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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1319/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate-Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1687/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200009894518000 EF RR 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2025 depositato il 11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29120200009894518000 notificata il 18 luglio 2022 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente alle somme intimate per il ruolo n. 2020/000393, relativo a quota consortile anno 2015, per beneficio irriguo anno 2015.
Eccepiva l'illegittimità dell'impugnata cartella esattoriale in quanto carente di motivazione;
per non essere stata preceduta dalla notifica degli avvisi di pagamento prodromici con conseguente prescrizione del tributo e/o decadenza dell'Ente impositore;
non debenza, in ogni caso del tributo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'intervento volontario e comunque la chiamata del terzo in causa
(Consorzio di bonifica). Deduceva, inoltre, l'infondatezza nel merito delle avverse doglianze.
La CGT di primo grado di Agrigento, con sentenza n. 1687/2023 depositata il 15.12.2023, disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da ADER, accoglieva il ricorso rilevando che la cartella, unico atto impositivo notificato al contribuente, recava quale unica motivazione l'indicazione di “Consorzio di Bonifica e miglioramento fondiario – Beneficio irriguo anno 2015 Comune di Agrigento”, senza riportare alcun criterio di calcolo e la distinzione delle voci di spesa.
Avverso questa sentenza ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo “Violazione
e/o illegittima interpretazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73 e 36 bis D.P.R. n. 600/73; Richiesta di intervento volontario ex art. 14, comma III, D.L.vo n. 546/92” .
Si è costituito in giudizio il contribuente ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10.03.2025, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ADER lamenta il fatto che il giudizio di prime cure si è risolto favorevolmente al contribuente stante che la sua tardiva costituzione non ha consentito l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore
(Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento).
Al riguardo, va precisato che l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Della questione si è ripetutamente occupata la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. trib., 30/03/2021 n. 8808), che ha fornito i seguenti chiarimenti:
-“In linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio
2007, si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario”;
- “non di meno, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (Cass. Sez. 5, ord.
28/4/2017, n. 10528; Cass. Sez. 5, 4/4/2018, 8295; Cass. Sez. 5, Ord. 3/4/2019, n. 9250; Cass. Sez. 6-5, ord. 12/6/2019, n. 16685)”;
- “non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti dell'Agente della riscossione, non assumendo alcun rilievo,
a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, oltre alla validità della cartella esattoriale e della sua notificazione, dal momento che il difetto di legittimazione ad agire o a resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (in questi termini, ex aliis, Cass. Sez. 5, n. 9250 del 2018, cit.)”;
- “va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 112/99, art. 39, è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione questa Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'agente della riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (Cass. Sez. 6-5, ord. 21/6/2019,
n. 16685, cit.) e con qualunque modalità, purchè idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass. Sez. 5, 3/4/2019, n. 9250, cit.)”;
- “Non di meno, la previsione di una simile prerogativa sostanziale con funzione partecipativa non elide la concorrente facoltà processuale dell'Agente della riscossione - ove sia l'unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento - di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme del D.Lgs. n. 546/92, art. 23
e dell'art. 269 c.p.c., implicitamente richiamato dalla prima disposizione”;
- “di conseguenza, l'Agente della riscossione che prescelga tale ultima forma di coinvolgimento dell'ente creditore deve formulare l'apposita istanza al giudice con l'atto di costituzione da depositarsi, ai sensi del
D.Lgs. n. 546/92, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso (Cass. Sez. 5, n. 6734 del 2/4/2015)”;
- “va, inoltre, precisato che, come affermato da questa Corte, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta nel paradigma dell'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (Cass. Sez. L, 4/12/2014, n. 25676; Cass. Sez. 1, 28/3/2014,
n. 7406; Cass. Sez. 2, 19/1/2006, n. 984)” (cfr. anche Id., sez. VI, 18/11/2019 n. 29798: ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/99, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.”).
Laddove quindi l'agente della riscossione non si avvalga direttamente del citato art. 39 del D.Lgs. 112/99, potrà fare riferimento all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, ai sensi del quale “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. Tale “chiamata di terzi in causa” avviene, a sua volta, in applicazione dell'art. 269 c.p.c., relativo proprio alla
“chiamata di un terzo in causa”, ai sensi del quale “il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto”.
In sostanza, la chiamata in causa dell'ente creditore è un onere che grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 15/07/2020 n.
14991; cfr. Id., sez. trib., 26/09/2012 n. 16372, per la precisazione che la chiamata in causa dell'ente creditore
è rimessa alla sola volontà del concessionario evocato in giudizio).
Nel caso in esame, l'AdER ha sì chiamato in causa il Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, ma solo con pec del 13.10.2023, cioè 24 giorni prima dell'udienza, e il Consorzio non si è costituito.
Come precisato da Cass. civ., sez. trib., 30/03/2021 n. 8808 (che richiama Id., Sez. 6, ord. 07/05/2013 n.
10579), “affinché possa ritenersi configurabile una valida chiamata di terzo, la parte convenuta, nel redigere la comparsa di risposta, deve assolvere a un duplice adempimento di carattere contenutistico, consistente nell'espressa formulazione della domanda di chiamata del terzo in causa, corredata dall'esposizione dei fatti e delle ragioni sui quali trova fondamento, e nella formulazione di un'istanza rivolta al giudice di spostamento dell'udienza al fine di garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua evocazione in giudizio, i termini a comparire”.
Nel presente giudizio, l'AdER non si è avvalsa dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, chiamando (tempestivamente) direttamente in causa l'ente creditore (adempimento del quale non può certo essere onerato, proprio per espressa previsione normativa, il ricorrente), né ha presentato alla Corte di 1° grado una vera e propria istanza di chiamata in causa dell'Ente impositore, rispondente, sotto il profilo contenutistico, al paradigma di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546/92 e all'art. 269 c.p.c.
Né avrebbe potuto, visto che si è costituita tardivamente rispetto al termine di 60 giorni di cui all'art. 23, comma 1, d.lgs. 546/92, cosicché la richiesta al Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo le era impedita.
Ciò posto, si osserva che la Corte di 1° grado ha accolto il ricorso del contribuente con riferimento alla censura, avente carattere assorbente, del vizio motivazionale della cartella impugnata.
Invero, “in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (Cass. 20359/2021).
La cartella oggetto del giudizio, quale primo e unico atto indirizzato al contribuente, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, consentendo un controllo pieno sulla pretesa (richiamo specifico a piano di classifica, perimetro di contribuenza, delibere di approvazione, criteri di riparto e beneficio).
Nella specie, l'atto si limita a indicazioni catastali e consumi idrici, senza riferimenti agli atti generali presupposti né prova dell'inclusione del fondo nel perimetro e del beneficio effettivo, concreto e diretto;
la motivazione è, dunque, insufficiente e la pretesa indeterminata
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 991,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1319/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate-Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1687/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200009894518000 EF RR 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2025 depositato il 11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29120200009894518000 notificata il 18 luglio 2022 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente alle somme intimate per il ruolo n. 2020/000393, relativo a quota consortile anno 2015, per beneficio irriguo anno 2015.
Eccepiva l'illegittimità dell'impugnata cartella esattoriale in quanto carente di motivazione;
per non essere stata preceduta dalla notifica degli avvisi di pagamento prodromici con conseguente prescrizione del tributo e/o decadenza dell'Ente impositore;
non debenza, in ogni caso del tributo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'intervento volontario e comunque la chiamata del terzo in causa
(Consorzio di bonifica). Deduceva, inoltre, l'infondatezza nel merito delle avverse doglianze.
La CGT di primo grado di Agrigento, con sentenza n. 1687/2023 depositata il 15.12.2023, disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da ADER, accoglieva il ricorso rilevando che la cartella, unico atto impositivo notificato al contribuente, recava quale unica motivazione l'indicazione di “Consorzio di Bonifica e miglioramento fondiario – Beneficio irriguo anno 2015 Comune di Agrigento”, senza riportare alcun criterio di calcolo e la distinzione delle voci di spesa.
Avverso questa sentenza ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo “Violazione
e/o illegittima interpretazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73 e 36 bis D.P.R. n. 600/73; Richiesta di intervento volontario ex art. 14, comma III, D.L.vo n. 546/92” .
Si è costituito in giudizio il contribuente ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10.03.2025, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ADER lamenta il fatto che il giudizio di prime cure si è risolto favorevolmente al contribuente stante che la sua tardiva costituzione non ha consentito l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore
(Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento).
Al riguardo, va precisato che l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Della questione si è ripetutamente occupata la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. trib., 30/03/2021 n. 8808), che ha fornito i seguenti chiarimenti:
-“In linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio
2007, si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario”;
- “non di meno, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (Cass. Sez. 5, ord.
28/4/2017, n. 10528; Cass. Sez. 5, 4/4/2018, 8295; Cass. Sez. 5, Ord. 3/4/2019, n. 9250; Cass. Sez. 6-5, ord. 12/6/2019, n. 16685)”;
- “non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti dell'Agente della riscossione, non assumendo alcun rilievo,
a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, oltre alla validità della cartella esattoriale e della sua notificazione, dal momento che il difetto di legittimazione ad agire o a resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (in questi termini, ex aliis, Cass. Sez. 5, n. 9250 del 2018, cit.)”;
- “va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 112/99, art. 39, è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione questa Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'agente della riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (Cass. Sez. 6-5, ord. 21/6/2019,
n. 16685, cit.) e con qualunque modalità, purchè idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass. Sez. 5, 3/4/2019, n. 9250, cit.)”;
- “Non di meno, la previsione di una simile prerogativa sostanziale con funzione partecipativa non elide la concorrente facoltà processuale dell'Agente della riscossione - ove sia l'unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento - di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme del D.Lgs. n. 546/92, art. 23
e dell'art. 269 c.p.c., implicitamente richiamato dalla prima disposizione”;
- “di conseguenza, l'Agente della riscossione che prescelga tale ultima forma di coinvolgimento dell'ente creditore deve formulare l'apposita istanza al giudice con l'atto di costituzione da depositarsi, ai sensi del
D.Lgs. n. 546/92, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso (Cass. Sez. 5, n. 6734 del 2/4/2015)”;
- “va, inoltre, precisato che, come affermato da questa Corte, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta nel paradigma dell'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (Cass. Sez. L, 4/12/2014, n. 25676; Cass. Sez. 1, 28/3/2014,
n. 7406; Cass. Sez. 2, 19/1/2006, n. 984)” (cfr. anche Id., sez. VI, 18/11/2019 n. 29798: ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/99, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.”).
Laddove quindi l'agente della riscossione non si avvalga direttamente del citato art. 39 del D.Lgs. 112/99, potrà fare riferimento all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, ai sensi del quale “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. Tale “chiamata di terzi in causa” avviene, a sua volta, in applicazione dell'art. 269 c.p.c., relativo proprio alla
“chiamata di un terzo in causa”, ai sensi del quale “il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto”.
In sostanza, la chiamata in causa dell'ente creditore è un onere che grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 15/07/2020 n.
14991; cfr. Id., sez. trib., 26/09/2012 n. 16372, per la precisazione che la chiamata in causa dell'ente creditore
è rimessa alla sola volontà del concessionario evocato in giudizio).
Nel caso in esame, l'AdER ha sì chiamato in causa il Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, ma solo con pec del 13.10.2023, cioè 24 giorni prima dell'udienza, e il Consorzio non si è costituito.
Come precisato da Cass. civ., sez. trib., 30/03/2021 n. 8808 (che richiama Id., Sez. 6, ord. 07/05/2013 n.
10579), “affinché possa ritenersi configurabile una valida chiamata di terzo, la parte convenuta, nel redigere la comparsa di risposta, deve assolvere a un duplice adempimento di carattere contenutistico, consistente nell'espressa formulazione della domanda di chiamata del terzo in causa, corredata dall'esposizione dei fatti e delle ragioni sui quali trova fondamento, e nella formulazione di un'istanza rivolta al giudice di spostamento dell'udienza al fine di garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua evocazione in giudizio, i termini a comparire”.
Nel presente giudizio, l'AdER non si è avvalsa dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, chiamando (tempestivamente) direttamente in causa l'ente creditore (adempimento del quale non può certo essere onerato, proprio per espressa previsione normativa, il ricorrente), né ha presentato alla Corte di 1° grado una vera e propria istanza di chiamata in causa dell'Ente impositore, rispondente, sotto il profilo contenutistico, al paradigma di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546/92 e all'art. 269 c.p.c.
Né avrebbe potuto, visto che si è costituita tardivamente rispetto al termine di 60 giorni di cui all'art. 23, comma 1, d.lgs. 546/92, cosicché la richiesta al Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo le era impedita.
Ciò posto, si osserva che la Corte di 1° grado ha accolto il ricorso del contribuente con riferimento alla censura, avente carattere assorbente, del vizio motivazionale della cartella impugnata.
Invero, “in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (Cass. 20359/2021).
La cartella oggetto del giudizio, quale primo e unico atto indirizzato al contribuente, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, consentendo un controllo pieno sulla pretesa (richiamo specifico a piano di classifica, perimetro di contribuenza, delibere di approvazione, criteri di riparto e beneficio).
Nella specie, l'atto si limita a indicazioni catastali e consumi idrici, senza riferimenti agli atti generali presupposti né prova dell'inclusione del fondo nel perimetro e del beneficio effettivo, concreto e diretto;
la motivazione è, dunque, insufficiente e la pretesa indeterminata
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 991,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025