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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/10/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2188 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRICCHETTI Parte_1 C.F._1
ENZA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGO Controparte_1 C.F._2
PAOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2025 le parti chiedevano la definizione della causa alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e ontraevano matrimonio concordatario in Casale Litta in data 01/05/1998 Pt_1 CP_1
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, p. II, s. A, anno 1998). Per_ Dal matrimonio nasceva la figlia il 09/08/2003.
A seguito di ricorso i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio in data
24/01/2017 per la separazione consensuale, che veniva omologata con decreto in data 26/01/2017.
Con ricorso depositato in data 11/06/2025 il Sig. , premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1 riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.
Si costituiva la Sig.ra ediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda divorzile CP_1
e dava atto che le parti avevano trovato un accordo.
Espletati gli incombenti di rito, le parti, avendo trovato in corso di causa un accordo, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni concordemente rassegnate, sopra interamente riportate. pagina 2 di 3 I fatti dedotti dal ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), l.
898/1970 e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1
e in Casale Litta in data 01/05/1998
[...] Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, p. II, s. A, anno
1998);
2) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
3) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Casale Litta per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
4) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 24/10/2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Miro Santangelo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2188 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRICCHETTI Parte_1 C.F._1
ENZA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGO Controparte_1 C.F._2
PAOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2025 le parti chiedevano la definizione della causa alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e ontraevano matrimonio concordatario in Casale Litta in data 01/05/1998 Pt_1 CP_1
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, p. II, s. A, anno 1998). Per_ Dal matrimonio nasceva la figlia il 09/08/2003.
A seguito di ricorso i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio in data
24/01/2017 per la separazione consensuale, che veniva omologata con decreto in data 26/01/2017.
Con ricorso depositato in data 11/06/2025 il Sig. , premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1 riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.
Si costituiva la Sig.ra ediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda divorzile CP_1
e dava atto che le parti avevano trovato un accordo.
Espletati gli incombenti di rito, le parti, avendo trovato in corso di causa un accordo, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni concordemente rassegnate, sopra interamente riportate. pagina 2 di 3 I fatti dedotti dal ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), l.
898/1970 e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1
e in Casale Litta in data 01/05/1998
[...] Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, p. II, s. A, anno
1998);
2) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
3) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Casale Litta per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
4) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 24/10/2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Miro Santangelo
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