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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/10/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 13.3.2025 e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCO PEPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opponente
E
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'Avv. ROSA DE RIENZO, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opponente
E
nata a [...] l'[...], CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ANTONIO FERRARA, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso monitorio;
opposta
FATTO
Con il ricorso monitorio depositato il 14.7.2021, la dott. ssa chiedeva ed CP_2 otteneva l'ingiunzione nei confronti degli odierni opponenti del pagamento di €
6.193,15, oltre accessori, per l'attività di consulenza tributaria, fiscale, contabile e
1 societaria, sia generale che specifica, oltre a servizi di elaborazione contabile, espletata in favore della Erre Trasporti Società Cooperativa a r.l. relativamente agli anni 2017 e
2018, come da avviso di parcella n. 17 del 1/07/2019; in particolare, l'istanza monitoria si fondava sul riconoscimento del debito sottoscritto sul citato avviso di parcella dal sia in proprio che in qualità di amministratore della CP_1 [...]
ragion per cui il decreto ingiuntivo n. 775/2021 veniva emesso Parte_1 provvisoriamente esecutivo nei confronti di entrambi gli odierni opponenti in solido.
Con un unico atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
e si opponevano al citato decreto ingiuntivo
[...] CP_1 disconoscendo fermamente la sottoscrizione apposta sull'avviso di parcella n. 17 del
1.7.2019 e negando di averlo mai ricevuto;
gli opponenti precisavano – altresì – che il timbro apposto sul citato avviso era in uso della detentrice e custode Parte_2 delle scritture contabili e dei timbri societari, come per legge, utili ad intestare documenti per i quali non era prevista la sottoscrizione del l.r.p.t.; non avendo mai ricevuto prima il citato avviso di parcella, inoltre, parte opponente eccepiva anche l'intervenuta prescrizione del credito azionato, quantomeno con riferimento all'anno
2017. Gli opponenti, infine, spiegavano domanda riconvenzionale per vedersi restituire gli importi indebitamente percepiti da parte opposta per attività in realtà mai espletate, nonché per vederla condannare al risarcimento dei danni quantificati in € 8.865,86, pari alle somme già versate al nuovo commercialista incaricato di porre rimedio alle inadempienze imputabili alla dott. ssa oltre ad eventuali ulteriori somme da CP_2 versarsi a causa della procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) in corso.
Costituitasi in giudizio, contestava fermamente l'avversa CP_2 opposizione, eccependo preliminarmente la genericità dell'avverso disconoscimento, quindi evidenziando che non era stato contestato il contenuto della parcella, né la sussistenza del rapporto sottostante, ma solo l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta, fatti che – quindi – dovevano considerarsi ammessi ex art. 115 c.p.c.; parte opposta – in ogni caso – spiegava anche istanza di verificazione, precisando che l'apposizione della sottoscrizione era avvenuta alla presenza di terzi che avrebbero anche potuto testimoniare in merito, essendo avvenuta contestualmente alla revoca dell'incarico professionale. Stante la non contestata sussistenza del rapporto sottostante, parte opposta rilevava che sarebbe stato onere dell'opponente provare di
2 avervi regolarmente adempiuto. Parte opposta, infine, contestava specificamente sia l'eccezione di prescrizione (evidenziando che gli opponenti non avevano indicato la data di decorrenza, né avevano mai dedotto di aver adempiuto alla propria obbligazione) sia l'avversa domanda riconvenzionale (evidenziando che era totalmente sfornita di qualsiasi supporto probatorio) e chiedeva condannarsi gli opponenti ex art. 96 c.p.c. (ritenendo meramente dilatoria l'avversa opposizione, tesa solo ad evitare l'esecuzione, che aveva già dato esiti negativi).
All'udienza dell'1.3.2022 (celebrata in modalità cartolare) venivano assegnati i termini istruttori;
in pendenza degli stessi, il 25.5.2022 i nuovi procuratori di parte opponente spiegavano istanza ex art. 649 c.p.c. (per la quale veniva aperto un subprocedimento) che veniva accolta il 23.8.2022 stante l'intervenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sul riconoscimento del debito.
Assegnati i termini istruttori ed espletata la CTU grafologica, la causa veniva ritenuta direttamente matura per la decisione, ragion per cui all'udienza del 13.3.2025 veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Come già evidenziato, infatti, la domanda monitoria era fondata esclusivamente sull'avviso di parcella n. 17 del 1.7.2019 ed – in particolare – sul riconoscimento del debito posto in calce alla stessa;
trattavasi di un avviso intestato esclusivamente alla
– infatti – la domanda monitoria aveva espressamente ed Controparte_3 esclusivamente riguardo al saldo delle competenze professionali relative agli anni
2017/2018 imputabili alla predetta società, ma veniva estesa anche nei confronti del suo rappresentante legale in proprio ( ) in quanto nel citato riconoscimento CP_1 del debito egli avrebbe dichiarato di essere debitore “in proprio e nella qualità”.
A fronte del fermo e tempestivo disconoscimento operato da parte opponente sia in ordine alla effettiva ricezione del citato avviso di parcella che in ordine alla sottoscrizione ivi apposta, sarebbe stato onere di parte opposta/attrice in senso sostanziale depositarne l'originale.
3 Parte opposta, invece, pur avendo dichiarato nei propri atti di essere disponibile a fornire l'originale, non vi provvedeva nel corso delle operazioni peritali;
nel verbale relativo alle operazioni peritali del 17.7.2023, in verità, si ha modo di leggere che il procuratore di parte opposta “consegna l'originale della scrittura in verifica”, ma il procuratore di parte opponente “solleva dubbi di autenticità del documento” ed – infatti – il CTU nel proprio elaborato chiarisce di aver ricevuto una mera copia (cfr. pag. 21), ma soprattutto – a seguito dell'analisi al microscopio operata dal CTU della copia fornita – parrebbe evincersi una tranciatura della parte iniziale “per accettazione”
(cfr. in particolare le immagini alle pagg. 22 e 23 dell'elaborato), tant'è vero che il
CTU registra “diversi piani di scrittura: uno che termina con la data e “In fede”; uno
“Per accettazione”, comprensivo del rigo;
quello del timbro “ERRE Parte_1
(per la durata di cinque righe) e, verosimilmente, quello della firma” (cfr. pag. 22).
Alla luce di tali elementi, appaiono condivisibili le critiche compiutamente argomentate da parte opponente nella propria comparsa conclusionale e non possono – invece – condividersi le argomentazioni relative alla loro tardività (rese da parte opposta nella propria replica) giacchè il citato documento veniva depositato solo e direttamente nel corso delle operazioni peritali, quando – quindi – erano già scaduti i termini istruttori.
Orbene, pur affermando la probabile imputabilità della firma verificata a CP_1
, il CTU chiarisce “dalla fotocopia non è possibile definire le modalità della sua
[...] apposizione e, quindi se egli abbia vergato effettivamente questo atto o se la sottoscrizione sia stata indebitamente trasposta da altro atto con sistemi di “copia- incolla”, tanto più che dal documento in copia emerge solo una parte della firma, confusa con la inchiostratura del timbro e con l'ulteriore scritta “Per accettazione”.”
(cfr. pagg. 33 e 34).
Per consolidata giurisprudenza di legittimità che si condivide “laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa” (cfr. pag. 7 dell'ordinanza n. 2777 del 2025 della III Sezione della Cassazione e tutta la copiosa giurisprudenza di legittimità ivi richiamata); solo “laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte, secondo gli
4 stessi principi espressi nell'indirizzo di questa Corte più sopra esposto, resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili” (cfr. pag. 7 già citata).
Nel caso in esame, parte opposta si dichiarava sempre disponibile a fornire l'originale della scrittura disconosciuta ed – invece – ne consegnava solo una copia nel corso delle operazioni peritali, senza mai in alcun modo dedurre (né tanto meno provare) le ragioni per le quali non le sarebbe imputabile l'indisponibilità dell'originale, ragion per cui non si ritenevano ammissibili le prove testimoniali articolate al fine di sopperire l'omesso deposito dell'originale.
Non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, che la PEC del 12.8.2019
(depositata da parte opponente con le memorie istruttorie del 28.4.2022) contenente la revoca dell'incarico, sconfessa la tesi di parte opposta di una contestuale sottoscrizione sia dell'avviso di parcella contestato che della revoca.
Non potendosi, quindi, utilizzare il citato avviso di parcella, stante l'avvenuto disconoscimento e l'omesso deposito dell'originale, occorre analizzare l'ulteriore documentazione fornita da parte opposta/attrice in senso sostanziale a sostegno della propria domanda.
Anche se – come correttamente evidenziato da parte opposta – non veniva mai contestata l'effettiva sussistenza del rapporto di collaborazione professionale, che – anzi – appare confermato proprio dall'intervenuta revoca, nonché dalla domanda riconvenzionale spiegata, oltre che dalla PEC del 18.10.2019 e dall'avvenuta registrazione presso il sito dell'Agenzia delle Entrate del nominativo della dottoressa quale depositaria delle scritture contabili della Erre Trasporti Società CP_2
Cooperativa dal 27.12.2017 al 30.6.2019 (cfr. allegato alle già citate memorie istruttorie), la mera sussistenza del rapporto non può ritenersi sufficiente a dimostrare la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio, con la consequenziale inversione dell'onere della prova su parte opponente, che avrebbe dovuto provarne l'estinzione, per come dedotto da parte opposta.
Non veniva, infatti, dedotta (né tanto meno provata) la sussistenza di un rapporto per il quale sarebbe stato pattuito un compenso forfettario annuale, di talchè – in mancanza di un riconoscimento del debito - sarebbe stato onere della professionista provare
5 compiutamente l'attività espletata per il proprio cliente, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente un mero avviso di parcella.
Orbene, senza mai ampliare la propria domanda monitoria, solo con le seconde memorie istruttorie parte opposta depositava documentazione relativa all'attività professionale espletata: Unico Persone fisiche anno 2014, 2015, 2016 e CP_1
2017, Modello 730/2017, 730/2018 e 730/2019 per , Modello 730/2018 e CP_1
730/2019 per nonché Dichiarazione Soc. Coop. Erre Trasporti 2019. Persona_1
Come già in epigrafe chiarito, però, il ricorso monitorio aveva ad oggetto semplicemente il saldo dell'attività professionale che sarebbe stata espletata per conto e nell'interesse della (di cui veniva richiesto il pagamento in solido Parte_1 anche a solo in virtù del riconoscimento di debito), di talchè totalmente CP_1 irrilevanti sono in questa sede i documenti attestanti l'attività professionale espletata per le persone fisiche di e nell'unico documento relativo CP_1 Persona_1 alla società, invece, è dato chiaramente leggere che l'intermediario incaricato era una società, di talchè non ci sono elementi per poter ricondurre detta attività all'odierna parte opposta;
non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che a sostegno della propria domanda riconvenzionale parte opponente depositava anche la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2018 che indicava quale incaricato il nuovo commercialista.
In definitiva, stante l'avvenuto disconoscimento del riconoscimento del debito e l'omesso deposito dell'originale (non giustificato in alcun modo da parte opposta) deve rigettarsi la domanda monitoria non essendo stata in alcun modo documentata l'attività professionale che sarebbe stata espletata per conto della società opponente negli anni 2017 e 2018, previa revoca del decreto ingiuntivo.
Al termine dell'istruttoria espletata, però, deve rigettarsi anche la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
In primo luogo, infatti, parte opponente chiedeva la restituzione degli importi che la controparte avrebbe indebitamente ricevuto per attività professionali mai espletate, senza – però – documentare in alcun modo di aver pagato alcunchè in favore dell'odierna parte opposta.
In secondo luogo, parte opponente chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito per aver dovuto pagare un commercialista per l'espletamento delle attività che
6 non sarebbero state espletate dall'odierna parte opposta, nonché per sanzioni che avrebbe subito a causa dell'inadempimento di quest'ultima; anche sul punto – però – la documentazione prodotta era totalmente inidonea e non poteva essere suffragata da una prova testimoniale articolata solo in modo generico, facendo riferimento a “grossolane mancanze ed errori nella tenuta ed elaborazione delle scritture contabili” in alcun modo precisate.
Solo per il commercialista dott. (pure indicato come teste) parte Testimone_1 opponente articolava circostanze più specifiche relative alle attività che egli avrebbe dovuto svolgere al posto della dott. ssa ed a causa di suoi inadempimenti. CP_2
Nessuna circostanza, però, veniva articolata al fine di suffragare l'“aggravio di spese
e sanzioni” dedotto in sede di costituzione (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), né veniva prodotta alcuna documentazione in merito, non apparendo sufficiente la mera indicazione di tali attività (pur facilmente documentabili) contenuta nelle “proforma” a firma del Dott. allegate alle memorie istruttoria. Tes_1
Tutta la documentazione allegata da parte opponente, infatti, documenta l'attività professionale espletata dal nuovo commercialista (che sostituiva l'odierna parte opposta), ma non veniva offerta alcuna prova di eventuali pagamenti in suo favore ed – in ogni caso – non avendo in alcun modo provato di aver pagato la dott. ssa CP_2 un eventuale pagamento delle competenze professionali del commercialista sarebbe stato comunque dovuto.
La stessa parte opponente – del resto – in sede di memorie di replica ex art. 190 c.p.c. affermava “Questa difesa è ben conscia che gli importi pagati dal dr. , se non Tes_1 pagate alla dr.ssa non costituiscono un danno in quanto, in ogni caso CP_2 dovevano essere pagare, ma la è stata costretta a pagare le sanzioni Controparte_4 per il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni di cui al D.Lgs n.477/1997.
(min.250,00 max 1.000,00). Pertanto alla va rimborsato quanto Controparte_4 meno il danno per il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi anni
2017/2018 pari all'importo minimo di 250 per ogni annualità”, dimenticando – però – di fornire prove in ordine alle sanzioni che avrebbe pagato per inadempienze che sarebbero imputabili alla odierna controparte.
Stante il rigetto sia della domanda monitoria spiegata dall'opposta che della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
7 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 775/2021;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative alla
CTU come già liquidate.
Benevento, 03/10/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
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