Articolo 14 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 13Articolo 15
Versione
28 marzo 1989
Art. 14. (Modalita' dei dirigenti). 1. L'indennita' di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in
misura ridotta qualora gli stessi
chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio. 2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra citta', al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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