Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 44
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio di non contestazione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, poiché la sentenza di primo grado ha annullato l'avviso di liquidazione nella sua totalità, ignorando la parte non impugnata dal contribuente, in violazione del principio di non contestazione.

  • Accolto
    Applicazione imposta di registro

    La Corte ha stabilito che la costituzione di pegno, contenuta nello stesso atto della ricognizione di debito, ha effetti modificativi della situazione giuridica preesistente e comporta la produzione di effetti obbligatori o reali, rendendo applicabile l'imposta di registro nella misura richiesta dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Natura dell'atto di ricognizione di debito

    La Corte ha ritenuto che, sebbene la ricognizione di debito in sé sia soggetta a imposta fissa, l'atto in questione conteneva anche la costituzione di pegno, che ha natura di prestazione patrimoniale e modifica la situazione giuridica preesistente, rendendo applicabile l'imposta proporzionale richiesta dall'Agenzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 44
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo