Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1071
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la rituale notifica della cartella sottesa all'atto impugnato e degli atti interruttivi della prescrizione. La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione (n. 22108/2024) secondo cui l'omessa impugnazione di atti successivi consolida quelli precedenti, rendendoli non più impugnabili per vizi propri o per omessa notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione (n. 22108/2024) secondo cui l'omessa impugnazione di atti successivi consolida quelli precedenti, rendendoli non più impugnabili per vizi propri o per omessa notifica, né per prescrizione maturata prima della notifica dell'atto successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1071
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1071
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo