Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03322/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2025, proposto da
I Terrazzani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Peligra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Comiso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Meli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di “diniego” di accoglimento dell’istanza SCIA pratica SUAP 014/2016 cod. 0040 adottato in data 18.3.2025 dal Comune di Comiso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Comiso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. US NI RI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società I Terrazzani s.r.l. è proprietaria di un immobile sito in Comiso, in Via Papa NI XXIII n. 26 e via Morso n. 37, identificato al Catasto al F.19, par.lle 1072 sub 4 e 6, in forza di atto di vendita in notar Morello del 5.8.2008. Con S.C.I.A. pratica S.U.A.P. 014/2016, finalizzata alla realizzazione del progetto di fusione e cambio di destinazione d’uso di due immobili da adibire all’attività di ristorazione, la ditta I Terrazzani s.r.l. comunicava l’inizio delle attività, così come asseverate dal tecnico incaricato, senza che a ciò facesse seguito alcun provvedimento amministrativo da parte del (poi intimato) Comune di Comiso.
In data 18.3.2025 il Comune di Comiso ha notificato alla ditta I Terrazzani s.r.l. un provvedimento di “diniego” di accoglimento dell’istanza SCIA pratica SUAP 014/2016 cod. 0040 sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- Visto il D.S.G. n. 685/2024 che approva l’aggiornamento del Piano Stralcio al Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente agli aspetti idraulici del Bacino idrografico del Fiume Ippari (080), comprendente i comuni di Vittoria, Ragusa e Comiso (RG), classificando l’area oggetto del progetto come “sito di attenzione”, disciplinata ai sensi dell’art. 15 delle Norme di Attuazione e in relazione alle aree a pericolosità più elevata di cui all’art.26 delle medesime Norme;
- Dato atto che tale intervento comporta una variazione d’uso con aumento del carico urbanistico e quindi non inquadrabile nel comma 2, lett. a dell’art. 26 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- Visto l’art. 19 della Legge Regionale n. 5 dell’11.04.2011;
- Preso atto del parere urbanistico n. 051 del 27.2.2025.
La società I Terrazzani s.r.l., agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, impugnava il summenzionato provvedimento con un ricorso notificato il 14/05/2025, al cui interno essa lamentava i seguenti vizi:
1) eccesso di potere per tardivo esercizio dell’attività amministrativa;
2) eccesso di potere per errata applicazione del terzo comma dell’art. 19 della L. n. 241/1990;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 19 L.241/90 per travisamento dei fatti, eccesso di potere per assenza dei presupposti edittali previsti per l’autotutela e difetto di motivazione;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/90 e gravissimo difetto di istruttoria;
5) violazione e falsa applicazione del principio tempus regit actum ;
6) violazione del principio di collaborazione e buona fede e del legittimo affidamento;
7) travisamento dei fatti, sviamento della causa tipica, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con determinazioni precedentemente assunte dalla stessa amministrazione;
8) violazione dell’art. 3 Cost.
Si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Comiso.
La domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe veniva ritirata mediante atto depositato in segreteria il 30/06/2025.
Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.
In data 20 novembre 2025 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., con scrutinio limitato ai motivi di ricorso sub 2) e sub 5).
In base ai commi 3, 4 e 6 bis dell’art. 19 della L. n. 241/1990:
“ 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.110
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
…
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali ”.
Il provvedimento impugnato è un atto di diniego tout-court , e non un atto di intervento in autotutela sulla situazione definitivamente consolidatasi per il privato – anche a voler ammettere che la S.C.I.A. pratica S.U.A.P. 014/2016 fosse stata depositata presso il Comune di Comiso (soltanto) il 31/12/2016, piuttosto che ancor prima … - in data 30 gennaio 2017. Infatti, pur a fronte di una libertà di apprezzamento da parte del giudice adito circa la verace natura del provvedimento impugnato come da costante giurisprudenza – giacchè deve “ sempre essere individuata la natura e il contenuto sostanziale del provvedimento, con riguardo ai caratteri obiettivi del potere che, a prescindere dal nomen juris utilizzato, l'amministrazione ha inteso esercitare ”(T.A.R. Liguria, Sez. I, sent. 30 aprile 2015, n. 430) -, esso non reca alcuna indicazione circa gli importanti motivi di interesse pubblico che avrebbero dovuto sostenerlo a fronte di un affidamento della società ricorrente deluso dopo (almeno) otto anni dal consolidarsi degli effetti della SCIA, né alcuna valutazione del pregiudizio causato dalla delusione di un tale affidamento, in totale difformità dal paradigma di cui al primo comma dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990.
Dal canto suo, il sopravvenire del D.S.G. n. 685/2024 - che ha approvato l’aggiornamento del Piano Stralcio al Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente agli aspetti idraulici del Bacino idrografico del Fiume Ippari (080), comprendente i comuni di Vittoria, Ragusa e Comiso (RG), classificando l’area oggetto del progetto come “sito di attenzione” -, se poteva astrattamente giustificare l’esercizio di poteri in autotutela da parte del Comune intimato, non poteva in alcun modo rendere legittimo un dissenso “postumo”, dopo che (almeno) al 31 gennaio 2017 si erano definitivamente consolidati gli effetti della S.C.I.A. pratica S.U.A.P. 014/2016.
Né persuadono le argomentazioni che il Comune intimato ha sviluppato all’interno della memoria di replica depositata in segreteria il 06/10/2025.
Lì infatti si sostiene che “ la SCIA non ha mai prodotto effetti abilitanti, poiché carente di elementi essenziali e mai completata secondo quanto richiesto dagli uffici competenti ”. Ma una tale circostanza non è mai stata evidenziata nella motivazione del provvedimento impugnato – ove mai è stato rappresentato, invece di quanto all’interno della predetta memoria, che “ nella fase dell’istruttoria della pratica, però, emergeva l’insufficienza della documentazione; in particolare, risultava mancante il titolo di proprietà relativo ad una porzione dell’immobile oggetto della fusione, nonché le dichiarazioni ed attestazioni del tecnico abilitato relative ai vincoli esistenti. Pertanto, tramite interlocuzioni con il tecnico progettista, l’ufficio tecnico richiedeva l’integrazione della documentazione. Solamente in data 29.11.2016 (dopo quasi 180 giorni), con nota prot. 46259, venivano trasmessi alcuni dei documenti richiesti, quali il titolo di proprietà mancante e i nuovi elaborati grafici. Ciononostante, la pratica è sempre stata carente sia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria dovuti per legge, sia del computo metrico estimativo dei lavori, necessario per il calcolo degli oneri, sia della visura e della planimetria catastale di una porzione di immobile acquisita dalla ricorrente solamente con rogito del 19.10.2016 ”. Tali argomentazioni rappresentano pertanto una – inammissibile, come da prevalente giurisprudenza (cfr., ex plurimis , T.A.R. Toscana, Sez. IV, sentenza 2 ottobre 2024, n. 1081; C.G.A.R.S., sentenza 9 ottobre 2023, n. 663; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 agosto 2021, n. 5727) – motivazione postuma del provvedimento impugnato, che in alcun modo può far ritenere che gli effetti della SCIA presentata dalla società ricorrente non si siano consolidati (almeno) a far data dal 31 gennaio 2017.
Ed ancor peggio, e ad ulteriore detrimento della posizione del Comune intimato, operano le argomentazioni spese per confutare le censure di cui al quinto motivo di ricorso. Nella memoria del 06/10/2025 infatti il Comune intimato afferma che “ nel caso che ci occupa, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato in presenza di una sopravvenuta classificazione dell’area come “a pericolosità idraulica molto elevata (P4)” in virtù del D.S.G. n. 685/2024, aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico. Tale sopravvenienza normativa tecnica e vincolante imponeva un riesame obbligato della pratica, in forza della necessaria prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza idraulica ”. Giusta infatti la disciplina di cui al già menzionato comma 4 dell’art. 19 della L. n. 241/1990, l’unico “ riesame obbligato della pratica ” poteva avvenire mediante il procedimentalizzato esercizio di poteri in autotutela: il quale, proprio in ragione del tasso di discrezionalità che li connota, è impossibile dire a priori che dovesse senz’altro concludersi con una valutazione di “ necessaria prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza idraulica ”.
In definitiva quindi, a giudizio del Collegio, oltre che una palese violazione dei commi 3, 4 e 6 bis dell’art. 19 della L. n. 241/1990, sussiste un altrettanto manifesta violazione del principio tempus regit actum : basandosi il provvedimento impugnato su di un atto – il D.S.G. n. 685/2024 – che non era ancora entrato in vigore al tempo in cui, in base alle predette norme, si erano definitivamente consolidati gli effetti S.C.I.A. pratica S.U.A.P. 014/2016.
Il Collegio, senza quindi legittimamente procedere allo scrutinio dei rimanenti motivi di ricorso, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.
Sulla refusione delle spese di lite provvede come da soccombenza, rinviando al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida nell’importo di 2.000,00 (duemila/00) euro, più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI ZI, Presidente
US NI RI IN, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US NI RI IN | NI ZI |
IL SEGRETARIO