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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
HI FF, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Titolare D.i. Dal Indirizzo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 CONTR. PREVID. 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso .
Resistente/Appellato: chiede il respingimento della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Dal Indirizzo_1 propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate ( AE) per l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a Irpef, IRES, Iva e contributi previdenziali dell'anno d'imposta 2017, notificato in data 12 marzo 2025.
Sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla RD di ZA il 12 ottobre 2023 l'ufficio a ritenuto che la ditta individuale spagnola “Ricorrente_1” avesse in Italia una “stabile organizzazione personale” pur risultando domiciliata fiscalmente in Spagna ma operando la propria attività gestionale e decisionale all'interno del territorio italiano.
Gli elementi portati dall'Ufficio a sostegno della propria presunzione sono: l'utilizzo di un ufficio sito in
Venezia, Santa Maria di Sala;
l'impiego di una dipendente presso l'ufficio di Venezia;
la piena sovrapponibilità tra le prestazioni rese dalla ditta individuale e quelle svolte dalle società Società_2 e Società_3 GMBH anch'esse oggetto di contestazione per presunta estero-vestizione.
Nel ricorso il contribuente contesta:
1) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'insussistenza di una stabile organizzazione personale in
Italia, la violazione dell'art. 2 e 162 TUIR, la insussistenza del presupposto d'imposta ai sensi dell'articolo 7
DPR 633/72, eccependo specificamente che l'Amministrazione recupera a tassazione anche il rapporto con altre società committenti - quale la società cliente TCX SRL del tutto estranea all'attività delle altre due società sopra indicate, richiedendo pertanto, in via subordinata, l'annullamento delle relative riprese a tassazione;
2) l'illegittimità dell'avviso di accertamento nella quantificazione delle imposte dovute;
il mancato riconoscimento anche induttivo, dei costi sostenuti dal contribuente;
3) la mancata deduzione dell'Iva relativa alle fatture passive, generata dai costi sostenuti nell'anno in esame dalla ricorrente, deduzione che porterebbe all'emersione di un credito Iva;
4) il mancato riconoscimento in detrazione dei crediti di imposta maturati in Spagna relativi alle imposte già versate quel paese;
5) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non essendo stato allegata all'avviso alcuna documentazione relativa agli elementi istruttori derivanti dall'attività investigativa svolta del Nucleo di polizia economico finanziaria della RD di ZA;
6) il difetto di prova dei presupposti della esterovestizione ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis D.Lgs 546/92
e la mancata attivazione di scambi di informazioni con l'Amministrazione spagnola, in violazione della
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due paesi;
7) l'impossibilità di produrre la documentazione per confutare le contestazioni mosse dall'AE per la causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà del contribuente, derivata dall'occupazione abusiva dell'immobile di sua proprietà, sito in Tenerife Spagna, che custodiva la documentazione richiesta dall'Ufficio, come da denuncia querela sporta dal ricorrente in data 8 novembre 2022;
8) il difetto di motivazione e la mancanza dei presupposti necessari, in fatto ed in diritto, per l'irrogazione delle sanzioni, in violazione dell'art. 7, co. 4, Decreto legislativo 472/97 e dell'art.6 , commi 1, 4 e 5 del D.
Lgs 471/97 come modificato dall'art.2 del D.Lgs 87/24.
In conclusione il ricorrente richiede l'annullamento dell'avviso impugnato, con vittoria di spese e del contributo unificato.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce ai tutti i motivi di ricorso richiedendone il rigetto, conclude richiedendo la conferma delle riprese accertate e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il contribuente replica alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate producendo una memoria nella quale conclude confermando le richieste già formulate nel ricorso introduttivo.
Con ulteriore memoria depositata in SIGIT il 10/10/2025 il contribuente lamenta la tardività del deposito di copia del p.v.c. con i relativi allegati per l'inosservanza del termine di 20 giorni liberi antecedenti l'udienza di trattazione ex art. 32, co. 1 D. Lgs. 546/92, a nulla rilevando che l'udienza del 18/09/25 sia stata rinviata alla data del 23/10/25, poiché il termine di decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio.
Nel corso dell'udienza il ricorrente insiste sulla eccezione di tardività, rigettata dal rappresentante dell'Ufficio poiché il termine di 20 giorni risulta rispettato a causa del rinvio dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Preliminarmente la Corte, rilevato che il deposito del p.v.c. della G. di F. del 12/10/2023 è stato effettuato dall'Ufficio senza rispettare il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza fissata in data 18/09/25, in applicazione dell'art. 32, co. 1 D.Lgs. 546/92, dichiara la inutilizzabilità del p.v.c. ai fini del giudizio, rigettando l'eccezione formulata dall'AE con riguardo al rinvio dell'udienza alla data successiva del 23/10/25 poiché, come da giurisprudenza consolidata , il termine di cui all'art. 32 è perentorio anche nel caso di un rinvio dell'udienza ( vedi, fra le tante, la recente Cassazione n. 5585/23).
Il ricorrente eccepisce inoltre il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, non essendo stata allegata all'avviso alcuna documentazione relativa agli elementi istruttori derivanti dall'attività investigativa svolta del
Nucleo di polizia economico finanziaria della RD di ZA.
Il motivo non merita accoglimento poiché l'avviso di accertamento si richiama al p.v.c. che è stato regolarmente notificato al contribuente dalla RD di ZA .
Dalla lettura dell'avviso di accertamento si rileva che l'AE, richiamando sinteticamente il contenuto del p.v.
c., fornisce al contribuente una chiara visione degli elementi e del percorso logico-giuridico alla base delle presunzioni dell'Ufficio, fatto che consente il pieno dispiegarsi del diritto di difesa del contribuente. Come da costante giurisprudenza della Cassazione, non sussiste un obbligo di allegazione della documentazione richiamata nell'atto, poiché :” l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della RD di ZA regolarmente notificato o consegnato all'intimato , senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizie delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pure sinteticamente, il contenuto “ ( Cassazione n. 27800/19 e n. 27708/22). 2.
Con i motivi nn. 1, 6 e 7 del ricorso il contribuente contesta, nel merito, la legittimità delle riprese a tassazione eccependo: il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento con riguardo alla insussistenza di una stabile organizzazione personale in Italia;
il difetto di prova, anche per la mancata richiesta alle autorità spagnole di informazioni come previsto dalla Convenzione sottoscritta fra i due paesi;
richiamando l'impossibilità di produrre documentazione contabile come richiesto dall'Ufficio causata dall'occupazione abusiva dell'immobile di sua proprietà sito in Tenerife , che conteneva l documentazione contabile, come dimostrato dalla denuncia prodotta in atti effettuata l'8/11/2022 alla RD Civil spagnola.
Osserva la Corte che la denuncia effettuata dal contribuente alla RD Civil è avvenuta tempo prima dell'inizio della verifica da parte della RD di ZA, avviata il 21 settembre 2023, e del successivo p. v.c. notificato alla parte il 12/10/2023; la circostanza risulta pertanto essere una valida giustificazione sulla mancata produzione della documentazione all'Ufficio, legittimando il contribuente a produrre la documentazione contabile in sede di contenzioso, come ha fatto depositandola in SIGIT.
Con riferimento alla eccezione relativa alla insussistenza di una stabile organizzazione in Italia e conseguentemente la sussistenza del presupposto d'imposta, il ricorrente adduce i seguenti elementi: il fatto che egli fin dall'anno 2008 risieda a Santa Cruz de Tenerife, Spagna, ove avrebbe operato, nel corso del
2017, come agente mandatario sia della società statunitense Società_2 - ricercando sponsor interessati all'acquisto di spazi pubblicitari da collocare sui mezzi e sui piloti che partecipavano a campionati motociclistici
- sia per conto della società con sede in Austria DC ME;
precisa altresì che la ditta individuale spagnola aveva in essere dei contratti di collaborazione con società europee per la promozione di marchi e prodotti nell'ambito delle competizioni motociclistiche, attività svolte dalla sua residenza in Spagna per
"motivi tecnici e logistici".
Osserva preliminarmente il Collegio che nei confronti delle due società Società_2 e DC ME l'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento nei quali contestava la loro natura di società estero- vestite ritenendole pertanto “ residenti nel territorio nazionale” e, ai sensi dell'art. 73 TUIR, ne accertava i conseguenti carichi fiscali.
Le società hanno impugnato i rispettivi avvisi di accertamento innanzi a questa Corte ( rubricati RGR
246/2025 e 143/2025) che con due distinte sentenze rigettava i ricorsi confermando le presunzioni dell'Ufficio. A tale riguardo il Collegio rimanda, per economicità del giudizio, alle motivazioni delle suddette sentenze.
Va pertanto affermata la stretta correlazione fra quanto deciso in merito alla estero-vestizione che riguarda le due società ed il presente contenzioso, come del resto argomenta il ricorrente nel presente ricorso quando afferma che “ l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi a carico di tali società comporterà dunque l'annullamento anche dell'avviso in questa sede impugnato” ( pag 5 ricorso). L'AE presume invece che le due società , statunitense ed austriaca fossero estero-vestite e, di fatto, società nazionali che operavano a partire dalla sede ubicata in Santa Maria di Sala ( VR), che risultava essere la sede effettiva dell'attività delle due società e, conseguentemente , anche della ditta individuale spagnola, sulla base di molteplici elementi quali: l'assenza di una sede operativa negli Stati in cui era stabilita la sede legale;
il fatto che l'attività assolutamente prevalente delle società era rivolta a sponsor italiani;
la presenza di una dipendente della società DC ME , la sig.ra Nominativo_3, residente in [...]di Sala ( VR) e di un consulente, sig. Nominativo_4, che non hanno mai operato al di fuori dell'Italia né conoscevano gli amministratori delle due società estero-vestite; il rinvenimento di documentazione contabile presso il domicilio del Dal Corso in Santa Maria di Sala : e-mails contenute nei dispositivi informatici sequestrati nel corso dell'accesso nel domicilio italiano del ricorrente, oltre a reports da cui risultava che i clienti del Dal
Corso erano tutti italiani.
Inoltre il ricorrente sostiene che la sede della propria ditta individuale e della propria attività era ubicata in
Spagna per non meglio specificati “motivi tecnici e logistici”; senza che abbia prodotto elementi o dati che supportassero tale affermazione;
infatti nella documentazione allegata al ricorso produce: le fatture dei team piloti, certificato di residenza, alcuni contratti e l'accordo di collaborazione con la società Società_6, la dichiarazione fiscale in Spagna e documenti attestanti le gare internazionali di motociclismo, fatture per servizi telefonici.
Tutti questi documenti risultano ininfluenti e/o del tutto insufficienti a provare che la sua attività effettiva si sia svolta nel suo domicilio spagnolo e che in essa avesse la “ stabile organizzazione personale”, intesa come "una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”, art. 162, co. 1 del TUIR all'epoca vigente. Risulta inoltre non contestata la circostanza che la ditta individuale spagnola aveva come clienti esclusivamente imprese italiane o le due società estero-vestite, come dimostrato dall'elenco delle fatture attive indicato nell'avviso di accertamento, ammontanti ad €. 304.039,00 e riscontrato dalla dichiarazione fiscale spagnola prodotta in atti.
A giudizio della Corte , pertanto, le presunzioni dell'Ufficio risultano legittime e fondate su elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrano che anche la ditta individuale spagnola del Dal Corso, come le due società statunitense ed austriaca, erano delle estero-vestizioni finalizzate ad un illegittimo risparmio fiscale.
3. Il ricorrente con il motivo n. 2 contesta il mancato riconoscimento, anche induttivo, dei costi sostenuti dal contribuente .
In effetti l'AE nell'avviso di accertamento non riconosce alcun costo alla società, motivando con la considerazione che il contribuente non aveva fornito la prova del sostenimento di tali costi, non considerando valida la dichiarazione fiscale all'autorità spagnola prodotta in atti poiché essa, a suo dire, non può assurgere ad elemento di prova circa la veridicità dei fatti dichiarati e che , trattandosi di una dichiarazione presentata presso uno stato estero, l'Amministrazione Italiana non avrebbe alcun potere di controllo.
Osserva la Corte che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023 la Cassazione ha aggiornato il principio sancito dalla suddetta sentenza - che riguardava solamente le presunzioni legali per gli accertamenti basati su indagini bancarie, sul riconoscimento dei costi sostenuti a fronte di ricavi non dichiarati - estendendolo agli accertamenti analitico induttivi di maggiori ricavi, a cui il contribuente può legittimamente opporre la prova del sostenimento dei costi in forma presuntiva, sostenendo l'esistenza di costi proporzionati ai ricavi presunti ( vedi la recente Cassazione, ordinanza n. 19574/25).
Il giudizio dell'AE sulla non validità dei dati contenuti nella dichiarazione fiscale spagnola non è accoglibile per i seguenti motivi: in primis l'Ufficio non contesta nel merito il contenuto della dichiarazione, mentre accetta, invece, quanto dichiarato solo per i ricavi , pari all'importo di €. 304.039,00 che corrisponde a quanto fatturato ai clienti secondo la tabella contenuta nell'avviso di accertamento;
in secondo luogo l'affermazione relativa alla mancata possibilità di controllare la veridicità di quanto contenuto nella dichiarazione perché fatta ad uno Stato diverso appare non veritiera in quanto, come previsto dalla Convenzione Italia- Spagna contro le doppie imposizioni, l'AE poteva adire al Fisco spagnolo per avere delucidazioni e chiarimenti, ed inoltre l'asserita non validità probatoria della dichiarazione fiscale appare in contraddizione con quanto previsto in materia di contrasto alle doppie imposizioni dalla stessa Convenzione.
Pertanto la Corte ritiene legittimo l'utilizzo - ai fini dell'accertamento del reddito della società da sottoporre alla fiscalità italiana - dei dati contenuti nella dichiarazione fiscale spagnola relativi sia ai ricavi interamente dichiarati in €. 341.539,00 comprensivi di "ricavi diversi" la cui natura non viene specificata dal contribuente che, come da denuncia alla RD Civil, non è stato in grado di produrre l'intera documentazione contabile per una causa di forza maggiore - sia ai costi sostenuti, che portano ad un imponibile di €. 36.178,63 per l'anno 2017 su cui vanno calcolate le imposte italiane.
Va inoltre, in applicazione della Convenzione Italia Spagna, dedotta dalla somma così accertata, l' imposta sul reddito già versata al fisco spagnolo.
4.
Con riguardo all'IVA accertata dall'AE il contribuente eccepisce che l'Ufficio non ha tenuto conto dell'IVA applicata alle fatture passive - pari a €. 305.000,00 quantificata in €. 67.100,00.
Il motivo non merita accoglimento poiché le fatture emesse dalla società ai suoi clienti risultano senza l'applicazione dell'IVA - come dimostrato dalla documentazione sulle fatture depositate dalla ricorrente - in quanto trattasi di fatture emesse da una presunta società comunitaria a clienti collocati in un altro stato comunitario e pertanto esenti;
tuttavia, in conseguenza della riconosciuta estero-vestizione della società, tali fatture vanno gravate di IVA quantificata nell'importo correttamente indicato nell'avviso di accertamento impugnato.
5.
Con riguardo alle sanzioni esse andranno rideterminate alla luce della presente sentenza;
i motivi dedotti dal contribuente sulla insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle stesse vanno rigettati, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti sulla correttezza della presunzione di estero-vestizione, nonché sulla legittimità della ripresa dell'IVA operata.
Infine, in merito alla violazione dell'art.6, commi 1, 4 e 5 D.Lgs. 471/97 come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. d) D. Lgs. 87/2024, la Corte non ritiene accoglibile il motivo dedotto.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal D. Lgs.
158/2015 non operano in maniera generalizzata in “favor rei” rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione ,in sede di legittimità, di uno “ jus superveniens” più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione imponga il suo annullamento o l'applicazione di una sanzione inferiore rispetto a quella applicata ( Cass. Sez V ord. 33906/24 e n. 577/24).
Inoltre va richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 1270/25 ( alla cui motivazione ex art. 118 disp. att. c.p.c si rinvia ) che ha ritenuto che l'irretroattività disposta dall'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 87/2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo, che non può fermarsi sui soli interventi inerenti il carico delle sanzioni, come proposto dalla ricorrente.
In conclusione la Corte accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando le riprese a tassazione secondo le modalità descritte in motivazioni, confermando invece la ripresa a tassazione dell'IVA operata dall'Agenzia delle Entrate.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio fra la Parti.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente il ricorso proposto, rideterminando le riprese a tassazione relative alle imposte dirette da calcolarsi come indicato nelle motivazioni;
conferma la ripresa a tassazione dell'IVA;
2) Compensa le spese del presente giudizio.
Venezia , li 23/10/2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
HI FF, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Titolare D.i. Dal Indirizzo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 CONTR. PREVID. 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301SH01169-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso .
Resistente/Appellato: chiede il respingimento della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Dal Indirizzo_1 propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate ( AE) per l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a Irpef, IRES, Iva e contributi previdenziali dell'anno d'imposta 2017, notificato in data 12 marzo 2025.
Sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla RD di ZA il 12 ottobre 2023 l'ufficio a ritenuto che la ditta individuale spagnola “Ricorrente_1” avesse in Italia una “stabile organizzazione personale” pur risultando domiciliata fiscalmente in Spagna ma operando la propria attività gestionale e decisionale all'interno del territorio italiano.
Gli elementi portati dall'Ufficio a sostegno della propria presunzione sono: l'utilizzo di un ufficio sito in
Venezia, Santa Maria di Sala;
l'impiego di una dipendente presso l'ufficio di Venezia;
la piena sovrapponibilità tra le prestazioni rese dalla ditta individuale e quelle svolte dalle società Società_2 e Società_3 GMBH anch'esse oggetto di contestazione per presunta estero-vestizione.
Nel ricorso il contribuente contesta:
1) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'insussistenza di una stabile organizzazione personale in
Italia, la violazione dell'art. 2 e 162 TUIR, la insussistenza del presupposto d'imposta ai sensi dell'articolo 7
DPR 633/72, eccependo specificamente che l'Amministrazione recupera a tassazione anche il rapporto con altre società committenti - quale la società cliente TCX SRL del tutto estranea all'attività delle altre due società sopra indicate, richiedendo pertanto, in via subordinata, l'annullamento delle relative riprese a tassazione;
2) l'illegittimità dell'avviso di accertamento nella quantificazione delle imposte dovute;
il mancato riconoscimento anche induttivo, dei costi sostenuti dal contribuente;
3) la mancata deduzione dell'Iva relativa alle fatture passive, generata dai costi sostenuti nell'anno in esame dalla ricorrente, deduzione che porterebbe all'emersione di un credito Iva;
4) il mancato riconoscimento in detrazione dei crediti di imposta maturati in Spagna relativi alle imposte già versate quel paese;
5) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non essendo stato allegata all'avviso alcuna documentazione relativa agli elementi istruttori derivanti dall'attività investigativa svolta del Nucleo di polizia economico finanziaria della RD di ZA;
6) il difetto di prova dei presupposti della esterovestizione ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis D.Lgs 546/92
e la mancata attivazione di scambi di informazioni con l'Amministrazione spagnola, in violazione della
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due paesi;
7) l'impossibilità di produrre la documentazione per confutare le contestazioni mosse dall'AE per la causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà del contribuente, derivata dall'occupazione abusiva dell'immobile di sua proprietà, sito in Tenerife Spagna, che custodiva la documentazione richiesta dall'Ufficio, come da denuncia querela sporta dal ricorrente in data 8 novembre 2022;
8) il difetto di motivazione e la mancanza dei presupposti necessari, in fatto ed in diritto, per l'irrogazione delle sanzioni, in violazione dell'art. 7, co. 4, Decreto legislativo 472/97 e dell'art.6 , commi 1, 4 e 5 del D.
Lgs 471/97 come modificato dall'art.2 del D.Lgs 87/24.
In conclusione il ricorrente richiede l'annullamento dell'avviso impugnato, con vittoria di spese e del contributo unificato.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce ai tutti i motivi di ricorso richiedendone il rigetto, conclude richiedendo la conferma delle riprese accertate e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il contribuente replica alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate producendo una memoria nella quale conclude confermando le richieste già formulate nel ricorso introduttivo.
Con ulteriore memoria depositata in SIGIT il 10/10/2025 il contribuente lamenta la tardività del deposito di copia del p.v.c. con i relativi allegati per l'inosservanza del termine di 20 giorni liberi antecedenti l'udienza di trattazione ex art. 32, co. 1 D. Lgs. 546/92, a nulla rilevando che l'udienza del 18/09/25 sia stata rinviata alla data del 23/10/25, poiché il termine di decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio.
Nel corso dell'udienza il ricorrente insiste sulla eccezione di tardività, rigettata dal rappresentante dell'Ufficio poiché il termine di 20 giorni risulta rispettato a causa del rinvio dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Preliminarmente la Corte, rilevato che il deposito del p.v.c. della G. di F. del 12/10/2023 è stato effettuato dall'Ufficio senza rispettare il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza fissata in data 18/09/25, in applicazione dell'art. 32, co. 1 D.Lgs. 546/92, dichiara la inutilizzabilità del p.v.c. ai fini del giudizio, rigettando l'eccezione formulata dall'AE con riguardo al rinvio dell'udienza alla data successiva del 23/10/25 poiché, come da giurisprudenza consolidata , il termine di cui all'art. 32 è perentorio anche nel caso di un rinvio dell'udienza ( vedi, fra le tante, la recente Cassazione n. 5585/23).
Il ricorrente eccepisce inoltre il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, non essendo stata allegata all'avviso alcuna documentazione relativa agli elementi istruttori derivanti dall'attività investigativa svolta del
Nucleo di polizia economico finanziaria della RD di ZA.
Il motivo non merita accoglimento poiché l'avviso di accertamento si richiama al p.v.c. che è stato regolarmente notificato al contribuente dalla RD di ZA .
Dalla lettura dell'avviso di accertamento si rileva che l'AE, richiamando sinteticamente il contenuto del p.v.
c., fornisce al contribuente una chiara visione degli elementi e del percorso logico-giuridico alla base delle presunzioni dell'Ufficio, fatto che consente il pieno dispiegarsi del diritto di difesa del contribuente. Come da costante giurisprudenza della Cassazione, non sussiste un obbligo di allegazione della documentazione richiamata nell'atto, poiché :” l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della RD di ZA regolarmente notificato o consegnato all'intimato , senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizie delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pure sinteticamente, il contenuto “ ( Cassazione n. 27800/19 e n. 27708/22). 2.
Con i motivi nn. 1, 6 e 7 del ricorso il contribuente contesta, nel merito, la legittimità delle riprese a tassazione eccependo: il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento con riguardo alla insussistenza di una stabile organizzazione personale in Italia;
il difetto di prova, anche per la mancata richiesta alle autorità spagnole di informazioni come previsto dalla Convenzione sottoscritta fra i due paesi;
richiamando l'impossibilità di produrre documentazione contabile come richiesto dall'Ufficio causata dall'occupazione abusiva dell'immobile di sua proprietà sito in Tenerife , che conteneva l documentazione contabile, come dimostrato dalla denuncia prodotta in atti effettuata l'8/11/2022 alla RD Civil spagnola.
Osserva la Corte che la denuncia effettuata dal contribuente alla RD Civil è avvenuta tempo prima dell'inizio della verifica da parte della RD di ZA, avviata il 21 settembre 2023, e del successivo p. v.c. notificato alla parte il 12/10/2023; la circostanza risulta pertanto essere una valida giustificazione sulla mancata produzione della documentazione all'Ufficio, legittimando il contribuente a produrre la documentazione contabile in sede di contenzioso, come ha fatto depositandola in SIGIT.
Con riferimento alla eccezione relativa alla insussistenza di una stabile organizzazione in Italia e conseguentemente la sussistenza del presupposto d'imposta, il ricorrente adduce i seguenti elementi: il fatto che egli fin dall'anno 2008 risieda a Santa Cruz de Tenerife, Spagna, ove avrebbe operato, nel corso del
2017, come agente mandatario sia della società statunitense Società_2 - ricercando sponsor interessati all'acquisto di spazi pubblicitari da collocare sui mezzi e sui piloti che partecipavano a campionati motociclistici
- sia per conto della società con sede in Austria DC ME;
precisa altresì che la ditta individuale spagnola aveva in essere dei contratti di collaborazione con società europee per la promozione di marchi e prodotti nell'ambito delle competizioni motociclistiche, attività svolte dalla sua residenza in Spagna per
"motivi tecnici e logistici".
Osserva preliminarmente il Collegio che nei confronti delle due società Società_2 e DC ME l'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento nei quali contestava la loro natura di società estero- vestite ritenendole pertanto “ residenti nel territorio nazionale” e, ai sensi dell'art. 73 TUIR, ne accertava i conseguenti carichi fiscali.
Le società hanno impugnato i rispettivi avvisi di accertamento innanzi a questa Corte ( rubricati RGR
246/2025 e 143/2025) che con due distinte sentenze rigettava i ricorsi confermando le presunzioni dell'Ufficio. A tale riguardo il Collegio rimanda, per economicità del giudizio, alle motivazioni delle suddette sentenze.
Va pertanto affermata la stretta correlazione fra quanto deciso in merito alla estero-vestizione che riguarda le due società ed il presente contenzioso, come del resto argomenta il ricorrente nel presente ricorso quando afferma che “ l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi a carico di tali società comporterà dunque l'annullamento anche dell'avviso in questa sede impugnato” ( pag 5 ricorso). L'AE presume invece che le due società , statunitense ed austriaca fossero estero-vestite e, di fatto, società nazionali che operavano a partire dalla sede ubicata in Santa Maria di Sala ( VR), che risultava essere la sede effettiva dell'attività delle due società e, conseguentemente , anche della ditta individuale spagnola, sulla base di molteplici elementi quali: l'assenza di una sede operativa negli Stati in cui era stabilita la sede legale;
il fatto che l'attività assolutamente prevalente delle società era rivolta a sponsor italiani;
la presenza di una dipendente della società DC ME , la sig.ra Nominativo_3, residente in [...]di Sala ( VR) e di un consulente, sig. Nominativo_4, che non hanno mai operato al di fuori dell'Italia né conoscevano gli amministratori delle due società estero-vestite; il rinvenimento di documentazione contabile presso il domicilio del Dal Corso in Santa Maria di Sala : e-mails contenute nei dispositivi informatici sequestrati nel corso dell'accesso nel domicilio italiano del ricorrente, oltre a reports da cui risultava che i clienti del Dal
Corso erano tutti italiani.
Inoltre il ricorrente sostiene che la sede della propria ditta individuale e della propria attività era ubicata in
Spagna per non meglio specificati “motivi tecnici e logistici”; senza che abbia prodotto elementi o dati che supportassero tale affermazione;
infatti nella documentazione allegata al ricorso produce: le fatture dei team piloti, certificato di residenza, alcuni contratti e l'accordo di collaborazione con la società Società_6, la dichiarazione fiscale in Spagna e documenti attestanti le gare internazionali di motociclismo, fatture per servizi telefonici.
Tutti questi documenti risultano ininfluenti e/o del tutto insufficienti a provare che la sua attività effettiva si sia svolta nel suo domicilio spagnolo e che in essa avesse la “ stabile organizzazione personale”, intesa come "una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”, art. 162, co. 1 del TUIR all'epoca vigente. Risulta inoltre non contestata la circostanza che la ditta individuale spagnola aveva come clienti esclusivamente imprese italiane o le due società estero-vestite, come dimostrato dall'elenco delle fatture attive indicato nell'avviso di accertamento, ammontanti ad €. 304.039,00 e riscontrato dalla dichiarazione fiscale spagnola prodotta in atti.
A giudizio della Corte , pertanto, le presunzioni dell'Ufficio risultano legittime e fondate su elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrano che anche la ditta individuale spagnola del Dal Corso, come le due società statunitense ed austriaca, erano delle estero-vestizioni finalizzate ad un illegittimo risparmio fiscale.
3. Il ricorrente con il motivo n. 2 contesta il mancato riconoscimento, anche induttivo, dei costi sostenuti dal contribuente .
In effetti l'AE nell'avviso di accertamento non riconosce alcun costo alla società, motivando con la considerazione che il contribuente non aveva fornito la prova del sostenimento di tali costi, non considerando valida la dichiarazione fiscale all'autorità spagnola prodotta in atti poiché essa, a suo dire, non può assurgere ad elemento di prova circa la veridicità dei fatti dichiarati e che , trattandosi di una dichiarazione presentata presso uno stato estero, l'Amministrazione Italiana non avrebbe alcun potere di controllo.
Osserva la Corte che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023 la Cassazione ha aggiornato il principio sancito dalla suddetta sentenza - che riguardava solamente le presunzioni legali per gli accertamenti basati su indagini bancarie, sul riconoscimento dei costi sostenuti a fronte di ricavi non dichiarati - estendendolo agli accertamenti analitico induttivi di maggiori ricavi, a cui il contribuente può legittimamente opporre la prova del sostenimento dei costi in forma presuntiva, sostenendo l'esistenza di costi proporzionati ai ricavi presunti ( vedi la recente Cassazione, ordinanza n. 19574/25).
Il giudizio dell'AE sulla non validità dei dati contenuti nella dichiarazione fiscale spagnola non è accoglibile per i seguenti motivi: in primis l'Ufficio non contesta nel merito il contenuto della dichiarazione, mentre accetta, invece, quanto dichiarato solo per i ricavi , pari all'importo di €. 304.039,00 che corrisponde a quanto fatturato ai clienti secondo la tabella contenuta nell'avviso di accertamento;
in secondo luogo l'affermazione relativa alla mancata possibilità di controllare la veridicità di quanto contenuto nella dichiarazione perché fatta ad uno Stato diverso appare non veritiera in quanto, come previsto dalla Convenzione Italia- Spagna contro le doppie imposizioni, l'AE poteva adire al Fisco spagnolo per avere delucidazioni e chiarimenti, ed inoltre l'asserita non validità probatoria della dichiarazione fiscale appare in contraddizione con quanto previsto in materia di contrasto alle doppie imposizioni dalla stessa Convenzione.
Pertanto la Corte ritiene legittimo l'utilizzo - ai fini dell'accertamento del reddito della società da sottoporre alla fiscalità italiana - dei dati contenuti nella dichiarazione fiscale spagnola relativi sia ai ricavi interamente dichiarati in €. 341.539,00 comprensivi di "ricavi diversi" la cui natura non viene specificata dal contribuente che, come da denuncia alla RD Civil, non è stato in grado di produrre l'intera documentazione contabile per una causa di forza maggiore - sia ai costi sostenuti, che portano ad un imponibile di €. 36.178,63 per l'anno 2017 su cui vanno calcolate le imposte italiane.
Va inoltre, in applicazione della Convenzione Italia Spagna, dedotta dalla somma così accertata, l' imposta sul reddito già versata al fisco spagnolo.
4.
Con riguardo all'IVA accertata dall'AE il contribuente eccepisce che l'Ufficio non ha tenuto conto dell'IVA applicata alle fatture passive - pari a €. 305.000,00 quantificata in €. 67.100,00.
Il motivo non merita accoglimento poiché le fatture emesse dalla società ai suoi clienti risultano senza l'applicazione dell'IVA - come dimostrato dalla documentazione sulle fatture depositate dalla ricorrente - in quanto trattasi di fatture emesse da una presunta società comunitaria a clienti collocati in un altro stato comunitario e pertanto esenti;
tuttavia, in conseguenza della riconosciuta estero-vestizione della società, tali fatture vanno gravate di IVA quantificata nell'importo correttamente indicato nell'avviso di accertamento impugnato.
5.
Con riguardo alle sanzioni esse andranno rideterminate alla luce della presente sentenza;
i motivi dedotti dal contribuente sulla insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle stesse vanno rigettati, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti sulla correttezza della presunzione di estero-vestizione, nonché sulla legittimità della ripresa dell'IVA operata.
Infine, in merito alla violazione dell'art.6, commi 1, 4 e 5 D.Lgs. 471/97 come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. d) D. Lgs. 87/2024, la Corte non ritiene accoglibile il motivo dedotto.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal D. Lgs.
158/2015 non operano in maniera generalizzata in “favor rei” rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione ,in sede di legittimità, di uno “ jus superveniens” più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione imponga il suo annullamento o l'applicazione di una sanzione inferiore rispetto a quella applicata ( Cass. Sez V ord. 33906/24 e n. 577/24).
Inoltre va richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 1270/25 ( alla cui motivazione ex art. 118 disp. att. c.p.c si rinvia ) che ha ritenuto che l'irretroattività disposta dall'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 87/2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo, che non può fermarsi sui soli interventi inerenti il carico delle sanzioni, come proposto dalla ricorrente.
In conclusione la Corte accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando le riprese a tassazione secondo le modalità descritte in motivazioni, confermando invece la ripresa a tassazione dell'IVA operata dall'Agenzia delle Entrate.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio fra la Parti.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente il ricorso proposto, rideterminando le riprese a tassazione relative alle imposte dirette da calcolarsi come indicato nelle motivazioni;
conferma la ripresa a tassazione dell'IVA;
2) Compensa le spese del presente giudizio.
Venezia , li 23/10/2025