CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1071/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO TE IN EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5665/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005965929000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420259005965929/000, notificata in data 25.07.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalla cartelle di pagamento per tassa di possesso automobili, indicata in ricorso.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
Si costituiva anche la Regione Calabria che escludeva la sua legittimazione a contraddire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la rituale notifica della cartella sottesa all'atto impugnato, unitamente ai una serie di atti interruttori del termine di prescrizione (da ultimo, in data 17.08.2023,
l'intimazione di pagamento n. 09420239004656582000).
In tema di notifica di plurimi atti relativi alla riscossione tributaria è intervenuta Cass. n. 22108/2024 che con argomenti persuasivi e condivisi da questa Corte ha spiegato come, “…per costante orientamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…omissis…si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica…omissis…ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,
a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico
(nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
[2.4] queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta…”. Alla luce del superiore insegnamento, dunque, l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione, nè in relazione a qualunque altro effetto estintivo - diverso dal l'annullamento giudiziale e dall'avvenuto pagamento
- che si vuole intercorso tra la notifica della cartella esattoriale e dell'atto sollecitatorio.
L'atto, infine, era puntualmente motivato, quale parte di una sequenza procedimentale sollecitatoria, nella quale è ortodosso il rinvio agli atti precedenti per completare l'illustrazione delle ragioni della pretesa, mentre il calcolo degli interessi è puntualmente indicato, attraverso il riporto dei dati numerici e dei parametri legali che giustificano le percentuali applicate. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite, liquidate in € 150,00, per ciascuna.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO TE IN EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5665/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005965929000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420259005965929/000, notificata in data 25.07.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalla cartelle di pagamento per tassa di possesso automobili, indicata in ricorso.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
Si costituiva anche la Regione Calabria che escludeva la sua legittimazione a contraddire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la rituale notifica della cartella sottesa all'atto impugnato, unitamente ai una serie di atti interruttori del termine di prescrizione (da ultimo, in data 17.08.2023,
l'intimazione di pagamento n. 09420239004656582000).
In tema di notifica di plurimi atti relativi alla riscossione tributaria è intervenuta Cass. n. 22108/2024 che con argomenti persuasivi e condivisi da questa Corte ha spiegato come, “…per costante orientamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…omissis…si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica…omissis…ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,
a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico
(nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
[2.4] queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta…”. Alla luce del superiore insegnamento, dunque, l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione, nè in relazione a qualunque altro effetto estintivo - diverso dal l'annullamento giudiziale e dall'avvenuto pagamento
- che si vuole intercorso tra la notifica della cartella esattoriale e dell'atto sollecitatorio.
L'atto, infine, era puntualmente motivato, quale parte di una sequenza procedimentale sollecitatoria, nella quale è ortodosso il rinvio agli atti precedenti per completare l'illustrazione delle ragioni della pretesa, mentre il calcolo degli interessi è puntualmente indicato, attraverso il riporto dei dati numerici e dei parametri legali che giustificano le percentuali applicate. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite, liquidate in € 150,00, per ciascuna.