TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa ED ZZ pronuncia, lette le note scritte depositate all'esito della trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8025 /2021
T R A
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti COMMONE CRISTINA Parte_1
e ES CC, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MARIA CICERARO, presso il Controparte_1
cui studio elettivamente domicilia
Resistente
Oggetto: riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato con richiesta di differenze retributive, mancato pagamento mensilità, TRF
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2021 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver lavorato, nel periodo compreso tra il 06.09.2018 ed il 30.09.2020, in maniera costante, prevalente e continuativa presso la in p.r.l.p.t. Sig.ra Controparte_1 Tes_1
[...] - che l'attività lavorativa è stata svolta sempre presso lo stabilimento nonché sede operativa della sita in NO (NA) al Corso Salvatore D'Amato n. 42; Controparte_1
- che a far data dal 06/09/2018 al 13/11/2018, nei suindicati luoghi, ha svolto l'attività di lavoratore dipendente subordinato senza un formale inquadramento dunque "a nero";
- di essere stato assunto solo in data 13/11/2018, inquadrato al livello V del CCNL
"SETTORE TERZIARIO" con la qualifica professionale di "operaio p. time" con mansioni di aiuto commesso, con contratto di lavoro a tempo determinato fino 13/05/2019 (come da lettera di assunzione del 12/09/2018 e relativa comunicazione obbligatoria ), poi prorogato CP_2
dapprima sino alla data del 13/11/2019, e poi sino al 13/05/2020;
- che la società resistente, con decorrenza dal 02/12/2019, provvedeva alla trasformazione del contratto di lavoro da determinato a tempo indeterminato;
- che a partire da tale periodo il ricorrente veniva inquadrato al livello II del CCNL "PER GLI
ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE MANIFATTURIERE DELLE PELLI,
DEL CUIOIO E DEI RELATIVI SUCCEDANEI" con la qualifica professionale di
"PELLETTIERE;
- che le mansioni svolte per tutto il periodo di lavoro, con continuità e in rispondenza alle richieste del datore di lavoro, consistevano nella lavorazione di cuoio e pelli e, nello specifico, nell'attività di spazzolatore, mansioni riferibili al Il livello del contratto collettivo di settore;
- di essere stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico della Sig.ra Tes_1
amministratore unico della società resistente, e del Sig. padre della stessa, CP_3
CP_ nonché della Sig.ra moglie del Sig. e di un'altra figlia, ; CP_3 Per_1
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 20.00, con una pausa di circa 40 minuti dalle ore 13.00 alle ore 13.40, e dunque più delle 40 ore settimanali pattuite nei vari contratti stipulati fra le parti;
- di non aver mai goduto di ferie, né permessi, di essere stato costretto a lavorare anche durante il periodo di lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, nonostante fosse stato posto in regime di cassa integrazione da parte della resistente;
- che il pagamento degli importi di cui all'attività lavorativa prestata avveniva mediante bonifico bancario eseguito sulla Postepay Evolution n. 5333171033144458 intestata al ricorrente ma che alla fine di ogni mese il ricorrente riconsegnava, in contanti e nelle mani della Sig.ra quale datrice di lavoro, la differenza scaturita dalla somma Tes_1 complessiva delle giornate lavorative svolte (calcolate per soli euro 50,00 al giorno) e l'importo bonificato dalla società resistente sul conto corrente del lavoratore, al netto delle trattenute e delle imposte previste dalla legge, come da conteggi allegati al ricorso;
- che per tutta la durata del rapporto, compreso il periodo senza formale inquadramento, il ricorrente percepiva in realtà una retribuzione giornaliera di € 50,00 (corrispondenti ad € 6,25 all'ora), senza rispettare i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento, né considerare le ore di lavoro straordinario;
- che dal mese di dicembre dell'anno 2019, il ricorrente riceveva bonifico dello stipendio ma di somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle effettivamente spettanti sia in relazione alle cifre indicata all'interno delle buste paga nonché in virtù delle ore di lavoro prestate;
- che a partire dal mese di marzo dell'anno 2020, e per i mesi di aprile e maggio 2020,stante l'emergenza epidemiologica da OV 19, la società resistente riduceva la propria produzione lavorativa ma il ricorrente, pur essendo posto in regime di cassa integrazione, continuava a svolgere regolarmente l'attività lavorativa, e che era costretto a restituire alla società datrice, nelle mani della Sig.ra e/o del Sig. in contanti, la totalità delle Tes_1 CP_3
CP_ somme bonificate dall' a titolo di cassa integrazione, ricevendo, in cambio, solo il pagamento degli importi calcolati (€ 50,00 al giorno) sulla scorta delle giornate lavorative prestate;
- che nei mesi di giugno e luglio dell'anno 2020, nonostante avesse regolarmente prestato la propria attività lavorativa, il ricorrente non riceveva il compenso dovuto in relazione alle giornate e alle ore di lavoro svolte ed, in ultimo, nel mese di agosto dell'anno 2020, pur adempiendo alle mansioni richieste in virtù di specifici obblighi imposti dalla società resistente nei giorni richiesti, non ha ricevuto alcuna retribuzione:
- che, preso atto delle reiterate e costanti scorrettezze perpetrate nei suoi confronti, provvedeva a chiedere spiegazioni alla società datrice di lavoro circa il comportamento dalla stessa assunto e chiedeva il saldo delle proprie spettanze per il lavoro svolto;
- che nello specifico, molteplici erano le conversazioni telefoniche susseguitesi tra il ricorrente sig. ed il Sig. quale padre della Sig.ra e Parte_1 CP_3 Tes_1
responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione, durante le quali il ricorrente chiedeva il saldo degli stipendi arretrati e non corrisposti ed il sig. CP_3
adduceva banali scuse pur di non corrispondere quanto spettante di diritto al dipendente;
il pagamento di quanto dovutogli senza, tuttavia, ricevere il giusto riconoscimento per l'attività prestata;
- che all'esito delle predette telefonate, il Sig. provvedeva a minacciare il Sig. CP_3
di eventuali ritorsioni qualora lo stesso non avesse cessato di richiedere le Pt_1
spettanze del lavoro svolto;
- che pertanto, il ricorrente, dopo essersi rivolto, invano, alla locale stazione di Polizia, veniva indirizzato alla CISL - sede di NO (NA) - al fine di veder tutelati i suoi diritti;
- che la società resistente, mediante comunicazione inviata alla - sede Controparte_1 Pt_2
di NO (NA) - in data 17.09.2020, disponeva per il Sig. il Parte_1
licenziamento per giusta causa adducendo, quale motivazione, insubordinazione, abbandono del posto di lavoro e il perpetrarsi dell'assenza ingiustificata;
- che pertanto, il ricorrente, con istanza presentata in data 22/09/2020, provvedeva a denunciare quanto accaduto all' sede di Napoli richiedendo, Controparte_6
dunque, un loro intervento ispettivo al fine di ricevere la corresponsione delle mensilità non pagate, delle differenze retributive evidenziate, del TFR, delle indennità dovute, degli interessi maturati;
- che nonostante il lasso di tempo intercorso, l'I.T.L. di Napoli, con riscontro del 30/04/2021 pervenuto a seguito di istanza di accesso agli atti presentata dagli scriventi difensori in data Co 14/04/2021, ha rappresentato che la procedura azionata dal . non Parte_1
risulta essere ancora conclusa;
- che con diffida del 10/05/2021, il ricorrente chiedeva alla società resistente la corresponsione delle differenze retributive evidenziate e degli ulteriori emolumenti spettanti;
- che alla data di deposito del ricorso non era pervenuto alcun riscontro da parte della società resistente.
Ha pertanto concluso chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato in data 17.09.2020; nonché di accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 06/09/2018 al 13/11/2018 Controparte_1
senza un formale inquadramento;
di accertare e dichiarare che il ricorrente dal 13/11/2018 al
02/12/2019 ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della con CP_1
contratto di lavoro a tempo determinato con inquadramento al livello V del CCNL "SETTORE
TERZIARIO" con la qualifica professionale di "operaio part time" esperente mansioni di aiuto commesso;
di accertare e dichiarare che il ricorrente, con le modalità e nei termini di cui in narrativa, ha sempre svolto mansioni corrispondenti a quelle previste dall'inquadramento nel II^ livello del
CCNL per i dipendenti addetti alle piccole e medie industrie manifatturiere, delle pelli, del cuoio e dei relativi succedanei;
e dunque, di condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. sig.ra con sede in 81100 Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Tes_1
Pianto n. T5, al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente di quanto gli spetta a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R. ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di € 45.407,79 lordi per il periodo lavorativo dal 06.09.2018 al 17.09.2020; il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che risultasse eventualmente nel corso del giudizio, anche all'esito di CTU contabile per l'esatta quantificazione delle spettanze;
vinte le spese.
Si è costituita in giudizio la resistendo alla domanda come da memoria in atti. CP_1
Tentata invano la conciliazione fra le parti, la causa è stata quindi istruita con l'acquisizione delle prove depositate e con l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Rinviata per la decisione, è quindi decisa con la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte all'uopo depositate dalle parti per l'udienza.
Ciò brevemente esposto in fatto, va rilevato che il ricorrente chiede in via preliminare che sia accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato.
A ben vedere, però, il tenore delle medesime argomentazioni del ricorrente sembrerebbero ricondurre la fattispecie concreta ad una ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia piuttosto da ricondursi alla volontà del lavoratore, il quale, come peraltro dichiarato in ricorso (v. pag. 7), ha deciso di non continuare l'attività lavorativa, e di interrompere il rapporto, rivolgendosi anche alle competenti autorità.
Osserva il Tribunale peraltro che di tale licenziamento il ricorrente non allega né la lettera di contestazione né la lettera di licenziamento, né deduce il giorno a partire dal quale non si sarebbe più presentato a lavoro, né in quale giorno sia avvenuto il predetto licenziamento al fine di vagliarne anche la tempestiva impugnazione.
Ne eccepisce genericamente l'illegittimità deducendo che sarebbe avvenuto a seguito delle sue rimostranze per il mancato pagamento delle retribuzioni e che la società avrebbe invece falsamente contestato la sua assenza ingiustificata dal luogo di lavoro nonché la sua “insubordinazione”. Di tali circostanze dedotte invero, al di là delle carenze assertive suindicate, non risultano forniti adeguati riscontri, né all'esito della prova per testi espletata né dall'esame degli atti, ivi inclusi i files audio depositati.
La domanda sul punto non può quindi trovare accoglimento.
Per quanto poi concerne il riconoscimento del lavoro prestato nel periodo cd. a nero, ossia senza regolare inquadramento, dal 6/09/2018 al 13/11/2018, la domanda va rigettata.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non consentono infatti di ritenere provati i fatti dedotti per il periodo indicato.
Il primo teste escusso per il ricorrente, ha dichiarato: “indifferente; non ho Testimone_2
contenzioso con la Jessy bag, conosco il ricorrente perché lavoravamo insieme a via Corso Salvatore per Jessy bag, facevamo la pittura delle borse, era il 2018-2019, lui ha lavorato per due anni lì, io un anno e sei mesi, io facevo solo pittura delle borse, lui sia pittura delle borse sia lo spazzolamento delle borse, lavoravamo ad NO corso Salvatore, lui aveva il contratto, lo ha avuto ad ottobre
2018, io ho visto che lui aveva contratto, io pure avevo il contratto, al ricorrente gli ordini li dava il padre di , si chiamava lui lavorava dal lunedì al venerdì dalla mattina alle 9 fino Tes_1 CP_3
alla sera alle 20, e il sabato mezza giornata, aveva pausa per pranzare di 40 minuti, avevamo gli stessi orari, c'erano altre persone che lavoravano con noi, non ricordo i nomi, è passato tanto tempo, erano italiani comunque, il ricorrente aveva 50 euro al giorno, eravamo pagati a fine mese, ci faceva il bonifico e dopo le portavamo i soldi in contanti;
so che il ricorrente non è stato pagato per Tes_1
3 mesi, ricordo che c'è stato il OV e disse che non avevamo lavoro e che quindi avrebbe CP_3
pagato piano piano, però diceva sempre di aspettare e quindi il ricorrente non è più andato CP_3
a lavoro perché non era stato pagato per tanti mesi, io ho finito di lavorare ad agosto 2019, anche a me non aveva pagato, ricordo che non era stato pagato a giugno, poi luglio ed agosto è CP_3
andato via. ha sempre lavorato, che io ricordi non è mai capitato che si è assentato per malattia o altro. Adr ricordo che durante il lock down abbiamo lavorato, era aperta la fabbrica, c'erano pure altri a lavorare con noi. Durante il lock down sia io e lui eravamo in cassa integrazione, non ci ha pagato anche se abbiamo lavorato tutto il mese in quel periodo. Ricordo che per 5 o 6 mesi Tes_1 siamo stati in cassa integrazione”.
Il secondo teste escusso, di parte resistente, , ha dichiarato: “indifferente, lavoravo Testimone_3
per la Jessy bag, il ricorrente era mio collega, io ho lavorato per un anno e mezzo li, dal settembre/ottobre 2019 alla fine del 2020, poco prima di Natale, ho smesso di lavorare li perché per il OV si sono ridotti gli ordini, si lavorava molto poco e quindi hanno licenziato diversi lavoratori, io sono stato licenziato. Il ricorrente ha iniziato a lavorare lì un paio di mesi dopo di me, mi pare a dicembre 2019, quando io sono stato licenziato lui lavorava ancora li. Io ero tagliatore, lui era spazzolatore, faceva solo questa mansione lui, non ho mai visto il testimone che prima è entrato qui, noi lavoravamo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, il sabato non si lavorava, avevamo tutti questo orari, lui arrivava sempre più tardi la mattina, circa 30 minuti dopo, ma finiva comunque alle 13 come noi, aveva il contratto il ricorrente, ci pagavano con bonifico, era pagato pure lui cosi, non so dire quanto aveva di stipendio lui, durante il lockdown la fabbrica è stata chiusa, non si lavorava quindi, non siamo stati pagati, non ho mai visto il ricorrete dare soldi alla signora , facevamo Tes_1
lo straordinario ogni tanto che ci veniva retribuito in contanti, l'ha fatto anche il ricorrente lo straordinario, in 1 mese poteva capitare un paio di volte per un paio di ore alla volta, e come detto che ci era retribuito in contanti, ricordo che la signora rimproverava perché arrivava Tes_1 Pt_1
sempre tardi, ricordo che un giorno litigarono per questo motivo, lui iniziò a urlare, non so come mai ha terminato il rapporto, adr preciso che finivamo alle 13 di lavorare e poi ricominciavamo alle
14 dopo il pranzo e lavoravamo fino alle 18”.
Il terzo teste escusso, sempre di parte resistente, ha dichiarato: “sono sorella di Testimone_4
e ho lavorato per la società fino a prima del covid, non ricordo precisamente da quando Tes_1
ma dall'inizio dell'attività ho iniziato a lavorare e sono andata via nel periodo del covid, poco prima, lavoravo al banco, conosco il ricorrente perché lavoravamo insieme, mia mamma gli ha insegnato il lavoro, lui era alla tintoria, mia mamma gli insegnato tutto, non ricordo le date in cui ha lavorato per non più di un paio di anni, credo, lui si occupava di tingere le pelli delle borse, ha sempre avuto il contratto, pure io avevo un contratto, lavoravamo con grandi marche, quindi era tutto regolare, non sono mai stati restituiti i soldi dello stipendio, il lavoro iniziava alle 9 e finiva alle 18 per tutti, lui arrivava sempre un po' in ritardo, avevamo 4 pause, di cui 2 di mattina da 10 minuti, poi avevamo la pausa pranzo di 1 ora, dalle 13 alle 14, e poi il pomeriggio avevamo un'altra pausa di circa 10 minuti;
anche il ricorrente finiva alle 18, ricordo che lui faceva da interprete agli altri lavoratori del
Bangladesh, come per che non sapeva parlare, lui "gestiva" gli altri dipendenti;
adr qualche Per_2
volta ha fatto straordinari, come noi, ed è stato pagato, è capitato quando avevamo delle consegne in scadenza, lui non li voleva in busta paga gli straordinari ma subito in contanti, ricordo che l'ha detto anche davanti a me, lui era retribuito di tutto, non mi occupavo della busta paga, adr siamo stati chiusi nel periodo di lock down, siamo stati a casa, l'azienda era chiusa, adr l'ho visto andare a lavorare nella ditta affianco alla nostra nel periodo del lock down, lui in quel periodo percepiva Part come tutti noi la , adr confermo, faceva sempre tardi, mia mamma lo riprendeva spesso, non ricordo in particolare del luglio 2020 perché è capitato spesso che facesse tardi e venisse ripreso;
non ricordo quando è successo ma ricordo che lui discusse con mia mamma sempre per il lavoro, per gli orari, mia mamma si lamentava dei ritardi e del fatto che lui non finisse il lavoro, mentre lui diceva che non era un problema suo che non aveva finito., ricordo che lui lasciò il posto di lavoro e se ne andò, dopo l'ennesima discussione per gli stessi motivi con mia mamma. Adr io lavoravo al banco, cioè incollaggio, rimbocco, attacco, assemblavo i fili, mia sorella mi dava le direttive su cosa fare e mia madre ci dava le direttive sulla parte tecnica, mia mamma si chiama Persona_3
avevamo tutti il bonifico dall'azienda, non avevamo in contanti, preciso che quando ho detto che il ricorrente voleva il pagamento dello straordinario in contanti al momento e non in busta paga poi effettivamente li ha avuto in contanti al momento, li pretendeva fuori busta e al momento, nessun'altro era pagato in contanti per lo straordinario, era mia sorella a darglieli, l'ho vista darglieli, io l'ho vista darglieli;
è mio padre e curava i contatti con i fornitori, non aveva contatti con i CP_3
dipendenti, adr preciso che lui ha prima lavorato come apprendista, mia madre gliel'ha insegnato, lui la chiamava maestra infatti, per qualche mese mia madre gli ha insegnato il mestiere”.
Queste essendo le dichiarazioni rese dai testi, rileva il Tribunale che non può dirsi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa nel cd. periodo a nero, atteso che l'onere della prova, come noto, incombe ex art. 2697 c.c. sulla parte che agisce in giudizio, gravando sull'attore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Dei testi escussi si rileva che il teste di parte ricorrente ha fatto risalire l'inizio dell'attività lavorativa del ricorrente intorno ad ottobre 2018, mentre dei testi escussi per la società resistente, l'una, Tes_1
nulla ha dichiarato sul punto, e l'altro. ha affermato che il ricorrente avrebbe
[...] Testimone_3
iniziato a lavorare per la resistente intorno al dicembre 2019.
Pertanto, nel contrasto fra le due dichiarazioni, considerati i predetti oneri probatori, vista l'assenza di ulteriori riscontri e comunque la genericità della dichiarazione resa, la domanda sul punto deve essere rigettata.
Medesime considerazioni devono effettuarsi con riferimento al periodo di lavoro cd. regolarizzato, in ordine all'orario lavorativo: anche sul punto i testi escussi hanno rilasciato dichiarazioni totalmente contraddittorie circa l'orario di lavoro, con la conseguenza per cui, vigenti gli oneri probatori predetti, la domanda non può trovare accoglimento.
Anche in ordine alla circostanza dell'espletamento dell'attività lavorativa durante i periodi di cd. lockdown, rileva il giudicante che sul punto i testi escussi hanno confermato che i locali dell'azienda erano chiusi, e che alcuna attività lavorativa veniva ivi espletata.
Parimenti, da quanto risultante in atti non può dirsi raggiunta la prova della riconsegna del denaro da parte del ricorrente alla società. Per quanto riguarda poi il dedotto mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza del pagamento nei confronti del ricorrente di quanto gli spetta a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass.
Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Sul punto parte ricorrente ha fornito del pari generica e scarna circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate di ferie e di permesso, le quali, per come innanzi chiarito, devono essere oggetto di specifica e rigorosa allegazione e prova, mancanti nel caso di specie.
Per quanto riguarda infine la domanda di condanna al pagamento del TFR, atteso che l'onere della relativa prova incombe sul datore, il quale non ha provato di averlo corrisposto, e visto il rigetto della domanda di accertamento del rapporto in oggetto per il periodo precedente alla regolarizzazione, va condannata la resistente al pagamento di euro 2.601,24.
Per tutto quanto esposto, il ricorso pertanto può trovare solo parziale accoglimento.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, attesa la qualità delle parti e la complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
ED ZZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di euro 2.601,24 a titolo di TFR;
rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 10.10.2025. Il giudice del lavoro
dott.ssa ED ZZ