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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 7.01.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164; nella causa iscritta al n. 16206/2024 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaia Parte_1 C.F._1
Sanseverino e Ferdinando Accinni, con elezione di domicilio in Napoli alla Via Duomo n. 326, presso lo studio degli stessi, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano, elettivamente domiciliati presso l , sito in Controparte_2
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
Resistenti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.07.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_3 , premettendo di aver prestato servizio come docente a tempo determinato
[...]
CP per le seguenti annualità scolastiche: a.s. 2018/2019, con plurimi contratti presso CP_5 di Napoli;
a.s. 2019/2020, con contratto dal 10.10.2019 al 30.06.2020, presso Controparte_6
CP di Napoli;
a.s. 2020/2021, con contratto dal 7.11.2020 al 30.06.2021, presso
[...]
[...]
di Napoli;
a.s. 2021/2022, con contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, presso I.C. “Marino” CP_5 di Napoli;
a.s. 2022/2023, con contratto dal 12.09.2022 al 31.08.2023, presso “I.S. Casanova” di
Napoli; a.s. 2023/2024, con contratto dall'11.09.2023 al 30.06.2024, presso I.C. “Madre Claudia
RU - Solimena” di Napoli.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse • Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
1. Condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento, per i danni nel caso in cui non venga tempestivamente riconosciuto il diritto richiesto e che, al momento della pronuncia giudiziale, e se la ricorrente sia fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, nella misura della liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico), e comunque entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il - si costituivano Controparte_1 Controparte_7 in giudizio e resistevano alle opposte pretese, eccependo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del beneficio invocato relativamente alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; deducendo altresì la chiarezza del dettato normativo e la assenza di violazione di disposizioni di rango superiore.
Con note di trattazione scritta del 10.12.2024 è stato versato in atti il contratto a tempo determinato di docenza, con decorrenza dall'11.10.2024 e cessazione al 30.06.2025, presso Controparte_8
di Napoli.
[...]
La causa, all'udienza del 7.01.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
In via preliminare, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il petitum sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto Controparte_1 di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU.
n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò posto e venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto salvi i limiti della parziale prescrizione del diritto azionato secondo quanto di seguito illustrato.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_9
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs.
n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. contratto di docenza in atti).
Ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento a tutte le annualità scolastiche per le quale si chiede il riconoscimento.
Parte resistente ha eccepito, in memoria, l'estinzione del diritto della ricorrente per decorso del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di deposito del ricorso, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
Nella fattispecie, risulta, dalla documentazione prodotta, che la ricorrente ha inoltrato alle
Amministrazioni convenute pec in data 17.04.2024 contenete diffida ad adempiere a quanto poi oggetto di giudizio (cfr. in atti).
Orbene, la Corte di Cassazione, nella decisione già richiamata, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”. Ha pertanto posto il seguente principio di diritto: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Sulla scorta dei principi autorevolmente affermati, la domanda della ricorrente non può essere accolta con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per intervenuta prescrizione del diritto, in mancanza di atti interruttivi anteriori alla pec del 17 aprile 2024, epoca in cui, avuto riguardo alla data di conferimento dell'incarico di supplenza per l'indicata annualità (13.10.2018), il quinquennio era già decorso.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
L'accoglimento parziale del ricorso, il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 2) per l'effetto ordina al Controparte_10 di provvedere all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore di essa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_10
tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua metà, metà che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 8.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 7.01.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164; nella causa iscritta al n. 16206/2024 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaia Parte_1 C.F._1
Sanseverino e Ferdinando Accinni, con elezione di domicilio in Napoli alla Via Duomo n. 326, presso lo studio degli stessi, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano, elettivamente domiciliati presso l , sito in Controparte_2
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
Resistenti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.07.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_3 , premettendo di aver prestato servizio come docente a tempo determinato
[...]
CP per le seguenti annualità scolastiche: a.s. 2018/2019, con plurimi contratti presso CP_5 di Napoli;
a.s. 2019/2020, con contratto dal 10.10.2019 al 30.06.2020, presso Controparte_6
CP di Napoli;
a.s. 2020/2021, con contratto dal 7.11.2020 al 30.06.2021, presso
[...]
[...]
di Napoli;
a.s. 2021/2022, con contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, presso I.C. “Marino” CP_5 di Napoli;
a.s. 2022/2023, con contratto dal 12.09.2022 al 31.08.2023, presso “I.S. Casanova” di
Napoli; a.s. 2023/2024, con contratto dall'11.09.2023 al 30.06.2024, presso I.C. “Madre Claudia
RU - Solimena” di Napoli.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse • Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
1. Condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento, per i danni nel caso in cui non venga tempestivamente riconosciuto il diritto richiesto e che, al momento della pronuncia giudiziale, e se la ricorrente sia fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, nella misura della liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico), e comunque entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il - si costituivano Controparte_1 Controparte_7 in giudizio e resistevano alle opposte pretese, eccependo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del beneficio invocato relativamente alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; deducendo altresì la chiarezza del dettato normativo e la assenza di violazione di disposizioni di rango superiore.
Con note di trattazione scritta del 10.12.2024 è stato versato in atti il contratto a tempo determinato di docenza, con decorrenza dall'11.10.2024 e cessazione al 30.06.2025, presso Controparte_8
di Napoli.
[...]
La causa, all'udienza del 7.01.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
In via preliminare, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il petitum sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto Controparte_1 di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU.
n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò posto e venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto salvi i limiti della parziale prescrizione del diritto azionato secondo quanto di seguito illustrato.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_9
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs.
n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. contratto di docenza in atti).
Ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento a tutte le annualità scolastiche per le quale si chiede il riconoscimento.
Parte resistente ha eccepito, in memoria, l'estinzione del diritto della ricorrente per decorso del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di deposito del ricorso, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
Nella fattispecie, risulta, dalla documentazione prodotta, che la ricorrente ha inoltrato alle
Amministrazioni convenute pec in data 17.04.2024 contenete diffida ad adempiere a quanto poi oggetto di giudizio (cfr. in atti).
Orbene, la Corte di Cassazione, nella decisione già richiamata, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”. Ha pertanto posto il seguente principio di diritto: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Sulla scorta dei principi autorevolmente affermati, la domanda della ricorrente non può essere accolta con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per intervenuta prescrizione del diritto, in mancanza di atti interruttivi anteriori alla pec del 17 aprile 2024, epoca in cui, avuto riguardo alla data di conferimento dell'incarico di supplenza per l'indicata annualità (13.10.2018), il quinquennio era già decorso.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
L'accoglimento parziale del ricorso, il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 2) per l'effetto ordina al Controparte_10 di provvedere all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore di essa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_10
tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua metà, metà che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 8.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori