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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO IO, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 364/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 916/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23010085555 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 364/2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova impugnava la sentenza n. 916/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 21/10/2024, con la quale veniva accolti il ricorso presentato in primo grado dal Notaio Dottor Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv.to Nominativo_1, relativo all'avviso di liquidazione 23010085555/2023, notificato il 06.10.2023 con il quale si richiedevano a titolo di imposta principale di registro € 15.005,00 (€ 2.150,00 +
€ 12.900,00) oltre ad € 156,00 a titolo di imposta di bollo per un totale di € 15.161,00.
Il Notaio, Dottor Resistente_1, ha richiesto il 06.10.2023 la registrazione in via telematica dell'atto autenticato nelle firme dallo stesso notaio il 30.09.2023 (Rep. n. 9612) denominato “Costituzione di pegno su quote di partecipazione di società a responsabilità limitata”. La registrazione risulta rubricata al n. 32558 serie 1T presso l'ufficio TLR.
Al punto sub A) della premessa dell'atto risulta, che “che la società Società_1 SRL si riconosce debitrice verso la società "Società_2 società cooperativa a responsabilità limitata" dell'importo di Euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila) da rimborsare in 60 (sessanta) rate mensili di pari importo scadenti la prima in data odierna (30 settembre 2023) e le ulteriori il giorno quindici di ogni mese a partire dal 15 ottobre
2023, da rivalutarsi annualmente secondo l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
Il notaio nel richiedere la registrazione dell'atto ha assoggettato la “Ricognizione di debito” all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4, della Tariffa, parte II. Ciò in base alla decisione della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, n. 7682 del 16.03.2023, che, in mancanza di una espressa previsione della legge sul registro (DPR n. 131/1986) riguardante l'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di debito, ha stabilito il principio secondo cui non avendo il “riconoscimento di debito” ad “oggetto “prestazioni a contenuto patrimoniale” l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 4, parte II della
Tariffa.
L'Agenzia delle Entrate con l'Avviso di liquidazione 23010085555/2023, notificato il 6 ottobre 2023, ha richiesto al Notaio Resistente_1 , che ha autenticato l'atto, ex art. 57 del DPR 131/1986 il pagamento dell'imposta con l'aliquota del 3%, applicando, pur tenendo conto della decisione n. 7682/2023 della Suprema
Corte, l'art. 9 della Tariffa parte I del DPR n. 131/1986, con la seguente motivazione “Detto negozio, peraltro non è titolato, in quanto in atto non è indicata la fonte dell'obbligazione, ragion per cui deve ritenersi non meramente dichiarativo e quindi è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa parte I del DPR n. 131/1986”.
A seguito del ricorso e della presentazione delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Genova la Corte di Giustizia di I grado, con sentenza n 916/02/2024, depositata il 21/10/2024, ha considerato illegittimo il recupero dell'ufficio accogliendo integralmente il ricorso.
Avverso tale sentenza l'Ufficio proponeva appello sulla base dei seguenti motivi.
Violazione del principio di non contestazione, ex art 115 c.p.c. , avendo il giudice di primo grado annullato l'avviso di liquidazione nella sua totalità, mentre non avrebbe dovuto accogliere il ricorso relativamente alla maggiore imposta di bollo per € 111,00 ed all'imposta principale di registro per € 2.150,00, attesa la mancata impugnazione di detta parte dell'avviso di liquidazione.
Violazione dell'art. 9 della Tariffa parte I DPR 31/1986 che assoggetta all'imposizione del 3% “gli atti diversi da quelli altrove indicati, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, tra i quali la ricognizione del debito di cui si discute.
Insufficienza e contraddittorietà della motivazione, poiché il giudice di primo grado dapprima sembra condividere la tesi dell'ufficio, salvo poi abbracciare l'interpretazione del contribuente, rendendo una motivazione solo apparente.
Non si costituiva il Notaio Dottor Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse con riferimento all'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di debito.
In particolare, l'intervento delle Sezioni Unite, si è reso necessario alla luce dei contrastanti orientamenti di giurisprudenza elaborati sul punto, in assenza di un'espressa previsione dettata dal d.P.R. 131/1986 circa il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito.
Ebbene, come noto, ai sensi dell'art. 1988 c.c. “la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale
è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Pertanto, le Sezioni Unite hanno dapprima ribadito come la ricognizione di debito, non costituisca un'autonoma fonte di obbligazione, ma determini un'astrazione meramente processuale della causa debendi, in forza della quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Laddove la causa debendi sia esplicata nella ricognizione di debito si tratterà di riconoscimento titolato, laddove, invece, il rapporto sottostante non sia indicato si configurerà un riconoscimento puro.
Senonché, le Sezioni Unite hanno altresì rilevato come tanto in dottrina quanto in giurisprudenza non sia pacifica la natura negoziale o meno della ricognizione di debito, con la conseguenza che la diversa qualificazione della natura della ricognizione di debito incida anche con riferimento al tipo d'imposizione in tema d'imposta di registro
Secondo l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova nel caso al nostro esame, l'atto rettificato non era intitolato atto di ricognizione del debito bensì “costituzione di pegno su quote di partecipazione di società a responsabilità limitata”, quindi, dal punto di vista del nomen ci troveremmo di fronte ad una fattispecie diversa a quella vagliata dalla Corte di Cassazione e, inoltre, pur condividendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, l'Agenzia, alla luce delle precisazioni contenute nella suddetta sentenza in ordine ai diversi effetti degli atti, evidenziava come ai fini dell'imposta di registro, era pur sempre necessaria una valutazione caso per caso, che coinvolgeva l'apprezzamento del giudice di merito in ordine all'individuazione della natura sostanziale dell'atto da tassare con un'imposta, come quella di registro che, per definizione, è un'imposta d'atto e che, in quanto tale deve essere applicata, ai sensi dell' articolo 20 TUR, “ secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
Alla luce di tali precisazioni, poi, l'Agenzia rilevava che la costituzione di pegno, come era nominato il negozio sottoposto a rettifica con l'avviso di liquidazione di cui si discute comportava una modifica del contratto sociale e dei rapporti preesistenti tra creditore e debitore, ed atteso che, da un lato, il creditore pignoratizio acquistava poteri di gestione sia pure entro certi limiti, dall'altro la quota poteva in seguito essere venduta con conseguenti modifiche sulla compagine, l'atto in questione, aveva determinato modifiche sostanziali nei rapporti tra le parti che vi avevano partecipato e, a livello formale, aveva determinato un'annotazione nel registro imprese.
La tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate dell'applicazione alla ricognizione di debito, indipendentemente dalla sua natura, dell'art. 9 della tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono assoggettati all'imposizione proporzionale nella misura del 3% gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, non è ragionevole, come non è sostenibile che, non essendo esplicitata la causa debendi nella ricognizione di debito al nostro esame, laddove non risulta l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante e, conseguentemente, non è verificabile il versamento dell'imposta dovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, della tariffa, parte I, del d.P.R. n.
131/1986, secondo cui sono assoggettati all'imposizione proporzionale nella misura dell'1% gli atti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura.
E ciò perché la ricognizione di debito di cui è causa, ma ciò per le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, vale per qualsiasi ricognizione di debito, ha natura meramente ed ontologicamente dichiarativa, non apportando alcuna modificazione né alla sfera patrimoniale del debitore né del creditore,
e pertanto, configurando una mera dichiarazione di scienza, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4, della tariffa, parte II, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Nel nostro caso, infatti, è applicabile effettivamente, l'analisi ed il ragionamento della sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui nel genus degli atti aventi natura dichiarativa sono distinguibili tre diverse categorie di atti: a) gli atti "dichiarativi" riferibili alle fattispecie nella quale, per effetto del negozio dichiarativo, si abbia una modificazione della situazione giuridica preesistente, senza che a ciò consegua, però, il prodursi di effetti obbligatori o reali;
b) gli atti
"ricognitivi" mediante i quali il soggetto che li pone in essere manifesta la propria consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente. Pertanto, la situazione giuridica preesistente non è innovata dall'atto ricognitivo, in quanto tale atto non produce alcun effetto costitutivo, modificativo od estintivo;
c) gli atti di "mero accertamento", la cui causa è riconosciuta dalle parti in situazione d'incertezza. E la scrittura privata con firme autenticate del Notaio Resistente_1 del 30/09/2023, è propriamente un atto meramente ricognitivo dal quale non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio e, ai fini dell'imposta di registro, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4, della tariffa, parte II, del d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa.
Conseguentemente il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite: “La ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso”, va applicato alla nostra fattispecie o, meglio, a quella parte del negozio del 30/09/2023, integrante una ricognizione di debito.
Ad avviso di questo Collegio, l'atto con firme autenticate del Notaio Resistente_1 del 30/09/2023, intitolato
“costituzione di pegno su quote di partecipazione di società a responsabilità limitata”, conteneva, al suo interno diversi negozi, che producevano in maniera autonoma l'uno dall'altro, effetti giuridici rilevanti, disciplinando diverse situazioni di fatto.
Nell'atto in questione, preliminarmente, Società_1 S.r.l. veniva riconosciuta debitrice nei confronti di Società_2 a responsabilità limitata per un importo di € 430.000,00. Risulta evidente che nell'ambito del negozio complesso e multiplo con firme autenticate del Notaio Resistente_1 del 30.09.2023, coesistevano, in primis la ricognizione di debito “pura”, quindi nemmeno “titolata”, riguardante i rapporti obbligatori, precedentemente costituiti, intercorrenti fra Società_1 S.r.l. e Società_2 a responsabilità limitata.
Di seguito, nello stesso, citato negozio venivano stabilite le modalità di estinzione del debito e le relative garanzie, per cui la società debitrice, insieme ai Signori Nominativo_2 e Nominativo_3, in qualità di garanti, costituivano in pegno, in favore della società creditrice, la quota di partecipazione, di complessivi nominali € 124.800,00, nel capitale sociale di "Società_3 SRL” (precisamente: Società_1 S.r.l. per la quota di nominali € 60.320,00; Nominativo_2 per la propria quota di nominali € 32.240,00; Nominativo_3 per la propria quota di nominali € 32.240,00.
Detta garanzia, prestata non solo dal debitore Società_1 s.r.l., negozio per cui si applica il principio dell'alternatività Iva /Registro, ma anche dai soggetti terzi, Nominativo_2 e Nominativo_3, comporta per questi ultimi l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota proporzionale dello 0,50% sulla somma garantita di € 430.000,00 (art. 6 della Tariffa Parte Prima del DPR 131/1986).
Ebbene, la predetta seconda parte del negozio, ha effetti modificativi della situazione reale preesistente, dichiarata nella prima parte della scrittura, con modificazione della situazione giuridica preesistente, con il conseguente prodursi di effetti obbligatori o reali.
Quindi relativamente a detta sezione dell'atto va applicata l'imposta di registro richiesta con l'avviso di liquidazione 23010085555/2023, notificato il 6 ottobre 2023 di € 2.150,00 sulla garanzia prestata mediante costituzione di pegno dai soggetti terzi (€ 430.000 x 0,50%) e l'imposta di bollo per € 156,00, rectius € 111,00, pari alla differenza tra la maggiore imposta di bollo di € 156,00 dovuti – € 45,00 già liquidati, per un totale complessivo di € 2.261, 00.
Tra l'altro, detta parte dell'avviso di liquidazione oltre che essere fondato nel merito, non è stato fatto oggetto di contestazione nel ricorso introduttivo del procedimento e pertanto é da intendersi definitivamente consolidato, per cui è da accogliere il primo motivo di impugnazione dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Genova, che censura la sentenza di primo grado per violazione del principio di non contestazione, ex art 115 c.p.c., avendo il giudice di primo grado, accogliendo integralmente il ricorso, annullato l'avviso di liquidazione nella sua totalità, mentre non avrebbe dovuto annullare quella parte dell'avviso di liquidazione mai impugnata dal Notaio Dottor Resistente_1.
L'accoglimento parziale dell'appello induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio, come da motivazione. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO IO, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 364/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 916/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23010085555 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 364/2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova impugnava la sentenza n. 916/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 21/10/2024, con la quale veniva accolti il ricorso presentato in primo grado dal Notaio Dottor Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv.to Nominativo_1, relativo all'avviso di liquidazione 23010085555/2023, notificato il 06.10.2023 con il quale si richiedevano a titolo di imposta principale di registro € 15.005,00 (€ 2.150,00 +
€ 12.900,00) oltre ad € 156,00 a titolo di imposta di bollo per un totale di € 15.161,00.
Il Notaio, Dottor Resistente_1, ha richiesto il 06.10.2023 la registrazione in via telematica dell'atto autenticato nelle firme dallo stesso notaio il 30.09.2023 (Rep. n. 9612) denominato “Costituzione di pegno su quote di partecipazione di società a responsabilità limitata”. La registrazione risulta rubricata al n. 32558 serie 1T presso l'ufficio TLR.
Al punto sub A) della premessa dell'atto risulta, che “che la società Società_1 SRL si riconosce debitrice verso la società "Società_2 società cooperativa a responsabilità limitata" dell'importo di Euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila) da rimborsare in 60 (sessanta) rate mensili di pari importo scadenti la prima in data odierna (30 settembre 2023) e le ulteriori il giorno quindici di ogni mese a partire dal 15 ottobre
2023, da rivalutarsi annualmente secondo l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
Il notaio nel richiedere la registrazione dell'atto ha assoggettato la “Ricognizione di debito” all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4, della Tariffa, parte II. Ciò in base alla decisione della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, n. 7682 del 16.03.2023, che, in mancanza di una espressa previsione della legge sul registro (DPR n. 131/1986) riguardante l'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di debito, ha stabilito il principio secondo cui non avendo il “riconoscimento di debito” ad “oggetto “prestazioni a contenuto patrimoniale” l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 4, parte II della
Tariffa.
L'Agenzia delle Entrate con l'Avviso di liquidazione 23010085555/2023, notificato il 6 ottobre 2023, ha richiesto al Notaio Resistente_1 , che ha autenticato l'atto, ex art. 57 del DPR 131/1986 il pagamento dell'imposta con l'aliquota del 3%, applicando, pur tenendo conto della decisione n. 7682/2023 della Suprema
Corte, l'art. 9 della Tariffa parte I del DPR n. 131/1986, con la seguente motivazione “Detto negozio, peraltro non è titolato, in quanto in atto non è indicata la fonte dell'obbligazione, ragion per cui deve ritenersi non meramente dichiarativo e quindi è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa parte I del DPR n. 131/1986”.
A seguito del ricorso e della presentazione delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Genova la Corte di Giustizia di I grado, con sentenza n 916/02/2024, depositata il 21/10/2024, ha considerato illegittimo il recupero dell'ufficio accogliendo integralmente il ricorso.
Avverso tale sentenza l'Ufficio proponeva appello sulla base dei seguenti motivi.
Violazione del principio di non contestazione, ex art 115 c.p.c. , avendo il giudice di primo grado annullato l'avviso di liquidazione nella sua totalità, mentre non avrebbe dovuto accogliere il ricorso relativamente alla maggiore imposta di bollo per € 111,00 ed all'imposta principale di registro per € 2.150,00, attesa la mancata impugnazione di detta parte dell'avviso di liquidazione.
Violazione dell'art. 9 della Tariffa parte I DPR 31/1986 che assoggetta all'imposizione del 3% “gli atti diversi da quelli altrove indicati, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, tra i quali la ricognizione del debito di cui si discute.
Insufficienza e contraddittorietà della motivazione, poiché il giudice di primo grado dapprima sembra condividere la tesi dell'ufficio, salvo poi abbracciare l'interpretazione del contribuente, rendendo una motivazione solo apparente.
Non si costituiva il Notaio Dottor Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse con riferimento all'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di debito.
In particolare, l'intervento delle Sezioni Unite, si è reso necessario alla luce dei contrastanti orientamenti di giurisprudenza elaborati sul punto, in assenza di un'espressa previsione dettata dal d.P.R. 131/1986 circa il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito.
Ebbene, come noto, ai sensi dell'art. 1988 c.c. “la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale
è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Pertanto, le Sezioni Unite hanno dapprima ribadito come la ricognizione di debito, non costituisca un'autonoma fonte di obbligazione, ma determini un'astrazione meramente processuale della causa debendi, in forza della quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Laddove la causa debendi sia esplicata nella ricognizione di debito si tratterà di riconoscimento titolato, laddove, invece, il rapporto sottostante non sia indicato si configurerà un riconoscimento puro.
Senonché, le Sezioni Unite hanno altresì rilevato come tanto in dottrina quanto in giurisprudenza non sia pacifica la natura negoziale o meno della ricognizione di debito, con la conseguenza che la diversa qualificazione della natura della ricognizione di debito incida anche con riferimento al tipo d'imposizione in tema d'imposta di registro
Secondo l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova nel caso al nostro esame, l'atto rettificato non era intitolato atto di ricognizione del debito bensì “costituzione di pegno su quote di partecipazione di società a responsabilità limitata”, quindi, dal punto di vista del nomen ci troveremmo di fronte ad una fattispecie diversa a quella vagliata dalla Corte di Cassazione e, inoltre, pur condividendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, l'Agenzia, alla luce delle precisazioni contenute nella suddetta sentenza in ordine ai diversi effetti degli atti, evidenziava come ai fini dell'imposta di registro, era pur sempre necessaria una valutazione caso per caso, che coinvolgeva l'apprezzamento del giudice di merito in ordine all'individuazione della natura sostanziale dell'atto da tassare con un'imposta, come quella di registro che, per definizione, è un'imposta d'atto e che, in quanto tale deve essere applicata, ai sensi dell' articolo 20 TUR, “ secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
Alla luce di tali precisazioni, poi, l'Agenzia rilevava che la costituzione di pegno, come era nominato il negozio sottoposto a rettifica con l'avviso di liquidazione di cui si discute comportava una modifica del contratto sociale e dei rapporti preesistenti tra creditore e debitore, ed atteso che, da un lato, il creditore pignoratizio acquistava poteri di gestione sia pure entro certi limiti, dall'altro la quota poteva in seguito essere venduta con conseguenti modifiche sulla compagine, l'atto in questione, aveva determinato modifiche sostanziali nei rapporti tra le parti che vi avevano partecipato e, a livello formale, aveva determinato un'annotazione nel registro imprese.
La tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate dell'applicazione alla ricognizione di debito, indipendentemente dalla sua natura, dell'art. 9 della tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono assoggettati all'imposizione proporzionale nella misura del 3% gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, non è ragionevole, come non è sostenibile che, non essendo esplicitata la causa debendi nella ricognizione di debito al nostro esame, laddove non risulta l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante e, conseguentemente, non è verificabile il versamento dell'imposta dovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, della tariffa, parte I, del d.P.R. n.
131/1986, secondo cui sono assoggettati all'imposizione proporzionale nella misura dell'1% gli atti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura.
E ciò perché la ricognizione di debito di cui è causa, ma ciò per le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, vale per qualsiasi ricognizione di debito, ha natura meramente ed ontologicamente dichiarativa, non apportando alcuna modificazione né alla sfera patrimoniale del debitore né del creditore,
e pertanto, configurando una mera dichiarazione di scienza, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4, della tariffa, parte II, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Nel nostro caso, infatti, è applicabile effettivamente, l'analisi ed il ragionamento della sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui nel genus degli atti aventi natura dichiarativa sono distinguibili tre diverse categorie di atti: a) gli atti "dichiarativi" riferibili alle fattispecie nella quale, per effetto del negozio dichiarativo, si abbia una modificazione della situazione giuridica preesistente, senza che a ciò consegua, però, il prodursi di effetti obbligatori o reali;
b) gli atti
"ricognitivi" mediante i quali il soggetto che li pone in essere manifesta la propria consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente. Pertanto, la situazione giuridica preesistente non è innovata dall'atto ricognitivo, in quanto tale atto non produce alcun effetto costitutivo, modificativo od estintivo;
c) gli atti di "mero accertamento", la cui causa è riconosciuta dalle parti in situazione d'incertezza. E la scrittura privata con firme autenticate del Notaio Resistente_1 del 30/09/2023, è propriamente un atto meramente ricognitivo dal quale non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio e, ai fini dell'imposta di registro, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4, della tariffa, parte II, del d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa.
Conseguentemente il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite: “La ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso”, va applicato alla nostra fattispecie o, meglio, a quella parte del negozio del 30/09/2023, integrante una ricognizione di debito.
Ad avviso di questo Collegio, l'atto con firme autenticate del Notaio Resistente_1 del 30/09/2023, intitolato
“costituzione di pegno su quote di partecipazione di società a responsabilità limitata”, conteneva, al suo interno diversi negozi, che producevano in maniera autonoma l'uno dall'altro, effetti giuridici rilevanti, disciplinando diverse situazioni di fatto.
Nell'atto in questione, preliminarmente, Società_1 S.r.l. veniva riconosciuta debitrice nei confronti di Società_2 a responsabilità limitata per un importo di € 430.000,00. Risulta evidente che nell'ambito del negozio complesso e multiplo con firme autenticate del Notaio Resistente_1 del 30.09.2023, coesistevano, in primis la ricognizione di debito “pura”, quindi nemmeno “titolata”, riguardante i rapporti obbligatori, precedentemente costituiti, intercorrenti fra Società_1 S.r.l. e Società_2 a responsabilità limitata.
Di seguito, nello stesso, citato negozio venivano stabilite le modalità di estinzione del debito e le relative garanzie, per cui la società debitrice, insieme ai Signori Nominativo_2 e Nominativo_3, in qualità di garanti, costituivano in pegno, in favore della società creditrice, la quota di partecipazione, di complessivi nominali € 124.800,00, nel capitale sociale di "Società_3 SRL” (precisamente: Società_1 S.r.l. per la quota di nominali € 60.320,00; Nominativo_2 per la propria quota di nominali € 32.240,00; Nominativo_3 per la propria quota di nominali € 32.240,00.
Detta garanzia, prestata non solo dal debitore Società_1 s.r.l., negozio per cui si applica il principio dell'alternatività Iva /Registro, ma anche dai soggetti terzi, Nominativo_2 e Nominativo_3, comporta per questi ultimi l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota proporzionale dello 0,50% sulla somma garantita di € 430.000,00 (art. 6 della Tariffa Parte Prima del DPR 131/1986).
Ebbene, la predetta seconda parte del negozio, ha effetti modificativi della situazione reale preesistente, dichiarata nella prima parte della scrittura, con modificazione della situazione giuridica preesistente, con il conseguente prodursi di effetti obbligatori o reali.
Quindi relativamente a detta sezione dell'atto va applicata l'imposta di registro richiesta con l'avviso di liquidazione 23010085555/2023, notificato il 6 ottobre 2023 di € 2.150,00 sulla garanzia prestata mediante costituzione di pegno dai soggetti terzi (€ 430.000 x 0,50%) e l'imposta di bollo per € 156,00, rectius € 111,00, pari alla differenza tra la maggiore imposta di bollo di € 156,00 dovuti – € 45,00 già liquidati, per un totale complessivo di € 2.261, 00.
Tra l'altro, detta parte dell'avviso di liquidazione oltre che essere fondato nel merito, non è stato fatto oggetto di contestazione nel ricorso introduttivo del procedimento e pertanto é da intendersi definitivamente consolidato, per cui è da accogliere il primo motivo di impugnazione dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Genova, che censura la sentenza di primo grado per violazione del principio di non contestazione, ex art 115 c.p.c., avendo il giudice di primo grado, accogliendo integralmente il ricorso, annullato l'avviso di liquidazione nella sua totalità, mentre non avrebbe dovuto annullare quella parte dell'avviso di liquidazione mai impugnata dal Notaio Dottor Resistente_1.
L'accoglimento parziale dell'appello induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio, come da motivazione. Spese compensate.