CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 973/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3978/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1017/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008183805000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008183805000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008183805000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 725/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10920220008183805000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, su dichiarazione UNICO 2017, per l'anno d'imposta 2016, notificata a mezzo p.e.c. in data 25 gennaio 2023, per la complessiva somma a titolo di IPERF, relative addizionali, interessi e sanzioni di € 1.483,08.
Con il ricorso si chiede volersi "annullare in ogni sua parte l'atto qui impugnato, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, con la richiesta di condanna della controparte al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, vittoria di spese, ivi incluso il contributo unificato, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa previdenza;
in subordine, l'onorevole Corte di Giustizia
Tributaria adita voglia richiedere il corretto ricalcolo di quanto dovuto dal Ricorrente, secondo quanto dichiarato con l'integrativa".
Il ricorso si basa sul seguente motivo: "errori di calcolo derivanti dal controllo formale della dichiarazione anno d'imposta 2016 — dichiarazione integrativa anno 2016 presentata e non valutata".
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale III di Roma chiedendo: "il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs.
n. 546/1992".
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso.
In via preliminare chiariva che nessun bis in idem sussiste nel caso di specie, atteso che la cartella n.
10920220008183805000 qui impugnata nasce da un controllo formale ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 ed attiene al ruolo n. 2022/550120 mentre l'altra cartella n. 09720210109219471000, pur impugnata con distinto ricorso (R.G.R.N. 17200/2022), scaturisce da un controllo documentale ex art. 36 ter del citato D.P.R. e riguarda il ruolo n. 2021/550247.
Con riferimento alla censura del ricorrente con la quale si lamentava che il credito IRPEF sarebbe stato erroneamente chiesto in pagamento dall'Ufficio, non essendo mai stato riscosso dal contribuente. Tale dato si evincerebbe esplicitamente dal cassetto fiscale dell'Ricorrente_1.
L'eccezione è priva di pregio. Il debito IRPEF scaturisce da importi di € 600,00 e € 50,00 rimborsati dal sostituto d'imposta. Parte ricorrente sostiene che tali importi non sarebbero mai stati effettivamente riscossi, come sarebbe dimostrato dal cassetto fiscale dello stesso contribuente. Tuttavia, la parte ricorrente non ha depositato in atti alcun estratto del cassetto fiscale dal quale possa effettivamente rilevarsi tale dato. Né la stessa si è premurata di provare il dato in altro modo, depositando attestazione del sostituto d'imposta.
Appella parte ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Con riferimento alla censura del ricorrente con la quale il ricorrente lamentava che il credito IRPEF sarebbe stato erroneamente chiesto in pagamento dall'Ufficio, non essendo mai stato riscosso e tale dato si evincerebbe esplicitamente dal cassetto fiscale dell'Ricorrente_1, come statuito anche dal giudice di primo grado, l'eccezione è priva di pregio, in quanto Il debito IRPEF scaturisce da importi di € 600,00 e € 50,00 rimborsati dal sostituto d'imposta. Tuttavia, il contribuente non ha depositato in atti alcun estratto del cassetto fiscale dal quale possa effettivamente rilevarsi tale dato. Né lo stesso si è preoccupato di provare il dato in altro modo, depositando, ad esempio, l'attestazione del sostituto d'imposta.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3978/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1017/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008183805000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008183805000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920220008183805000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 725/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10920220008183805000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, su dichiarazione UNICO 2017, per l'anno d'imposta 2016, notificata a mezzo p.e.c. in data 25 gennaio 2023, per la complessiva somma a titolo di IPERF, relative addizionali, interessi e sanzioni di € 1.483,08.
Con il ricorso si chiede volersi "annullare in ogni sua parte l'atto qui impugnato, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, con la richiesta di condanna della controparte al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, vittoria di spese, ivi incluso il contributo unificato, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa previdenza;
in subordine, l'onorevole Corte di Giustizia
Tributaria adita voglia richiedere il corretto ricalcolo di quanto dovuto dal Ricorrente, secondo quanto dichiarato con l'integrativa".
Il ricorso si basa sul seguente motivo: "errori di calcolo derivanti dal controllo formale della dichiarazione anno d'imposta 2016 — dichiarazione integrativa anno 2016 presentata e non valutata".
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale III di Roma chiedendo: "il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs.
n. 546/1992".
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso.
In via preliminare chiariva che nessun bis in idem sussiste nel caso di specie, atteso che la cartella n.
10920220008183805000 qui impugnata nasce da un controllo formale ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 ed attiene al ruolo n. 2022/550120 mentre l'altra cartella n. 09720210109219471000, pur impugnata con distinto ricorso (R.G.R.N. 17200/2022), scaturisce da un controllo documentale ex art. 36 ter del citato D.P.R. e riguarda il ruolo n. 2021/550247.
Con riferimento alla censura del ricorrente con la quale si lamentava che il credito IRPEF sarebbe stato erroneamente chiesto in pagamento dall'Ufficio, non essendo mai stato riscosso dal contribuente. Tale dato si evincerebbe esplicitamente dal cassetto fiscale dell'Ricorrente_1.
L'eccezione è priva di pregio. Il debito IRPEF scaturisce da importi di € 600,00 e € 50,00 rimborsati dal sostituto d'imposta. Parte ricorrente sostiene che tali importi non sarebbero mai stati effettivamente riscossi, come sarebbe dimostrato dal cassetto fiscale dello stesso contribuente. Tuttavia, la parte ricorrente non ha depositato in atti alcun estratto del cassetto fiscale dal quale possa effettivamente rilevarsi tale dato. Né la stessa si è premurata di provare il dato in altro modo, depositando attestazione del sostituto d'imposta.
Appella parte ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Con riferimento alla censura del ricorrente con la quale il ricorrente lamentava che il credito IRPEF sarebbe stato erroneamente chiesto in pagamento dall'Ufficio, non essendo mai stato riscosso e tale dato si evincerebbe esplicitamente dal cassetto fiscale dell'Ricorrente_1, come statuito anche dal giudice di primo grado, l'eccezione è priva di pregio, in quanto Il debito IRPEF scaturisce da importi di € 600,00 e € 50,00 rimborsati dal sostituto d'imposta. Tuttavia, il contribuente non ha depositato in atti alcun estratto del cassetto fiscale dal quale possa effettivamente rilevarsi tale dato. Né lo stesso si è preoccupato di provare il dato in altro modo, depositando, ad esempio, l'attestazione del sostituto d'imposta.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in Roma l'11.2.2026