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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/10/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:54, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANERI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DANERI MAURIZIO
PARTE RICORRENTE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURRI RENZO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. TURRI PIETRO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 243
59100 PRATO presso il difensore avv. TURRI RENZO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 3.1.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “all'Ill.mo Tribunale di Livorno in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia: In tesi: per le causali di cui in premessa, a) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal sig. in favore della società sono correttamente inquadrabili Pt_1 Parte_2 per l'intero arco del periodo lavorativo che va dal 31.12.2015 al 31.08.2019 nel primo livello del CCNL summenzionato, o nel diverso livello retributivo che verrà accertato di giustizia;
b) per l'effetto, previo accertamento dell'orario svolto dal lavoratore c come precisato in parte narrativa, condannare la Società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. l'importo di € 43.143,62, di cui € Parte_1
26.134,55 a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento spettante al lavoratore ed € 15.203,85 per l'orario straordinario svolto e non corrisposto, oltre ad € 1.805,22 a titolo di incidenza delle somme sul TFR per il periodo dal 31.12.2015 fino alla cessazione del rapporto, comprensive maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, indennità di cassa, come meglio individuati nei conteggi allegati al presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi maturandi fino al saldo effettivo, ovvero alla diversa somma, minore o maggiore, che verrà accertata di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione;
c) condannare, altresì, la società resistente convenuta alla regolarizzazione previdenziale e/o contributiva del rapporto, domanda in ragione della quale l'odierno ricorso viene introdotto anche nei confronti di ”, con vittoria delle spese di Controparte_3 lite. Allegava il ricorrente di aver iniziato a lavorare presso la società BSI Broker s.r.l. a far data da febbraio 2011, dopo aver maturato una lunga esperienza nel mondo assicurativo, in forza di una collaborazione a progetto in ragione della quale: l'intero portafoglio clienti già gestito dall'odierno ricorrente presso sarebbe passato in BSI s.r.l., il avrebbe assunto il ruolo di CP_4 Pt_1 account commerciale e corresponsabile della filiale di Livorno, mentre BSI s.r.l. gli avrebbe messo a disposizione la filiale di Livorno, personale impiegatizio e corrisposto un compenso annuale pari ad euro 26.000 oltre ad euro 6.000 in due rate. Deduceva, quindi, l'attore che pur senza sottoscrivere alcun contratto di collaborazione a progetto iniziava a lavorare con le modalità sopra descritte, salvo comunicare al sig. della resistente che nulla osservava, per non perdere tutti i Pt_3 contributi previdenziali versati sino a quel momento, che avrebbe dovuto continuare ad emettere fatture nei confronti di terzi per un importo pari ad almeno 8.000 euro annui a titolo di consulenze o altro. Chiariva, ancora, il ricorrente di essersi accordato con la resistente per utilizzare il proprio pc in luogo di quello aziendale, più obsoleto, e di aver installato sul proprio compute il client di pagina 2 di 11 posta elettronica aziendale, avendo anche a disposizione i gestionali aziendali e l'archivio documentale in uso all'azienda, oltre alle chiavi dell'ufficio. Esponeva il di aver ricevuto Pt_1
l'invito a rispettare un orario di lavoro dalle 8:00/8:30 alle 19:00, deducendo altresì che nel 2015, a causa della riforma legislativa, lo stesso era assunto quale dipendente full time della società con inquadramento al III livello del CCNL che, tuttavia, non corrispondeva al ruolo dallo stesso ricoperto di almeno I livello e senza sottoscrizione del relativo contratto di lavoro. Allegava il ricorrente che il rapporto proseguiva in questa modalità sino al 31.8.2019, allorquando egli rassegnava le proprie dimissioni tenuto conto della grave situazione finanziaria della resistente emersa anche dalle mail inoltrare da più Compagnie mettendo in copia il ricorrente con sollecito al versamento dei premi incassati, in uno con il ritardo nel pagamento delle retribuzioni mensili e nell'individuazione di una nuova opportunità lavorativa presso Area Broker & QZ Consulting s.r.l.
Lamentava il che, dopo la comunicazione di risoluzione, la resistente ometteva il Pt_1 pagamento dell'ultima mensilità e del TFR costringendolo a depositare ricorso per decreto ingiuntivo, poi emesso e opposto (con opposizione rigettata), lamentando altresì che la società odierna convenuta in ottica ritorsiva avanzava un'azione nei confronti di Area Broker & QZ
Consulting s.r.l. per dedotta concorrenza sleale e sviamento della clientela con storno di dipendenti, annoverando il ricorrente tra i dipendenti coinvolti e denunciava il per la Pt_1 commissione dei reati di cui agli artt. 513 c.p. e 167 ter D. Lgs. 196/2003. L'attore, quindi, chiede il pagamento di quanto spettante a titolo di differenze retributive per maggiore inquadramento, a titolo di straordinari non pagati, nonché a titolo di incidenza sul TFR.
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente premetteva che nella seconda metà del 2019 c'era stata una fuga collettiva e organizzata di ex dipendenti ed ex collaboratori che Parte si erano appropriati di clientela portandola verso una società concorrente e che, con Parte riferimento alla figura del dopo le sue dimissioni, iceveva 32 disdette contrattuali di Pt_1 clienti gestiti dallo stesso di analogo tenore, nonché di clienti degli ulteriori due ex dipendenti sig.re e Parte convenuta, inoltre, contestava nel merito la ricostruzione operata in Pt_4 CP_5 ricorso in punto di mansioni, nonché quanto alla necessità di osservare un orario di lavoro pari a
10 ore giornaliere.
pagina 3 di 11 Si costituiva anche l' che, dopo aver documentato il debito contributivo della resistente, in CP_2 caso di accoglimento del ricorso chiedeva la condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa ha visto l'interruzione del procedimento per decesso del procuratore di parte resistente, a seguito della quale poi l'iniziativa è stata riassunta dal ricorrente.
Il procedimento era, quindi, istruito per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discusso alla udienza odierna e quindi deciso con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto premettersi che, con riferimento al periodo oggetto di causa (id est quello compreso tra il 2015 ed il 2019) il rapporto di lavoro tra le parti era qualificato come contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato ed inquadramento nel III livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi.
Orbene, come noto, il procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive.
Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Sul punto, si è altresì specificato che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., sez. lav., n. 26978 del 2009, ed, in termini, Cass., sez. lav., n. 25306 del 2018).
In punto di inquadramento contrattuale, non può mancare di osservarsi che il CCNL di riferimento prevede l'inquadramento al terzo livello dei lavoratori che “svolgono mansioni di concetto o pagina 4 di 11 prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita” (cfr. doc. 18 allegato al ricorso).
Lo stesso CCNL inquadra, invece, al primo livello i lavoratori “con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Ancora, poi, il medesimo CCNL chiarisce che al secondo livello devono essere inquadrati i lavoratori “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
I livelli differiscono tra loro: in relazione al contenuto delle attività (“mansioni di concetto o prevalentemente tali” per il terzo livello, “lavoratori di concetto” per il secondo livello e “funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva”, per il primo livello); con riferimento al livello di professionalità richiesto (“particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” per il terzo livello, “specifica professionalità tecnica e/o scientifica” per il secondo livello e “alto contenuto professionale” per il primo livello); avuto riguardo alla natura della responsabilità (“condizioni di autonomia operativa” per il terzo livello, “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” per il secondo livello e “carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate” per il primo livello); avuto riguardo al grado di autonomia decisionale ( “autonomia operativa” per il terzo livello, “operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” per il secondo livello e “responsabilità di direzione esecutiva” per il primo livello).
La ricostruzione delle mansioni del ricorrente a seguito dell'istruttoria consente di inquadrare la posizione lavorativa nel II° livello del CCNL.
Risulta in effetti emersa una spendita di professionalità, in maniera qualificante dal punto di vista quantitativo e qualitativo (ed in termini di abitualità e prevalenza), tale da giustificare il superiore inquadramento, seppure non nel I livello richiesto richiesto.
Dall'esame delle testimonianze di interesse sul punto emerge quanto segue in punto di natura dell'attività svolta dal ricorrente:
pagina 5 di 11 - (dipendente dal 2008 al 2019 avente contenzioso con la società): in Persona_1
Parte risposta al cap. 24 del ricorso (“DCV che il sig. nella gestione del portafoglio a lui Pt_1 affidato, per l'intera durata del rapporto era tenuto a rendicontare la propria attività, con particolare riferimento agli incassi dei premi, ai vertici della società, in particolare al sig. Amministratore CP_6
Unico della società, nonché ad utilizzare gli uffici tecnici e amministrativi della relativi alla filiale Parte_2 di Livorno, con i quali il ricorrente si rapportava quotidianamente, impartendo ordini e direttive al personale in ordine agli adempimenti da svolgere ed in relazione ai clienti dallo stesso gestiti”) chiariva “vero, gli CP_ incassi dovevano essere comunicati al e secondo me c'era anche visibilità diretta. Io non seguivo gli incassi dunque questa cosa per me non valeva però lo so perché se arrivavano dei soldi noi eravamo tenuti ad emettere la relativa quietanza. Erano lui e che gestivano la filiale di Livorno, faceva Persona_2 Per_2 solo enti pubblici, per lo più Comuni e invece seguiva prevalentemente privati e aziende a Pt_1 partecipazione pubblica”; al cap. 25 del ricorso (“DCV che il sig. delegava agli altri addetti Pt_1 alla filiale, coordinando e monitorando il loro operato: a) le richieste di apertura sinistro da inviare direttamente alle Compagnie di riferimento o al collega della sede di Prato nel caso si Parte_5 trattasse di sinistri relativi ad Enti Pubblici;
b) le richieste di emissione di estratti conto relative alle posizioni individuali dei clienti;
c) la predisposizione e l'invio delle comunicazioni scritte da inviare ai vari clienti, la fissazione e l'organizzazione per suo conto degli appuntamenti, i solleciti di pagamento, le comunicazioni di variazione contratti assicurativi, ed ogni altra attività accessoria alla gestione puramente
“commerciale” del contratto e del cliente, come da corrispondenza e-mail che Le si mostra doc. 5”) “ Pt_1 come me non seguiva la questione ordinaria dei contratti, noi si gestisce il rapporto col cliente e il Per_ piazzamento dei rischi, per il resto affinché il contratto girasse c'erano e Questo quando sono Per_4 subentrato a , prima invece anche io ero nell'equipe gestionale anche se seguivo più il Persona_2 piazzamento dei rischi.”;
- (che aveva avuto rapporti con al 2011 al 2019 e che aveva fatto causa Parte_6
alla resistente, conclusa con sentenza passata in giudicato): in risposta al cap. 19 del ricorso
(“DCV che, anche a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato quale lavoratore subordinato, il rapporto di lavoro con la convenuta rimaneva invariato, continuando il ricorrente a gestire in Parte_2 modo autonomo il portafoglio dei clienti precedenti dallo stesso acquisito e nel tempo accresciuto, rispettando unicamente le linee guida e le direttive di carattere generale impartite dalla società, con particolare riguardo al rapporto di collaborazione da questa intrattenuto con le varie Compagnie assicurative, partner della società”) chiariva “vero, gestiva tutto il ricorrente per quanto vedevo io. Lui era il responsabile della filiale di pagina 6 di 11 Livorno; fino al 2017 c'era , poi alla sua uscita è subentrato il ricorrente. Io gestivo invece Persona_2 tutta la parte contrattuale pratica, anche la gestione degli incassi e facevo comunque sempre riferimento al mio responsabile che era il ricorrente.”, confermando anche il cap. 24 del ricorso (Supra), nonché i capp. 25 (Supra, in particolare affermando “vero, questo era proprio il mio lavoro ed era lui che mi diceva cosa fare.”), ed i capp. 26, 27, 29, 30, 32 e 33 del ricorso;
- (che aveva lavorato con il ricorrente in BNI dal 2011 al 2019 e che aveva Testimone_1
fatto causa in relazione al TFR alla società, causa conclusa): in risposta al cap. 19 del ricorso
(Supra) dichiarava “è vero, posso dirlo perché eravamo nel medesimo ufficio e vedevo che ci portava da gestire i suoi clienti.”; in risposta al cap. 25 del ricorso (Supra) affermava “sì, vero, lui diceva a noi di svolgere queste attività.”;
- (socio lavoratore di : “Abbiamo lavorato insieme nel senso nella stessa Testimone_2 Pt_2
azienda però lui era a Livorno e invece io ero a Prato, ci vedevamo nelle occasioni in cui io venivo a Livorno
e allorquando lui veniva a Prato, non saprei quantificare quante volte lui venisse a Prato e viceversa, e ci sentivamo anche telefonicamente. (..) Io e il ricorrente non siamo mai stati di team insieme mi sembra. (..) io so che lui prevalentemente si occupava di Enti Pubblici perché aveva recuperato l'attività di una persona che
c'era e che purtroppo si era ammalata.”;
- (dipendente della società sino al 2022): “Fino al 2016 ho lavorato fisso a Testimone_3
Prato, e dopo il 2016 ci sono comunque tornato in maniera ricorrente per ultimare una serie di attività.
Preciso che per come è pensata la mia attività quando dico “fisso” non intendo che stavo in un ufficio ma dovevo comunque sposarmi tendenzialmente in Toscana ma non solo, il mio ruolo richiedeva questo. Non Parte andavo a Livorno correntemente. Negli anni in cui io ho lavorato per o avuto modo sia di incontrami fisicamente, sia di sentirmi telefonicamente con il sempre per la gestione del lavoro, se dovessi Pt_1 quantificare direi una decina di volte in totale. Io ero iscritto all'Albo sezione B (broker), responsabile dell'attività di intermediazione. (..) vero, essendo l'attività di brokeraggio assicurativo articolata soprattutto in progetti è necessario creare dei team con diverse competenze per realizzare i progetti;
io personalmente in team con il ricorrente non ci sono mai stato ma posso confermare che si lavorava in questo modo.”;
- (dipendente della società sino al 2020): “c'erano dei team di lavoro organizzati Testimone_4
in progetti;
questo voleva dire ad es. “progetto enti pubblici” e lì le persone che aderivano a partecipare al progetto dovevano sviluppare e condividere tra loro la clientela apartenetnte a quel tipo di settore. ADR se la Per_ teste fu in team con il ricorrente) mi sembra di no, io ero nel team “enti pubblici” con il , poi partecipai anche a altri team ma mi pare mai con il ricorrente. Non ricordo che lui partecipò a nessun team, ora non pagina 7 di 11 sono in grado di dirlo, non mi vorrei sbagliare. Mi ricordo che gli incontri anche a Prato erano tanti a volte di team a volte di formazione, non sono in grado di ricordare di lui.”;
- (consulente del lavoro della resistente): “non conosco il sig. personalmente, Tes_5 Pt_1
non ci siamo mai visti, forse l'ho visto in udienza, non gli ho mai fatto causa. Sono attualmente ed ero all'epoca il consulente del lavoro della e mi occupavo esclusivamente della gestione del Controparte_1 personale e della elaborazione dei cedolini paga, stesse attività che svolgo ancora oggi. Per gestione del personale intendo dire che mi occupo ad es. delle denunce relative all'inizio di un rapporto di lavoro, alla sua cessazione etc. La mia sede di lavoro è sempre stata a Prato, via Ferrucci, n. 33.”.
L'insieme di tali testimonianze individuano la figura del quale (co-)responsabile della filiale Pt_1 di Livorno, gestendo in autonomia un ampio portafoglio di clienti della zona di riferimento per conto della società, perseguendo quotidianamente l'obbiettivo di incrementare la clientela della parte datoriale e conseguentemente il fatturato e affidando compiti e mansioni agli addetti amministrativi dell'ufficio.
Difatti, se si analizza le figure esemplificative del primo livello, la figura astrattamente affine a quella dedotta dal ricorrente è quella del
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi.
Il lavoratore ha dimostrato sufficientemente che lo stesso aveva una discrezionalità di gestione in autonomia rispetto ad un portafoglio clienti, che si avvalesse di personale impiegato al quale assegnava compiti e mansioni, che fosse di fatto il co responsabile di un'intera filiale.
In altri termini, è dunque emerso che il era un lavoratore di concetto quanto al contenuto Pt_1 della propria attività (occupandosi appunto della gestione del portafoglio clienti in autonomia, assegnando mansioni), avesse una specifica professionalità in punto proprio alla luce dell'attività in concreto svolta e operasse ponendo in essere “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” (appunto anche assegnando le mansioni alle impiegate).
Non risulta ostativo a tale riconoscimento il dato che l'odierno ricorrente abbia chiesto l'inquadramento al primo livello.
In effetti, non può mancare di osservarsi anzitutto che le conclusioni dell'atto introduttivo sono volte al riconoscimento, comunque, del diverso livello eventualmente accertato. Inoltre, si richiama quanto a proposito affermato in via del tutto consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, pagina 8 di 11 purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale” (cfr., fra le altre, Cass. n. 22872 del 2013 e n. 12647 del 2019).
Con riferimento, invece, alla domanda spiegata a titolo di straordinario non può dirsi sufficientemente provato lo svolgimento costante e continuativo di un orario lavorativo giornaliero pari a 10 ore giornaliere (dalle 8:30/9:00 alle 19).
Da quanto è risultato dall'attività istruttoria (cfr. le risposte dei testi al cap. 36 del ricorso) è emerso che il non aveva uno stringente obbligo di orario e di presenza. Pt_1
Tale elemento ed il concreto atteggiarsi del rapporto rende molto volatile l'orario lavorativo del ricorrente.
Pertanto, atteso che il rapporto lavorativo era inquadrato in un orario full time, la mancata stringenza in punto di rispetto di orari predeterminati rispetto al quale, diversamente, è richiesto particolare rigore, comporta il rigetto della relativa domanda. Deve infatti ricordarsi che, come noto, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c. o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore ex art. 1457 c.c. o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore a norma dell'art. 1218 c.c. Sono assoggettate a tale vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, indennità pasto per trasferte effettuate. Risulta poi principio pagina 9 di 11 generale quello secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli deduca l'insufficienza della retribuzione per esso ricevuta, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto eccedenti quelle retribuite (Sez. L, Sentenza n. 12695 del 17/10/2001;
Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Non vi sono elementi, pertanto, per riconoscere un orario di lavoro eccedente il full time, né per il riconoscimento di quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti difettando ogni allegazione in punto.
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda tesa alla regolarizzazione previdenziale, in forma generica come richiesto dal ricorrente.
Parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quanto percepito, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di tredicesima e di TFR, nonché alla regolarizzazione contributiva.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Tanto accertato in punto di an si rende necessario disporre CTU contabile al fine di quantificare la misura delle differenze retributive maturate a tale titolo, posto che il conteggio allegato al ricorso include voci che non sono state riconosciute come dovute e, comunque, è stato contestato.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di per il periodo compreso tra il 31.12.2015 ed il Parte_1
30.8.2019 al pagamento delle differenze retributive per il superiore inquadramento come in parte pagina 10 di 11 motiva, della tredicesima e del TFR, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva, rigettando per il resto il ricorso;
- rimette la causa sul ruolo quanto alla determinazione della misura delle differenze retributive di cui sopra come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
LIVORNO, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:54, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANERI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DANERI MAURIZIO
PARTE RICORRENTE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURRI RENZO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. TURRI PIETRO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 243
59100 PRATO presso il difensore avv. TURRI RENZO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 3.1.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “all'Ill.mo Tribunale di Livorno in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia: In tesi: per le causali di cui in premessa, a) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal sig. in favore della società sono correttamente inquadrabili Pt_1 Parte_2 per l'intero arco del periodo lavorativo che va dal 31.12.2015 al 31.08.2019 nel primo livello del CCNL summenzionato, o nel diverso livello retributivo che verrà accertato di giustizia;
b) per l'effetto, previo accertamento dell'orario svolto dal lavoratore c come precisato in parte narrativa, condannare la Società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. l'importo di € 43.143,62, di cui € Parte_1
26.134,55 a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento spettante al lavoratore ed € 15.203,85 per l'orario straordinario svolto e non corrisposto, oltre ad € 1.805,22 a titolo di incidenza delle somme sul TFR per il periodo dal 31.12.2015 fino alla cessazione del rapporto, comprensive maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, indennità di cassa, come meglio individuati nei conteggi allegati al presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi maturandi fino al saldo effettivo, ovvero alla diversa somma, minore o maggiore, che verrà accertata di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione;
c) condannare, altresì, la società resistente convenuta alla regolarizzazione previdenziale e/o contributiva del rapporto, domanda in ragione della quale l'odierno ricorso viene introdotto anche nei confronti di ”, con vittoria delle spese di Controparte_3 lite. Allegava il ricorrente di aver iniziato a lavorare presso la società BSI Broker s.r.l. a far data da febbraio 2011, dopo aver maturato una lunga esperienza nel mondo assicurativo, in forza di una collaborazione a progetto in ragione della quale: l'intero portafoglio clienti già gestito dall'odierno ricorrente presso sarebbe passato in BSI s.r.l., il avrebbe assunto il ruolo di CP_4 Pt_1 account commerciale e corresponsabile della filiale di Livorno, mentre BSI s.r.l. gli avrebbe messo a disposizione la filiale di Livorno, personale impiegatizio e corrisposto un compenso annuale pari ad euro 26.000 oltre ad euro 6.000 in due rate. Deduceva, quindi, l'attore che pur senza sottoscrivere alcun contratto di collaborazione a progetto iniziava a lavorare con le modalità sopra descritte, salvo comunicare al sig. della resistente che nulla osservava, per non perdere tutti i Pt_3 contributi previdenziali versati sino a quel momento, che avrebbe dovuto continuare ad emettere fatture nei confronti di terzi per un importo pari ad almeno 8.000 euro annui a titolo di consulenze o altro. Chiariva, ancora, il ricorrente di essersi accordato con la resistente per utilizzare il proprio pc in luogo di quello aziendale, più obsoleto, e di aver installato sul proprio compute il client di pagina 2 di 11 posta elettronica aziendale, avendo anche a disposizione i gestionali aziendali e l'archivio documentale in uso all'azienda, oltre alle chiavi dell'ufficio. Esponeva il di aver ricevuto Pt_1
l'invito a rispettare un orario di lavoro dalle 8:00/8:30 alle 19:00, deducendo altresì che nel 2015, a causa della riforma legislativa, lo stesso era assunto quale dipendente full time della società con inquadramento al III livello del CCNL che, tuttavia, non corrispondeva al ruolo dallo stesso ricoperto di almeno I livello e senza sottoscrizione del relativo contratto di lavoro. Allegava il ricorrente che il rapporto proseguiva in questa modalità sino al 31.8.2019, allorquando egli rassegnava le proprie dimissioni tenuto conto della grave situazione finanziaria della resistente emersa anche dalle mail inoltrare da più Compagnie mettendo in copia il ricorrente con sollecito al versamento dei premi incassati, in uno con il ritardo nel pagamento delle retribuzioni mensili e nell'individuazione di una nuova opportunità lavorativa presso Area Broker & QZ Consulting s.r.l.
Lamentava il che, dopo la comunicazione di risoluzione, la resistente ometteva il Pt_1 pagamento dell'ultima mensilità e del TFR costringendolo a depositare ricorso per decreto ingiuntivo, poi emesso e opposto (con opposizione rigettata), lamentando altresì che la società odierna convenuta in ottica ritorsiva avanzava un'azione nei confronti di Area Broker & QZ
Consulting s.r.l. per dedotta concorrenza sleale e sviamento della clientela con storno di dipendenti, annoverando il ricorrente tra i dipendenti coinvolti e denunciava il per la Pt_1 commissione dei reati di cui agli artt. 513 c.p. e 167 ter D. Lgs. 196/2003. L'attore, quindi, chiede il pagamento di quanto spettante a titolo di differenze retributive per maggiore inquadramento, a titolo di straordinari non pagati, nonché a titolo di incidenza sul TFR.
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente premetteva che nella seconda metà del 2019 c'era stata una fuga collettiva e organizzata di ex dipendenti ed ex collaboratori che Parte si erano appropriati di clientela portandola verso una società concorrente e che, con Parte riferimento alla figura del dopo le sue dimissioni, iceveva 32 disdette contrattuali di Pt_1 clienti gestiti dallo stesso di analogo tenore, nonché di clienti degli ulteriori due ex dipendenti sig.re e Parte convenuta, inoltre, contestava nel merito la ricostruzione operata in Pt_4 CP_5 ricorso in punto di mansioni, nonché quanto alla necessità di osservare un orario di lavoro pari a
10 ore giornaliere.
pagina 3 di 11 Si costituiva anche l' che, dopo aver documentato il debito contributivo della resistente, in CP_2 caso di accoglimento del ricorso chiedeva la condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa ha visto l'interruzione del procedimento per decesso del procuratore di parte resistente, a seguito della quale poi l'iniziativa è stata riassunta dal ricorrente.
Il procedimento era, quindi, istruito per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discusso alla udienza odierna e quindi deciso con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto premettersi che, con riferimento al periodo oggetto di causa (id est quello compreso tra il 2015 ed il 2019) il rapporto di lavoro tra le parti era qualificato come contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato ed inquadramento nel III livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi.
Orbene, come noto, il procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive.
Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Sul punto, si è altresì specificato che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., sez. lav., n. 26978 del 2009, ed, in termini, Cass., sez. lav., n. 25306 del 2018).
In punto di inquadramento contrattuale, non può mancare di osservarsi che il CCNL di riferimento prevede l'inquadramento al terzo livello dei lavoratori che “svolgono mansioni di concetto o pagina 4 di 11 prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita” (cfr. doc. 18 allegato al ricorso).
Lo stesso CCNL inquadra, invece, al primo livello i lavoratori “con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Ancora, poi, il medesimo CCNL chiarisce che al secondo livello devono essere inquadrati i lavoratori “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
I livelli differiscono tra loro: in relazione al contenuto delle attività (“mansioni di concetto o prevalentemente tali” per il terzo livello, “lavoratori di concetto” per il secondo livello e “funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva”, per il primo livello); con riferimento al livello di professionalità richiesto (“particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” per il terzo livello, “specifica professionalità tecnica e/o scientifica” per il secondo livello e “alto contenuto professionale” per il primo livello); avuto riguardo alla natura della responsabilità (“condizioni di autonomia operativa” per il terzo livello, “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” per il secondo livello e “carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate” per il primo livello); avuto riguardo al grado di autonomia decisionale ( “autonomia operativa” per il terzo livello, “operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” per il secondo livello e “responsabilità di direzione esecutiva” per il primo livello).
La ricostruzione delle mansioni del ricorrente a seguito dell'istruttoria consente di inquadrare la posizione lavorativa nel II° livello del CCNL.
Risulta in effetti emersa una spendita di professionalità, in maniera qualificante dal punto di vista quantitativo e qualitativo (ed in termini di abitualità e prevalenza), tale da giustificare il superiore inquadramento, seppure non nel I livello richiesto richiesto.
Dall'esame delle testimonianze di interesse sul punto emerge quanto segue in punto di natura dell'attività svolta dal ricorrente:
pagina 5 di 11 - (dipendente dal 2008 al 2019 avente contenzioso con la società): in Persona_1
Parte risposta al cap. 24 del ricorso (“DCV che il sig. nella gestione del portafoglio a lui Pt_1 affidato, per l'intera durata del rapporto era tenuto a rendicontare la propria attività, con particolare riferimento agli incassi dei premi, ai vertici della società, in particolare al sig. Amministratore CP_6
Unico della società, nonché ad utilizzare gli uffici tecnici e amministrativi della relativi alla filiale Parte_2 di Livorno, con i quali il ricorrente si rapportava quotidianamente, impartendo ordini e direttive al personale in ordine agli adempimenti da svolgere ed in relazione ai clienti dallo stesso gestiti”) chiariva “vero, gli CP_ incassi dovevano essere comunicati al e secondo me c'era anche visibilità diretta. Io non seguivo gli incassi dunque questa cosa per me non valeva però lo so perché se arrivavano dei soldi noi eravamo tenuti ad emettere la relativa quietanza. Erano lui e che gestivano la filiale di Livorno, faceva Persona_2 Per_2 solo enti pubblici, per lo più Comuni e invece seguiva prevalentemente privati e aziende a Pt_1 partecipazione pubblica”; al cap. 25 del ricorso (“DCV che il sig. delegava agli altri addetti Pt_1 alla filiale, coordinando e monitorando il loro operato: a) le richieste di apertura sinistro da inviare direttamente alle Compagnie di riferimento o al collega della sede di Prato nel caso si Parte_5 trattasse di sinistri relativi ad Enti Pubblici;
b) le richieste di emissione di estratti conto relative alle posizioni individuali dei clienti;
c) la predisposizione e l'invio delle comunicazioni scritte da inviare ai vari clienti, la fissazione e l'organizzazione per suo conto degli appuntamenti, i solleciti di pagamento, le comunicazioni di variazione contratti assicurativi, ed ogni altra attività accessoria alla gestione puramente
“commerciale” del contratto e del cliente, come da corrispondenza e-mail che Le si mostra doc. 5”) “ Pt_1 come me non seguiva la questione ordinaria dei contratti, noi si gestisce il rapporto col cliente e il Per_ piazzamento dei rischi, per il resto affinché il contratto girasse c'erano e Questo quando sono Per_4 subentrato a , prima invece anche io ero nell'equipe gestionale anche se seguivo più il Persona_2 piazzamento dei rischi.”;
- (che aveva avuto rapporti con al 2011 al 2019 e che aveva fatto causa Parte_6
alla resistente, conclusa con sentenza passata in giudicato): in risposta al cap. 19 del ricorso
(“DCV che, anche a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato quale lavoratore subordinato, il rapporto di lavoro con la convenuta rimaneva invariato, continuando il ricorrente a gestire in Parte_2 modo autonomo il portafoglio dei clienti precedenti dallo stesso acquisito e nel tempo accresciuto, rispettando unicamente le linee guida e le direttive di carattere generale impartite dalla società, con particolare riguardo al rapporto di collaborazione da questa intrattenuto con le varie Compagnie assicurative, partner della società”) chiariva “vero, gestiva tutto il ricorrente per quanto vedevo io. Lui era il responsabile della filiale di pagina 6 di 11 Livorno; fino al 2017 c'era , poi alla sua uscita è subentrato il ricorrente. Io gestivo invece Persona_2 tutta la parte contrattuale pratica, anche la gestione degli incassi e facevo comunque sempre riferimento al mio responsabile che era il ricorrente.”, confermando anche il cap. 24 del ricorso (Supra), nonché i capp. 25 (Supra, in particolare affermando “vero, questo era proprio il mio lavoro ed era lui che mi diceva cosa fare.”), ed i capp. 26, 27, 29, 30, 32 e 33 del ricorso;
- (che aveva lavorato con il ricorrente in BNI dal 2011 al 2019 e che aveva Testimone_1
fatto causa in relazione al TFR alla società, causa conclusa): in risposta al cap. 19 del ricorso
(Supra) dichiarava “è vero, posso dirlo perché eravamo nel medesimo ufficio e vedevo che ci portava da gestire i suoi clienti.”; in risposta al cap. 25 del ricorso (Supra) affermava “sì, vero, lui diceva a noi di svolgere queste attività.”;
- (socio lavoratore di : “Abbiamo lavorato insieme nel senso nella stessa Testimone_2 Pt_2
azienda però lui era a Livorno e invece io ero a Prato, ci vedevamo nelle occasioni in cui io venivo a Livorno
e allorquando lui veniva a Prato, non saprei quantificare quante volte lui venisse a Prato e viceversa, e ci sentivamo anche telefonicamente. (..) Io e il ricorrente non siamo mai stati di team insieme mi sembra. (..) io so che lui prevalentemente si occupava di Enti Pubblici perché aveva recuperato l'attività di una persona che
c'era e che purtroppo si era ammalata.”;
- (dipendente della società sino al 2022): “Fino al 2016 ho lavorato fisso a Testimone_3
Prato, e dopo il 2016 ci sono comunque tornato in maniera ricorrente per ultimare una serie di attività.
Preciso che per come è pensata la mia attività quando dico “fisso” non intendo che stavo in un ufficio ma dovevo comunque sposarmi tendenzialmente in Toscana ma non solo, il mio ruolo richiedeva questo. Non Parte andavo a Livorno correntemente. Negli anni in cui io ho lavorato per o avuto modo sia di incontrami fisicamente, sia di sentirmi telefonicamente con il sempre per la gestione del lavoro, se dovessi Pt_1 quantificare direi una decina di volte in totale. Io ero iscritto all'Albo sezione B (broker), responsabile dell'attività di intermediazione. (..) vero, essendo l'attività di brokeraggio assicurativo articolata soprattutto in progetti è necessario creare dei team con diverse competenze per realizzare i progetti;
io personalmente in team con il ricorrente non ci sono mai stato ma posso confermare che si lavorava in questo modo.”;
- (dipendente della società sino al 2020): “c'erano dei team di lavoro organizzati Testimone_4
in progetti;
questo voleva dire ad es. “progetto enti pubblici” e lì le persone che aderivano a partecipare al progetto dovevano sviluppare e condividere tra loro la clientela apartenetnte a quel tipo di settore. ADR se la Per_ teste fu in team con il ricorrente) mi sembra di no, io ero nel team “enti pubblici” con il , poi partecipai anche a altri team ma mi pare mai con il ricorrente. Non ricordo che lui partecipò a nessun team, ora non pagina 7 di 11 sono in grado di dirlo, non mi vorrei sbagliare. Mi ricordo che gli incontri anche a Prato erano tanti a volte di team a volte di formazione, non sono in grado di ricordare di lui.”;
- (consulente del lavoro della resistente): “non conosco il sig. personalmente, Tes_5 Pt_1
non ci siamo mai visti, forse l'ho visto in udienza, non gli ho mai fatto causa. Sono attualmente ed ero all'epoca il consulente del lavoro della e mi occupavo esclusivamente della gestione del Controparte_1 personale e della elaborazione dei cedolini paga, stesse attività che svolgo ancora oggi. Per gestione del personale intendo dire che mi occupo ad es. delle denunce relative all'inizio di un rapporto di lavoro, alla sua cessazione etc. La mia sede di lavoro è sempre stata a Prato, via Ferrucci, n. 33.”.
L'insieme di tali testimonianze individuano la figura del quale (co-)responsabile della filiale Pt_1 di Livorno, gestendo in autonomia un ampio portafoglio di clienti della zona di riferimento per conto della società, perseguendo quotidianamente l'obbiettivo di incrementare la clientela della parte datoriale e conseguentemente il fatturato e affidando compiti e mansioni agli addetti amministrativi dell'ufficio.
Difatti, se si analizza le figure esemplificative del primo livello, la figura astrattamente affine a quella dedotta dal ricorrente è quella del
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi.
Il lavoratore ha dimostrato sufficientemente che lo stesso aveva una discrezionalità di gestione in autonomia rispetto ad un portafoglio clienti, che si avvalesse di personale impiegato al quale assegnava compiti e mansioni, che fosse di fatto il co responsabile di un'intera filiale.
In altri termini, è dunque emerso che il era un lavoratore di concetto quanto al contenuto Pt_1 della propria attività (occupandosi appunto della gestione del portafoglio clienti in autonomia, assegnando mansioni), avesse una specifica professionalità in punto proprio alla luce dell'attività in concreto svolta e operasse ponendo in essere “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” (appunto anche assegnando le mansioni alle impiegate).
Non risulta ostativo a tale riconoscimento il dato che l'odierno ricorrente abbia chiesto l'inquadramento al primo livello.
In effetti, non può mancare di osservarsi anzitutto che le conclusioni dell'atto introduttivo sono volte al riconoscimento, comunque, del diverso livello eventualmente accertato. Inoltre, si richiama quanto a proposito affermato in via del tutto consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, pagina 8 di 11 purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale” (cfr., fra le altre, Cass. n. 22872 del 2013 e n. 12647 del 2019).
Con riferimento, invece, alla domanda spiegata a titolo di straordinario non può dirsi sufficientemente provato lo svolgimento costante e continuativo di un orario lavorativo giornaliero pari a 10 ore giornaliere (dalle 8:30/9:00 alle 19).
Da quanto è risultato dall'attività istruttoria (cfr. le risposte dei testi al cap. 36 del ricorso) è emerso che il non aveva uno stringente obbligo di orario e di presenza. Pt_1
Tale elemento ed il concreto atteggiarsi del rapporto rende molto volatile l'orario lavorativo del ricorrente.
Pertanto, atteso che il rapporto lavorativo era inquadrato in un orario full time, la mancata stringenza in punto di rispetto di orari predeterminati rispetto al quale, diversamente, è richiesto particolare rigore, comporta il rigetto della relativa domanda. Deve infatti ricordarsi che, come noto, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c. o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore ex art. 1457 c.c. o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore a norma dell'art. 1218 c.c. Sono assoggettate a tale vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, indennità pasto per trasferte effettuate. Risulta poi principio pagina 9 di 11 generale quello secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli deduca l'insufficienza della retribuzione per esso ricevuta, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto eccedenti quelle retribuite (Sez. L, Sentenza n. 12695 del 17/10/2001;
Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Non vi sono elementi, pertanto, per riconoscere un orario di lavoro eccedente il full time, né per il riconoscimento di quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti difettando ogni allegazione in punto.
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda tesa alla regolarizzazione previdenziale, in forma generica come richiesto dal ricorrente.
Parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quanto percepito, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di tredicesima e di TFR, nonché alla regolarizzazione contributiva.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Tanto accertato in punto di an si rende necessario disporre CTU contabile al fine di quantificare la misura delle differenze retributive maturate a tale titolo, posto che il conteggio allegato al ricorso include voci che non sono state riconosciute come dovute e, comunque, è stato contestato.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di per il periodo compreso tra il 31.12.2015 ed il Parte_1
30.8.2019 al pagamento delle differenze retributive per il superiore inquadramento come in parte pagina 10 di 11 motiva, della tredicesima e del TFR, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva, rigettando per il resto il ricorso;
- rimette la causa sul ruolo quanto alla determinazione della misura delle differenze retributive di cui sopra come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
LIVORNO, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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