TAR Torino, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 463
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Ottemperanza al giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di rito e di merito per l'accoglimento della domanda, dato che la sentenza è stata correttamente notificata, il termine per l'ottemperanza è scaduto senza esito e l'Amministrazione ha omesso di adempiere al giudicato.

  • Accolto
    Inadempimento dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha nominato il Ragioniere Generale dello Stato come Commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere al pagamento in caso di ulteriore inottemperanza dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Penale per ritardo

    Il Tribunale ha accolto la domanda, fissando una penalità di mora nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, computati dal giorno della notifica della sentenza fino al giorno dell'adempimento o alla nomina del Commissario ad acta.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha condannato l'Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e alla refusione del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 463
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 463
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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