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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15833 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Vittorio Carlomagno, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 28383/2024 del ruolo contenzioso generale, trattenuta in riserva all'udienza del 16/10/2025, promossa con ricorso ex art. 281- decies c.p.c. da
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorenzo Lisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frascati, Galleria Vittorio Emanuele II n. 21,
RICORRENTE contro (C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Colle della Lite n. 33 e (C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 residente in [...]
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Azione di regresso terzo datore di ipoteca
Conclusioni di parte attrice: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2871, primo e secondo comma, c.c., il diritto della Sig.ra quale terza datrice di ipoteca, ad agire in Parte_1 regresso, in solido, nei confronti del Sig. quale debitore principale, Controparte_1
e del Sig. quale fideiussore del debitore principale;
Controparte_2
2) per l'effetto, condannare i Sigg.ri e in solido, Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione, in favore della Sig.ra dell'importo di € Parte_1
19.500,00, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo 3) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/06/2024 ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo, ai sensi dell'art. 2871 c.c., di accertare e dichiarare il proprio diritto di regresso nei confronti del debitore principale, Sig. e del Controparte_1 fideiussore, Sig. a seguito dell'espropriazione dei beni di sua Controparte_2 proprietà (terreni siti in Santopadre, censiti al NCT al foglio 21, part. 55, 56, 59, 60, 62, 107 – Lotto 1), gravati da ipoteca concessa a garanzia di un mutuo fondiario stipulato in favore del predetto debitore, per un importo pari ad € 19.500,00, corrispondente al prezzo di aggiudicazione del bene ipotecato. I convenuti regolarmente citati sono rimasti contumaci. All'udienza del 16/10/2025 alla presenza della sola parte ricorrente la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
****** Dagli atti di causa (contratto di mutuo, documentazione ipotecaria, verbale di aggiudicazione, decreto di trasferimento, piano di riparto) risulta provato che:
- la ricorrente si era costituita terza datrice di ipoteca a garanzia del mutuo fondiario del 12 Giugno 2003, Rep. 60246, Racc. 12377 di Euro 100.000,00concesso dalla di Roma al Sig. Controparte_3 Controparte_1
- inadempienti il debitore e il fideiussore, l'istituto mutuante ha promosso espropriazione immobiliare sul bene ipotecato, incardinata presso il Tribunale di Cassino (N.R.E. 50/2006);
- il lotto di proprietà della ricorrente è stato aggiudicato al prezzo di euro 19.500,00, con decreto di trasferimento del 16 Settembre 2023, trascritto in data 6 Dicembre 2023;
- il relativo importo è stato destinato alla soddisfazione del credito garantito. Ai sensi dell'art. 2871, comma 2, c.c., “il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Il terzo datore ha altresì regresso contro i fideiussori del debitore”. La norma riconosce al terzo datore d'ipoteca, che abbia subito l'espropriazione del bene, un'azione personale di regresso nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, nei limiti dell'importo impiegato per soddisfare il creditore garantito. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, ord. 13 dicembre 2022, n. 35847; Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2017, n. 4310) ha chiarito sul punto che l'azione di regresso del terzo datore ha natura restitutoria e non risarcitoria ed è esercitabile nei limiti del prezzo ricavato e distribuito a seguito della vendita coattiva del bene ipotecato, non potendo estendersi al valore di mercato del bene stesso. Alla luce di tali principi, risulta pienamente fondata la domanda della ricorrente, che ha documentato di aver sofferto l'espropriazione e di aver subito l'estinzione del proprio diritto di proprietà in favore del creditore ipotecario per l'importo di euro 19.500,00, somma che costituisce il quantum del regresso dovuto dai convenuti in via solidale. Gli interessi legali decorrono, ex art. 1282 c.c., dalla data del decreto di trasferimento (16 settembre 2023) sino al saldo. La soccombenza dei convenuti comporta la loro condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da contro e ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa o assorbita: 1) Dichiara che la ricorrente quale terza datrice di ipoteca, ha Parte_1 diritto di regresso, ai sensi dell'art. 2871 c.c., nei confronti di Controparte_1 debitore principale, e di fideiussore del medesimo;
Controparte_2
2) Condanna e in solido tra loro, a restituire in Controparte_1 Controparte_2 favore di la somma di € 19.500,00, oltre interessi legali dal Parte_1
16/09/23 fino al soddisfo;
3) Condanna altresì i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 118,50, per spese vive ed € 2.921,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 10/11/2025
Il Giudice Dott. Vittorio Carlomagno