Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 14934/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28.11.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA elettivamente domiciliata in Napoli, in Napoli, al viale Parte_1
Gramsci, 19, presso lo studio dell' avv. Valerio Minucci, che la rappresen- ta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via Controparte_1
Largo San Mauro n. 64, presso lo studio dell' avv. Gennaro Calvanese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace
Conclusioni: all'udienza del 28.11.2024 le parti hanno concluso riportan- dosi agli atti ed ai verbali di causa, insistendo per le rispettive conclusio- ni indicate nei relativi atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Su- prema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409).
ha impugnato l'ordinanza n. 687/2020, emessa dal Giu- Parte_1 dice di Pace di Napoli, al fine di ottenere la riforma del detto provvedi- mento con il quale era stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito in primo grado;
chiedeva, pertanto revocare l'ordinanza e decidere la causa nel merito: pertanto, premessa la fase istruttoria, af- fermare la responsabilità dell'appellato nella produzione CP_1 dell'evento sinistroso, con condanna al risarcimento dei danni patiti 1
Le censura mossa dalla parte appellante avverso l'ordinanza del primo giudice ha ad oggetto l'erronea dichiarazione di incompetenza territo- riale.
, regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma dell'impugnata ordinanza nonché in subordine ha chiesto, ma non ha ottenuto, di essere autorizzato alla chiamata in causa di terzi;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea per l'infondatezza della stessa ed ha proposto appello incidentale per il ri- sarcimento dei danni materiali riportati dal calesse e per le lesioni subite dal cavallo di proprietà dell'appellato a seguito del sinistro verificatosi a causa della condotta posta in essere dal terzo . Controparte_2
Ciò premesso, l'appellante censura la gravata ordinanza deducendo l'erroneo accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale solle- vata dal convenuto in primo grado .
La suddetta censura è da respingere per i motivi che seguono.
Ai fini della esatta individuazione della competenza territoriale è neces- sario applicare i criteri determinativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. ponendoli in relazione alla domanda attorea ed alle eventuali eccezioni in punto sollevate dalla parte convenuta.
La previsione normativa dettata dall'art. 18 cpc in tema di foro generale delle persone fisiche prevede che il criterio di competenza territoriale generale sia il luogo di residenza del convenuto e nella fattispecie in esame, dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge che il luogo di residenza del convenuto sia Afragola, Comune per il quale l'Ufficio Giudiziario territorialmente competente è il Giudice di Pace di Afragola.
Ed ancora, in applicazione dell'art. 20 c.p.c. in tema di foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, il Giudice competente è il giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione, trattandosi di un'obbligazione da fatto illecito o extracontrattuale, ed essendo quest'ultima sorta in Afragola come dedotto dalla stessa parte attrice, parimenti l'Ufficio Giudiziario territorialmente competente è il Giudice di Pace di Afragola.
Occorre altresì evidenziare che nel caso di specie non può trovare appli- cazione il criterio di collegamento della residenza e/o domicilio dell'attore dettato dall'art. 66 bis Codice del Consumo, non vertendo la proposta domanda giudiziale tra le controversie di cui alle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III del Codice stesso.
Né si può considerare applicabile al caso de quo il foro destinatae solu- tionis come invocato dall'appellante, stante il fatto che la norma in tema di luogo dell'adempimento di cui all'art. 1182 c.c. fa riferimento ai soli debiti di valuta, aventi quale contenuto la consegna di denaro sin dal
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momento in cui sorgono e non ai debiti di valore, che hanno ad oggetto una diversa prestazione, convertita poi in obbligazione pecuniaria, qual è, ad esempio, quella del risarcimento del danno da illecito aquiliano (2043 o 2054 c.c.).
Orbene dalla documentazione versata in atti emerge che l'odierno ap- pellato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha tempestiva- mente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito indicando il diverso Giudice territorialmente competente, contestandone la compe- tenza con riferimento ai criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c
Sulla questione ritiene il Tribunale (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ord.za n. 16284 del 18 giugno 2019; Tribunale Roma sez. XVII, 18/07/2022, n.11431) che nella fattispecie in esame, avente ad oggetto la competen- za territoriale, l'eccezione formulata dal convenuto sia tempestiva, fon- data e meritevole di accoglimento e dunque l'appello del tutto infonda- to, meritevole di rigetto con conseguente conferma dell'impugnata or- dinanza.
Relativamente all'appello incidentale proposto dall'appellato, considera- to che trattasi non già di appello avverso la gravata ordinanza (declara- toria della incompetenza) di cui, di contro, l'appellato chiede la conferma, bensì della riproposizione della domanda incidentale già proposta di- nanzi al giudice di prime cure e vertente sul merito della controversia, si rimette la sua trattazione (e decisione) al giudice del merito territorial- mente competente.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare di rito e di merito (appello incidentale), in ra- gione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la domanda può essere respinta sulla ba- se di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cassazione civi- le, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio pro- cessuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'im- patto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistemati- ca e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di tratta- zione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre la- scia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che
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ritiene "più liquida")
Per quanto sin ora detto l'appello dev'essere rigettato, con conseguente integrale conferma della gravata pronuncia, e rimessione della causa al giudice competente in primo grado nei termini di legge (laddove le parti non vi abbiano già provveduto).
Le spese di lite del gravame possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura delle questioni preliminari (fattuali e giuridiche) esaminate e decise con la presente pronuncia oltre che per motivi di equità.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicem- bre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal tren- tesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quan- do l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è di- chiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è te- nuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sus- sistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pa- gamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza n. 687/2020, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello perché infondato e conferma integralmente la gravata pronuncia;
2. dispone la riassunzione del processo innanzi al Giudice di Pace competente per territorio entro il termine di legge
3. compensa le spese di lite;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l' appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara Di Tonto
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