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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/08/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 3550 per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
, C.F. , e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. , elettivamente domiciliati in OM, piazza G. Mazzini n. CodiceFiscale_2
8, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Borroni, che li rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTORI OPPONENTI
contro
con sede legale in Siena, Strada Statale 73 Levante n. 14, in persona CP_1
dell'Amministratore Delegato Dott. iscritta presso il Registro delle CP_2
Imprese della CCIAA di Siena al n. , anche di codice fiscale e di partita P.IVA_1
Iva, R.E.A. n. 149681, società che agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di società a responsabilità limitata costituita ai sensi e Controparte_3
per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede in OM, via Piemonte n. 38,
pagina 1 di 14 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM , P.IVA_2
iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la Banca
d'Italia al n. 35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, giusta procura del 31.08.2018 a rogito Dott. , Notaio in Testimone_1
OM (rep. 57298 – racc. 29003) e, per essa, con Controparte_4
sede in San NA NE (MI), via dell'Unione Europea n. 6/A - 6/B, iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero e codice fiscale
, REA n. 1888273, giusta procura speciale del 12.03.2019 a rogito Dott.ssa P.IVA_3
Notaio in San NA NE (MI), registrata in data 13.03.2019 Persona_1
(rep. 548 – racc. 396), in persona del Dott. , giusta procura speciale Persona_2
conferita con atto in autentica per Notaio Avv. del 2.08.2018 (rep. 18551 Persona_3
– racc. 8971), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del
DPR 123/01 art. 10, dall'Avv. Margherita Domenegotti e dall'Avv. Marco Pesenti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Elena Viti, in via delle Rose n. 1,
Poggibonsi (SI);
CONVENUTA OPPOSTA con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
con sede legale in Padova, via San Marco n. 11, codice Controparte_5
fiscale, P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. , iscritta P.IVA_4
all'Albo delle Banche al n. 5682, in persona del procuratore speciale Dott.
[...]
, giusta procura del 16.01.2023, a rogito Notaio di Padova, rep. CP_6 Persona_4
C 50374, racc. 21909, registrato a Padova il 17.01.2023 al n. 1349 S. serie , rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti Francesco Curti e Antonello Veneziano, come da mandato allegato all'atto di intervento per mezzo di strumenti informatici, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv.
Curti, quale cessionaria del credito in oggetto;
pagina 2 di 14 INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice opponente:
“Piaccia a Tribunale Ordinario di Siena, accertata la situazione in fatto e diritto: in via pregiudiziale e/o preliminare, e comunque in via gradata tra loro:
1) Eccezione di incompetenza per territorio
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Siena ad emettere il provvedimento monitorio notificato e dichiarare la competenza del Tribunale di
Velletri per i motivi esposti in epigrafe;
2) applicazione dei principi esposti dalla Corte di Cassazione a SSUU, sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994, e accertare e dichiarare la nullità totale delle duplici fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti;
3) disconoscimento ex art. 214 e ss c.p.c.
In primo luogo, i Sigg.ri e disconoscono, ai sensi Parte_1 Parte_2
e per gli effetti di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., le sottoscrizioni apposte nei contratti fideiussori denominati “copia delle scritture allegati 7 e 7a” afferenti il credito concesso alla società Usedom Costruzioni s.p.a. dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a., depositati dalla nel fascicolo monitorio e, pertanto, le garanzie così CP_1
azionate dovranno essere dichiarate nulle e/o illegittime e/o illecite e/o inesistenti e, conseguentemente, tale inesistenza deve determinare la revoca del provvedimento monitorio emesso nei loro confronti.
A tal riguardo, i Sigg.ri e osservano di non aver Parte_1 Parte_2
mai apposto la sottoscrizione sulle fideiussioni.
pagina 3 di 14 4) Nullità e/o inefficacia dell'atto di fideiussione ex art. 1418 c.c. per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e art. 10 L. 154/1992 e successive modifiche e/o integrazioni.
5) Illegittimità delle somme per errato riferimento a tassi ultralegali in misura non dovuta.
Violazione dell'art. 644 c.p. c. I, III, IV e art. 1815 c.c. II c. come modificato dall'art. 4 L. 108/96.
Violazione dell'art. 1283 c.c. – divieto di anatocismo
In via istruttoria:
Pregiudizialmente si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex articolo 183 VI comma n. 2 c.p.c. telematica depositata, ovvero:
1) Ammissione di CTU contabile per la ricostruzione dei rapporti dare avere tra le parti per la quantificazione dell'importo effettivamente dovuto dagli opponenti, dalla data di costituzione dei rapporti ad oggi, con riguardo al conto corrente n. 1036.38, intestato a acceso presso la Filiale di MPS di Vignali Controparte_8
Riotorto se sussistente;
2) Ordine di produzione in giudizio a carico dell'Istituto opposto degli estratti conto dalla data di accensione del conto corrente sino alla data di estinzione, nonché degli originali contratti di fideiussione sottoscritti dai coobbligati odierni opponenti
3) il tutto anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In ogni caso: accogliere i motivi proposti nell'epigrafe della presente opposizione, in quanto fondati in fatto ed in diritto e revocare il provvedimento monitorio telematico emesso dal Tribunale Ordinario di Siena in data 19.11.2019, n. r.g. 1327/2019, in favore di
con il quale ingiungeva il pagamento in solido tra loro ai Sigg.ri CP_1 [...]
, e della somma di euro 27.921,56, oltre Parte_1 Parte_2 Parte_3
interessi e spese legali.
pagina 4 di 14 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio come da nota spese che si deposita”.
Parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.
In via principale: confermare la competenza dell'adito Tribunale di Siena;
respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nelle denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i signori
e al pagamento della somma ingiunta, ovvero Parte_1 Parte_2
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.:
“Ribadisce tutte le conclusioni così come rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta e all'udienza conclusiva così come già precisate dal precedente legale di ”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 5 di 14 I Sigg.ri e , con atto di citazione ritualmente Parte_1 Parte_2
notificato in data 30.12.2019 (iscritto in pari data), convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società in nome e per conto di e, CP_1 Controparte_3
per essa, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4
fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena in data
19.11.2019 n. 1327/2019 (R.G. 3014/2019), con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di euro 27.921,56, oltre interessi e spese legali di procedura, liquidate, queste ultime, in euro 1.305,00 per compenso professionale e in euro 286,00 per spese, oltre accessori di legge, e dunque al fine di sentir accogliere le conclusioni ivi rassegnate.
A sostegno della proposta opposizione gli attori eccepivano, anzitutto, in via preliminare e/o pregiudiziale, l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, essendo essi, fideiussori, residenti in [...]di Papa (RM), con conseguente competenza del Tribunale di Velletri ed applicazione del Codice del Consumo, tenuto conto della prevalenza del foro speciale esclusivo del consumatore su ogni altro foro generale delle persone fisiche e/o foro speciale concorrente.
Gli opponenti, inoltre, disconoscevano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e ss. c.p.c., le sottoscrizioni presenti nei contratti fideiussori afferenti il credito concesso alla società
Usedom Costruzioni s.p.a. da depositati da nel fascicolo CP_9 CP_1
monitorio, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità/inesistenza di tali atti, oltre ad eccepirne la nullità e/o inefficacia ex art. 1418 c.c. per assoluta indeterminatezza dell'oggetto degli stessi. E ciò sulla base di sottoscrizione di formulario prestampato con il testo della garanzia, ma completamente in bianco nella parte riguardante i dati del debitore principale, l'importo della fideiussione, la data, rendendosi, così, impossibile la individuazione della reale entità della garanzia prestata.
Ulteriori motivi di contestazione erano costituiti dall'asserito errato riferimento a tassi ultralegali in misura non dovuta, con violazione dell'art. 644 c.p. c. I, III, IV e dell'art.
pagina 6 di 14 1815 c.c., come modificato dall'art. 4 della L. n. 108/1996, e dall'affermata violazione dell'art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo).
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, assumeva parte opponente come, ai fini del calcolo del quantum eventualmente da essa dovuto a dovessero CP_1
preventivamente conteggiarsi le somme dovute in restituzione da quest'ultima a titolo di interessi percetti e costi vari addebitati da e successivi aventi causa, ma CP_9
privi di causa legittima;
che, dunque, si rendeva necessaria la ristrutturazione del conto corrente in oggetto dalla data di inizio della movimentazione sino all'attualità, considerando eventualmente la prescrizione ordinaria.
Concludeva quindi parte attrice chiedendo, nel merito, l'accoglimento dei dedotti motivi di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 16.11.2020, esponeva, in fatto: CP_1
che era creditrice dei sigg.ri e Controparte_3 Pt_1 Parte_1 Parte_2
in qualità di fideiussori della Usedom della somma di euro 27.921,56, Controparte_8
quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 1036.38, intestato a tale società
(poi cancellata), acceso in data 14.09.2006 presso la Filiale di Vignale Riotorto di
[...]
il tutto come risultante dalla documentazione allegata al fascicolo CP_10
monitorio.
Nel replicare poi ai motivi di opposizione ex adverso dedotti, la convenuta opposta, quanto alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio, osservava come il contratto di fideiussione prevedesse una clausola negoziale di deroga pattizia ex art. 29
c.p.c. agli ordinari criteri di competenza per territorio;
che, difatti, l'art. 17 del contratto di fideiussione, sottoscritto dagli opponenti in data 31.07.2007, prevedeva la competenza per qualunque controversia del Foro di Siena, oltre a quelli previsti dalla legge;
che, pertanto, detta clausola doveva ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto oggetto di libera determinazione e specificatamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341
pagina 7 di 14 comma 2 c.c., dai sigg.ri e come tale non determinante alcuno squilibrio Pt_1 Pt_2
nei diritti ed obblighi delle parti;
che, inoltre, doveva escludersi, nel caso di specie, la invocata applicazione della normativa consumeristica, stante la qualifica dei sigg.ri e di soci della come poteva chiaramente Pt_1 Pt_2 Controparte_11
evincersi dalla visura camerale della società allegata al fascicolo monitorio.
In ordine, poi, al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fideiussione, si deduceva in comparsa di costituzione come il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, dovesse comunque avere i caratteri della specificità e determinatezza, non potendo esso risolversi in mere espressioni di stile;
che, al contrario, parte opponente non aveva fornito alcuna prova di quanto asserito, come, ad es., una documentazione di paragone, ovvero una relazione grafologica avvalorante quanto sostenuto;
senza considerare che gli opponenti avevano atteso di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo prima di disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alle lettere di garanzia;
che, per di più, il contratto di fideiussione oggetto di causa era stato sottoscritto in data 31.07.2007 e successivamente, in data 1.03.2010, le parti avevano deciso di estendere la garanzia prestata fino all'importo massimo di euro 36.000,00, senza alcuna contestazione negli anni da parte degli opponenti.
Relativamente poi all'asserita nullità della fideiussione per essere la stessa stata prestata con modalità irrituali, era sufficiente richiamare, secondo la difesa della convenuta, la sottoscrizione in calce all'estensione di garanzia del 1.03.2010, ove le parti avevano apposto la loro firma in calce all'indicazione “per ricevuta copia”, oltre alla circostanza che il documento allegato risultava inviato dai sigg.ri e a Pt_1 Pt_2 CP_10
come poteva rilevarsi anche dal timbro postale del 10.03.2010 (doc. 7a del
[...]
fascicolo monitorio); che, pertanto, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, ed inviate a mezzo posta all'Istituto di Credito, rappresentavano indubbiamente la volontà dei garanti di costituirsi fideiussori della per l'adempimento delle Controparte_11
obbligazioni da questa assunte.
pagina 8 di 14 Nel merito, parte convenuta opposta assumeva come l'affermazione di controparte circa l'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici fosse generica, in quanto non supportata da alcuna argomentazione logico-giuridica o matematico-contabile, né, tantomeno, da idonea perizia econometrica, in grado di fornire almeno un principio di prova di quanto sostenuto;
che, in ogni caso, non spettava certamente ad essa convenuta dimostrare la mancata applicazione di interessi usurari, essendo tale onere a carico della controparte.
Con specifico riguardo poi alla contestazione sull'anatocismo, si precisava in comparsa di costituzione come, a decorrere dal 1.07.2000, tutti i rapporti bancari gestiti da CP_9
fossero stati adeguati alla delibera CICR del 9.02.2000, legittimante la
[...]
capitalizzazione periodica ove gli interessi creditori e debitori fossero stati liquidati con la medesima periodicità; che, pertanto, l'anatocismo post 2000 doveva ritenersi legittimo in quanto autorizzato dalla normativa in materia, alla quale la Banca si era prontamente adeguata;
che, quanto all'anatocismo “post 2014”, era ormai pacifico come anch'esso dovesse considerarsi pienamente legittimo;
che, difatti, la concreta applicabilità del novellato art. 120 TUB, per come formulato, non poteva che ritenersi differita all'entrata in vigore di una nuova disciplina attuativa secondaria da parte del CICR, ed essendo ciò avvenuto solo con la delibera del 3.08.2016; che, pertanto, dalle modifiche all'art. 120
TUB non era possibile far discendere un divieto di anatocismo a far data dal 1.01.2014, atteso che la norma, per trovare attuazione, necessitava di una delibera del CICR, emanata, appunto, soltanto nel mese di agosto 2016; che, nel caso di specie, il conto corrente risultava chiuso a partire dal mese di maggio 2016, con conseguente infondatezza della contestazione di controparte, posto che più volte la giurisprudenza aveva rilevato come il testo dell'art. 120 TUB non avesse affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori;
che, dunque, pareva di assoluta evidenza l'operatività post 2014 della delibera CICR del 2000, sostituita solo nel 2016 dalla nuova delibera adottata sempre dal;
che, conseguentemente, Pt_4
doveva farsi luogo al principio della ultra-attività della normativa precedente, posto che,
pagina 9 di 14 in assenza di una disciplina attuativa, il novellato art. 120 TUB era da ritenersi privo di qualsiasi indicazione.
La convenuta, quindi, nel richiedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo le difese di parte opponente fondate su prova scritta o di pronta soluzione, concludeva, in via principale, per la conferma della competenza dell'adito Tribunale e per il rigetto di tutte le domande avversarie, con integrale conferma del decreto opposto e, in via subordinata, in caso di revoca del decreto, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta, ovvero di quella diversa accertata in esito al giudizio.
Il Giudice, concessa, in sede di prima udienza di comparizione parti del 17.12.2020, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed assegnato contestualmente il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, all'udienza del 10.01.2022, preso atto dell'esito negativo di tale procedimento, assegnava i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. In esito poi al deposito di tali memorie, questo Giudice, al quale veniva medio tempore assegnata la causa per intervenuta variazione tabellare, ritenuta la stessa matura per la decisione, disponeva rinvio per precisazione delle conclusioni. Assunta quindi in decisione all'udienza del 26.09.2023, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva poi rimessa sul ruolo, al fine di verificare la possibilità di una definizione conciliativa;
possibilità in relazione alla quale parte opponente richiedeva, all'udienza del 21.10.2024, rinvio in attesa di risposta della controparte ad una proposta transattiva dalla prima formulata.
Nel frattempo era stato depositato, in data 27.11.2023, atto di intervento ex art. 111
c.p.c. da parte di quale cessionaria del credito oggetto di causa. Controparte_5
All'udienza del 4.02.2025, fissata a seguito del concesso suddetto rinvio, a fronte di richiesta di parte opponente di ulteriore differimento, sempre in attesa della suddetta risposta, il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione.
La proposta opposizione è infondata, e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il Giudicante condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta opposta nei propri scritti a sostegno del richiesto rigetto della opposizione.
pagina 10 di 14 Deve, anzitutto, respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Velletri, sollevata preliminarmente dalla parte attrice opponente.
Va attribuito, infatti, sul punto, decisivo rilievo alla previsione nel contratto di fideiussione sottoscritto il 31.07.2007 (doc. 7 fascicolo monitorio) di una clausola negoziale (art. 17) con la quale le parti hanno stabilito di derogare pattiziamente ex art. 29 c.p.c. agli ordinari criteri di competenza per territorio.
Detta clausola risulta oggetto di libera determinazione dei contraenti, ed in quanto tale pienamente valida ed efficace, specificatamente approvata e sottoscritta dagli opponenti ai sensi dell'artt. 1341 c.c.
Trattasi, dunque, nel caso di specie, della diretta applicazione del principio della derogabilità convenzionale tra le parti della competenza territoriale.
Né può trovare applicazione, nel caso in esame, la invocata normativa in materia consumeristica, attesa la veste degli opponenti di soci della Controparte_11
come può evincersi dalla visura camerale della società debitrice principale, allegata al fascicolo monitorio sub doc. 9.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c., deve rilevarsi come parte opponente non abbia fornito alcuna prova a sostegno di tale motivo di opposizione, né, in particolare, eventuale documentazione di paragone, né relazione grafologica, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico sullo specifico punto.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è pacifica nel ritenere che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., oltre a dover rivestire i caratteri della specificità e determinatezza, debba comunque essere suffragato da idonea documentazione (ad. es.,
Cass. Ordinanza n. 18491/2024), il che non è risultato in atti.
Oltretutto, è emerso dagli atti (doc. 7a del fascicolo monitorio) che gli opponenti in data
1.03.2010 avevano esteso la garanzia prestata sino all'importo massimo di euro pagina 11 di 14 36.000,00, senza aver contestato alcunché medio tempore, come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta opposta.
Infondata risulta poi l'affermazione di nullità della fideiussione, per asserita irritualità nel rilascio della stessa.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la sottoscrizione in calce alla suddetta estensione della garanzia del 1.03.2010, ove gli opponenti risultano aver apposto la loro firma in calce all'indicazione “per ricevuta copia”, osservandosi, altresì, come il documento allegato sia stato inviato dagli stessi opponenti a come da timbro Controparte_10
postale del 10.03.2010.
Relativamente poi all'asserita applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, va rilevato come anche questo motivo di contestazione sia risultato generico, in quanto non supportato da argomentazioni tecnico-giuridiche ed economiche, come avrebbe potuto farsi anche mediante allegazione di apposita perizia econometrica, in grado di fornire almeno un principio di prova di quanto sostenuto.
Di talché, una eventuale CTU contabile, richiesta dalla parte opponente, a fronte di tale carenza probatoria, avrebbe avuto indubbiamente una inammissibile finalità e valenza esplorativa, volta a supplire alla suddetta carenza.
In assenza, quindi, di specifiche ed argomentate contestazioni sul punto, deve presumersi la correttezza e legittimità dell'operato della convenuta opposta nei conteggi che hanno condotto a formulare la richiesta economica di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In sostanza, non essendosi rinvenuto in atti un supporto probatorio documentale a sostegno di quanto lamentato dalla parte opponente sotto i suddetti specifici profili, risulta non consentito avvalersi dello strumento della CTU per ovviare, come suddetto, alla carenza probatoria della parte richiedente l'accertamento tecnico-contabile (ex multis, Cass. nn. 15219/2007, 26839/2016).
Può quindi ritenersi, in conclusione, come la società convenuta, a mezzo della documentazione versata in atti, abbia adeguatamente dimostrato sia l'esistenza che pagina 12 di 14 l'ammontare del credito vantato, credito da considerarsi, perciò, legittimamente richiesto in sede monitoria.
Di talché, non ravvisandosi, per quanto sopra esposto, i profili di criticità lamentati dalla parte opponente, può considerarsi il decreto ingiuntivo de quo correttamente emesso.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente, e sono liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei valori medi in essa indicati.
Deve, però, escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede: rigetta la proposta opposizione, siccome infondata.
Conferma integralmente, per l'effetto, il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 1327/2019 emesso dal Tribunale di Siena in data 19.11.2019 (R.G.N. 3014/2019), dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna parte attrice opponente a rifondere in favore della parte convenuta opposta le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 5.810,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 06.08.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 3550 per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
, C.F. , e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. , elettivamente domiciliati in OM, piazza G. Mazzini n. CodiceFiscale_2
8, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Borroni, che li rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTORI OPPONENTI
contro
con sede legale in Siena, Strada Statale 73 Levante n. 14, in persona CP_1
dell'Amministratore Delegato Dott. iscritta presso il Registro delle CP_2
Imprese della CCIAA di Siena al n. , anche di codice fiscale e di partita P.IVA_1
Iva, R.E.A. n. 149681, società che agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di società a responsabilità limitata costituita ai sensi e Controparte_3
per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede in OM, via Piemonte n. 38,
pagina 1 di 14 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM , P.IVA_2
iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la Banca
d'Italia al n. 35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, giusta procura del 31.08.2018 a rogito Dott. , Notaio in Testimone_1
OM (rep. 57298 – racc. 29003) e, per essa, con Controparte_4
sede in San NA NE (MI), via dell'Unione Europea n. 6/A - 6/B, iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero e codice fiscale
, REA n. 1888273, giusta procura speciale del 12.03.2019 a rogito Dott.ssa P.IVA_3
Notaio in San NA NE (MI), registrata in data 13.03.2019 Persona_1
(rep. 548 – racc. 396), in persona del Dott. , giusta procura speciale Persona_2
conferita con atto in autentica per Notaio Avv. del 2.08.2018 (rep. 18551 Persona_3
– racc. 8971), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del
DPR 123/01 art. 10, dall'Avv. Margherita Domenegotti e dall'Avv. Marco Pesenti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Elena Viti, in via delle Rose n. 1,
Poggibonsi (SI);
CONVENUTA OPPOSTA con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
con sede legale in Padova, via San Marco n. 11, codice Controparte_5
fiscale, P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. , iscritta P.IVA_4
all'Albo delle Banche al n. 5682, in persona del procuratore speciale Dott.
[...]
, giusta procura del 16.01.2023, a rogito Notaio di Padova, rep. CP_6 Persona_4
C 50374, racc. 21909, registrato a Padova il 17.01.2023 al n. 1349 S. serie , rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti Francesco Curti e Antonello Veneziano, come da mandato allegato all'atto di intervento per mezzo di strumenti informatici, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv.
Curti, quale cessionaria del credito in oggetto;
pagina 2 di 14 INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice opponente:
“Piaccia a Tribunale Ordinario di Siena, accertata la situazione in fatto e diritto: in via pregiudiziale e/o preliminare, e comunque in via gradata tra loro:
1) Eccezione di incompetenza per territorio
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Siena ad emettere il provvedimento monitorio notificato e dichiarare la competenza del Tribunale di
Velletri per i motivi esposti in epigrafe;
2) applicazione dei principi esposti dalla Corte di Cassazione a SSUU, sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994, e accertare e dichiarare la nullità totale delle duplici fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti;
3) disconoscimento ex art. 214 e ss c.p.c.
In primo luogo, i Sigg.ri e disconoscono, ai sensi Parte_1 Parte_2
e per gli effetti di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., le sottoscrizioni apposte nei contratti fideiussori denominati “copia delle scritture allegati 7 e 7a” afferenti il credito concesso alla società Usedom Costruzioni s.p.a. dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a., depositati dalla nel fascicolo monitorio e, pertanto, le garanzie così CP_1
azionate dovranno essere dichiarate nulle e/o illegittime e/o illecite e/o inesistenti e, conseguentemente, tale inesistenza deve determinare la revoca del provvedimento monitorio emesso nei loro confronti.
A tal riguardo, i Sigg.ri e osservano di non aver Parte_1 Parte_2
mai apposto la sottoscrizione sulle fideiussioni.
pagina 3 di 14 4) Nullità e/o inefficacia dell'atto di fideiussione ex art. 1418 c.c. per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e art. 10 L. 154/1992 e successive modifiche e/o integrazioni.
5) Illegittimità delle somme per errato riferimento a tassi ultralegali in misura non dovuta.
Violazione dell'art. 644 c.p. c. I, III, IV e art. 1815 c.c. II c. come modificato dall'art. 4 L. 108/96.
Violazione dell'art. 1283 c.c. – divieto di anatocismo
In via istruttoria:
Pregiudizialmente si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex articolo 183 VI comma n. 2 c.p.c. telematica depositata, ovvero:
1) Ammissione di CTU contabile per la ricostruzione dei rapporti dare avere tra le parti per la quantificazione dell'importo effettivamente dovuto dagli opponenti, dalla data di costituzione dei rapporti ad oggi, con riguardo al conto corrente n. 1036.38, intestato a acceso presso la Filiale di MPS di Vignali Controparte_8
Riotorto se sussistente;
2) Ordine di produzione in giudizio a carico dell'Istituto opposto degli estratti conto dalla data di accensione del conto corrente sino alla data di estinzione, nonché degli originali contratti di fideiussione sottoscritti dai coobbligati odierni opponenti
3) il tutto anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In ogni caso: accogliere i motivi proposti nell'epigrafe della presente opposizione, in quanto fondati in fatto ed in diritto e revocare il provvedimento monitorio telematico emesso dal Tribunale Ordinario di Siena in data 19.11.2019, n. r.g. 1327/2019, in favore di
con il quale ingiungeva il pagamento in solido tra loro ai Sigg.ri CP_1 [...]
, e della somma di euro 27.921,56, oltre Parte_1 Parte_2 Parte_3
interessi e spese legali.
pagina 4 di 14 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio come da nota spese che si deposita”.
Parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.
In via principale: confermare la competenza dell'adito Tribunale di Siena;
respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nelle denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i signori
e al pagamento della somma ingiunta, ovvero Parte_1 Parte_2
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.:
“Ribadisce tutte le conclusioni così come rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta e all'udienza conclusiva così come già precisate dal precedente legale di ”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 5 di 14 I Sigg.ri e , con atto di citazione ritualmente Parte_1 Parte_2
notificato in data 30.12.2019 (iscritto in pari data), convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società in nome e per conto di e, CP_1 Controparte_3
per essa, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4
fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena in data
19.11.2019 n. 1327/2019 (R.G. 3014/2019), con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di euro 27.921,56, oltre interessi e spese legali di procedura, liquidate, queste ultime, in euro 1.305,00 per compenso professionale e in euro 286,00 per spese, oltre accessori di legge, e dunque al fine di sentir accogliere le conclusioni ivi rassegnate.
A sostegno della proposta opposizione gli attori eccepivano, anzitutto, in via preliminare e/o pregiudiziale, l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, essendo essi, fideiussori, residenti in [...]di Papa (RM), con conseguente competenza del Tribunale di Velletri ed applicazione del Codice del Consumo, tenuto conto della prevalenza del foro speciale esclusivo del consumatore su ogni altro foro generale delle persone fisiche e/o foro speciale concorrente.
Gli opponenti, inoltre, disconoscevano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e ss. c.p.c., le sottoscrizioni presenti nei contratti fideiussori afferenti il credito concesso alla società
Usedom Costruzioni s.p.a. da depositati da nel fascicolo CP_9 CP_1
monitorio, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità/inesistenza di tali atti, oltre ad eccepirne la nullità e/o inefficacia ex art. 1418 c.c. per assoluta indeterminatezza dell'oggetto degli stessi. E ciò sulla base di sottoscrizione di formulario prestampato con il testo della garanzia, ma completamente in bianco nella parte riguardante i dati del debitore principale, l'importo della fideiussione, la data, rendendosi, così, impossibile la individuazione della reale entità della garanzia prestata.
Ulteriori motivi di contestazione erano costituiti dall'asserito errato riferimento a tassi ultralegali in misura non dovuta, con violazione dell'art. 644 c.p. c. I, III, IV e dell'art.
pagina 6 di 14 1815 c.c., come modificato dall'art. 4 della L. n. 108/1996, e dall'affermata violazione dell'art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo).
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, assumeva parte opponente come, ai fini del calcolo del quantum eventualmente da essa dovuto a dovessero CP_1
preventivamente conteggiarsi le somme dovute in restituzione da quest'ultima a titolo di interessi percetti e costi vari addebitati da e successivi aventi causa, ma CP_9
privi di causa legittima;
che, dunque, si rendeva necessaria la ristrutturazione del conto corrente in oggetto dalla data di inizio della movimentazione sino all'attualità, considerando eventualmente la prescrizione ordinaria.
Concludeva quindi parte attrice chiedendo, nel merito, l'accoglimento dei dedotti motivi di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 16.11.2020, esponeva, in fatto: CP_1
che era creditrice dei sigg.ri e Controparte_3 Pt_1 Parte_1 Parte_2
in qualità di fideiussori della Usedom della somma di euro 27.921,56, Controparte_8
quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 1036.38, intestato a tale società
(poi cancellata), acceso in data 14.09.2006 presso la Filiale di Vignale Riotorto di
[...]
il tutto come risultante dalla documentazione allegata al fascicolo CP_10
monitorio.
Nel replicare poi ai motivi di opposizione ex adverso dedotti, la convenuta opposta, quanto alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio, osservava come il contratto di fideiussione prevedesse una clausola negoziale di deroga pattizia ex art. 29
c.p.c. agli ordinari criteri di competenza per territorio;
che, difatti, l'art. 17 del contratto di fideiussione, sottoscritto dagli opponenti in data 31.07.2007, prevedeva la competenza per qualunque controversia del Foro di Siena, oltre a quelli previsti dalla legge;
che, pertanto, detta clausola doveva ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto oggetto di libera determinazione e specificatamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341
pagina 7 di 14 comma 2 c.c., dai sigg.ri e come tale non determinante alcuno squilibrio Pt_1 Pt_2
nei diritti ed obblighi delle parti;
che, inoltre, doveva escludersi, nel caso di specie, la invocata applicazione della normativa consumeristica, stante la qualifica dei sigg.ri e di soci della come poteva chiaramente Pt_1 Pt_2 Controparte_11
evincersi dalla visura camerale della società allegata al fascicolo monitorio.
In ordine, poi, al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fideiussione, si deduceva in comparsa di costituzione come il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, dovesse comunque avere i caratteri della specificità e determinatezza, non potendo esso risolversi in mere espressioni di stile;
che, al contrario, parte opponente non aveva fornito alcuna prova di quanto asserito, come, ad es., una documentazione di paragone, ovvero una relazione grafologica avvalorante quanto sostenuto;
senza considerare che gli opponenti avevano atteso di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo prima di disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alle lettere di garanzia;
che, per di più, il contratto di fideiussione oggetto di causa era stato sottoscritto in data 31.07.2007 e successivamente, in data 1.03.2010, le parti avevano deciso di estendere la garanzia prestata fino all'importo massimo di euro 36.000,00, senza alcuna contestazione negli anni da parte degli opponenti.
Relativamente poi all'asserita nullità della fideiussione per essere la stessa stata prestata con modalità irrituali, era sufficiente richiamare, secondo la difesa della convenuta, la sottoscrizione in calce all'estensione di garanzia del 1.03.2010, ove le parti avevano apposto la loro firma in calce all'indicazione “per ricevuta copia”, oltre alla circostanza che il documento allegato risultava inviato dai sigg.ri e a Pt_1 Pt_2 CP_10
come poteva rilevarsi anche dal timbro postale del 10.03.2010 (doc. 7a del
[...]
fascicolo monitorio); che, pertanto, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, ed inviate a mezzo posta all'Istituto di Credito, rappresentavano indubbiamente la volontà dei garanti di costituirsi fideiussori della per l'adempimento delle Controparte_11
obbligazioni da questa assunte.
pagina 8 di 14 Nel merito, parte convenuta opposta assumeva come l'affermazione di controparte circa l'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici fosse generica, in quanto non supportata da alcuna argomentazione logico-giuridica o matematico-contabile, né, tantomeno, da idonea perizia econometrica, in grado di fornire almeno un principio di prova di quanto sostenuto;
che, in ogni caso, non spettava certamente ad essa convenuta dimostrare la mancata applicazione di interessi usurari, essendo tale onere a carico della controparte.
Con specifico riguardo poi alla contestazione sull'anatocismo, si precisava in comparsa di costituzione come, a decorrere dal 1.07.2000, tutti i rapporti bancari gestiti da CP_9
fossero stati adeguati alla delibera CICR del 9.02.2000, legittimante la
[...]
capitalizzazione periodica ove gli interessi creditori e debitori fossero stati liquidati con la medesima periodicità; che, pertanto, l'anatocismo post 2000 doveva ritenersi legittimo in quanto autorizzato dalla normativa in materia, alla quale la Banca si era prontamente adeguata;
che, quanto all'anatocismo “post 2014”, era ormai pacifico come anch'esso dovesse considerarsi pienamente legittimo;
che, difatti, la concreta applicabilità del novellato art. 120 TUB, per come formulato, non poteva che ritenersi differita all'entrata in vigore di una nuova disciplina attuativa secondaria da parte del CICR, ed essendo ciò avvenuto solo con la delibera del 3.08.2016; che, pertanto, dalle modifiche all'art. 120
TUB non era possibile far discendere un divieto di anatocismo a far data dal 1.01.2014, atteso che la norma, per trovare attuazione, necessitava di una delibera del CICR, emanata, appunto, soltanto nel mese di agosto 2016; che, nel caso di specie, il conto corrente risultava chiuso a partire dal mese di maggio 2016, con conseguente infondatezza della contestazione di controparte, posto che più volte la giurisprudenza aveva rilevato come il testo dell'art. 120 TUB non avesse affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori;
che, dunque, pareva di assoluta evidenza l'operatività post 2014 della delibera CICR del 2000, sostituita solo nel 2016 dalla nuova delibera adottata sempre dal;
che, conseguentemente, Pt_4
doveva farsi luogo al principio della ultra-attività della normativa precedente, posto che,
pagina 9 di 14 in assenza di una disciplina attuativa, il novellato art. 120 TUB era da ritenersi privo di qualsiasi indicazione.
La convenuta, quindi, nel richiedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo le difese di parte opponente fondate su prova scritta o di pronta soluzione, concludeva, in via principale, per la conferma della competenza dell'adito Tribunale e per il rigetto di tutte le domande avversarie, con integrale conferma del decreto opposto e, in via subordinata, in caso di revoca del decreto, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta, ovvero di quella diversa accertata in esito al giudizio.
Il Giudice, concessa, in sede di prima udienza di comparizione parti del 17.12.2020, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed assegnato contestualmente il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, all'udienza del 10.01.2022, preso atto dell'esito negativo di tale procedimento, assegnava i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. In esito poi al deposito di tali memorie, questo Giudice, al quale veniva medio tempore assegnata la causa per intervenuta variazione tabellare, ritenuta la stessa matura per la decisione, disponeva rinvio per precisazione delle conclusioni. Assunta quindi in decisione all'udienza del 26.09.2023, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva poi rimessa sul ruolo, al fine di verificare la possibilità di una definizione conciliativa;
possibilità in relazione alla quale parte opponente richiedeva, all'udienza del 21.10.2024, rinvio in attesa di risposta della controparte ad una proposta transattiva dalla prima formulata.
Nel frattempo era stato depositato, in data 27.11.2023, atto di intervento ex art. 111
c.p.c. da parte di quale cessionaria del credito oggetto di causa. Controparte_5
All'udienza del 4.02.2025, fissata a seguito del concesso suddetto rinvio, a fronte di richiesta di parte opponente di ulteriore differimento, sempre in attesa della suddetta risposta, il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione.
La proposta opposizione è infondata, e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il Giudicante condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta opposta nei propri scritti a sostegno del richiesto rigetto della opposizione.
pagina 10 di 14 Deve, anzitutto, respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Velletri, sollevata preliminarmente dalla parte attrice opponente.
Va attribuito, infatti, sul punto, decisivo rilievo alla previsione nel contratto di fideiussione sottoscritto il 31.07.2007 (doc. 7 fascicolo monitorio) di una clausola negoziale (art. 17) con la quale le parti hanno stabilito di derogare pattiziamente ex art. 29 c.p.c. agli ordinari criteri di competenza per territorio.
Detta clausola risulta oggetto di libera determinazione dei contraenti, ed in quanto tale pienamente valida ed efficace, specificatamente approvata e sottoscritta dagli opponenti ai sensi dell'artt. 1341 c.c.
Trattasi, dunque, nel caso di specie, della diretta applicazione del principio della derogabilità convenzionale tra le parti della competenza territoriale.
Né può trovare applicazione, nel caso in esame, la invocata normativa in materia consumeristica, attesa la veste degli opponenti di soci della Controparte_11
come può evincersi dalla visura camerale della società debitrice principale, allegata al fascicolo monitorio sub doc. 9.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c., deve rilevarsi come parte opponente non abbia fornito alcuna prova a sostegno di tale motivo di opposizione, né, in particolare, eventuale documentazione di paragone, né relazione grafologica, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico sullo specifico punto.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è pacifica nel ritenere che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., oltre a dover rivestire i caratteri della specificità e determinatezza, debba comunque essere suffragato da idonea documentazione (ad. es.,
Cass. Ordinanza n. 18491/2024), il che non è risultato in atti.
Oltretutto, è emerso dagli atti (doc. 7a del fascicolo monitorio) che gli opponenti in data
1.03.2010 avevano esteso la garanzia prestata sino all'importo massimo di euro pagina 11 di 14 36.000,00, senza aver contestato alcunché medio tempore, come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta opposta.
Infondata risulta poi l'affermazione di nullità della fideiussione, per asserita irritualità nel rilascio della stessa.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la sottoscrizione in calce alla suddetta estensione della garanzia del 1.03.2010, ove gli opponenti risultano aver apposto la loro firma in calce all'indicazione “per ricevuta copia”, osservandosi, altresì, come il documento allegato sia stato inviato dagli stessi opponenti a come da timbro Controparte_10
postale del 10.03.2010.
Relativamente poi all'asserita applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, va rilevato come anche questo motivo di contestazione sia risultato generico, in quanto non supportato da argomentazioni tecnico-giuridiche ed economiche, come avrebbe potuto farsi anche mediante allegazione di apposita perizia econometrica, in grado di fornire almeno un principio di prova di quanto sostenuto.
Di talché, una eventuale CTU contabile, richiesta dalla parte opponente, a fronte di tale carenza probatoria, avrebbe avuto indubbiamente una inammissibile finalità e valenza esplorativa, volta a supplire alla suddetta carenza.
In assenza, quindi, di specifiche ed argomentate contestazioni sul punto, deve presumersi la correttezza e legittimità dell'operato della convenuta opposta nei conteggi che hanno condotto a formulare la richiesta economica di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In sostanza, non essendosi rinvenuto in atti un supporto probatorio documentale a sostegno di quanto lamentato dalla parte opponente sotto i suddetti specifici profili, risulta non consentito avvalersi dello strumento della CTU per ovviare, come suddetto, alla carenza probatoria della parte richiedente l'accertamento tecnico-contabile (ex multis, Cass. nn. 15219/2007, 26839/2016).
Può quindi ritenersi, in conclusione, come la società convenuta, a mezzo della documentazione versata in atti, abbia adeguatamente dimostrato sia l'esistenza che pagina 12 di 14 l'ammontare del credito vantato, credito da considerarsi, perciò, legittimamente richiesto in sede monitoria.
Di talché, non ravvisandosi, per quanto sopra esposto, i profili di criticità lamentati dalla parte opponente, può considerarsi il decreto ingiuntivo de quo correttamente emesso.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente, e sono liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei valori medi in essa indicati.
Deve, però, escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede: rigetta la proposta opposizione, siccome infondata.
Conferma integralmente, per l'effetto, il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 1327/2019 emesso dal Tribunale di Siena in data 19.11.2019 (R.G.N. 3014/2019), dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna parte attrice opponente a rifondere in favore della parte convenuta opposta le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 5.810,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 06.08.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
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