Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P dott.ssa Federica Ceresini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 245/2024 RGC promossa da:
, col patrocinio dell'avv. Chiara Rocca e dell'avv. Matteo Rocca presso Parte_1 lo studio dei quali in Codogno (LO), Via Dante Alighieri 6, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Piacenza, CP_1
Via Nova 15 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Piacenza, Magistrato designato, contrariis reiectis, così giudicare: - accertato l'inadempimento professionale dell'Avv. , condannare CP_1 quest'ultimo al risarcimento del danno in favore del signor nella misura di €. Parte_1
19.636,35 o in quell'altro importo maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria: - con riserva di ogni istanza istruttoria ai sensi di legge;
In ogni caso: con vittoria di spese, onorari, diritti, spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Convenuto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere 1) In via preliminare: accertare la nullità della notifica per omissione ai sensi di cui all'art. 13 L. 53/94
e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
2) Sempre in via preliminare:
Accertare la tardiva iscrizione a ruolo della presente causa avvenuta in data 13/02/2024 a fronte di notifica avvenuta – e considerata peraltro inesistente – in data 02/02/2024, per
l'effetto dichiarare l'improcedibilità del giudizio. 3) in via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la società - n. HCC22 - U0016248, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede legale in Corso Sempione, 61 Milano, 20149 e di conseguenza fissare chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
4) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle richieste risarcitorie ex adverso dedotte e prodotte in atto di citazione;
5) in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 co. II n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 domandandone la condanna a pagargli la somma di €. 19.636,35 a titolo di CP_1 risarcimento dei danni conseguiti alla grave imperizia e negligenza con le quali il professionista ha svolto due incarichi difensivi conferitigli, l'uno stragiudiziale e l'altro giudiziale, allegando che, nel luglio 2020, si era rivolto all'avv. per essere assistito nei rapporti con la società CP_1 datrice di lavoro, a seguito dell'irrogazione di alcune sanzioni Controparte_3 disciplinari di richiamo;
che, nelle more dell'incontro del legale con la datrice di lavoro, era sorta la necessità di assentarsi dal lavoro a causa di una patologia del padre, cosicché, rivoltosi per una consulenza su come comportarsi con la parte datoriale all'avv. questi gli aveva CP_1 consigliato di fare richiesta di aspettativa non retribuita di due settimane, l'aveva redatta e inviata via PEC a chiarendo al cliente che si trattava di un diritto Controparte_3 soggettivo di ogni lavoratore e che non sarebbe stato necessario né allegare documenti medici giustificativi della richiesta, né attendere il preventivo benestare della datrice per assentarsi dal lavoro;
che, pertanto, l'attore, attenendosi al consiglio del legale, si assentava dal lavoro dal
30/7/2020 al 14/7/2020, senza previa autorizzazione della datrice di lavoro;
che ne seguivano una contestazione disciplinareper assenza nei giorni 30-31/7/2020, per la quale l'avv. CP_1 forniva una generica giustificazione, e una contestazione disciplinare per assenza nei giorni 01-
14/08/2020, per la quale il legale chiedeva un incontro con la parte datoriale, svoltosi il
17/9/2020, nel quale l'avvocato giustificava il cliente adducendo che l'aspettativa avrebbe dovuto essere concessa a semplice richiesta del lavoratore, senza necessità di alcun documento attestante le esigenze familiari;
che peraltro, con lettera ricevuta il 21/9/2020, l'attore era sanzionato col licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata;
che il licenziamento era impugnato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Piacenza con ricorso presentato dall'avv. che deduceva la natura discriminatoria, ritorsiva e la sproporzione del CP_1 licenziamento;
che, peraltro, il ricorso era rigettato, in quanto iscritto a ruolo tardivamente, ma che nella sentenza, il Giudice del Lavoro aveva anche rilevato l'infondatezza del ricorso nel merito;
che l'avv. infine, ometteva di informare della comunicazione della sentenza il CP_1 cliente, che ne veniva a conoscenza solo il 19/12/22, allorché riceveva la notifica dell'atto di precetto con cui la datrice di lavoro gli intimava la refusione delle spese legali;
che, in forza della notifica del precetto, il 30/1/23 l'attore pagava alla datrice di lavoro €. 5.146,35; che a pag. 2 di 9 titolo di compenso professionale, l'attore aveva pagato €. 500,00 all'avv. che il legale non CP_1 dava seguito alle richieste risarcitorie del cliente, né alla convenzione di negoziazione assistita;
che l'avv. è responsabile del licenziamento del cliente per avere negligentemente inoltrato CP_1 una richiesta d'aspettativa incompleta e inidonea agli effetti di legge, così rendendo ingiustificata l'assenza del dal posto di lavoro, causando il suo legittimo licenziamento;
Pt_1 che l'avv. ha aggravato la posizione del cliente sia impugnando il licenziamento con un CP_1 ricorso depositato tardivamente e per motivi di merito infondati, con conseguente condanna del cliente alla refusione delle spese legali alla controparte, sia omettendo di informarlo della comunicazione della sentenza ricevuta dalla Cancelleria, così precludendogli un'eventuale impugnazione e il pagamento tempestivo delle spese legali alla controparte, evitando l'aggravio delle ulteriori somme precettate;
che all'attore spetta un risarcimento di €. 19.636,35 così determinati: per la perdita del posto di lavoro causata dall'erronea richiesta di aspettativa e dal rigetto dell'impugnazione del licenziamento, applicando analogicamente i criteri ex lege di monetizzazione di un illegittimo licenziamento, previa quantificazione di due mensilità per ogni anno lavorativo dall'assunzione avvenuta nel gennaio 2016, €. 14.000,00 (pari al netto mensile mediamente precipito di €. 1.400,00 moltiplicato per n. 2 mensilità per n. 5 annualità); per rimborso della somma precettata dalla datrice di lavoro per la condanna dell'attore alle spese legali del ricorso di impugnativa del licenziamento respinto, €. 5.136,35; per rimborso dei compensi versati all'avv. €. 500,00, stante l'inadempimento del mandato professionale. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/4/24 si è costituito in giudizio l'avv.
in via preliminare eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione, CP_1 siccome eseguita al proprio domicilio digitale risultante dal Reginde anziché a quello, diverso, risultante dal registro INAD, l'improcedibilità dell'azione per tardiva iscrizione a ruolo della causa e la irrituale negoziazione assistita, da rinnovarsi, essendo egli stato impedito a dare corso alla convenzione firmata a casa di una patologia cardiologica che lo aveva colpito nel luglio
2023; nel merito, contestava di essere stato inadempiente, essendo stato il licenziamento del causato direttamente e unicamente dalla sua stessa condotta e non dall'inadeguata Pt_1 prestazione del professionista, cui l'attore si era rivolto quando, ormai già ingiustificatamente assente dal lavoro per avere aiutato il padre malato, aveva proposto al legale di accampare una propria falsa patologia, ottenendo invece dall'avvocato il consiglio di prendere ferie (ipotesi scartata dal ) o di prendere un'aspettativa non retribuita, che, seppur non conforme alle Pt_1 norme introdotte dal CCNL di categoria, era una prassi cui la datrice di lavoro aveva già aderito in passato;
che il aveva optato per la seconda possibilità, comunque meno rischiosa che Pt_1 un'assenza per falsa malattia;
che, pur essendo stato il ricorso per impugnare il licenziamento depositato tardivamente, la causa, infondata nel merito, avrebbe comunque avuto esito infausto, in quanto il licenziamento era dipeso dalla condotta tenuta dal lavoratore prima del conferimento dell'incarico di consulenza al legale, che lo aveva svolto correttamente e dunque pag. 3 di 9 non era inadempiente;
chiedeva, infine, il differimento della udienza di prima udienza per chiamare in causa in manleva la propria compagnia assicuratrice;
tanto Controparte_2 eccepito e chiesto, il convenuto rassegnava le sopra riportate conclusioni.
Con decreto del 4/4/24 il Giudice differiva la prima udienza al 15/10/24 per consentire al convenuto la chiamata del terzo, ma, a detta udienza, l'avv. dava atto di non avere citato CP_1
l'assicurazione, in quanto la stessa aveva negato la manleva e, fallito il tentativo di conciliazione, in assenza di richieste istruttorie, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies cpc l'udienza del 24/1/25, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
All'udienza del 24/1/25 la causa era trattenuta in decisione e viene oggi decisa con la presente sentenza, all'esito dell'esame della comparsa conclusionale depositata dalla sola parte attrice.
Sono, innanzitutto, infondate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Circa l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto eseguita al domicilio digitale del convenuto risultante dal Reginde anziché al diverso domicilio digitale risultante da
INAD, dalla mera lettura del testo dell'art. 3 ter co. I L. 53/94 emerge che detta disposizione si limita a stabilire in quali casi l'avvocato deve effettuare la notifica degli atti giudiziari a mezzo
PEC, senza precisare presso quale indirizzo la notifica debba essere eseguita qualora il destinatario abbia più domicili digitali diversi inseriti in Registri differenti, come nel caso dell'avv. cosicché i rilievi dallo stesso circa un presunto obbligo dell'avvocato di CP_1 effettuare la notifica al domicilio digitale indicato in INAD ove ne sia oggetto un atto che esula dall'esercizio della professione svolta dal destinatario appaiono frutto di una sua mera interpretazione non suffragata da alcun dato testuale, dottrinale o giurisprudenziale, di talché la notifica dell'atto di citazione, effettuata all'avv. presso il domicilio digitale risultante dal CP_1
Reginde, è valida a tutti gli effetti.
In ogni caso, l'asserita nullità sarebbe sanata, giacché nel presente caso opererebbe l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass. SSUU 7665/2016; Cass., Sez. Lav., n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n.
1184 del 2001 e n. 1548 del 2002): la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela, infatti, l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del 2014), cosicché è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la pag. 4 di 9 parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.
Nel presente caso, il convenuto non solo non allega alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa conseguente alla notifica a un indirizzo PEC a suo dire inidoneo, ma svolge le proprie difese non solo eccependo, preliminarmente, la nullità della notifica, ma, anche, e diffusamente, nel merito, di talché non può lamentare alcun vulnus al proprio diritto di difesa conseguente alla presunta violazione della norma procedurale.
Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di improcedibilità per iscrizione a ruolo tardiva dell'atto di citazione: questo, infatti, è stato documentatamente notificato in data 09/02/2024, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta con deposito telematico eseguito in data 13/02/2024, ossia entro il termine di 10 giorni dalla notifica indicato dall'art. 165 co. I cpc.
Infondata è anche l'eccezione relativa alla convenzione di negoziazione, giacché risulta dal doc.
15 prodotto da parte attrice che essa è stata firmata dalle parti il 20/11/2023, ossia in una data di quattro mesi successiva al mese di luglio 2023, nel quale il convenuto ha riferito di essere stato colpito da patologia cardiologica, della quale, peraltro, non ha fornito alcuna prova, né l'attore ha allegato e tantomeno provato di avere chiesto una proroga del termine per la negoziazione, che, dunque, è da ritenersi ritualmente svolta con esito negativo e da non ripetersi.
Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e va accolta.
Giova premettere che, in generale, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176 co. II cc e, quindi, una diligenza qualificata dalla perizia, dalla prudenza, dalla diligenza e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
La valutazione dell'esattezza della prestazione del professionista varia, poi, secondo il tipo di professione: per gli avvocati, in particolare, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ. 20 novembre 2009, n. 24544) "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 cod. civ. e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole"; la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui l'avvocato è responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi nei quali, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave: si tratta, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato,
pag. 5 di 9 circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ai sensi dell'art. 2236 cc.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se e in quanto provi o di avere agito con diligenza, o l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione ex art. 1218 cc.
Sul piano dell'onere della prova, sul cliente che allega di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del proprio avvocato grava l'onere di provare: a)
l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2007, n. 9238).
Tanto premesso, nel caso in esame è pacifico tra le parti (e, comunque, documentalmente provato) l'avvenuto conferimento dei due incarichi difensivi, l'uno stragiudiziale, l'altro giudiziale, da parte dell'attore all'avv. ed è, altresì, pacifico (e, comunque, CP_1 provato per tabulas) che l'incarico stragiudiziale di formulazione di richiesta di aspettativa non retribuita si è concluso col licenziamento dell'attore per giusta causa da parte della sua datrice di lavoro e che l'incarico giudiziale per la impugnazione del suddetto licenziamento promossa dall'avv. innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Piacenza si è concluso con una CP_1 pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito con sentenza nella quale è stata, altresì, evidenziata l'infondatezza della domanda nel merito ed è altresì pacifico che l'avv. CP_1 ha omesso di informare il cliente della comunicazione della sentenza con la quale il suo ricorso era respinto ed egli veniva condannato a rifondere le spese di lite alla controparte.
Sussiste l'inadempimento del difensore per imperito svolgimento della prestazione stragiudiziale, atteso che, come emerge dal doc., 1 prodotto dall'attore, l'avv. eseguendo CP_1
l'incarico, ha redatto e inviato alla datrice di lavoro del cliente una richiesta di aspettativa non retribuita inosservante delle prescrizioni dell'art. 169 del CCNL Terziario e Distribuzione
Servizi, incontestatamente applicabile al rapporto di lavoro dell'attore e che, circa l'aspettativa per motivi familiari, oltre a elencare i termini dipartimentali, prevede la necessità di indicare il legame di parentela col familiare e l'obbligo di fornire la documentazione medica richiesta dalla normativa in materia di aspettativa di cui agli art. nn. 2 e 3 del Decreto Interministeriale del
21/07/2000: la richiesta redatta e inviata dall'avv. invero, non indicava il familiare CP_1 necessitante assistenza, non era corredata dalla documentazione medica che ne attestasse la patologia e non menzionava alcuna necessità di assistenza al familiare, adducendo solo generici motivi lavorativi del richiedente in una imprecisata azienda familiare;
la non conformità della richiesta è, d'altronde, stata riconosciuta dallo stesso convenuto a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta.
Parimenti, è circostanza incontestata che il convenuto ha consigliato al cliente di astenersi dal lavoro senza attendere un preventivo nulla osta della datrice: è dunque evidente che il pag. 6 di 9 licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro dell'attore è stato causato in modo diretto e immediato dall'errata consulenza e assistenza fornita al lavoratore dall'avv. e non, come CP_1 eccepisce lo stesso, dal fatto, in alcun modo provato, che il lavoratore fosse già assente ingiustificato allorché si era rivolto al legale, così come non provato è che il lavoratore si fosse rivolto all'avv. proponendo di accampare una falsa malattia o che lo stesso avesse rifiutato CP_1 il consiglio dell'avv. i prendere ferie. CP_1
Sussiste inoltre l'inadempimento del difensore per imperito e/o negligente svolgimento dell'incarico conferitogli per impugnare il licenziamento, atteso che la tardività dell'iniziativa processuale è derivata da inescusabile ignoranza di disposizioni di legge o, comunque, da grave incuria nell'esercizio del patrocinio, giacché, come emerge dalla sentenza del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Piacenza n. 145/21 resa nella causa n. 185/2021 RG Lav. (doc. 7 attore), l'avvocato, dopo avere impugnato stragiudizialmente il licenziamento per giusta causa con PEC del 02/10/2020, ha depositato il ricorso ex art 414 cpc l'01/04/2021, ossia allo scadere del 181° giorno dall'impugnazione stragiudiziale, con conseguente applicazione dell'art. 6 L.
604/1966 e ss. mm., a norma del quale l'impugnativa del licenziamento è inefficace se non è seguita dal deposito del ricorso entro il successivo termine di 180 giorni;
a seguito del rigetto del ricorso, come si legge in sentenza infondato anche nel merito, il era condannato al Pt_1 pagamento delle spese legali di controparte.
Sussiste, infine, l'inadempimento del professionista circa il dovere di informare il cliente dell'esito della causa, giacché è circostanza incontestata che l'avv. a omesso di avvisare il CP_1
della comunicazione della sentenza, così, da un lato, facendo decorrere inutilmente i Pt_1 termini per un eventuale gravame e, dall'altro, impedendo al cliente di pagare tempestivamente le spese legali alla controparte, evitando l'aggravio delle spese di precetto, come da doc. 11 dell'attore.
Sussiste, dunque, l'inadempimento ai contratti d'opera professionale stipulati tra l'attore e il convenuto, che li ha eseguiti senza adeguata competenza e diligenza.
Al riguardo, va rilevato che il professionista, benché ne avesse l'onere, nulla ha provato in merito alla impossibilità della esatta prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Circa il danno, in assenza di specifica contestazione ex art. 115 cpc, devono ritenersene pacifici l'esistenza e l'ammontare, consistente, quanto al danno emergente, nei 500,00 euro pagati all'avv. dovuti all'attore a titolo di risarcimento del danno per una prestazione CP_1 professionale inadeguata e dannosa, nonché nei 5.136,35 euro pagati alla datrice di lavoro per rifondere le spese legali del giudizio svoltosi innanzi al Giudice del Lavoro e per le successive spese di cui al precetto, notificato senza che l'avv. avesse avvisato il cliente della CP_1 comunicazione della suddetta sentenza, somma anch'essa dovuta all'attore a titolo di risarcimento del danno per una prestazione professionale inadeguata e dannosa e, infine, a titolo di lucro cessante, nella somma di €. 14.000,00, spettante a titolo di risarcimento del danno per la pag. 7 di 9 perdita del posto di lavoro causata dall'errata consulenza e assistenza in sede di predisposizione e invio della richiesta di aspettativa non retribuita e dal rigetto dell'impugnativa del licenziamento per giusta causa.
Sussiste, infine, la prova del nesso di causalità ab origine tra il comportamento imperito e negligente del professionista convenuto e i sopra indicati danni patiti dall'attore.
In via generale, occorre ricordare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato
l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (Cass. n. 22026/2004; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 6967/2006;
Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 11548/2013); tale orientamento è stato confermato anche più recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di ribadire che il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (cfr. Cass. n. 297/2015).
Nel caso in esame, l'attore ha richiesto la condanna del professionista al risarcimento dei danni causatigli con l'errata consulenza e assistenza prestatagli a fronte del dato di fatto che l'avvocato, dopo avergli consigliato di chiedere un'aspettativa non retribuita, ha redatto (e inviato alla datrice di lavoro) una richiesta redatta senza la dovuta perizia, ha omesso di avvisare il cliente di attendere la risposta della datrice di lavoro, così causando i presupposti del licenziamento per giusta causa, quindi ha imperitamente consigliato l'impugnazione del licenziamento per giusta causa conseguitone, poi ha imperitamente e negligentemente introdotto l'impugnativa allorquando il termine era ormai scaduto, con motivi di merito infondati e, infine, ha negligentemente omesso di comunicare l'esito negativo del ricorso al cliente, che avrebbe potuto scegliere di impugnare la sentenza o di stare nel minor danno, pagando alla controparte le spese legali e non anche le ulteriori spese portate dal precetto, in tal modo causando il danno lamentato, quantificato in complessivi €. 19.636,35 e non contestato dal convenuto né nell'an, né nel quantum.
Dunque, nel caso di specie, è sussistente il nesso di causalità tra la prestazione del professionista, inadeguata ab initio, e il danno lamentato dal cliente in considerazione di quanto di seguito esposto: vi è, infatti, la prova controfattuale che se l'avv. non avesse consigliato, CP_1 redatto e inviato la richiesta di aspettativa non retribuita frutto di errore professionale alla datrice di lavoro del , non ne avrebbe causato il licenziamento per giusta causa e, se non Pt_1 avesse imperitamente e negligentemente impugnato il licenziamento (da egli stesso causato) con un ricorso tardivo oltreché infondato nel merito, il cliente non sarebbe stato condannato alla pag. 8 di 9 rifusione delle spese legali a favore della controparte vittoriosa e se, infine, non avesse negligentemente omesso di informare il cliente circa la comunicazione della sentenza che lo condannava alla rifusione delle spese legali alla datrice di lavoro vittoriosa, il cliente non avrebbe dovuto pagare gli ulteriori importi precettati.
In conclusione, accertata la responsabilità professionale dell'avv. e tenuto conto CP_1 di quanto sopra esposto, lo stesso dev'essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma, incontestata, di €. 19.636,35 a titolo di risarcimento del danno.
Quanto alle spese del procedimento, non vi è ragione per derogare al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, cosicché il soccombente convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del vittorioso attore delle spese del presente giudizio, liquidate, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati col DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da €. 5.200,01 a €. 26.000,00) in relazione al quantum della condanna oggi pronunciata (arg. ex art. 5 co. I DM 55/2014, c.d. criterio del decisum) e con applicazione dei valori minimi in considerazione dell'assenza di questioni di fatto o diritto di particolare complessità, per ciascuna delle fasi effettivamente trattate, in complessivi €. 1.700,00 (di cui €. 460,00 per fase di studio, €. 389,00 per fase introduttiva ed €.
851,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge, al rimborso delle spese anticipate per l'iscrizione della causa a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciandosi nel contraddittorio delle parti, disattesa, respinta, assorbita ogni diversa o contraria domanda, eccezione e difesa, così dispone:
- in accoglimento della domanda dell'attore, accertato l'inadempimento contrattuale dell'avv.
lo condanna a pagare a la somma di €. 19.636,35 a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione;
- condanna l'avv. a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 che si liquidano complessivamente in €. 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge, oltre al rimborso delle spese anticipate per iscrizione a ruolo della causa.
Così deciso in Piacenza in data 16 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Federica Ceresini
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