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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5993/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Pirolo,
Appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Michele Colonna, Controparte_1
Appellata nonché contro
, contumaci, Controparte_2 Controparte_3
Appellati
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha interposto appello avverso la sentenza n. 328/2017 Parte_1
del Giudice di Pace di Gravina in Puglia, emessa in seno al procedimento di I grado n.
314/2016 R.G. e depositata il 24.10.2017, con cui è stata accolta la domanda risarcitoria
(nella misura di euro 2.110,89, oltre interessi) avanzata da in ordine al Controparte_1
pagina 1 di 8 sinistro stradale verificatosi il 22.9.2015 alle ore 13.30 circa allorquando, la propria autovettura Fiat Punto tg. CS551MX, nell'occasione condotta da , mentre Persona_1
percorreva la Strada Panoramica Via Madonna della Stella veniva attinta dall'auto Fiat
Punto tg. AH001WC di proprietà di e condotta da , Controparte_3 Controparte_2
il quale nel ripartire in retromarcia da una piazzola di sosta non si avvedeva del sopraggiungere dell'auto della . CP_1
In particolare, l'odierna appellante ha censurato la sentenza di I grado deducendo: errata e contraddittoria motivazione, per aver il Giudice di I grado ritenuto non applicabile l'art. 2054 c. 2 c.c. e, conseguentemente, escluso la corresponsabilità; omessa valutazione delle risultanze istruttorie ed omesso riconoscimento dell'importo di euro 1.500,00 corrisposto in fase stragiudiziale e trattenuto in acconto da Controparte_1
Pertanto, l'appellante ha chiesto di riformare la sentenza gravata in accoglimento dei motivi esposti e, conseguentemente: “- accertare e dichiarare, per le suesposte ragioni,
l'infondatezza ed illegittimità delle richieste risarcitorie formulate da parte della IG.ra
nel giudizio di primo grado, poiché infondate, generiche e sfornite di Controparte_1 prova nell'an e nel quantum debeatur in violazione dell'art. 2697 c.c. e, di conseguenza, respingere la domanda ex adverso formulata nei confronti delle parti convenute, sia per quanto all'an, sia relativamente al quantum debeatur;
- in subordine, per quanto innanzi eccepito e precisato, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., accertare e dichiarare l'importo di
€ 1.500,00 già corrisposto alla sig.ra dalla Controparte_1 CP_4 CP_5
congruo rispetto a quanto alla stessa realmente dovuto, con conseguente rigetto di qualsivoglia ulteriore richiesta risarcitoria e/o di pagamento;
conseguentemente, ordinare alla sig.ra la restituzione in favore della Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme, ed importi da quest'ultima corrisposti in favore della medesima
[...]
IG.ra , a qualsiasi diritto, titolo e/o ragione e scaturenti dalla Controparte_1
Sentenza N. 328/2017 (R.G. 314/2016) emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla data di corresponsione sino al dì del soddisfo, come per legge;
- sempre conseguentemente, ordinare alla sig.ra ovvero al suo difensore e legale procuratore e/o Controparte_1
quale distrattario, la restituzione in favore della di tutte le Parte_1
somme, ed importi dagli stessi ricevuti a titolo di spese di giudizio di primo grado, compresi i relativi oneri accessori e fiscali, scaturenti dalla Sentenza N. 328/2017 (R.G.
314/2016) emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, maggiorati di interessi legali
pagina 2 di 8 e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione sino al dì del soddisfo, come per legge;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 cp.c., accogliere le eccezioni e/o richieste tutte spiegate dalla nell'ambito del giudizio di primo grado, qui Parte_1
da intendersi integralmente reiterate;
- condannare la sig.ra al Controparte_1
rimborso di tutte le spese ed onorari del giudizio di Primo Grado e del presente procedimento in favore della . Parte_1
si è costituita in giudizio il 9.7.2018, contestando le avverse difese Controparte_1
e pretese ed instando, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Gli appellati e non si sono costituiti in Controparte_3 Controparte_2
giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_3
non costituitisi in giudizio, nonostante la ritualità della rinnovazione Controparte_2 della notificazione dell'atto di citazione in appello nei loro confronti, giusta ordinanza depositata il 19.6.2024 (cfr. documentazione depositata dall'appellante il 6.9.2024).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di Controparte_1 cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 (secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Scendendo al merito delle questioni va osservato quanto segue.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata, che, in luogo della piena responsabilità del conducente del veicolo antagonista (Fiat Punto tg. AH001WC), avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità paritaria nella causazione del sinistro, evidenziando pagina 3 di 8 che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della circostanza che il veicolo dell'appellata ( ha violato il disposto di cui all'art. 141 del Codice Controparte_1
della Strada, in quanto procedeva oltre il limite di velocità pari a 20Km/h vigente sul tratto di strada teatro del sinistro, in virtù dei seguenti elementi:
- il veicolo Fiat Punto tg. CS551MX, è dotato di sistema satellitare modello
[...]
” marca ” (cod. identificativo – CP_6 Controparte_7 PartitaIVA_1
identificatio contratto: ; dai dati della registrazione di tale sistema C.F._1 satellitare risulta un “evento crash” alle ore 12:31:22 del 22.9.2015, con una velocità del veicolo rilevata pari a 38.0 km/h;
- il C.T.U. ing. nominato in primo grado, ha rilevato che: la Persona_2 registrazione della Black Box fornita da riporta le coordinate Controparte_7
geografiche del luogo del sinistro e che la predetta registrazione riporta un crash con accelerazione di picco 3,65g ed una velocità del veicolo in quel frangente di 38 km/h;
considerato che
la registrazione indica una qualità del segnale GPS “buona”, la velocità rilevata è da considerarsi attendibile;
nel frangente del sinistro il conducente dell'autovettura dell'attrice in I grado, IG. , eccedeva il limite di velocità Persona_1
di 20 km/h imposto su quel tratto di strada dalla segnaletica esistente (cfr. pag. 11-12 della relazione peritale).
Pertanto, l'odierno appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure, sulla base degli elementi probatori sopra indicati, non abbia riconosciuto la responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c. per il sinistro de quo.
Va innanzitutto rilevato che non risulta fondata l'argomentazione dell'appellata costituita a verbale di udienza del 19.3.2025 secondo cui la compagnia di assicurazioni non avrebbe mai invocato il concorso di colpa in I grado: a tal fine, infatti, il concorso di colpa risulta invocato dalla compagnia nella comparsa conclusionale di I grado, ma, a prescindere da tanto, secondo la giurisprudenza l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda, sicché qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello (cfr. Cass.
n. 27169/2021), come avvenuto nella specie.
Le censure in ordine al mancato riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla risultano fondate, posto che non può reputarsi superata la presunzione di cui CP_1 all'art. 2054 comma 2 c.c. (secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
pagina 4 di 8 prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”).
Invero, la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c. 2 c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. 23431/2014). Più in particolare, la presunzione di pari responsabilità, stabilita dall'art. 2054 c. 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro, ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento (cfr. Cass. 8409/2011;
26523/2007).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 c. 2 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva.
Al riguardo, risulta ex actis che il Giudice di prime cure non abbia adeguatamente motivato in merito alle risultanze della C.T.U. espletata – che si condivide in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici – da cui è emerso che il conducente dell'autovettura dell'attrice, , viaggiasse eccedendo il limite di velocità di 20 km/h imposto Persona_1
su quel tratto di strada dalla segnaletica esistente.
Pertanto, in virtù dei suesposti principi, di quanto emerso dagli atti e dall'istruttoria espletata nel I grado, non è possibile affermare che il conducente della Fiat Punto tg.
CS551MX abbia mantenuto una condotta di guida corretta tale da poter evitare “ogni pericolo” coerentemente a quanto disposto dall'art. 141 del Codice della Strada
(sull'obbligo del conducente di regolare la velocità per evitare pericoli alla sicurezza di persone e/o cose e di conservare il controllo del veicolo per porre in essere tutte le manovre pagina 5 di 8 necessarie, come l'arresto del veicolo), non essendo stata fornita la prova positiva di una condotta idonea ad evitare il sinistro.
Al lume di ciò, gli elementi probatori acquisiti non consentono di addossare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al conducente della Fiat Punto tg. AH001WC, difettando irrimediabilmente la prova positiva in capo a ciascuno dei conducenti della perfetta conformità a prudenza della propria condotta di guida.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il paritario concorso di colpa di entrambi i conducenti coinvolti nella causazione del sinistro de quo.
Con l'ulteriore doglianza l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure. La tesi rappresentata è che il primo giudice abbia omesso di detrarre l'importo corrisposto dalla pari ad euro 1.500,00, in Parte_1
favore della , in fase stragiudiziale a titolo concorsuale, condannando erroneamente CP_1 la compagnia di assicurazioni odierna appellante al pagamento dell'intero importo senza detrarre le somme già corrisposte.
La doglianza è fondata, atteso che la mancata decurtazione della somma già percepita ante judicium dalla realizzerebbe un indebito arricchimento, e fermo restando che la CP_1
compensatio lucri cum damno integra un'eccezione in senso lato (già avanzata in I grado dalla compagnia di assicurazioni: cfr. comparsa conclusionale), vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. n. 26757/2020).
Alla luce di tanto, va osservato che:
- riconosciuta la pari responsabilità nella causazione del sinistro da parte dei conducenti dei due veicoli coinvolti, in astratto alla spetterebbe la somma di euro 1.055,44 (pari CP_1
al 50% della somma di euro 2.110,89, riconosciuta in sentenza);
- poiché in via stragiudiziale la ha già percepito la somma di euro 1.500,00, con la CP_1
presente sentenza non va liquidato alcunché in favore della stessa, in quanto la somma percepita è congrua (nonché superiore) rispetto al danno patito e liquidato in via stragiudiziale, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata in I grado;
- in conseguenza di tanto, va condannata a restituire in favore di Controparte_1
le somme, a titolo risarcitorio, ricevute in virtù della Parte_1 Parte_1
pagina 6 di 8 sentenza impugnata, oltre rivalutazione monetaria (posto che la somma risarcitoria è un debito di valore) ed interessi nella misura legale dal dì dell'esborso al soddisfo, sulla somma via via devalutata.
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- per accertare le responsabilità nella causazione del sinistro è stato obiettivamente necessario introdurre il giudizio di I grado, anche se le statuizioni della sentenza appellata non sono risultate conformi al diritto, con conseguente riforma in II grado, ove è stata riconosciuta la congruità della somma già ricevuta dalla in via stragiudiziale;
CP_1
pertanto, nella specie è evidente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c (come interpolato da Corte cost. n. 77/2018, secondo cui anche in caso di gravi ed eccezionali ragioni è possibile la compensazione delle spese) per compensare integralmente tra le parti le spese processuali;
- stessa sorte seguono le spese della C.T.U. svolta in I grado, che vanno poste in capo a e Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_2
nella misura di ¼ cadauno;
[...]
- alla luce di tanto va condannata a restituire in favore di Controparte_1 [...]
le somme, a titolo di spese processuali, ricevute in virtù della Parte_1 sentenza impugnata, oltre interessi nella misura legale dal dì dell'esborso al soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_2
- rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello;
- in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 328/2017 del Giudice di Pace di Gravina in Puglia, accerta la pari responsabilità concorsuale in capo a e Persona_1
nella causazione del sinistro stradale oggetto di causa e, per quanto Controparte_2
accertato in parte motiva, dichiara la congruità di quanto già liquidato da
[...]
in favore di in via stragiudiziale, con conseguente Parte_1 Controparte_1
rigetto della domanda risarcitoria avanzata in I grado, e, per l'effetto, condanna
[...]
a restituire in favore di le somme, a titolo CP_1 Parte_1
risarcitorio, ricevute in virtù della sentenza impugnata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale come da parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di ambo i gradi di giudizio;
pagina 7 di 8 - pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in I grado in capo a
[...]
e nella CP_1 Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
misura di ¼ cadauno;
- condanna a restituire in favore di le Controparte_1 Parte_1
somme, a titolo di spese processuali, ricevute in virtù della sentenza impugnata, oltre interessi nella misura legale dal dì dell'esborso al soddisfo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5993/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Pirolo,
Appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Michele Colonna, Controparte_1
Appellata nonché contro
, contumaci, Controparte_2 Controparte_3
Appellati
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha interposto appello avverso la sentenza n. 328/2017 Parte_1
del Giudice di Pace di Gravina in Puglia, emessa in seno al procedimento di I grado n.
314/2016 R.G. e depositata il 24.10.2017, con cui è stata accolta la domanda risarcitoria
(nella misura di euro 2.110,89, oltre interessi) avanzata da in ordine al Controparte_1
pagina 1 di 8 sinistro stradale verificatosi il 22.9.2015 alle ore 13.30 circa allorquando, la propria autovettura Fiat Punto tg. CS551MX, nell'occasione condotta da , mentre Persona_1
percorreva la Strada Panoramica Via Madonna della Stella veniva attinta dall'auto Fiat
Punto tg. AH001WC di proprietà di e condotta da , Controparte_3 Controparte_2
il quale nel ripartire in retromarcia da una piazzola di sosta non si avvedeva del sopraggiungere dell'auto della . CP_1
In particolare, l'odierna appellante ha censurato la sentenza di I grado deducendo: errata e contraddittoria motivazione, per aver il Giudice di I grado ritenuto non applicabile l'art. 2054 c. 2 c.c. e, conseguentemente, escluso la corresponsabilità; omessa valutazione delle risultanze istruttorie ed omesso riconoscimento dell'importo di euro 1.500,00 corrisposto in fase stragiudiziale e trattenuto in acconto da Controparte_1
Pertanto, l'appellante ha chiesto di riformare la sentenza gravata in accoglimento dei motivi esposti e, conseguentemente: “- accertare e dichiarare, per le suesposte ragioni,
l'infondatezza ed illegittimità delle richieste risarcitorie formulate da parte della IG.ra
nel giudizio di primo grado, poiché infondate, generiche e sfornite di Controparte_1 prova nell'an e nel quantum debeatur in violazione dell'art. 2697 c.c. e, di conseguenza, respingere la domanda ex adverso formulata nei confronti delle parti convenute, sia per quanto all'an, sia relativamente al quantum debeatur;
- in subordine, per quanto innanzi eccepito e precisato, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., accertare e dichiarare l'importo di
€ 1.500,00 già corrisposto alla sig.ra dalla Controparte_1 CP_4 CP_5
congruo rispetto a quanto alla stessa realmente dovuto, con conseguente rigetto di qualsivoglia ulteriore richiesta risarcitoria e/o di pagamento;
conseguentemente, ordinare alla sig.ra la restituzione in favore della Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme, ed importi da quest'ultima corrisposti in favore della medesima
[...]
IG.ra , a qualsiasi diritto, titolo e/o ragione e scaturenti dalla Controparte_1
Sentenza N. 328/2017 (R.G. 314/2016) emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla data di corresponsione sino al dì del soddisfo, come per legge;
- sempre conseguentemente, ordinare alla sig.ra ovvero al suo difensore e legale procuratore e/o Controparte_1
quale distrattario, la restituzione in favore della di tutte le Parte_1
somme, ed importi dagli stessi ricevuti a titolo di spese di giudizio di primo grado, compresi i relativi oneri accessori e fiscali, scaturenti dalla Sentenza N. 328/2017 (R.G.
314/2016) emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, maggiorati di interessi legali
pagina 2 di 8 e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione sino al dì del soddisfo, come per legge;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 cp.c., accogliere le eccezioni e/o richieste tutte spiegate dalla nell'ambito del giudizio di primo grado, qui Parte_1
da intendersi integralmente reiterate;
- condannare la sig.ra al Controparte_1
rimborso di tutte le spese ed onorari del giudizio di Primo Grado e del presente procedimento in favore della . Parte_1
si è costituita in giudizio il 9.7.2018, contestando le avverse difese Controparte_1
e pretese ed instando, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Gli appellati e non si sono costituiti in Controparte_3 Controparte_2
giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_3
non costituitisi in giudizio, nonostante la ritualità della rinnovazione Controparte_2 della notificazione dell'atto di citazione in appello nei loro confronti, giusta ordinanza depositata il 19.6.2024 (cfr. documentazione depositata dall'appellante il 6.9.2024).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di Controparte_1 cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 (secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Scendendo al merito delle questioni va osservato quanto segue.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata, che, in luogo della piena responsabilità del conducente del veicolo antagonista (Fiat Punto tg. AH001WC), avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità paritaria nella causazione del sinistro, evidenziando pagina 3 di 8 che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della circostanza che il veicolo dell'appellata ( ha violato il disposto di cui all'art. 141 del Codice Controparte_1
della Strada, in quanto procedeva oltre il limite di velocità pari a 20Km/h vigente sul tratto di strada teatro del sinistro, in virtù dei seguenti elementi:
- il veicolo Fiat Punto tg. CS551MX, è dotato di sistema satellitare modello
[...]
” marca ” (cod. identificativo – CP_6 Controparte_7 PartitaIVA_1
identificatio contratto: ; dai dati della registrazione di tale sistema C.F._1 satellitare risulta un “evento crash” alle ore 12:31:22 del 22.9.2015, con una velocità del veicolo rilevata pari a 38.0 km/h;
- il C.T.U. ing. nominato in primo grado, ha rilevato che: la Persona_2 registrazione della Black Box fornita da riporta le coordinate Controparte_7
geografiche del luogo del sinistro e che la predetta registrazione riporta un crash con accelerazione di picco 3,65g ed una velocità del veicolo in quel frangente di 38 km/h;
considerato che
la registrazione indica una qualità del segnale GPS “buona”, la velocità rilevata è da considerarsi attendibile;
nel frangente del sinistro il conducente dell'autovettura dell'attrice in I grado, IG. , eccedeva il limite di velocità Persona_1
di 20 km/h imposto su quel tratto di strada dalla segnaletica esistente (cfr. pag. 11-12 della relazione peritale).
Pertanto, l'odierno appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure, sulla base degli elementi probatori sopra indicati, non abbia riconosciuto la responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c. per il sinistro de quo.
Va innanzitutto rilevato che non risulta fondata l'argomentazione dell'appellata costituita a verbale di udienza del 19.3.2025 secondo cui la compagnia di assicurazioni non avrebbe mai invocato il concorso di colpa in I grado: a tal fine, infatti, il concorso di colpa risulta invocato dalla compagnia nella comparsa conclusionale di I grado, ma, a prescindere da tanto, secondo la giurisprudenza l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda, sicché qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello (cfr. Cass.
n. 27169/2021), come avvenuto nella specie.
Le censure in ordine al mancato riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla risultano fondate, posto che non può reputarsi superata la presunzione di cui CP_1 all'art. 2054 comma 2 c.c. (secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
pagina 4 di 8 prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”).
Invero, la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c. 2 c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. 23431/2014). Più in particolare, la presunzione di pari responsabilità, stabilita dall'art. 2054 c. 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro, ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento (cfr. Cass. 8409/2011;
26523/2007).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 c. 2 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva.
Al riguardo, risulta ex actis che il Giudice di prime cure non abbia adeguatamente motivato in merito alle risultanze della C.T.U. espletata – che si condivide in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici – da cui è emerso che il conducente dell'autovettura dell'attrice, , viaggiasse eccedendo il limite di velocità di 20 km/h imposto Persona_1
su quel tratto di strada dalla segnaletica esistente.
Pertanto, in virtù dei suesposti principi, di quanto emerso dagli atti e dall'istruttoria espletata nel I grado, non è possibile affermare che il conducente della Fiat Punto tg.
CS551MX abbia mantenuto una condotta di guida corretta tale da poter evitare “ogni pericolo” coerentemente a quanto disposto dall'art. 141 del Codice della Strada
(sull'obbligo del conducente di regolare la velocità per evitare pericoli alla sicurezza di persone e/o cose e di conservare il controllo del veicolo per porre in essere tutte le manovre pagina 5 di 8 necessarie, come l'arresto del veicolo), non essendo stata fornita la prova positiva di una condotta idonea ad evitare il sinistro.
Al lume di ciò, gli elementi probatori acquisiti non consentono di addossare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al conducente della Fiat Punto tg. AH001WC, difettando irrimediabilmente la prova positiva in capo a ciascuno dei conducenti della perfetta conformità a prudenza della propria condotta di guida.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il paritario concorso di colpa di entrambi i conducenti coinvolti nella causazione del sinistro de quo.
Con l'ulteriore doglianza l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure. La tesi rappresentata è che il primo giudice abbia omesso di detrarre l'importo corrisposto dalla pari ad euro 1.500,00, in Parte_1
favore della , in fase stragiudiziale a titolo concorsuale, condannando erroneamente CP_1 la compagnia di assicurazioni odierna appellante al pagamento dell'intero importo senza detrarre le somme già corrisposte.
La doglianza è fondata, atteso che la mancata decurtazione della somma già percepita ante judicium dalla realizzerebbe un indebito arricchimento, e fermo restando che la CP_1
compensatio lucri cum damno integra un'eccezione in senso lato (già avanzata in I grado dalla compagnia di assicurazioni: cfr. comparsa conclusionale), vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. n. 26757/2020).
Alla luce di tanto, va osservato che:
- riconosciuta la pari responsabilità nella causazione del sinistro da parte dei conducenti dei due veicoli coinvolti, in astratto alla spetterebbe la somma di euro 1.055,44 (pari CP_1
al 50% della somma di euro 2.110,89, riconosciuta in sentenza);
- poiché in via stragiudiziale la ha già percepito la somma di euro 1.500,00, con la CP_1
presente sentenza non va liquidato alcunché in favore della stessa, in quanto la somma percepita è congrua (nonché superiore) rispetto al danno patito e liquidato in via stragiudiziale, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata in I grado;
- in conseguenza di tanto, va condannata a restituire in favore di Controparte_1
le somme, a titolo risarcitorio, ricevute in virtù della Parte_1 Parte_1
pagina 6 di 8 sentenza impugnata, oltre rivalutazione monetaria (posto che la somma risarcitoria è un debito di valore) ed interessi nella misura legale dal dì dell'esborso al soddisfo, sulla somma via via devalutata.
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- per accertare le responsabilità nella causazione del sinistro è stato obiettivamente necessario introdurre il giudizio di I grado, anche se le statuizioni della sentenza appellata non sono risultate conformi al diritto, con conseguente riforma in II grado, ove è stata riconosciuta la congruità della somma già ricevuta dalla in via stragiudiziale;
CP_1
pertanto, nella specie è evidente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c (come interpolato da Corte cost. n. 77/2018, secondo cui anche in caso di gravi ed eccezionali ragioni è possibile la compensazione delle spese) per compensare integralmente tra le parti le spese processuali;
- stessa sorte seguono le spese della C.T.U. svolta in I grado, che vanno poste in capo a e Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_2
nella misura di ¼ cadauno;
[...]
- alla luce di tanto va condannata a restituire in favore di Controparte_1 [...]
le somme, a titolo di spese processuali, ricevute in virtù della Parte_1 sentenza impugnata, oltre interessi nella misura legale dal dì dell'esborso al soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_2
- rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello;
- in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 328/2017 del Giudice di Pace di Gravina in Puglia, accerta la pari responsabilità concorsuale in capo a e Persona_1
nella causazione del sinistro stradale oggetto di causa e, per quanto Controparte_2
accertato in parte motiva, dichiara la congruità di quanto già liquidato da
[...]
in favore di in via stragiudiziale, con conseguente Parte_1 Controparte_1
rigetto della domanda risarcitoria avanzata in I grado, e, per l'effetto, condanna
[...]
a restituire in favore di le somme, a titolo CP_1 Parte_1
risarcitorio, ricevute in virtù della sentenza impugnata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale come da parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di ambo i gradi di giudizio;
pagina 7 di 8 - pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in I grado in capo a
[...]
e nella CP_1 Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
misura di ¼ cadauno;
- condanna a restituire in favore di le Controparte_1 Parte_1
somme, a titolo di spese processuali, ricevute in virtù della sentenza impugnata, oltre interessi nella misura legale dal dì dell'esborso al soddisfo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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