Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6356/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6356/2019 promossa da:
(già , in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Riccardo Maria CP_1 CP_2
Pasquarella, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via Lucilio 15;
-attrice- nei confronti di sito in Caserta alla Piazza Aldo Moro snc (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del suo amministratore e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Marcello Stanislao, presso il cui studio elett.te domicilia in S. Maria C.V., alla Via Roberto d'Angiò n. 50/52
-convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 24.12.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la attrice agiva in giudizio nei confronti del CP_2
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero stati cagionati Controparte_3
ai locali di sua proprietà, dalle infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura In CP_4
particolare, la sulla premessa di essere proprietaria di un plesso immobiliare facente parte CP_2
della c.d. Galleria Commerciale, sita a quota -4 del Parco Residenziale Del Corso, ubicato in Caserta pagina 1 di 3
Si costituiva il , eccependo la carenza di legittimazione passiva, rappresentando che l'area CP_3
cortilizia sovrastante i beni oggetto di giudizio di proprietà comprendeva anche una vasta CP_2
area, interamente destinata a verde pubblico, di proprietà del e che tra le cause dei Controparte_5
fenomeni infiltrativi andavano annoverati anche i diversi lucernai che risultavano essere di esclusiva proprietà della società istante.
In seguito alla fusione per incorporazione della nella quest'ultima proseguiva CP_2 CP_1
l'azione promossa dall'incorporata.
La causa, istruita attraverso l'espletamento di ctu tecnica, all'udienza del 24.12.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva in capo alla tenuto conto che lo stesso CP_1
atto di fusione, allegato alla prima memoria istruttoria di parte attrce, all'art. 4 prevede testualmente che “Per effetto della fusione contenuta nel presente atto, la società « assume i diritti e CP_1
gli obblighi della società incorporata e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, nessuno escluso o eccettuato, ivi incluso la legittimazione attiva e passiva nelle controversie legali”, pertanto, considerato che alla data dell'atto di fusione (9 dicembre 2019) il presente giudizio era stato già azionato, è evidente come la sia subentrata nella posizione processuale della società incorporata. CP_1
Nel merito la domanda non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'elaborato peritale, a firma dell'arch. , si evince che il ctu non ha potuto Per_1
verificare dettagliatamente tutti i vizi lamentati dall'attore, a causa della modifica dello stato dei luoghi, riscontrando personalmente solamente la presenza di alcune infiltrazioni, diverse da quelle lamentate dalla società istante. Di fatto, il ctu avrebbe accertato la presenza delle infiltrazioni lamentate e il nesso tra le stesse ed il difetto di manutenzione del lastrico , facendo riferimento alla consulenza CP_4
di parte che, come giustamente ricordato dalla difesa del convenuto, costituisce, per CP_3
giurisprudenza pacifica, una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore di prova (ex multis Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 30 novembre 2020, n. 27297).
pagina 2 di 3 Sarebbe stato onere dell'attore, prima di intervenire con la rimozione delle tramezzature e degli impianti, azionare un procedimento di accertamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dei luoghi.
In ogni caso, anche se si volesse ritenere provata l'esistenza delle infiltrazioni lamentate da parte attrice e la loro riconducibilità ad un difetto di manutenzione del solaio comunque non sarebbe CP_4
accoglibile la domanda di risarcimento, per l'impossibilità di quantificare i danni che sarebbero stati arrecati ai locali di proprietà attorea dalle infiltrazioni de quibus. Il ctu, infatti, nel proprio elaborato riferiva “In considerazione del mutato stato dei luoghi oggetto di causa, il CTU non è stato in grado di determinare l'entità dei danni arrecati ai locali commerciali e quindi stabilire se questi hanno impedito o ridotto la loro utilizzabilità”.
In pratica, il mutamento dello stato dei luoghi ha impedito al ctu di eseguire gli accertamenti necessari per rispondere in maniera esaustiva ai quesiti peritali, accertamenti che non possono basarsi sul contenuto di una consulenza di parte.
Per quanto riguarda il danno emergente, che sarebbe rappresentato dai costi sostenuti per il pagamento dell'IMU, della Tasi e delle spese condominiali sugli immobili, si osserva che tali costi non potrebbero in ogni caso essere addebitati al convenuto condominio, trattandosi di oneri derivanti dalla mera proprietà degli immobili, che sono dovuti a prescindere dall'utilizzo, o meno, secondo destinazione degli stessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminato complessità bassa)
e dell'attività espletata.
Le spese di ctu sono poste a carico della parte soccombente con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: rigetta la domanda condanna parte attrice al pagamento in favore del delle spese di lite, che Controparte_3 liquida in € 7616,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario
S.M.C.V., 29/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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