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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado N. 1414/2025 R.G. promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giammassimo Forlini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Piazzale della Macina n. 3
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
/ P.IVA ) - contumace P.IVA_1
e
(C.F. ) - Controparte_1 C.F._2
contumace
In punto: risarcimento danno per vizi appalto
Conclusioni: come da ricorso introduttivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. il sig. ha evocato in giudizio in solido tra Pt_1
loro la ed il sig. Controparte_2 CP_1
, rimasti contumaci al presente giudizio, deducendo che: CP_1
1. il ricorrente in data 17/05/2023 sottoscriveva con l'impresa individuale
MVP un contratto di appalto avente ad oggetto Controparte_1
lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso il di lui appartamento sito in Parma (PR) Strada Montanara, n. 241;
2. il prezzo dell'appalto era stato concordato tra le parti in €36.000,00 oltre
IVA con previsione di fine lavori in data 30/08/2023;
3. il ricorrente allega contabili di pagamento di relative fatture dimostrando di aver pagato alla la somma di €37.545,75; CP_2
4. in corso d'opera il ricorrente contestava all'appaltatore vizi e difetti delle opere, di cui chiedeva l'eliminazione, che pertanto non risultavano essere state eseguite a regola d'arte;
5. successivamente il incaricava un perito per eseguire una perizia di Pt_1
parte agli atti, volta ad accertare lo stato dei luoghi nonché la corrispondenza tra il progetto e l'opera eseguita e poi avviava un tentativo di mediazione al quale parte resistente non aderiva;
6. il infine depositava ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini Pt_1
conciliativi ex art 696 bis c.p.c. rubricata al n. 2032/2024 RG nella quale
Contro l'impresa individuale di si costituiva e CP_1 CP_1
partecipava attivamente con proprio consulente di parte;
7. all'esito della perizia, il CTU incaricato, Dott. Ing. Persona_1
riscontrava vizi e difetti nell'esecuzione delle opere appaltate e imputandole a parte resistente e quantificava in €. 11.453,66 l'importo dei lavori da riconoscere al a titolo di ristoro, di cui parte resistente non provvedeva Pt_1
2 Contro al pagamento ed in data 27.02.2025 la ditta di CP_1 CP_1
si cancellava dal registro delle imprese.
In ragione di quanto esposto il ha, quindi, chiesto la condanna delle Pt_1
parti resistenti al pagamento della complessiva somma di € 18.415,41, somma comprensiva anche delle spese di CTU, CTP, spese legali e di iscrizione a ruolo ATP. Il sia personalmente che in qualità di titolare Controparte_1
della omonima ditta MVP di pur regolarmente CP_1 CP_1
citato in giudizio, non si è costituito rimanendo contumace.
Ciò detto, il Tribunale rileva quanto segue.
La domanda presentata tempestivamente è fondata e merita, pertanto,
accoglimento. La perizia redatta in contraddittorio tra le parti in sede di accertamento tecnico preventivo qui assume piena efficacia probatoria pertanto le relative risultanze, che hanno dato conto dell'esistenza dei vizi e difetti delle opere realizzate dall'appaltatore e della loro consistenza, sono tali da sostanziare l'inadempimento alle obbligazioni, di risultato, discendenti dal contratto d'appalto. La cancellazione dal Registro Imprese della ditta individuale MVP ha come unica conseguenza Controparte_1
quella di trasferire interamente ed automaticamente sulla persona fisica titolare, che risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio personale,
tutti i debiti che non devono quindi ritenersi estinti in virtù di detta cancellazione.
Con riferimento alle spese di ATP queste devono essere poste a carico di parte resistente contumace, posto che nel giudizio di cognizione, tali spese sono da ritenersi giudiziali strumentali che, al termine dell'ATP, sono a carico del richiedente, ma nel successivo giudizio di merito vengono definitivamente regolate a carico della parte soccombente, anche senza una specifica richiesta,
in base agli articoli 91 e 92 c.p.c., proprio perché l'ATP è propedeutico alla
3 causa di merito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accertato che i lavori eseguiti all'interno dell'appartamento di proprietà
del ricorrente oggetto del contratto di appalto non sono stati eseguiti a regola d'arte, presentando vizi e difetti meglio descritti e quantificati nella perizia depositata in seno alla procedura per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 2032/2024 Tribunale di Parma, e per l'effetto, in accoglimento del ricorso, condanna il sig. personalmente al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente , della somma complessiva Parte_1
di €18.415,41 a titolo di risarcimento dei danni oltre gli interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €2.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se e come per legge.
Così deciso in Parma, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
4
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado N. 1414/2025 R.G. promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giammassimo Forlini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Piazzale della Macina n. 3
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
/ P.IVA ) - contumace P.IVA_1
e
(C.F. ) - Controparte_1 C.F._2
contumace
In punto: risarcimento danno per vizi appalto
Conclusioni: come da ricorso introduttivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. il sig. ha evocato in giudizio in solido tra Pt_1
loro la ed il sig. Controparte_2 CP_1
, rimasti contumaci al presente giudizio, deducendo che: CP_1
1. il ricorrente in data 17/05/2023 sottoscriveva con l'impresa individuale
MVP un contratto di appalto avente ad oggetto Controparte_1
lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso il di lui appartamento sito in Parma (PR) Strada Montanara, n. 241;
2. il prezzo dell'appalto era stato concordato tra le parti in €36.000,00 oltre
IVA con previsione di fine lavori in data 30/08/2023;
3. il ricorrente allega contabili di pagamento di relative fatture dimostrando di aver pagato alla la somma di €37.545,75; CP_2
4. in corso d'opera il ricorrente contestava all'appaltatore vizi e difetti delle opere, di cui chiedeva l'eliminazione, che pertanto non risultavano essere state eseguite a regola d'arte;
5. successivamente il incaricava un perito per eseguire una perizia di Pt_1
parte agli atti, volta ad accertare lo stato dei luoghi nonché la corrispondenza tra il progetto e l'opera eseguita e poi avviava un tentativo di mediazione al quale parte resistente non aderiva;
6. il infine depositava ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini Pt_1
conciliativi ex art 696 bis c.p.c. rubricata al n. 2032/2024 RG nella quale
Contro l'impresa individuale di si costituiva e CP_1 CP_1
partecipava attivamente con proprio consulente di parte;
7. all'esito della perizia, il CTU incaricato, Dott. Ing. Persona_1
riscontrava vizi e difetti nell'esecuzione delle opere appaltate e imputandole a parte resistente e quantificava in €. 11.453,66 l'importo dei lavori da riconoscere al a titolo di ristoro, di cui parte resistente non provvedeva Pt_1
2 Contro al pagamento ed in data 27.02.2025 la ditta di CP_1 CP_1
si cancellava dal registro delle imprese.
In ragione di quanto esposto il ha, quindi, chiesto la condanna delle Pt_1
parti resistenti al pagamento della complessiva somma di € 18.415,41, somma comprensiva anche delle spese di CTU, CTP, spese legali e di iscrizione a ruolo ATP. Il sia personalmente che in qualità di titolare Controparte_1
della omonima ditta MVP di pur regolarmente CP_1 CP_1
citato in giudizio, non si è costituito rimanendo contumace.
Ciò detto, il Tribunale rileva quanto segue.
La domanda presentata tempestivamente è fondata e merita, pertanto,
accoglimento. La perizia redatta in contraddittorio tra le parti in sede di accertamento tecnico preventivo qui assume piena efficacia probatoria pertanto le relative risultanze, che hanno dato conto dell'esistenza dei vizi e difetti delle opere realizzate dall'appaltatore e della loro consistenza, sono tali da sostanziare l'inadempimento alle obbligazioni, di risultato, discendenti dal contratto d'appalto. La cancellazione dal Registro Imprese della ditta individuale MVP ha come unica conseguenza Controparte_1
quella di trasferire interamente ed automaticamente sulla persona fisica titolare, che risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio personale,
tutti i debiti che non devono quindi ritenersi estinti in virtù di detta cancellazione.
Con riferimento alle spese di ATP queste devono essere poste a carico di parte resistente contumace, posto che nel giudizio di cognizione, tali spese sono da ritenersi giudiziali strumentali che, al termine dell'ATP, sono a carico del richiedente, ma nel successivo giudizio di merito vengono definitivamente regolate a carico della parte soccombente, anche senza una specifica richiesta,
in base agli articoli 91 e 92 c.p.c., proprio perché l'ATP è propedeutico alla
3 causa di merito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accertato che i lavori eseguiti all'interno dell'appartamento di proprietà
del ricorrente oggetto del contratto di appalto non sono stati eseguiti a regola d'arte, presentando vizi e difetti meglio descritti e quantificati nella perizia depositata in seno alla procedura per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 2032/2024 Tribunale di Parma, e per l'effetto, in accoglimento del ricorso, condanna il sig. personalmente al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente , della somma complessiva Parte_1
di €18.415,41 a titolo di risarcimento dei danni oltre gli interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €2.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se e come per legge.
Così deciso in Parma, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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