenti revocandi, era evincibile inequivocabilmente da plurimi elementi indiziari unitamente considerati, ossia dal fatto che:
- sebbene avesse chiesto il versamento di un deposito cauzionale solo dopo aver saputo CP_1 della domanda di ammissione al concordato, il suo legale, all'inizio del periodo sospetto, durante le trattative volte alla sottoscrizione del piano di rientro concluso nell'aprile 2017, aveva riconosciuto PA per iscritto le difficoltà di ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- la dilazione dei pagamenti stabilita nell'accordo del 2017, maggiore rispetto a quanto previsto nel prospetto dei pagamenti iniziale, il quale non poteva configurare un piano di rientro data la differenza nella forma e nel contenuto, era stata proposta dalla stessa convenuta, dimostrando con PA l'allungamento dei tempi non la fiducia nella solidità patrimoniale di , come controparte vorrebbe lasciare intendere, bensì la presa di consapevolezza che, in tempi più ristretti, essa non sarebbe stata in grado di adempiere;
PA
- da un lato aveva chiesto un termine di “grazia” in caso di mancato pagamento di una rata, e dall'altro aveva imposto sia un riconoscimento di debito sia la produzione di interessi a CP_1 decorrere dall'inadempimento;
- risulta difficile credere che una società strutturata come la creditrice avesse ritenuto casuale la concomitanza, da una parte, del mancato deposito dei bilanci e, dall'altra, dell'incapacità ad adempiere regolarmente ai pagamenti delle fatture correnti oltre che delle rate del piano di rientro formalizzato;
PA
- sollecitava contestualmente i pagamenti relativi a fatture scadute tanto a quanto a CP_1
PAte_
5 - la convenuta non ha contestato il proprio riconoscimento della mancata affidabilità del cliente e dei rilevanti insoluti accumulati.
Si opponeva, infine, alla richiesta di condanna per lite temeraria, avendo dimostrato la sussistenza dei presupposti idonei all'accoglimento della domanda revocatoria.
Richiamava le conclusioni presentate nell'atto di citazione, integrandole con la richiesta dell'ordine di esibizione degli estratti conto dei conti correnti di laddove necessario, relativamente al CP_1 periodo compreso tra il 01/02 e il 31/08/2017.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 23/02/2024, parte convenuta ribadiva principalmente le contestazioni già sollevate nella comparsa di costituzione.
Per quanto concerne l'eccezione di decadenza, sosteneva il perfezionamento della stessa in forza dell'inidoneità della procedura di negoziazione assistita a impedirla, trattandosi nel caso di specie di ipotesi facoltativa, peraltro attivata in prossimità della scadenza del termine, e, dunque, non costituendo una condizione di procedibilità dell'azione.
Rilevava, poi, che controparte aveva allegato solo documentazione interna, quindi prodotta unilateralmente, oltre che priva di autenticazione e in apparenza manipolata, la quale non poteva, in ogni caso, provare l'effettuazione dei trasferimenti di denaro essendo il curatore estraneo alla redazione delle scritture contabili, e alcune pagine di presunti estratti conto bancari, in cui non era indicato il destinatario dei pagamenti. Pertanto, non avendo dimostrato che i versamenti erano avvenuti nel periodo sospetto, non era valorizzabile la mancata insinuazione al passivo per quegli importi, né la richiesta dell'ordine di esibizione, volta a colmare le lacune probatorie della curatela, che non aveva argomentato in ordine all'impossibilità sia di provare l'esecuzione dei pagamenti revocandi in altra maniera sia di acquisire la documentazione di propria iniziativa, nonché all'indispensabilità dello strumento istruttorio. PA Proseguiva evidenziando come il fallimento avesse confermato che i pagamenti di venivano adempiuti tardivamente ben prima dell'11/02/2017, da cui decorreva il periodo sospetto, avvalorando così il fatto che i crediti a favore di erano saldati con maggiore o minore CP_1 ritardo fin dall'inizio del rapporto contrattuale e che si trattava di termini d'uso, i quali rendevano applicabile l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l.f.
In merito all'accordo concluso nell'aprile 2016 e onorato fino al settembre dello stesso anno, cui erano seguiti gli asseriti solleciti che, in realtà, rappresentavano meri inviti a nuove trattative, riteneva di qualificarlo piano di rientro al pari di quello del 2017 non essendoci differenze significative tra i due atti;
riguardo al più recente, sottolineava come la presenza di un numero PA maggiore di rate confermasse la fiducia di nella solvibilità di , e come la previsione CP_1 dell'obbligo di pagare anche le fatture correnti rappresentasse una clausola di stile e non, invece,
6 una condizione contrattuale gravosa.
Inoltre, accusava di capziosità la ricostruzione avversa dei fatti, dei documenti e delle difese della convenuta, riferendosi in particolare ai passaggi in cui controparte aveva affermato che le nuove trattative proposte a partire dal settembre 2016, l'adempimento parziale, nelle loro more, di una rata scaduta e il contenuto della bozza di accordo erano stati determinati dalle difficoltà economiche di PA
, laddove si trattava, rispettivamente, di adeguare il piano all'aumento non previamente stimato della fatturazione corrente, di un acconto sulla maggior somma dovuta e di necessità finanziarie rappresentate dal cliente, consistenti in altri pagamenti programmati per i mesi successivi, tali per cui era stata eliminata la richiesta di garanzie e prevista una dilazione più lunga a dispetto del rischio di assoggettamento ad azione revocatoria, confermando in questo modo che, ancora una volta, aveva confidato nella capienza del patrimonio della società debitrice, almeno CP_1 finché non seppe del deposito della domanda di concordato, avvenuto comunque successivamente all'ultimo dei pagamenti revocandi.
Al fine di escludere la scientia decoctionis, deduceva altresì che il riconoscimento di debito inserito nel piano di rientro era prodromico a un eventuale ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione, avendo ritenuto di poter recuperare agilmente il proprio credito in caso di inadempimento. PA Replicava alla contestazione di mancata prova dei consistenti pagamenti effettuati da nel 2015
e nel 2016 osservando che andavano considerati eseguiti in precedenza i versamenti relativi alle fatture, prodotte in giudizio, già emesse al momento della formalizzazione del piano di rientro del
2017 e non inserite in esso.
Insisteva, infine, nella richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. stante l'inammissibilità dell'azione intrapresa a fronte del decorso del termine di decadenza, la mancata prova dei presupposti dell'azione e l'applicazione dell'esenzione da revocatoria.
Concludeva richiamando le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
Con seconda memoria ex art. 171-ter depositata il 23/02/2024, parte attrice, dopo aver riepilogato i PA fatti da cui desumere la conoscenza dello stato di dissesto di in capo a quantomeno CP_1 dal settembre 2016, e dunque al momento della ricezione dei pagamenti revocandi, formulava le proprie istanze istruttorie, consistenti nella prova per testi sui capitoli indicati e nell'ammissione a prova contraria, oltre alla richiesta dell'ordine di esibizione degli estratti conto dei conti correnti della controparte.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 04/03/2024, parte convenuta, richiamandosi a quanto già argomentato nei precedenti scritti e allegando gli estratti del conto corrente a PA dimostrazione dei pagamenti di incassati da nel 2015 e nel 2016, contestava CP_1
7 l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta da controparte, in quanto mancava l'indicazione delle generalità complete e del ruolo all'interno della vicenda delle persone chiamate a deporre, e comunque i capitoli formulati erano generici, valutativi, irrilevanti, documentali o suggestivi.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 04/03/2024, parte attrice, oltre a richiamare quanto già dedotto nei precedenti atti, precisava che la normativa in tema di negoziazione assistita non differenziava, riguardo agli effetti dell'attivazione della procedura, tra azioni di condanna e azioni costitutive, né tra ipotesi obbligatoria o volontaria, mentre equiparava alla domanda giudiziale la comunicazione dell'invito o la sottoscrizione della convenzione, e che la dottrina citata da controparte aveva preceduto la sua entrata in vigore, contrastando dunque l'interpretazione avversa presentata come “costituzionalmente orientata”, laddove, in realtà, la giurisprudenza ravvisava un incentivo al ricorso a procedure deflattive.
Affermava l'idoneità della propria documentazione prodotta a dimostrare i pagamenti revocandi a fronte sia della mancanza di prova del fatto negativo contrario sia della coincidenza dei dati riportati nelle e-mail intercorse tra le due società con quelli presenti negli estratti conto contestati da controparte.
Eccepiva, inoltre, l'erroneità della lettura fornita dalla convenuta sull'inutilizzabilità delle scritture contabili prive di data certa da parte del curatore, in quanto la sua posizione di terzietà, rispetto all'imprenditore fallito, rende inapplicabile nei suoi confronti l'efficacia probatoria tra imprenditori, precludendo in questo modo ai libri contabili di rappresentare una prova contro la procedura.
Ribadiva che controparte non aveva provato i termini d'uso dalla stessa invocati e che, in ogni caso, PA vi era una rilevante discrepanza tra quelli relativi ai pagamenti effettuati da fino al luglio del
2016, che vedevano un ritardo medio di 20 giorni, e i successivi, che vedevano, invece, il decorso di vari mesi dalla scadenza delle fatture.
Si opponeva all'assimilazione tra il prospetto dei pagamenti dell'aprile del 2016 e il piano di rientro sottoscritto nel 2017 sostenuta da rilevando altresì che la stessa, se da una parte aveva CP_1 insistito per la loro equiparazione, dall'altra non aveva motivato l'assenza dal primo di essi del riconoscimento espresso del debito e della produzione di interessi.
Ancora, evidenziava che l'inizio dei solleciti nell'agosto del 2016, non essendone stati documentati altri per il periodo precedente, era stato determinato dalla presa di consapevolezza dell'incapacità della debitrice a fronte della crescente esposizione debitoria, cui era seguita l'apertura delle trattative per formalizzare il piano di rientro, oltre al fatto che l'entità dei pagamenti effettuati prima della dichiarazione di fallimento non aveva alcun valore probatorio data la strumentalità dei servizi forniti dalla convenuta all'esercizio dell'attività d'impresa.
Confutava l'accusa di mala fede, affermando di aver semplicemente desunto la conoscenza, da parte
8 PA di delle difficoltà economiche di anche da alcune circostanze riportate dalla CP_1 controparte.
Pertanto, riteneva di aver provato adeguatamente la propria posizione.
All'udienza del 20/03/2024, l'avvocato di parte attrice si riportava alle memorie depositate e insisteva, qualora il Giudice non avesse ritenuto la causa già matura per la decisione, per l'accoglimento dei mezzi di prova richiesti.
L'avvocato di parte convenuta si riportava alle memorie depositate e si opponeva all'accoglimento delle istanze istruttore avversarie, chiedendo altresì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 27/09/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, fissava udienza per discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Con istanza ex art. 23 l. 87/1953 depositata il 23/09/2025, parte convenuta chiedeva al Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, d.l. 132/2014, in riferimento agli artt. 3 e
111 della Costituzione e agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, nella parte in cui non escludeva la sua applicabilità alle azioni revocatorie disciplinate nella Legge fallimentare, rilevante nel presente giudizio ai fini di determinare la tempestività o meno della domanda di controparte e, per l'effetto, la sua ammissibilità solo laddove l'originario termine di decadenza fosse stato validamente interrotto dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita.
Dichiarava che l'art. 69-bis l.f. era stato introdotto nell'ordinamento nell'ambito di una riforma organica della disciplina concorsuale volta, tra le altre cose, a ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria, in modo da tutelare ragioni di stabilità e certezza degli atti e dei rapporti giuridici.
Riteneva, quindi, che l'applicabilità generalizzata della possibilità di interrompere la decadenza, non limitata alle ipotesi di negoziazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione né esclusa espressamente dalla materia fallimentare quale lex specialis, rimettendo alla discrezionalità di parte attrice la scelta di far decorrere da capo un nuovo termine, fosse in aperto contrasto con i principi dell'equo processo, di ragionevole durata del processo e di uguaglianza, a scapito dei creditori.
All'udienza del 02/10/2025, l'avvocato di parte attrice contestava l'istanza di legittimità costituzionale depositata da controparte e concludeva come da prima memoria ex art. 171-ter.
L'avvocato di parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e seconda memoria ex art. 171-ter.
9 Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, la domanda deve essere accolta.
Preliminarmente, essa va dichiarata ammissibile in virtù della tempestiva notifica dell'invito alla procedura di negoziazione assistita, avvenuta in data 10/10/2020, quindi entro il triennio dalla dichiarazione di fallimento pronunciata il 13/10/2017, che, al pari della presentazione della domanda giudiziale, è idoneo a impedire la decadenza ai sensi dell'art. 8, d.l. 132/2014; a sua volta,
è stato notificato tempestivamente l'atto di citazione in data 09/10/2023, entro tre anni dal predetto invito. Non si ravvisa alcuna lesione di principi costituzionalmente garantiti nella possibilità di interrompere, per una sola volta, il decorso del termine di decadenza, nell'ottica di incentivare il ricorso a procedure deflattive del contenzioso giudiziario, dal momento che l'allungamento dei tempi processuali che ne consegue, anche nell'ipotesi di raddoppiamento del termine come nel caso che ci occupa, appare trascurabile.
Sono, poi, da ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, co. 2, l.f.: quello oggettivo, poiché la documentazione prodotta da parte attrice ha dimostrato l'effettuazione, PA da parte di a favore di dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili impugnati, per un CP_1 totale di € 658.481,15, compiuti entro sei mesi anteriori al deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, intervenuto in data 11/08/2017, in relazione ai quali non c'è stata insinuazione al passivo (v. doc. 7 di parte attrice che indica gli IBAN dei bonifici, essendo quindi onere di controparte dimostrare il mancato ricevimento delle somme); quello soggettivo, allo stesso modo, poiché la curatela ha allegato una serie di elementi (quali l'accumulo di ritardi nei pagamenti a partire dalla seconda metà del 2016, l'accettazione delle prestazioni tardive, i numerosi solleciti, la progressiva emersione di un debito consistente, la predisposizione del piano di rientro nell'aprile del 2017, la previsione di una dilazione maggiore per agevolare l'adempimento, la difficoltà nel rispetto delle scadenze in esso concordate e delle fatture correnti, gli adeguamenti della rateizzazione, i rapporti commerciali con un'altra società dello stesso gruppo che versava in simili difficoltà economiche e veniva sollecitata contestualmente, il mancato deposito dei bilanci più recenti, le notizie inerenti al licenziamento per esubero di molti dipendenti nel periodo iniziale delle relazioni commerciali, l'imposizione di un riconoscimento di debito, la struttura organizzata di che, unitamente considerati, portano a ritenere sussistente in capo alla società creditrice CP_1 la scientia decoctionis al momento della ricezione dei suddetti versamenti nel periodo sospetto.
È, invece, esclusa l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67, co. 3, lett. a), l.f., in quanto, per lo svolgimento anomalo del rapporto contrattuale, caratterizzato da ritardi nell'adempimento continui e progressivamente di maggiore entità, non è stato possibile ricavare dei termini d'uso.
PAte convenuta non ha fornito solide prove contrarie.
10 Alla luce di quanto esposto, i pagamenti in parola vanno considerati revocati e, per l'effetto,
è tenuta a restituire al fallimento la somma di € 658.481,15, al fine di ripristinare la par CP_1 condicio creditorum.
Gli interessi legali decorrono dalla domanda giudiziale e non prima (v. Cass. n. 26244/2021 e Cass.
n. 31652/2024), vista la natura costitutiva dell'azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applica lo scaglione € 520.001,00-€ 1.000.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14483/2023:
- accoglie la domanda di parte attrice;
- revoca, ex art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti oggetto del processo per un totale complessivo di €
658.481,15;
- condanna parte convenuta a restituire al fallimento la predetta somma, oltre interessi nella misura legale dalla data di notifica della domanda giudiziale fino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano complessivamente in € 29.193,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 1.713,00 per esborsi;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, li 23.12.2025.
Il Giudice
AB SS AG
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