Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 29/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2024, proposto da AT MU, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Ruffolo, Valter Loccisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Recanati, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 30911 del 30/08/2024 del Comune di Porto Recanati, emesso in seguito alla sentenza T.A.R. Marche n. 619/2023 ed avente ad oggetto il “ Rigetto istanza di variante presentata in data 03.08.2022 per cambio di destinazione da “Zona a Verde Pubblico V4” a “Zona Residenziale di completamento B ” oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o, comunque, connesso agli atti di cui sopra, anche se mai conosciuto dal ricorrente;
nonché per la condanna del Comune di Porto Recanati al risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento impugnato, da meglio quantificarsi in corso di causa e, comunque, anche in via equitativa anche ex artt. 1226 e 2056 c.c
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Recanati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente riferisce che nel 2021 assumeva la decisione di ristrutturare ed ampliare un edificio sito alla Via Teodoro Bronzini, angolo Via Argentina, insistente su fondo distinto al Catasto Terreni con partita 274, foglio 12, particella 111. La proprietà di tale area era stata acquistata dalla ricorrente e da suo fratello per usucapione maturata in danno del Comune di Porto Recanati, giusta sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 369/2012.
Riferisce, altresì, che veniva in tal modo a conoscenza (tramite acquisizione, in data 15 giugno 2021, del certificato di destinazione urbanistica) che con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 31 marzo 2006 era stata approvata una variante al piano regolatore generale, mediante la quale, in maniera ritenuta errata ed illegittima oltre che in contrasto con la sentenza di primo grado emessa nel giudizio relativo alla usucapione ridetta (Tribunale Civile di Macerata n. 355 del 14 maggio 2005), mutava la destinazione urbanistica dell’area in parola, qualificandola come “ Zona per Attrezzature Pubbliche e d’Interesse Generale – Verde Pubblico a giardini ”.
Il certificato di destinazione urbanistica qualificava, dunque, l’area in rilievo “ V4 ” alla stregua di “ zone, per lo più inserite nell’aggregato urbano, destinate alla realizzazione di giardini attraverso la messa a dimora di essenze arboree e giochi. Tutte le zone di cui sopra sono attuate previa redazione di un piano particolareggiato che indichi gli interventi da realizzarsi e la successiva manutenzione. In tal caso i privati dovranno concordare con il Comune la gestione, (anche a carattere oneroso) delle aree e delle relative attrezzature ”.
Parte ricorrente afferma, a seguito di inevaso accesso agli atti (reiterato da ultimo il 3 febbraio 2022), che non sussisterebbe alcun atto o documento attestante il processo decisionale e le evidenze istruttorie sulla base delle quali, all’epoca, il Comune ha deciso di imprimere alla proprietà privata dell’odierna ricorrente la destinazione di “ Verde Pubblico ”.
Informa che il 3 agosto 2022 presentava, dunque, formale richiesta di variante al piano regolatore generale, per cambio di destinazione urbanistica dell’area di cui si discute da “ Zona a Verde Pubblico V4 ” a “ Zona Residenziale di completamento B ”, ritenendo si trattasse di mero errore materiale.
L’amministrazione comunale ometteva tuttavia di provvedere su tale istanza, cosicché veniva proposta azione ex art. 31 e 117 c.p.a. definita con sentenza di questo T.A.R. n. 619/2023 che accertava l’obbligo di provvedere da parte dell’Ente locale.
Ben oltre i termini imposti, il Comune emanava l’atto qui gravato, con cui veniva stabilito che “ non possono essere accolte le deduzioni della sig.ra MU in quanto, come risulta documentato, l'Amministrazione comunale non ha affatto assegnato la destinazione urbanistica a "Zona a verde Pubblico" successivamente alla sentenza del Tribunale di Macerata ma fin dall'adozione della relativa variante nell'aprile 2004, e ha compiutamente e correttamente espletato la procedura urbanistica, a carattere generale, di adeguamento al P.T.C. e, quindi, ha esercitato la propria attività di pianificazione urbanistica facendo un corretto uso della propria discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di promuovere, in maniera coerente e logica, lo sviluppo socio economico del proprio territorio; consegue che è del tutto logica e coerente la destinazione urbanistica impressa all'area di cui trattasi a 'Zona a Verde Pubblico V4" in quanto l'area, già classificata come "Zona per attrezzature pubbliche e di interesse generale — attrezzature per l'istruzione superiore F1", non può essere normata come "zona residenziale di completamento B" in quanto insiste tra un'area P.E.E.P. e una zona oggetto di Piano di Recupero.
Ciò comporta che tale area non può essere oggetto di una specifica variante ad hoc, in contrasto con la destinazione urbanistica anche delle aree limitrofe e/o contigue e la disposizione del Giudice civile con cui si dispone "ai competenti uffici di procedere alle necessarie trascrizioni e volturazioni" non inficia la potestà per l'Amministrazione comunale di normare l'assetto urbanistico-edilizio del proprio territorio;
che va, comunque, ribadito come l'attuale destinazione urbanistica non inibisca il godimento del bene oggetto della pronuncia giurisdizionale di intervenuta usucapione, in quanto la sig.ra MU lo utilizza e ne usufruisce compiutamente da tempo, come il giudicato civile le consente, senza l'attribuzione di alcuna ulteriore possibilità di nuovi e/o diversi interventi edilizi;
che, pur non avendo la sig.ra MU chiesto la qualificazione dell'area come di tipo A ma di trasformazione in "zona residenziale di completamento B", va ribadito che la definizione di zona B comprende le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate e, pertanto, non rientra tra le caratteristiche della zona”.
Contro tale determinazione sono mosse le seguenti censure.
Con un primo motivo di ricorso si rileva come il provvedimento impugnato sia affetto dai medesimi vizi di nullità, per violazione e/o elusione del giudicato già censurati nel procedimento n.r.g. 235/23.
Con un secondo motivo si deduce l’invalidità del provvedimento impugnato per violazione di legge, sia con riferimento agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., norme che disciplinano gli effetti sostanziali e processuali del giudicato, sia con riferimento, agli artt. 42 cost. e 832, 841, 843, 845 c.c. che tutelano il diritto di proprietà.
Con un terzo motivo si allega l’invalidità del provvedimento impugnato per eccesso di potere.
Si dice, sotto questo profilo, che lo strumento di pianificazione urbanistica sarebbe stato utilizzato non per perseguire la sua funzione tipica o un qualsivoglia interesse pubblico, ma per aggirare le conseguenze della soccombenza del Comune nel giudizio civile per usucapione.
Si rileva, inoltre, l’inconsistenza di quanto argomentato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, laddove afferma che il procedimento volto all’adozione della destinazione a “Verde Pubblico”, essendo stato avviato nel 2004, prima della sentenza civile, non vi sarebbe contrasto tra la stessa e la relativa decisione della P.A.
Si lamenta, altresì, travisamento di fatto, laddove si dispone la destinazione urbanistica a “Verde Pubblico” di un’area che, per sua natura, risulterebbe concretamente insuscettibile di tale utilizzo. Si dice che sarebbe oggettivamente riscontrabile che la proprietà dell’odierna ricorrente è edificata, in quanto su di essa sorge da decenni l’immobile, precedentemente di proprietà del Comune e poi usucapito.
Si deduce, altresì, assoluto difetto di motivazione, in quanto l’atto gravato non spiegherebbe in alcun modo per quale motivo dovrebbe essere mantenuta in essere la destinazione urbanistica in questione nonostante la sua incompatibilità con il giudicato civile.
Nel motivo si evidenzia anche contraddittorietà, nella misura in cui si afferma che la destinazione impressa non limiterebbe la facoltà della ricorrente di godere e disporre del bene mentre, contestualmente si afferma che tale destinazione non consente “ alcuna ulteriore possibilità di nuovi e/o diversi interventi edilizi ”.
Sotto tale profilo si sottolinea che l’art. 30 delle N.T.A del p.r.g. per la classificazione “ V4 Zone a giardini ” (impressa all’area in rilievo, come specificato nel certificato di destinazione urbanistica - cfr. all.to n. 7 al ricorso), prevede quanto segue: “ zone, per lo più inserite nell’aggregato urbano, destinate alla realizzazione di giardini attraverso la messa a dimora di essenze arboree e giochi. Tutte le zone di cui sopra sono attuate previa redazione di un piano particolareggiato che indichi gli interventi da realizzarsi e la successiva manutenzione. In tal caso i privati dovranno concordare con il Comune la gestione, (anche a carattere oneroso) delle aree e delle relative attrezzature ”, con legittimazione esclusivamente di chioschi o attrezzature amovibili.
Si deduce, poi disparità di trattamento ai danni dell’odierna ricorrente la quale risulterebbe ingiustamente ed irragionevolmente pregiudicata nelle proprie facoltà dominicali rispetto ai proprietari dei fondi e degli immobili situati nel medesimo contesto urbano, i quali godrebbero tutti della piena facoltà edificatoria.
Infine, nel quarto motivo di ricorso si propone domanda di risarcimento del danno.
Si è costituito per resistere il Comune di Porto Recanati, difendendosi con memorie e documenti.
Dopo lo scambio delle memorie, delle repliche e la discussione orale, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti limiti e per le seguenti ragioni.
Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno disattesi, in quanto non è configurabile violazione del dedotto giudicato civile, il quale, per il vero, attenendo al mero accertamento della proprietà privata di parte ricorrente, non elide il potere di pianificazione urbanistica del Comune resistente.
L’accertamento giudiziale della proprietà privata può senz’altro condizionare, da un punto di vista procedimentale, il potere di pianificazione urbanistica comunale, ma non può limitarlo.
Deve, poi rilevarsi del tutto incidentalmente (stante l’assenza di censure specifiche inerenti il vizio di incompetenza), che la nota qui gravata non sarebbe comunque in grado di violare alcun giudicato (ammesso e non concesso che possa nella specie configurarsi un giudicato passibile di violazione), dato che le varianti al piano regolatore sono di competenza del consiglio comunale (o della giunta comunale, cfr. L.R. 43/2019), non della dirigenza.
Diverse critiche contenute nel terzo motivo di ricorso, sono, viceversa, fondate.
Va condivisa la censura di eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione, perché come emerge dal certificato di destinazione urbanistica, la qualificazione impressa all’area in rilievo deriva dalla “ Variante al p.r.g. adeguato al P.P.A.R. ed al P.T.C – delibera G.C. n. 146 del 30 luglio 2020”. Sotto questo aspetto, allorché veniva approvata tale variante era ben noto che l’area distinta al catasto comunale al foglio n. 12 particella n. 111 era di proprietà privata e sulla stessa esisteva un edificio adibito da molto tempo a civile abitazione. Il Comune aveva sì il potere di conformare la proprietà privata (cfr. CDS Consiglio di Stato sez. II, 24/10/2020, n. 6455; Consiglio di Stato sez. IV, 9/12/2015, n. 5582) nell’ambito della propria legittima attività di pianificazione urbanistica. Tuttavia, visto il vincolo previsto su tale proprietà, fortemente limitativo dei diritti dominicali del proprietario (come visto le N.T.A. prevedono in loco solo chioschi amovibili), lo stesso doveva essere adeguatamente coinvolto nel relativo procedimento amministrativo (sfociato nella delibera n. 146/2020), affinché potesse far valere il proprio punto di vista, mediante pertinenti osservazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 2/5/2024, n. 3988; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17/4/2024, n. 852).
Tale coinvolgimento, tuttavia, nella specie, è mancato.
Ulteriori profili di illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo della illogicità, si scorgono, poi, nella contraddittoria affermazione della p.a. resistente inerente la limitrofa area PEEP (edilizia popolare), che dovrebbe, quindi, essere edificabile, mentre non si capisce perché ciò dovrebbe comportare necessariamente la non edificabilità dell’area di parte ricorrente.
Così come, irragionevole appare affermare che la ricorrente non può effettuare alcun intervento edilizio e non tenere conto che l’edificazione nella proprietà della ricorrente è in essere da oltre 60 anni. Ed ancora, appare illogico affermare che la ricorrente può fruire della sua proprietà, la quale non sarebbe incisa dalla destinazione a “ verde pubblico ” e contestualmente stabilire che non sono ammessi “ nuovi e/o diversi interventi edilizi ”, senza spiegare in alcun modo quest’antitesi.
Le evidenziate fondate critiche, assorbono quelle ulteriori contenute nel motivo e determinano l’illegittimità dell’atto gravato, che deve essere conseguentemente annullato.
Deve precisarsi che l’accoglimento del ricorso comporta esclusivamente la caducazione della impugnata nota del 30/8/2024, impregiudicato ogni potere non esercitato sull’istanza del 3 agosto 2022 di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di danno, la stessa deve essere rigettata poiché il pregiudizio lamentato, nelle allegazioni di parte, non deriva in via autonoma dal provvedimento qui gravato, bensì dalla destinazione urbanistica impressa da ultimo con delibera g.c. n. 146/2020, sicuramente conosciuta al 15 giugno 2021, data di acquisizione del certificato di destinazione urbanistica.
La domanda di danno proposta con il presente mezzo di gravame è quindi intempestiva (cfr. art. 30 c. 3 c.p.a.)
Ai sensi dell’art. 1227 c. 2 c.c. e 30 c. 3 u.p. c.p.a., inoltre, il risarcimento del danno conseguenza, anche in via equitativa, andrebbe, comunque escluso, avendo parte ricorrente potuto insorgere nel termine decadenziale, previa domanda di remissione in termini per essere avvenuta la conoscenza effettiva di atto direttamente lesivo solo con il certificato urbanistico.
Non avendo tempestivamente censurato il provvedimento asseritamente lesivo, dunque, la domanda di danno non potrebbe essere, comunque, accolta.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso, nei termini e limiti di cui alla motivazione, va accolto e per l’effetto va annullato l’atto impugnato, in epigrafe meglio descritto.
Si ravvisano sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione e per l’effetto annulla l’atto gravato. Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO